AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.44
Data decisione, Autorità: 14.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00044 52.96.00045 leo
Lugano 14 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sui ricorsi 3 febbraio 1996 di
contro
le decisioni 24 gennaio 1996 (n.ri 309 e 310) del Consiglio di Stato che respingono i ricorsi 19 dicembre 1995 dell'insorgente avverso le decisioni 15 dicembre 1995 con cui il Municipio di __________ gli ha inflitto due multe di fr. 300.-- (trecento) ciascuna per violazione delle disposizioni che regolano la notifica di nuovi inquilini in materia di controllo degli abitanti;
viste le risposte:
14 febbraio 1996 del Municipio di __________;
20 febbraio 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 aprile 1995, il signor __________, nella qualità di locatore, ha sottoscritto con i signori __________ e __________, cittadini italiani domiciliati nella provincia di __________, un contratto per la locazione di un appartamento sito in via __________ a __________. Contemporaneamente al contratto i locatari hanno firmato pure un documento nel quale dichiaravano che si sarebbero notificati presso le competenti autorità comunali entro 3 giorni dall'inizio del contratto.
Le parti hanno convenuto per il 15 aprile 1995 l'inizio del rapporto di locazione. In tale data gli inquilini hanno preso possesso dei suddetti locali.
In data 27 luglio 1995, è stato notificato l'arrivo dei nuovi locatari all'Ufficio controllo abitanti di __________.
Il 30 giugno 1995, lo stesso signor __________ ha concluso con la signora __________ un contratto per la locazione di un altro appartamento pure sito in via __________ a __________.
Le parti hanno concordato per il 1 luglio 1995 l'inizio del rapporto di locazione, data in cui la signora __________, precedentemente residente a __________, ha iniziato ad occupare i predetti locali.
In data 6 settembre 1995, è stato notificato l'arrivo della nuova locataria all'Ufficio controllo abitanti di __________.
B. Il 27 luglio 1995 il Municipio di __________ ha inviato al ricorrente un rapporto di contravvenzione per la mancata notifica dell'arrivo dei signori __________ e __________ nell'appartamento a loro locato in via __________ a partire dal 15 aprile 1995.
A ciò ha fatto seguito in data 6 settembre 1995 l'invio di un secondo rapporto di contravvenzione all'indirizzo del ricorrente, questa volta per la mancata notifica all'Ufficio controllo abitanti dell'arrivo della signora __________ nell'appartamento di via __________ a __________, cedutole in locazione a partire dal 1 luglio 1995.
In entrambi i casi il Municipio ha motivato l'avvio della procedura contravvenzionale, rimproverando al signor __________ la tardiva notifica dei suoi nuovi locatari presso l'Ufficio controllo abitanti di __________.
Di conseguenza, in data 15 dicembre 1995, il Municipio di __________ ha risolto di infliggere a __________ due multe di fr. 300.-- cadauna.
C. Con ricorsi 19 dicembre 1995 __________ è insorto innanzi al Consiglio di Stato avverso le due predette decisioni municipali, chiedendone l'annullamento.
Nel caso concernente i signori __________, ha sostenuto che in base a quanto concordato al momento della conclusione del contratto era compito di questi ultimi provvedere alla loro notifica presso l'Ufficio controllo abitanti. Inoltre dopo l'intimazione del rapporto di contravvenzione i signori __________ gli avevano garantito che avrebbero provveduto a sistemare le cose con l'amministrazione comunale.
Per quanto riguarda invece il caso legato alla mancata notifica della signora __________, ha affermato di essere rientrato dall'estero con la famiglia il 17 luglio 1995. Inoltre dopo l'intimazione del rapporto di contravvenzione l'inquilina gli aveva pure garantito che avrebbe provveduto a regolarizzare la propria posizione con le autorità cittadine.
D. Con risoluzioni 24 gennaio 1994, n.ri 309 e 310, il Consiglio di Stato ha respinto i due ricorsi.
Esso, constatata la violazione delle norme citate nei decreti di multa impugnati, ha ritenuto insufficienti le giustificazioni addotte dal ricorrente a propria discolpa.
L'Esecutivo cantonale ha ritenuto inoltre che le sanzioni pronunciate dal Municipio fossero proporzionate alle colpe imputabili all'insorgente. L'istanza governativa ha in particolare considerato come gravi le responsabilità a carico del ricorrente, il quale con le sue omissioni avrebbe seriamente compromesso le possibilità d'intervento dell'autorità comunale nel settore del controllo degli abitanti.
E. Contro le premesse risoluzioni governative __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendo che le stesse vengano annullate.
Argomenta i propri gravami, riprendendo sostanzialmente quanto già esposto davanti al Consiglio di Stato.
Aggiunge poi che le multe erano da intimare agli inquilini, poiché erano loro a doversi annunciare presso l'Ufficio controllo abitanti. Ciò in particolare nel caso concernente i signori __________, visto che gli stessi si erano formalmente impegnati nei suoi confronti a regolarizzare la loro posizione entro tre giorni dall'inizio del contratto.
