AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.59
Data decisione, Autorità: 02.09.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00059 DP 50/96 cm
Lugano 2 settembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 4 marzo 1996 di
contro
la decisione 28 febbraio 1996 (no. 851) del Consiglio di Stato che ha respinto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 31 agosto 1995 del Municipio di __________ con la quale è stata confermata a carico dello stesso la tassa di fr. 150.-- per la raccolta dei rifiuti durante il 1995,
viste le risposte:
6 marzo 1996 del Municipio di __________;
7 marzo 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Nella seduta del 21 dicembre 1992 il Consiglio comunale di __________ ha proceduto alla revisione del regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti (in seguito detto semplicemente RRR). Tramite la modifica dell'art. 16 del predetto regolamento, il Legislativo locarnese ha cambiato le tasse sino ad allora vigenti in materia di raccolta ed eliminazione dei rifiuti, disponendo quanto segue:
art. 16
Prelievo delle tasse
2.Le tasse annuali sono le seguenti:
Per tutte le attività aventi carattere commerciale, artigianale, industriale e sociale ivi comprese quelle del settore terziario e quelle delle libere professioni la tassa annuale è calcolata in base alla valutazione dei rifiuti prodotti, ritenuta una tassa minima di fr. 150.--.
La tassa è calcolata dal Municipio applicando un costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.
a. economie domestiche dei domiciliati:
da fr. 80.-- a fr. 150.-- per persona sola,
da fr. 100.-- a fr. 200.-- nucleo fino a 2 persone,
da fr. 130.-- a fr. 250.-- nucleo oltre 2 persone.
b. economie domestiche dei non domiciliati: la tassa annua è il doppio di quella calcolata per le economie domestiche dei domiciliati.
c. residenze secondarie locate a non domiciliati oppure usufruite da non domiciliati in virtù di un diritto personale o reale:
da fr. 200.-- a fr. 500.-- per appartamenti sino a due locali,
da fr. 250.-- a fr. 700.-- per appartamenti oltre 3 locali.
Le tasse sono calcolate dal Municipio nell'ambito degli importi minimi e massimi tenuto conto del costo medio unitario al quintale stabilito annualmente sulla base del consuntivo del servizio per l'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente.
La tassa di cui alla lett. c) è dovuta dal proprietario.
3.La tassa stabilita dal Municipio tiene pure conto dell'importanza dell'attività commerciale, della sua ubicazione, del quantitativo di rifiuti e del reddito aziendale.
La tassa cresciuta in giudicato è parificata a titolo esecutivo secondo l'art. 81 LEF.
L'entrata in vigore della modifica, pubblicata all'albo comunale durante il periodo dal 1. settembre al 30 settembre 1993, è stata fissata al 1. gennaio 1993.
La modifica è quindi stata approvata dal Dipartimento delle istituzioni con risoluzione del 19 ottobre 1993.
b) Fondandosi sul predetto articolo del regolamento, il municipio di __________ ha stabilito, con risoluzione 18 maggio 1995, le tasse d'uso per il servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti per il 1995 nel seguente modo:
Commerci. fr. 0,30/Kg; tassa minima fr. 150.--
Economie domestiche:
a) domiciliati:
persona sola fr. 80.--;
nucleo fino a due persone fr. 100.--;
nucleo oltre due persone fr. 130.--
b) ...(omissis)
c) ...(omissis)
B. Nel mese di agosto del 1995, il municipio di __________ ha fissato in fr. 150.-- la tassa annuale dovuta da __________ per il servizio di evacuazione e di eliminazione dei rifiuti prodotti dal medesimo nell'ambito della sua attività professionale, essendo egli titolare di uno studio fiduciario in __________ a __________.
Contro la predetta tassa, __________ ha interposto reclamo in data 28 agosto 1995.
Evadendo il predetto gravame, il municipio di __________ ha confermato l'importo della tassa ed ha specificato che quella applicata nel caso concreto è la tassa minima prevista per i commerci e che comunque in base al RRR la minor utilizzazione del servizio non comporta alcuna riduzione della medesima.
C. Con ricorso 11 settembre 1995, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato chiedendo l'annullamento della predetta decisione municipale oppure, in via subordinata, la riduzione della tassa a suo carico a fr. 60.--.
In quella sede l'insorgente ha affermato di produrre, attraverso la sua attività professionale (peraltro ridotta), all'incirca tra i 100 e i 150 kg di rifiuti all'anno e di ritenere pertanto ingiustificato il pagamento di una tassa che ,secondo le tariffe stabilite dal municipio, equivarrebbe alla tariffa per la raccolta e lo smaltimento di 500 kg di rifiuti.
