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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.40
Data decisione, Autorità: 22.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00040 DP 31/96 cm
Lugano 22 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996 di
rappr. dall'avv. __________
contro
la decisione 13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (no. 6731) che ha respinto il ricorso dell'insorgente avverso la decisione 30 agosto 1995 del Dipartimento del territorio che gli ha inflitto una multa di fr. 2'000.- per violazione dell'art. 4 LEPIC;
viste le risposte:
8 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
12 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con risoluzione 30 giugno 1995, il Dipartimento del Territorio ha notificato alla __________ un rapporto di contravvenzione per non aver presentato nei termini prescritti la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento dei contributi sociali menzionati dagli art. 4 LEPIC e 3 RLEPIC;
che nel termine assegnato per la presentazione di eventuali osservazioni la __________ è rimasta silente;
che con decisione 30 agosto 1995 il Dipartimento del territorio ha quindi inflitto a __________, presidente del CA della __________ di __________, una multa di fr. 2'000.- per violazione degli obblighi summenzionati,
che con decisione 13 dicembre 1995 il Consiglio di Stato, dopo aver impartito senza esito alcuno al ricorrente un ultimo termine per produrre la documentazione comprovante il pagamento dei contributi di cui all'art. 4 LEPIC, ha confermato la sanzione, respingendo l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________;
che contro la premessa risoluzione il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, postulando l'annullamento della multa, in quanto inflitta a lui personalmente anziché alla __________;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato e il Dipartimento del territorio, senza formulare particolari osservazioni;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, é ricevibile in ordine giusta gli art. 11 cpv. 3, 13 cpv. 2 LEPIC e 4 LPContr;
che giusta l'art. 3 LPContr il procedimento contravvenzionale è aperto dall'autorità titolare dell'azione contravvenzionale mediante notifica di un rapporto di contravvenzione al presunto trasgressore, al quale viene assegnato un termine di 15 giorni per presentare osservazioni e sollecitare un complemento d'inchiesta;
che, preso atto delle giustiificazioni inoltrate dal prevenuto e completata eventualmente l'istruttoria, offrendo al denunciato la possibiltà di prendere posizione sulle risultanze degli ulteriori accertamenti, l'autorità amministrativa decide se abbandonare il procedimento od infliggere al denunciato un'adeguata sanzione pecuniaria;
che la notifica del rapporto di contravvenzione corrisponde alla promozione dell'accusa prevista dalla procedura penale ordinaria; è volta a permettere al denunciato di esercitare compiutamente i suoi diritti di difesa e costituisce una formalità essenziale, la cui violazione determina l'annullamento dell'intera procedura;
che nel caso concreto, l'autorità cantonale ha aperto un procedimento contravvenzionale a carico della __________, notificando a questa ditta un rapporto di contravvenzione indicante chiaramente gli addebiti che le venivano mossi;
che a carico di __________, presidente del CA della ditta succitata, il Dipartimento del Territorio non ha invece aperto alcun procedimento contravvenzionale;
che la sanzione censurata è stata nondimeno inflitta a quest'ultimo;
che l'omessa apertura di un procedimento contravvenzionale a carico del ricorrente, mediante notifica di un rapporto di contravvenzione, configura, a non averne dubbio, una violazione insanabile di norme essenziali di procedura;
che già per questo motivo il ricorso deve essere accolto, annullando la multa in esame e la decisione governativa che la conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 4, 10, 11, 13 LEPIC; 3 RLEPIC; 4 e seg. LPContr;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, sono annullate:
1.1. la decisione 13 dicembre 1995 del Consiglio di Stato (n. 6731).
1.2. la decisione 30 agosto 1995 del Dipartimento del Territorio.
Non si prelevano nè spese, nè tassa di giudizio
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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