Rimprovera inoltre alle autorità comunali di __________ di aver tardato ad intimare le multe impedendogli in tal modo di poter dedurre tali importi dai depositi di garanzia degli inquilini.
Lamenta inoltre il fatto di non essere stato convocato dal Consiglio di Stato per ulteriori spiegazioni e, in sostanza, di essere oggetto di un caso di disparità di trattamento.
F. All'accoglimento del gravame si oppongono il Consiglio di Stato e il Municipio di __________, chiedendo la conferma del giudizio censurato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva di __________ è indiscutibile (art. 43 LPAmm). Appare infatti innegabile che l'insorgente, nella sua posizione di multato, sia portatore di un interesse concreto, attuale e personale a dolersi dei giudizi impugnati per i pregiudizi che gli cagionano e che il gravame intende rimuovere.
I ricorsi, tempestivi (art. 46 LPAmm) e correttamente formulati, sono pertanto ricevibili in ordine e possono essere decisi sulla base degli atti (art. 18 cpv. 1 LPAmm) con un unico giudizio.
Di principio, l'obbligo di annunciarsi presso l'Ufficio controllo abitanti spetta alle persone fisiche di cittadinanza svizzera, alle imprese nonché ai cittadini stranieri che si stabiliscono sul territorio comunale per periodi superiori a quelli previsti dallo stesso Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese (art 5, 11 cpv. 1 e 2 RCAI).
Parimenti ogni locatore deve comunicare al competente Ufficio controllo abitanti l'arrivo di nuovi locatari, siano essi svizzeri o stranieri, che risiedono o che hanno in locazione appartamenti nel Comune per periodi superiori ai 30 giorni sull'arco di 360 giorni, entro 8 giorni dall'entrata in vigore del contratto o dalla data effettiva di occupazione in difetto di contratto scritto (art 12 cpv. 1 RCAI).
Da notare che la notifica personale prevista dal Regolamento (art. 11 RICA) non dispensa il locatore dal suo obbligo di notifica e viceversa la notifica del locatore di cui all'art. 12 RICA non dispensa la persona interessata dal suo obbligo di annunciarsi personalmente (art. 12 cpv. 6 e 11 cpv. 5 RICA).
Il Municipio punisce con la multa tutte le contravvenzioni alle norme del Regolamento sul controllo degli abitanti e delle imprese secondo le disposizioni degli art. 145 e seg. LOC (art. 28 RCAI).
In difetto di norme che prevedano diversamente, il massimo della multa è di fr. 10'000.-- (art. 145 cpv. 2 LOC).
Ma c'è di più. Sia nel caso __________, sia nel caso dei signori __________, il Municipio ha erroneamente indicato nei decreti di multa una violazione dell'art. 11 RCAI, tralasciando invece di menzionare l'art. 12 del medesimo regolamento, sul quale si fonda la sola vera e propria infrazione rimproverata al ricorrente.
Tuttavia, come ha correttamente rilevato l'istanza inferiore, tali imprecisioni non devono comportare nella fattispecie in esame un annullamento di entrambi i procedimenti contravvenzionali, dal momento che tutto ciò non si è tradotto in una violazione del diritto di difendersi dell'insorgente, il quale, come risulta dagli atti, è stato comunque ugualmente in grado di comprendere i rimproveri mossigli dall'autorità municipale e di far valere le ragioni della propria presunta innocenza (cfr. RDAT 1990, no. 8).
Il semplice fatto che gli inquilini fossero a loro volta tenuti ad annunciarsi personalmente presso le autorità comunali non bastava certo a liberare il ricorrente dai suoi obblighi.
Anche l'impegno sottoscritto dai signori __________ di notificare il loro arrivo in città entro 3 giorni non poteva certo avere quale conseguenza quella di svincolare il locatore dai doveri impostigli dalla legge.
A torto l'insorgente rimprovera al Municipio dei ritardi nell'intimazione dei decreti di multa in quanto, in ogni caso, giova ricordare che egli non poteva certo dedurre tali importi dai depositi cauzionali degli inquilini, trattandosi nella specie di sanzioni pecuniarie dirette contro di lui personalmente e non contro i locatari.
Il denunciato non può inoltre lamentare una violazione del diritto di essere sentito per non essere stato convocato dal Consiglio di Stato ad un'udienza, visto e considerato che egli aveva già avuto modo di esporre le proprie argomentazioni nei suoi allegati ricorsuali, senza che da questi risultasse la necessità di nuovi chiarimenti orali con l'autorità giudicante.
Da ultimo si rileva che anche l'argomentazione sviluppata dal ricorrente, secondo il quale mai in casi analoghi le autorità procederebbero a sanzionare il locatore inadempiente ai suoi obblighi, va respinta.
