AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.39
Data decisione, Autorità: 17.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00039 DP 30/96 cm
Lugano 17 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 30 gennaio 1996 del
Comune di __________ patr. da: st.leg. __________
contro
la decisione 16 gennaio 1996 (no. 163) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto l'impugnativa presentata da __________ avverso l'obbligo di versare la somma di fr. 30'000.- quale contributo sostitutivo alla formazione di 20 posteggi contenuta nella licenza edilizia 23 novembre 1994 rilasciatagli dal municipio di __________ per la formazione di una veranda coperta al mapp. no. __________ RFD;
viste le risposte:
9 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
13 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
16 febbraio 1996 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In esito ad una procedura di notifica, il 15 febbraio 1994 il municipio di __________ ha autorizzato __________ a riattare il __________ sito nel nucleo del paese (mapp. no. __________ RFD; zona NV). L'intervento, del costo preventivato di fr. 90'000.-, consisteva nel rinnovo totale della cucina, nella creazione di un nuovo locale economato (al posto dello spazio adibito al servizio) e di due servizi igienici (in luogo di quello già esistente al 1° piano), nonché nella sostituzione degli arredi del bar e della saletta.
B. In data 8 settembre 1994 il proprietario ha chiesto al municipio il permesso di chiudere e coprire la terrazza esterna del ristorante in modo da formare, con un investimento di ca. 150'000.- fr., una veranda da adibire a sala da pranzo.
Raccolto il preavviso dell'autorità cantonale, il 23 novembre 1994 l'Esecutivo di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, subordinando l'inizio dei lavori al versamento della somma di fr. 30'000.- quale contributo sostitutivo per l'esonero dalla formazione di 20 posti auto necessari allo stabile (art. 52 NAPR).
C. In parziale accoglimento dell'impugnativa presentatagli dal beneficiario del permesso, con giudizio 16 gennaio 1996 il Consiglio di __________ ha ridotto il predetto contributo a fr. 4'500.-.
Riconosciuta la legittimità intrinseca del tributo, l'autorità di ricorso di prime cure ha reputato in sostanza che in base all'art. 52 NAPR il municipio poteva pretendere la realizzazione di soli 3 posteggi a dipendenza della maggior superficie di mq 28,38 risultante dall'ampliamento della terrazza. Donde la riforma della decisione impugnata e la riduzione del querelato contributo a fr. 4'500.- (fr. 1'500.- x 3).
D. Avverso questa pronunzia il comune di __________ insorge innanzi al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
Il ricorrente sottolinea innanzi tutto che nel corso del 1994 __________ ha ristrutturato interamente l'esercizio pubblico realizzando opere che non erano neppure previste nella notifica del dicembre 1993 e, a lavori ultimati, ha presentato la domanda di costruzione per l'ampliamento esterno. Constatata l'entità di quanto effettivamente eseguito e la continuità progettuale dei due interventi, il municipio ha deciso di imporre il controverso tributo per tutta la SUL del ristorante.
Il comune osserva poi che la mancata imposizione del contributo sostitutivo in occasione del rilascio della prima licenza edilizia avente per oggetto lavori interni di piccola entità non può essere interpretata come una rinuncia all'assoggettamento. La totale riattazione interna in realtà effettuata, associata all'ampliamento esterno, giustificherebbe invece la riscossione del contributo nella misura pretesa. Il resistente non può prevalersi della "tattica del salame", ovvero degli interventi a spizzico mai notificati nella loro giusta dimensione, per opporsi alle legittime richieste del municipio.
L'insorgente rimprovera infine al Consiglio di Stato di aver misconosciuto il cpv. 2 dell'art. 52 NAPR, che in caso di ampliamento di una certa entità consente di prendere in considerazione tutta la SUL della costruzione (parte esistente + aggiunta) ai fini del calcolo dei posteggi. La formazione della veranda, che estende di ben 70 mq la superficie interna esistente di 90 mq, legittimerebbe pertanto la calcolazione allestita dal municipio in base all'intera SUL dell'esercizio pubblico; inammissibile sarebbe per contro la tesi del Governo laddove ritiene che i posteggi mancanti siano 3 in funzione di un ampliamento di soli 28 mq dato dalla differenza tra la superficie della veranda e quella dell'attuale terrazza.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma della decisione impugnata senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione perviene __________, annotando in specie come nella corte interna dell'esercizio pubblico esista la possibilità di parcheggiare alcune vetture. D'altro canto, a mente del resistente la riattazione e l'ampliamento non sarebbero di un'importanza tale da giustificare il prelievo del tributo richiesto dal municipio; prova ne sia che il Dipartimento delle istituzioni gli ha concesso l'esonero dalla formazione del rifugio PCi senza imporre alcun contributo sostitutivo.
