AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.31
Data decisione, Autorità: 26.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00031 DP 22/96 leo
Lugano 26 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Monica Del Tredici, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 gennaio 1996 di
contro
la decisione 10 gennaio 1996 (no. 48) con la quale il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio che pronuncia la radiazione della sua ditta dall'albo delle imprese di costruzione;
viste le risposte:
5 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
8 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 2 febbraio 1994 il Dipartimento del territorio ha inflitto a __________, titolare dell'omonima ditta, una multa di fr. 2'000.- per non aver presentato entro il termine di legge (primo trimestre dell'anno), prorogato al 30 aprile 1993, la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi AVS/AI/IPG, degli altri oneri sociali previsti dai contratti collettivi di lavoro, dei contributi INSAI e delle trattenute d'imposta alla fonte, relativi all'esercizio 1992, come d'obbligo per ogni ditta iscritta all'albo delle imprese di costruzione (art. 3 RLEPIC);
che la ditta in rassegna era già stata oggetto di un ammonimento e di un'analoga procedura contravvenzionale, sfociata in una multa di fr. 1'000.- , per non aver presentato la documentazione concernente il pagamento dei contributi di legge relativi all'anno 1991;
che con risoluzione 19 settembre 1994 l'autorità dipartimentale, preso atto che anche per l'anno 1993 la ditta __________ non era stata in grado di presentare in modo completo la documentazione richiesta, ha pronunciato la radiazione della stessa dall'albo delle imprese in applicazione dell'art. 10 lett. c) LEPIC;
che tale risoluzione, confermata dal Consiglio di Stato, é stata annullata dal Tribunale cantonale amministrativo in data 28 agosto 1995, in quanto la radiazione non era stata preceduta dall'invio di una comminatoria e non essendo stato accertato l'ammontare dei contributi arretrati;
che pertanto lo scrivente Tribunale ha rinviato gli atti all'esecutivo cantonale per una nuova decisione;
che con scritto 31 ottobre 1995 il Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato ha invitato il ricorrente a trasmettere, entro il termine di 20 giorni, i conteggi definitivi aggiornati a fine 1994 comprovanti l'avvenuto pagamento dei contributi di cui all'art. 3 RLEIPC, con la comminatoria della radiazione della ditta dall'albo delle imprese in caso di mancato ossequio del termine;
che con decisione 10 gennaio 1996 il Consiglio di Stato, ritenuto come dalla documentazione inoltrata emergessero i seguenti crediti:
Assicurazione malattia collettiva __________ fr. 1'218,60 per il 1994;
Commissione paritetica cantonale dell'edilizia e del genio civile fr. 125,90 per il 1994,
Contributi paritetici fr. 12'539,45 per il 1992, fr. 32'915,95 per il 1993, fr. 34'180,70 per il 1994,
fr. 51'990,65 per il 1994,
mentre da un'indagine presso l'Ufficio delle imposte alla fonte risultasse uno scoperto di fr. 18''788,90 per il 1994,
statuendo nuovamente sul gravame 4 ottobre 1994 di __________, ha confermato la risoluzione 19 settembre 1994 del Dipartimento del territorio di radiare la ditta dall'albo delle imprese;
che contro la premessa risoluzione __________ ha interposto ricorso al Tribunale cantonale amministrativo, evidenziando le gravose ripercussioni economiche che una siffatta misura trarrebbe seco per la sua impresa ed asserendo:
di aver estinto il debito con la Commissione paritetica canto-nale dell'edilizia e del genio civile,
di aver versato un acconto di fr. 20'000.- a parziale copertura del debito presso la __________;
di aver acceso un'ipoteca immobiliare per saldare parte dei contributi AVS scoperti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che l'art. 4 LEPIC elenca una serie di obblighi cui devono sottostare le ditte iscritte all'albo delle imprese: fra questi figura il pagamento dei contributi AVS/AI/IPG alle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro, nonché i contributi INSAI e le trattenute d'imposta alla fonte (art. 4 lett. e, f LEPIC);
che il mancato rispetto di detti obblighi comporta, a dipendenza della gravità dell'infrazione, l'adozione di misure disciplinari quali l'ammonimento, la multa fino a fr. 100'000.- e la radiazione dall'albo (art. 4 in fine LEPIC);
che tali misure vengono pronunciate dal Dipartimento su preavviso della Commissione (art. 10 LEPIC);
che nella gerarchia dei provvedimenti disciplinari previsti dalla LEPIC la radiazione dall'albo configura la misura più grave: l'impresa colpita infatti non é più abilitata ad eseguire lavori di costruzione (art. 8 cpv. 1 LEPIC e contrario), fatta eccezione per i lavori di modesta importanza o particolarmente semplici (art. 8 cpv. 2 LEPIC);
che considerate le gravose conseguenze risultanti dall'adozione di tale misura, la stessa deve essere preceduta dall'invio di una comminatoria,
che dalla documentazione prodotta dall'insorgente e dall'indagine eseguita dal Servizio dei ricorsi del consiglio di Stato emerge che il ricorrente ha disatteso in modo grave l'obbligo di cui sopra, omettendo di versare contributi per un totale di fr. 106'304,75 per il 1994, fr. 32'915,95 per il 1993 e fr. 12'539,45 per il 1992;
che sebbene egli sostenga di aver coperto nella misura di fr. 20'125,90 il debito relativo al 1994, questa circostanza non diminuisce la gravità dell'infrazione;
che l'insorgente é recidivo in quanto in passato é stato oggetto di un ammonimento e di due procedure contravvenzionali per infrazioni all'art. 4 LEPIC;
che in tali circostanze, sussistendo un rapporto adeguato, coerente ed equamente commisurato tra la sanzione irrogata e la gravità dell'infrazione commessa, la misura della radiazione regge alle critiche del ricorrente;
che pertanto la decisione dipartimentale, immune da violazioni di diritto, deve essere confermata e il ricorso respinto.
visti gli art. 4, 8, 10, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giudizio e le spese di fr. 300.- (trecento) sono poste a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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