Dall'art. 4 Costituzione federale non può essere infatti desunto, tranne in casi del tutto particolari, alcun diritto ad ottenere una parità di trattamento nell'illegalità (J.P. Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, II ed., pagg. 223 e 224). Pertanto il semplice fatto che talvolta simili casi sfuggano al controllo delle autorità, non giustifica certo che ci si debba sempre astenere dal perseguire questo genere di contravvenzioni.
L'istanza governativa ha in particolare giudicato come gravi le infrazioni commesse dal denunciato, in quanto egli con le sue omissioni e i suoi ritardi avrebbe seriamente compromesso la possibilità di intervento delle autorità comunali locarnesi nel settore del controllo abitanti.
Tali argomentazioni non possono essere condivise.
La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione ed alla colpa. Essa deve tenere conto dei motivi che hanno determinato l'infrazione, delle condizioni personali del trasgressore e dei principi generali del diritto amministrativo, in quanto riferiti all'adeguatezza della sanzione ed alla parità di trattamento.
Come giustamente ha rilevato il Consiglio di Stato, l'autorità comunale a cui è affidato il compito di applicare la legge e di farla rispettare, dispone di un potere discrezionale piuttosto ampio nel commisurare l'ammontare delle sanzioni da infliggere agli eventuali contravventori.
Nell'evenienza concreta, accertato come il ricorrente abbia effettivamente commesso le infrazioni rimproverategli, si tratta di stabilire se il Municipio, fissando a fr. 300.-- l'importo di ciascuna delle due multe inflitte, sia incorso in una violazione del diritto, sotto il profilo di un esercizio scorretto del potere di apprezzamento conferitogli dall'art. 145 LOC riguardo alla determinazione dell'entità delle sanzioni.
A tale riguardo occorre innanzitutto rilevare che le trasgressioni in oggetto, non possono essere considerate del tutto insignificanti.
Omettendo di notificare al competente Ufficio l'arrivo di nuovi inquilini nei locali da lui locati, il ricorrente è in pratica venuto meno ai propri doveri di prestare collaborazione all'autorità comunale nell'ambito del controllo degli abitanti.
Tuttavia, come risulta chiaramente dagli atti, le due infrazioni sono state commesse dal denunciato per semplice negligenza e non certo intenzionalmente né tantomeno per trarne un qualche vantaggio personale. A tale proposito appare altamente verosimile che egli non abbia adempiuto ai doveri impostigli dalla legge, poiché fermamente convinto che, da un punto di vista amministrativo, l'obbligo di notifica spettante ai locatari estinguesse il suo.
Dalla documentazione agli atti non risulta che in passato, vale a dire prima dei due episodi in esame avvenuti tra l'altro a breve distanza di tempo, il denunciato si sia reso responsabile di analoghe infrazioni alle disposizioni vigenti in ambito di controllo degli abitanti. Egli non può pertanto essere considerato recidivo.
Alla luce di quanto sin qui esposto, si deve ammettere dunque che le colpe imputabili al denunciato vanno considerate come tutto sommato piuttosto lievi.
Pertanto, tenuto conto di tutte le circostanze che caratterizzano i due casi in esame, pur considerato il margine di apprezzamento spettante all'autorità comunale chiamata ad applicare concretamente le norme di legge in questione, risulta che le sanzioni inflitte al ricorrente appaiono eccessivamente elevate. In particolare, esse non sono affatto proporzionate alle effettive colpe imputabili al denunciato e al genere delle infrazioni da lui commesse.
Di conseguenza si impone una sensibile riduzione delle sanzioni inflitte.
Considerate le circostanze, ben si giustifica che in entrambi i casi l'importo della multa sia ridotto a fr. 100.--.
Di conseguenza anche le tasse di giustizia e le spese vanno ridotte.
Per il che i ricorsi vanno parzialmente accolti.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 5, 11 cpv. 1, 2 e 5, 12 cpv. 1 e 6, 28 RCAI; 145, 146, 147, 148 LOC; 18, 28, 43, 46, 56, 60 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1 La multa inflitta con decreto 15 dicembre 1995 dal Municipio di __________ a __________ per la ritardata notifica alle autorità della signora __________ è ridotta a fr. 100.-- (cento).
1.2 La multa inflitta con decreto 15 dicembre 1995 dal Municipio di __________ a __________ per la ritardata notifica alle autorità dei signori __________ e __________ è ridotta a fr. 100.-- (cento).
La tassa di giustizia e le spese di prima istanza addossate al ricorrente per complessivi fr. 300.-- (fr. 150.--+ fr. 150.--) sono ridotte a complessivi fr. 100.-- (fr. 50.--+ fr. 50.--).
La tassa di giustizia e le spese della presente istanza, di complessivi fr. 300.-- (trecento), sono poste a carico del ricorrente nella misura di fr. 100.-- (cento).
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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