AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.53
Data decisione, Autorità: 15.03.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00053 DP 44/96 leo
Lugano 15 marzo 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 20 febbraio 1996 della
rappr. da: avv. dott. __________
contro
la risoluzione 6 febbraio 1996 (n. 495) del Consiglio di Stato che differisce il giudizio sull'istanza 11 luglio 1995 inoltrata dall'insorgente per ottenere il riconoscimento della qualifica di clinica "acuta";
vista la risposta 12 marzo 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. L'anno scorso, la __________ ha rilevato dall'Associazione "__________" una casa di cura per lungodegenti (cronicario/convalescenziario) situata ad __________. Scopo della ricorrente era quello di trasformarla in una clinica per casi acuti.
L'11 luglio 1995 la __________ ha quindi chiesto al Consiglio di Stato di riconoscere al suo stabilimento la qualifica di clinica per ammalati acuti e di inserirlo come tale nella corrispondente categoria di istituti prevista dalla pianificazione ospedaliera cantonale. L'istanza forniva l'elenco dei medici che avrebbero esercitato la loro attività ad __________ ed illustrava i vantaggi di natura economica ed occupazionale che la trasformazione avrebbe comportato.
B. Il 6 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha comunicato alla __________ che l'istanza sarebbe stata esaminata nell'ambito della pianificazione ospedaliera prevista dall'art. 39 LAMal.
Il Governo ha giustificato il provvedimento con l'esigenza di evitare che la messa in esercizio di nuove strutture per casi acuti vanifichi il conseguimento degli obiettivi della pianificazione ospedaliera imposta dall'art. 39 LAMal.
Ha comunque confermato all'istante la possibilità di continuare la sua attività sulla base di una casistica non acuta (lungo-degenti, cronici, convalescenti e psicosomatici).
C. Contro la predetta risoluzione governativa la __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il riconoscimento della qualifica di stabilimento per casi acuti.
Secondo l'insorgente, il numero di posti letto per ammalati acuti esistente in Ticino non giustificherebbe il blocco temporaneo disposto dal Consiglio di Stato a salvaguardia della pianificazione ospedaliera in atto.
D. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che in via principale chiede che il ricorso venga dichiarato irricevibile per incompetenza del Tribunale cantonale amministrativo.
Considerato, in diritto
Giusta l'art. 61 PAmm, il ricorso a questo Tribunale è dato soltanto nei casi previsti dalla legge. Non è dato per clausola generale, ma secondo il cosiddetto sistema enumerativo.
La competenza dipende quindi dalla legge concretamente applicata.
La concessione dell'autorizzazione è subordinata all'accertamento della disponibilità di una direzione sanitaria e amministrativa, di un numero adeguato di operatori sanitari, di strutture, servizi e attrezzature sanitarie e di un'organizzazione interna atti a garantire le premesse di sicurezza dei pazienti e di qualità delle prestazioni e delle cure (art. 81 cpv. 1 LSan).
"L'autorizzazione deve menzionare il campo di attività, i limiti e le condizioni che ne hanno determinato la concessione" (art. 80 cpv. 3 LSan).
"Contro la decisione di revoca, di rifiuto o di limitazione dell'autorizzazione", soggiunge l'art. 81 cpv. 4 LSan, "è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo".
L'autorizzazione per esercitare uno stabilimento di cura è un atto amministrativo (permesso di polizia) mediante il quale l'autorità accerta che l'istituto è conforme ai requisiti d'ordine organizzativo ed infrastrutturale posti dall'art. 81 cpv. 1 LSan.
Per principio, può essere rifiutata o limitata soltanto per motivi fondati sulla legislazione sanitaria cantonale.
Fondandosi su questo decreto e sulla valutazione della disponibilità e dell'adeguatezza del fabbisogno in posti letto per ammalati acuti nel Cantone Ticino, effettuata dal Dipartimento delle opere sociali, il 10 gennaio 1995 il Consiglio di Stato ha:
stabilito l'elenco dei fornitori di prestazioni in cure generali che implicano una degenza ospedaliera acuta (12 istituti),
disposto che il numero massimo di posti letto acuti autorizzato fosse quello in dotazione di ciascun istituto al 31 dicembre 1994.
sottoposto all'obbligo dell'autorizzazione ogni modifica della missione, del numero di posti letto acuti e della casistica di questi istituti.
La validità del provvedimento è stata limitata all'entrata in vigore della pianificazione settoriale fondata sulla LAMal.
Nell'attesa che tale elenco venga compilato, gli ospedali e gli altri istituti che erano considerati come stabilimenti di cura secondo il diritto previgente (LAMI) continuano comunque ad essere autorizzati quali fornitori di prestazioni a sensi del nuovo diritto (art. 101 LAMal).
Contro le decisioni del Governo cantonale fondate sull'art. 39 LAMal può essere interposto ricorso al Consiglio Federale (art. 53 cpv. 1 LAMal).
Il Consiglio di Stato, con la risoluzione impugnata, si è in sostanza limitato ad esaminare l'istanza sotto questo profilo, rinviando l'adozione di una decisione definitiva alla procedura di pianificazione imposta dall'art. 39 LAMal. Non ha minimamente verificato se lo stabilimento della ricorrente risponda alle condizioni d'ordine organizzativo ed infrastrutturale poste dagli art. 80-81 LSan per conseguire l'autorizzazione ad esercitare come clinica per casi acuti. Prescindendo da una verifica dell'adempimento di questi requisiti, che devono comunque essere soddisfatti ai fini del conseguimento dell'abilitazione ad esercitare a carico dell'assicurazione obbligatoria (cfr. art. 39 cpv. 1 lett. a-e LAMAL), con la risoluzione censurata il Governo si è unicamente pronunciato su aspetti riferiti alle condizioni poste dagli art. 39 cpv. 1 lett. d - e LAMal ed 8 DF 9.10.92.
In queste circostanze, appare quindi evidente che il provvedimento è stato reso in applicazione della LAMal e non della LSan. Essendo fondato sull'art. 39 LAMal, ne discende che esso avrebbe semmai dovuto essere impugnato davanti al Consiglio Federale giusta l'art. 53 LAMal. Comunque non davanti al Tribunale cantonale amministrativo, al quale la legge succitata non attribuisce alcuna competenza.
Resta comunque riservata alla ricorrente la possibilità di conseguire un'autorizzazione fondata sugli art. 80-81 LSan per l'esercizio di una clinica acuta indipendente dall'assicurazione obbligatoria e dalla pianificazione ospedaliera del Cantone.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 80-81 LSan; 35, 39, 53, 101 LAMal; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Resta riservata alla ricorrente la possibilità di conseguire, previa richiesta, un'autorizzazione per l'esercizio di una clinica acuta a sensi degli art. 80-81 LSan.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico della ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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