Ha poi censurato il fatto che la tassa posta a suo carico darebbe luogo ad una disparità di trattamento, dato che pur producendo mediante la sua attività di fiduciario un minor quantitativo di rifiuti rispetto ad un economia domestica formata da una persona sola, a lui è stato richiesto un contributo finanziario assai superiore a quello stabilito per quest'ultima categoria di utenti del servizio.
Il ricorrente ha quindi aggiunto che nel suo caso l'imposizione della tassa minima comporta un maggior onere del 233 % rispetto al caso in cui la medesima tassa fosse calcolata in base al consumo effettivo (tassa sul sacco).
Egli ha pure contestato che la sua attività rientri nella categoria dei commerci, trovandosi in una situazione di disoccupazione parziale al 50 %.
A tale proposito ha chiesto di essere messo al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
D. Con giudizio 28 febbraio 1996, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso interposto da __________, ritenendo tutto sommato conformi ai principi sanciti dal diritto federale i criteri di calcolo della tassa contemplati dal RRR. In particolare il Governo ha ritenuto che nel caso concreto la soluzione adottata dal comune non fosse lesiva del principio di causalità sancito dall'art. 2 LPAmb. Inoltre, sempre secondo il Consiglio di Stato, la tassa posta a carico dell'insorgente è rispettosa del principio di equivalenza e di copertura dei costi, senza peraltro dar luogo a una disparità di trattamento tra i titolari di attività commerciali e le economie domestiche dei domiciliati.
L'Esecutivo cantonale ha quindi confermato la tassa di fr. 150.-- richiesta dal municipio al ricorrente.
E. Contro il predetto giudizio governativo, __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo ancora una volta l'annullamento della decisione impugnata oppure la riduzione a fr. 60.-- della tassa sui rifiuti richiestagli dal municipio di __________.
Motiva il proprio gravame riprendendo in sostanza le argomentazioni già sviluppate senza successo davanti al Consiglio di Stato.
Domanda nuovamente che, vista la sua precaria situazione finanziaria, gli venga concessa l'assistenza giudiziaria.
F. Il ricorso è avversato dal municipio di __________, che si riconferma integralmente nelle osservazioni presentate in prima istanza.
Dal canto suo il Consiglio di Stato chiede la reiezione del ricorso senza formulare particolari osservazioni in proposito.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente discende dai combinati art. 209 LOC e 43 PAmm ed è nel caso di specie pacificamente data.
Di conseguenza il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza che si rendano necessari ulteriori accertamenti (art. 18 PAmm).
Il detentore di rifiuti deve riciclarli, renderli innocui o eliminarli secondo le prescrizioni emanate in quest'ambito dalla Confederazione e dai Cantoni (art. 30 cpv. 1 LPAmb). L'art. 31 cpv. 2 LPAmb sancisce un'eccezione a tale principio per quanto concerne i rifiuti urbani: infatti secondo predetta norma il compito di riciclare quest'ultimi o di renderli innocui o di eliminarli spetta ai Cantoni, con la facoltà di delegare l'esecuzione di questi compiti ai Comuni, a altre corporazioni di diritto pubblico oppure a privati (art. 31 cpv. 2 LPAmb).
L'art. 48 cpv. 1 LPAmb prevede poi che per le autorizzazioni, i controlli e le prestazioni speciali secondo la legge citata è riscossa una tassa. La predetta norma non fornisce una base legale sufficiente per il prelievo di un tributo (DTF 119 Ib 389). Spetta quindi ai Cantoni, o eventualmente ai Comuni, stabilire le tariffe per il servizio rifiuti.
In quest'ambito essi godono di una notevole libertà. Le tariffe devono comunque tendere a concretizzare quanto disposto dall'art. 2 LPAmb e devono rispettare il principio della parità di trattamento e del divieto di arbitrio, nonché il principio di equivalenza e di copertura dei costi.
2.2. A livello cantonale la raccolta e l'eliminazione dei rifiuti solidi è ancora regolamentata agli art. da 68 a 70 della Legge 2 aprile 1975 di applicazione alla legge federale contro l'inquinamento delle acque della 8 ottobre 1971 (LALIA), in vigore dal 1. ottobre 1975.
In base a quanto previsto dall'art. 68 cpv. 1 LALIA, i Comuni sono tenuti ad organizzare per tutto il loro territorio la raccolta dei detriti solidi. Riservate le competenze affidate da leggi speciali a enti di diritto pubblico istituiti dal Gran Consiglio giusta l'art. 2 lett. a) LALIA, i Comuni provvedono affinché i detriti solidi siano riciclati, resi innocui o eliminati in appositi impianti; essi sono tenuti a collaborare tra di loro a questo scopo (art. 69 cpv. 1 lett. a) e b) LALIA).
L'art. 70 LALIA dispone inoltre che i Comuni devono disciplinare, mediante regolamento da approvare dal Governo, il servizio comunale di raccolta e di eliminazione dei detriti solidi: detto regolamento può prevedere tasse che garantiscano la copertura delle spese.
