AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.41
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.96.00041
Lugano 4 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 2 febbraio 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 16 gennaio 1996, n. 169, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 14 settembre 1995 rilasciatagli dal municipio di __________ per la posa di un tetto a falde e la formazione di un posteggio coperto sullo stabile situato sulla part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
12 febbraio 1996 del Consiglio di Stato
14 febbraio 1996 di __________;
15 febbraio 1996 del Dipartimento del territorio;
27 febbraio 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile d'appartamenti situato ad __________, a valle della strada che sale verso __________ (part. n. __________ RFD; zona R3). L'edificio, strutturato su tre livelli, sorge a circa m 2.50 dal confine S del fondo ed è dotato di un tetto piano, situato a livello della strada e parzialmente destinato a posteggio.
La resistente __________ è invece proprietaria di una casa d'abitazione plurifamiliare, situata nelle immediate vicinanze, sul lato a monte della strada (part. no. __________ RFD), in posizione sopraelevata.
Il 5 giugno 1995 il ricorrente ha chiesto al municipio il permesso di posare sulla soletta sommitale del suo stabile un tetto a falde conglobante, sul lato rivolto verso monte, un'autorimessa per tre auto. Alla domanda si è opposta la vicina __________, obiettando, fra l'altro, che l'intervento non rispettava le disposizioni di PR poste a tutela del punto panoramico di seconda categoria definito dal piano del paesaggio sulla sovrastante strada per __________.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 14 settembre 1995 il municipio ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina.
B. Con giudizio 16 gennaio 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso interposta dell'opponente.
Disattese le censure d'ordine sollevate dall'insorgente, il Governo ha rilevato che sul lato S l'edificio da trasformare non rispetta né la distanza minima di 5 m dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR, né il "canale di vista" di ugual larghezza prescritto dall'art. 38 cifra 2 NAPR.
Considerata l'importanza della trasformazione prevista, il Consiglio di Stato ha quindi ritenuto che la licenza non potesse essere confermata, poiché eccedeva i limiti posti dall'art. 39 RLE per gli interventi su costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva alla loro edificazione.
C. Contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della licenza rilasciatagli dal municipio di __________.
Rievocata la fattispecie, l'insorgente rileva che il nuovo tetto verrebbe ad invadere in misura trascurabile (m 2,50) il canale di vista protetto dall'art. 38 cifra 2 NAPR. Osserva inoltre che l'art. 17 NAPR permette comunque di sopraelevare di 3 m gli edifici che non rispettano le distanze dai confini privati e dalle linee di arretramento.
D. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non formula osservazioni e dalla vicina __________, che contesta invece partitamente le tesi dell'insorgente.
Il municipio di __________ si è dal canto suo rimesso al giudizio di questo Tribunale.
Considerato, in diritto
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito da questo Tribunale.
Riprendendo la giurisprudenza di questo Tribunale, il Consiglio di Stato ha ricordato che la norma in questione si prefigge essenzialmente di permettere il mantenimento di opere edilizie legittimamente realizzate, ma venute a trovarsi in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva.
Al pari del previgente art. 33 RLE 1974, anche l'attuale disposizione di regolamento si riallaccia alla garanzia della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite, per assicurare la possibilità di mantenere e riparare le costruzioni non conformi al nuovo diritto. Lo scopo della norma è soltanto quello di sancire la legittimità degli interventi volti a preservare queste opere dal decadimento conseguente all'usura del tempo; non è anche quello di perpetuarne l'esistenza oltre i normali limiti di durata. Esclusi sono quindi i lavori di trasformazione sostanziali, ossia gli interventi che incidono nella sostanza di queste costruzioni, alterandone l'identità. In linea di massima, non sono di conseguenza ammessi nemmeno interventi radicali, implicanti costi sproporzionati rispetto al valore (residuo) di tali costruzioni.
A differenza di quanto stabiliva l'ordinamento abrogato, l'art. 39 RLE prevede tuttavia la possibilità di autorizzare "trasformazioni più importanti", a condizione che "il contrasto col nuovo diritto non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini". La facilitazione introdotta a favore degli interventi che eccedono i semplici lavori di riparazione e di manutenzione, ma non integrano ancora gli estremi della trasformazione sostanziale, ossia non incidono in misura significativa sull'identità della costruzione esistente, è da interpretare alla luce del principio di proporzionalità. Non ha una portata propria analoga a quella dell'art. 70 cpv. 2 LALPT: norma, che - a determinate condizioni - permette di ampliare edifici e impianti esistenti in contrasto con la destinazione di zona.
Per "contrasto che non pregiudichi in modo apprezzabile l'interesse pubblico o quello dei vicini" occorre quindi intendere una difformità di rilevanza trascurabile dal profilo degli interessi suddetti. Tale insomma da far apparire sproporzionato il divieto di effettuare interventi che eccedono la semplice manutenzione, senza tuttavia alterare la sostanza della costruzione (cfr. in tal senso DTF 11.2.97 in re K., in cui si è addirittura ritenuto inammissibile negare la licenza per interventi edilizi non sostanziali, ma eccedenti la semplice manutenzione riferiti ad un edificio ove il contrasto con il diritto posteriore pregiudica in modo significativo gli interessi del vicino).
2.2. Secondo l'art. 17 NAPR, "per gli edifici costruiti antecedentemente all'entrata in vigore del PR 9.2.79 e che non rispettano le vigenti distanze dai confini privati e dalle linee di edificazione, qualora l'indice di sfruttamento e l'altezza lo consentano, è permessa nel rispetto delle caratteristiche dell'edificio, la sopraelevazione di 3 m. Le parti aggiunte non devono fuoriuscire dal perimetro dell'edificio esistente".