Il Dipartimento del territorio - vista la natura del contenzioso
Considerato, in diritto
Il gravame è dunque ricevibile in ordine. Considerata la natura delle contestazioni poste a giudizio può essere deciso sulla base degli atti, senza procedere ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
Giusta l'art. 52 NAPR di __________:
"Per ogni costruzione, per riattazione o ampliamenti di una certa importanza, per cambiamenti di destinazione, è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse dimensionate secondo le norme VSS.
Nel caso di un ampliamento di una certa entità per il calcolo dei posteggi, fa stato l'intera superficie utile lorda della costruzione (parte esistente + aggiunta).
In particolare si richiedono:
1 posto auto per ogni appartamento, ritenuto un minimo di 1 posto auto per ogni 100 mq di superficie utile lorda (SUL) o frazione superiore a 50 mq di SUL.
1 posto auto per ogni 30 mq di superficie utile lorda di negozi e 40 mq di superficie utile lorda per uffici.
per aziende artigianali, industrie, laboratori, il numero dovrà essere determinato caso per caso in proporzione al personale occupato nell'azienda.
Di regola vale la norma di un posto auto per ogni addetto.
1 posto auto per ogni 8 mq di superficie utile lorda di esercizi pubblici quali ristoranti e bar.
1 posto auto per ogni 2,5 letti d'albergo.
1 posto auto per ogni 5 posti a sedere per sale ad uso spettacoli, teatri, cinema o di riunione.
nel caso di esercizi pubblici misti, che comprendono le categorie di cui sopra, il computo del numero di posteggi e autorimesse, deve essere fatto in senso cumulativo.
Nel caso di costruzioni non esplicitamente indicate nel presente articolo, il municipio imporrà la formazione dei posteggi conformemente a quanto previsto dalle norme VSS.
Deroghe alle norme sopramenzionate possono essere concesse dal municipio qualora la formazione dei posteggi o autorimesse sia tecnicamente impossibile.
In tal caso il municipio impone un contributo pari al 25 % del costo reale del posteggio (terreno + costo di costruzione) che dev'essere utilizzato per la creazione di posteggi pubblici in vicinanza."
Chiamato di recente a pronunciarsi su una fattispecie per certi versi analoga a quella qui dedotta in giudizio, il Tribunale cantonale amministrativo ha già avuto modo di precisare che la locuzione "di una certa importanza" di cui all'art. 52 NAPR di __________ si riferisce unicamente agli ampliamenti di edifici esistenti, cosicché la semplice riattazione è sufficiente per assoggettare il proprietario alla formazione di posteggi (STA 27 settembre 1995 in re C./W. c. Comune di __________).
Il ricorrente ritiene invece che solo "riattazioni o ampliamenti di una certa importanza" possono legittimare l'imposizione di posteggi e contributi sostitutivi in virtù dell'art. 52 NAPR.
Ai fini della presente pronunzia non occorre tuttavia disquisire ulteriormente sulla questione, poiché sia i lavori eseguiti nel 1994, sia l'ampliamento oggetto della licenza edilizia 23 novembre 1994 si avverano di un'importanza tale da giustificare il prelievo di un contributo sostitutivo alla formazione di parcheggi; a maggior ragione se si pon mente all'unitarietà che sostanzialmente contraddistingue i due interventi.