2.3. A livello comunale, nel territorio di __________ la materia è disciplinata dal regolamento per il servizio comunale di raccolta ed eliminazione dei rifiuti del 17 giugno 1991, approvato il 3 gennaio 1992 dall'allora denominato Dipartimento degli interni.
Come già è stato accennato, il predetto regolamento prevede all'art. 16 delle tasse per la parziale copertura dei costi sopportati dal Comune nell'ambito del servizio di raccolta e di eliminazione dei rifiuti. Si tratta in sostanza di una tassa di utilizzazione, ossia di un compenso particolare imposto al privato per una prestazione della pubblica amministrazione (DTF 111 Ia 326 = RDAT 1986 no. 38).
Al riguardo il Tribunale considera quanto segue.
3.2. Il ricorrente __________ è stato correttamente imposto quale titolare di uno studio fiduciario e di consulenza fiscale in applicazione dell'art. 16 cpv. 2 cifra 1, che regolamenta la tassazione dei "commerci".
L'imposizione prevista da quella disposizione consiste in un importo calcolato in base ad una valutazione del quantitativo di rifiuti prodotti moltiplicato per il costo medio unitario al quintale annualmente stabilito dal municipio sulla base del consuntivo del servizio dell'anno precedente e del preventivo per l'anno seguente, ritenuta comunque una tassa minima di fr. 150.--.
Nello stabilire la tassa il municipio tiene conto, oltre che del quantitativo di rifiuti, anche dell'importanza dell'attività commerciale in questione della sua ubicazione nonché del reddito aziendale (art. 16 cpv. 3 RRR). Nel caso concreto il ricorrente è stato imposto sulla base della tassa minima prevista.
3.3. Il principio di equivalenza esige che tra l'ammontare della singola tassa ed il valore economico della prestazione concreta via sia una certa correlazione e che sussista perlomeno un rapporto ragionevole (Scolari, Diritto amministrativo parte speciale, no. 438 e giurisprudenza ivi citata). L'ammontare del tributo deve inoltre corrispondere ai vantaggi economici e giuridici di cui il contribuente oggettivamente beneficia nonché al suo interesse nella prestazione fornita dall'ente pubblico (Knapp, Précis de droit administratif, IV ed., no. 2830). Secondo la dottrina più autorevole, anche in materia di tasse di utilizzazione non è vietato tenere conto entro certi limiti della capacità economica del contribuente (Knapp, op. cit., no. 2835).
Il principio di causalità ancorato all'art. 2 LPAmb esige che "le spese delle misure prese secondo la presente legge sono sostenute da chi ne è la causa".
A tale proposito occorre sottolineare che il Tribunale federale ha di recente precisato che le massima generale sancita dall'art. 2 LPAmb non permette ancora di concludere che in virtù del diritto federale i Cantoni o i Comuni chiamati a far fronte all'obbligo di raccolta e di eliminazione dei rifiuti urbani siano tenuti a ripartire i costi del servizio unicamente in proporzione alla quantità di rifiuti effettivamente prodotta (STF 20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 a e b). Altri fattori possono dunque entrare in linea di conto quali criteri per la ripartizione dei costi del servizio.
Va altresì rilevato che la libertà di cui dispone l'ente pubblico nell'allestire le proprie tariffe permette quest'ultimo di procedere a delle schematizzazioni in modo da rendere facilmente accertabile l'onere di ogni contribuente (STF 20.11.1995 in re Comune di __________, consid. 10 b). Ciò è comunque ammissibile solo nella misura che non ne derivino dei risultati manifestamente insostenibili e delle distinzioni prive di ogni fondamento (Scolari, op. cit., no. 444)
3.4. Fatte queste considerazioni di carattere generale, va detto che nel caso di specie la tassa fissata dal Municipio di __________ è senz'altro rispettosa dei principi testé enunciati se si tiene conto che, come correttamente ha rilevato il Consiglio di Stato, mediante il versamento di un modico tributo unico annuale, il ricorrente non solo è tassato per l'uso effettivo che fa del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, ma contribuisce pure al finanziamento di un servizio pubblico obbligatorio e permanente che, con notevole dispendio di mezzi finanziari, contribuisce in modo determinante al mantenimento dell'ordine, della pulizia e dell'igiene all'interno dell'intero comprensorio comunale.
I vantaggi che derivano per il cittadino dal mantenimento in efficienza di un tale servizio di raccolta sono dunque molteplici e di rilevante importanza e vanno dal notevole risparmio (in tempo e in denaro) che il ricorrente consegue non dovendo egli stesso preoccuparsi di eliminare i rifiuti e di pagarne le relative spese, al fatto di poter vivere in un ambiente di vita tutto sommato ordinato e pulito (vantaggio quest'ultimo non immediatamente traducibile in denaro).