In deroga al divieto generale di modificare le costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore in epoca successiva, questa disposizione permette un limitato ampliamento verticale degli edifici che non rispettano gli arretramenti dai confini privati e dalle linee di edificazione, ossia dalle linee di arretramento e di allineamento sancite dall'art. 9 NAPR.
2.3. Per la zona R3, l'art. 16 NAPR prescrive una distanza minima di 5 m dal confine.
Identica distanza è prescritta dall'art. 38 cifra 2 NAPR a tutela dei punti panoramici di seconda categoria definiti dal piano del paesaggio. In base a questa particolare disposizione, le costruzioni poste in prossimità di punti di vista di seconda categoria designati dal piano delle zone e dal piano del paesaggio devono permettere la creazione canali di vista, rispettando una distanza dai confini di 5 m.
La costruzione non rispetta pertanto né la distanza minima di 5 m dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR per la zona R3, né la distanza minima prescritta dall'art. 38 cifra 2 NAPR a tutela del sovrastante punto panoramico.
Si tratta quindi di un edificio esistente in contrasto con le distanze dal confine entrate in vigore dopo la sua costruzione.
3.1. Per quel che attiene all'inosservanza della distanza minima dal confine prescritta dall'art. 16 NAPR, è sufficiente rilevare che l'intervento può comunque essere autorizzato in base alla facilitazione prevista dall'art. 17 NAPR per la sopraelevazione di costruzioni realizzate prima dell'entrata in vigore del PR 1979. La posa del tetto a falde e la formazione dell'autorimessa non comportano infatti alcun sorpasso dell'indice di sfruttamento e dell'altezza. Verso valle e sui lati, l'altezza rimane infatti immutata. Sul lato verso monte, la copertura dei posteggi determina invero un innalzamento della costruzione, ma l'altezza rimane comunque contenuta nel limite di m 10,50 prescritto dall'art. 25 cifra 1 NAPR per la zona R3.
3.2. Per quanto concerne il mancato rispetto del canale di vista connesso al punto panoramico definito sulla strada che passa a monte dell'edificio, l'agevolazione prevista dall'art. 17 NAPR non soccorre invece il ricorrente, poiché la distanza dal confine imposta dall'art. 38 cifra 2 NAPR per formare i cosiddetti canali di vista non rientra nel novero delle distanze da confine che giustificano il rilascio di autorizzazioni in deroga per sopraelevazioni sino a 3 m. Né il municipio, né l'insorgente sostengono invero che l'art. 17 NAPR si applichi anche in caso di inosservanza delle distanze da confine che l'art. 38 cifra 2 NAPR pone a tutela dei punti panoramici di seconda categoria.
Occorre quindi verificare se la licenza possa nondimeno essere accordata in base alla facilitazione prevista dall'art. 39 RLE per "trasformazioni più importanti" di costruzioni esistenti in contrasto con il diritto entrato in vigore dopo il 1979. Facilitazione, questa, che può essere accordata soltanto se l'intervento, pur eccedendo i limiti di un semplice lavoro di riparazione o di manutenzione, non costituisce una trasformazione sostanziale e solo se il contrasto con il diritto posteriore appare irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico e di quello dei vicini.
Ora, è pacifico che l'intervento in contestazione non rientra nel novero dei lavori di manutenzione e di riparazione ammessi dall'art. 39 RLE. Nemmeno l'insorgente pretende il contrario.
Evidente è pure che non si tratta di un lavoro di trasformazione sostanziale, comunque vietato all'art. 39 RLE. La modifica della costruzione esistente indotta dalla posa di un tetto a falde e dalla formazione di un'autorimessa coperta non è particolarmente significativa. Anche se percettibile, l'aumento della volumetria non altera in misura significativa l'aspetto esterno della costruzione. Considerata la natura relativamente indeterminata del concetto di trasformazione sostanziale, si può quindi ammettere che le modifiche in contestazione non sovvertano l'identità della costruzione preesistente.
In quanto non sostanziale, l’intervento può quindi essere configurato alla stregua di una "trasformazione più importante" a sensi dell'art. 39 RLE.
Individuata la qualifica attribuibile all'intervento, rimane ancora da verificare se il contrasto dell’edificio esistente col nuovo diritto sia tale da ostare al rilascio della licenza in quanto lesivo dell'interesse pubblico o di quello del vicino.
La questione va risolta negativamente.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, la difformità è in effetti irrilevante dal profilo dell'interesse pubblico. La compromissione del canale di vista conseguente alla minor distanza della costruzione dal confine è comunque di scarso rilievo. Tanto più ove si consideri che il difetto è in parte compensato dalla maggior distanza dal confine della costruzione esistente sul fondo contermine.
Insignificante, per non dire inesistente, è d’altra parte il pregiudizio derivante alla costruzione della ricorrente, che situata ad una quota superiore a quella dello stabile del ricorrente non subisce alcuna menomazione della vista sul golfo di __________.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 39 RLE; 17, 38 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 16 gennaio 1996 del Consiglio di Stato (n. 169) è annullata;
1.2. la licenza edilizia 14 settembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ al ricorrente è confermata.
La tassa e le spese di fr. 900.-- sono a carico della resistente che rifonderà fr. 1'600.-- al ricorrente a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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