In effetti, nel corso del 1994 l'esercizio pubblico è stato completamente rimodernato: oltre alle opere notificate ed autorizzate (rinnovo totale della cucina, creazione di un nuovo locale economato e di due servizi igienici, sostituzione degli arredi del bar e della saletta) sono stati rifatti i serramenti (porte, finestre), i pavimenti e l'impianto di riscaldamento. Una volta terminata la consistente rinnovazione interna, il proprietario ha chiesto il permesso di chiudere e coprire la terrazza esterna del ristorante in modo da formare una vasta veranda di 70 mq utilizzabile tutto l'anno come sala da pranzo: l'intervento divisato è certamente significativo ove solo si consideri che la superficie coperta aumenterebbe di 28 mq (attualmente solo 42 mq della terrazza sono protetti da una dimessa tettoia in plastica ondulata) e che la SUL del ristorante - stante la chiusura del balcone (cfr. art. 38 cpv. 1 LE; RDAT I-1991 N. 33; STA 24 settembre 1992 in re Condominio B., parz. pubbl. nella RDAT I-1993 N. 80) - passerebbe dagli odierni 90 mq a ca. 160 mq., con un incremento del 78%. Quanto all'unitarietà delle opere in discussione, non v'è chi non veda come la trasformazione e l'ampliamento del terrazzo siano strettamente correlati alla pregressa rinnovazione interna nell'ottica di un ammodernamento globale dell'esercizio pubblico.
Poste queste premesse, appare evidente che il municipio di __________ poteva legittimamente pretendere da __________ il versamento di un contributo sostitutivo ex art. 52 NAPR partendo dal presupposto che l'ampiezza dei lavori eseguiti all'interno ed il progetto relativo alla costruzione della veranda avrebbero imposto la realizzazione di 20 posteggi, uno per ogni 8 mq di SUL.
In effetti, quand'anche si volesse accreditare la tesi governativa secondo cui l'obbligo di realizzare i parcheggi sarebbe generato dal solo ampliamento del terrazzo, in virtù dell'art. 52 NAPR l'esercizio pubblico necessiterebbe comunque di 20 parcheggi, ovvero di 1 posto auto ogni 8 mq di SUL della costruzione (parte esistente + aggiunta, aventi una superficie complessiva di ca. 161 mq).
Entrambe le censure vanno disattese.
La rinuncia al prelievo di un contributo sostitutivo alla formazione del rifugio di PCi non ha infatti alcuna rilevanza nella fattispecie qui all'esame, vuoi perché la decisione in tal senso adottata dai competenti organi di PCi si fonda su apposite leggi federali e cantonali che impongono criteri di valutazione propri, vuoi perché il giudizio espresso da quelle autorità non è comunque suscettibile di influenzare (né tanto meno di vincolare) il municipio nell'applicazione di disposizioni di diritto comunale autonomo quali le NAPR.
Per quanto attiene invece alle possibilità di parcheggio attualmente offerte dal Ristorante __________, si deve dar atto al resistente che accanto alla terrazza - segnatamente sul sub. g del mapp. __________ - esiste spazio sufficiente (ca. ml 9 x 4.50) per lasciare in sosta tre autovetture di grandezza medio/piccola. Trattasi tuttavia di posteggi che non rispettano in alcun modo le norme VSS richiamate dall'art. 52 NAPR e questo sia dal profilo delle dimensioni della superficie destinata allo stazionamento dei veicoli, sia dal profilo dell'area necessaria alle manovre di accesso e parcheggio (cfr. RDAT 1988 N. 39), invero particolarmente difficoltose a causa della configurazione della corte e dell'angustia che contraddistingue il passaggio verso quest'ultima. D'altra parte, ed è ciò che più conta, __________ non ha ottenuto la licenza edilizia (secondo la procedura semplificata della notifica: cfr. art. 4 lett. c 5 e 6 cpv. 1 lett. a cifra 6 RLE) che gli consentirebbe di realizzare un posteggio in loco o quantomeno di destinare il sub. g del fondo allo stazionamento di veicoli. Nel caso in cui riuscisse in futuro a conseguire le autorizzazioni necessarie e quindi a soddisfare in modo reale una parte dell'obbligo di formazione del parcheggio sancito dall'art. 52 NAPR, avrà diritto alla restituzione del contributo versato proporzionalmente al numero dei posti auto disponibili (RDAT II-1992 N. 38; STA 27 settembre 1995 in re C./W. c. Comune di __________).
La tassa di giudizio segue la soccombenza del resistente, il quale deve essere altresì condannato a rifondere al Comune di __________ patrocinato da uno studio legale un adeguato importo a titolo di ripetibili di entrambe le istanze (art. 28 e 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 38 LE; 52 NAPR di __________; 18, 28, 31, 43 e 46 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 1996 (no. 163) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 23 novembre 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata integralmente.
La tassa di giustizia di fr. 800.- (ottocento) è posta a carico del resistente __________, con l'ulteriore obbligo di versare al comune di __________ fr. 1'200.- (milleduecento) a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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