L'art. 3 RRR prevede l'obbligatorietà della consegna dei rifiuti, di modo che in queste circostanze a tutti i potenziali interessati al servizio può essere imposta una tassa. Ciò significa che anche il cittadino che pretende di utilizzare solo in maniera estremamente ridotta o addirittura di non usare del tutto il servizio di raccolta rifiuti comunale deve ugualmente versare almeno l'intera tassa minima relativa, dovuta per il fatto stesso che la comunità mette a disposizione dell'utenza un servizio di pubblica utilità dichiarandolo obbligatorio (BVR 1994, pag. 186 consid. 3 a) ).
Sbaglia quindi il ricorrente allorquando sostiene che mediante l'imposizione di un contributo minimo di fr. 150.-- è come se egli fosse stato tassato per lo smaltimento di 500 kg di rifiuti. Argomentando in questo modo, egli non tiene infatti conto del fatto che nella tassa minima annuale è pure compreso il suo contributo periodico per l'allacciamento obbligatorio al servizio comunale di smaltimento dei rifiuti solidi urbani.
Quanto poi al rispetto del principio di causalità non si può far altro che riprendere nella sostanza le pertinenti e corrette considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nella sua decisione qui dedotta in giudizio, a mente del quale la tassa minima di fr. 150.-- fissata dal regolamento per tutta la categoria dei commerci - è certo poco differenziata e non tiene conto in modo assolutamente preciso delle differenti produzioni di rifiuti nei vari tipi di attività contemplati dall'art. 16 cpv. 2 cifra 1 RRR; essa va tuttavia considerata come tutto sommato compatibile con quanto sancito dall'art. 2 LPAmb, visto che allo stadio attuale non sono ancora diffuse soluzioni che permettano di procedere ad una ripartizione dei costi perfettamente rispettosa del principio di causalità (STF 20.11.1995 in re Comune di __________).
La tariffa prevista dalla predetta disposizione del regolamento presenta inoltre l'indubbio vantaggio di offrire all'ente pubblico una soluzione semplice e praticabile.
Anche su tale aspetto il ricorso si dimostra infondato e come tale va quindi disatteso.
Il principio invocato impone unicamente che fattispecie giuridicamente uguali siano trattate in modo uguale e fattispecie giuridicamente diverse in modo diverso. Esso non vieta invece che, anche sul piano legislativo, vengano fatte delle distinzioni, ma richiede che esse siano giustificate da ragioni serie e obbiettivamente sostenibili (DTF 119 Ia 378 consid. 8b pag. 385 con rinvii).
Tuttavia in materia di tasse non esiste un diritto ad una perfetta parità di trattamento (DTF 102 Ia 45). Adottando i regolamenti infatti l'ente pubblico deve considerare una molteplicità di situazioni raramente identiche, ma che però devono essere regolate in modo uniforme per evidenti ragioni pratiche o tecniche (DTF 99 Ia 600; ZBl 1982, 264). Una violazione al principio della parità di trattamento è data quindi solo quando i criteri addottati per la determinazione del tributo sono privi di ogni ragionevole fondamento e conducono a risultati manifestamente insostenibili, vale a dire arbitrari (DTF 106 Ia 244; J.P.Müller, Die Grundrechte der schweizerischen Bundesverfassung, pagg. 220-221).
Nel caso concreto le differenze di tariffa minima contemplate all'art. 16 RRR sono giustificate dal fatto che di norma, la categoria dei cosiddetti "commerci", contemplata al capoverso 2 cifra 1, fa un uso più intensivo del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti rispetto alle economie domestiche.
Inoltre non va dimenticato che i cosiddetti "commerci" producono rifiuti nell'ambito di attività generalmente tendenti al conseguimento di un utile, il che, in una certa misura, può essere tenuto in considerazione dall'ente pubblico nell'ottica della tassazione del servizio prestato
Ritenuto che in simili casi un certo schematismo è perfettamente giustificato dalle circostanze, la soluzione prevista dal Comune di __________ di imporre alla categoria dei commerci una tassa minima leggermente superiore alla tassa minima prevista per le economie domestiche dei domiciliati formate da più di due persone appare del tutto ragionevole e sostenibile. Pertanto non è tale da ingenerare una disparità di trattamento tra le due categorie prevista all'art. 16 cpv. 2 RRR.
Per questi motivi,
visti gli art. 2, 30 cpv. 1, 31 cpv. 2, 48 cpv. 1 LPAmb; 4 CF; 68 cpv. 1, 69 cpv. 1, 70 LALIA; 208, 209 LOC, 3, 16 RRR; 18, 28, 30, 43, 60 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si preleva né la tassa di giustizia né le spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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