AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.60
Data decisione, Autorità: 02.12.1996, TRAM
140
Incarto n. 52.96.00060
Lugano 2 dicembre 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 marzo 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 21 febbraio 1996 del Dipartimento delle istituzioni, Ufficio permessi e passaporti, che assicura in via di massima alla __________, il passaggio della patente relativa al "Bar __________ ", __________, da "Bar" Cat. B3) a "Locale notturno Piano Bar" Cat. B1);
viste le risposte:
8 e 11 marzo 1996 del Dipartimento delle istituzioni;
22 marzo 1996 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La resistente __________ è titolare della patente d'esercizio pubblico (bar, cat. B 3) relativa al "Bar __________ ", situato ad __________ in __________. Il ritrovo comprende due locali per un totale di 60 posti ed un servizio esterno con 50 posti.
Il 4 gennaio 1996 la resistente ha chiesto al Dipartimento delle Istituzioni (Ufficio permessi e passaporti / UPP) che le fosse rilasciata un'assicurazione di massima per la trasformazione dell'attuale patente di bar in patente di "locale notturno - piano bar" (cat. B1), con orari di chiusura alle 0300, rispettivamente alle 0400 (venerdi e sabato).
B. Con decisione 21 febbraio 1996, pubblicata sul FU 23.2.96, il Dipartimento delle Istituzioni (UPP) ha rilasciato la garanzia richiesta, subordinandola al rispetto di alcune condizioni.
La decisione è stata resa in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sugli esercizi pubblici dell'11 ottobre 1967 (LEsPub).
C. Contro la premessa risoluzione dipartimentale __________, proprietaria di uno stabile d'appartamenti confinante con l'esercizio pubblico, é insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento.
L'insorgente contesta l'apertura del locale notturno, paventando immissioni foniche incompatibili con le caratteristiche residenziali del quartiere, pericoli per la sicurezza della circolazione stradale ed inconvenienti per la fluidità del traffico conseguenti alla mancanza di posteggi
C. All'accoglimento del ricorso si oppone il Dipartimento delle istituzioni senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione perviene la __________, contestando partitamente le tesi dell'insorgente con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva della ricorrente è incontestabile. In quanto proprietaria di un fondo confinante con il previsto locale notturno, essa appartiene in effetti a quella limitata e qualificata cerchia di persone la cui situazione giuridica risulta collegata con l'oggetto del provvedimento impugnato da un rapporto sufficientemente stretto ed intenso. Tale insomma da distinguerla dal resto della collettività. Essa è inoltre portatrice di un interesse attuale, diretto e concreto a dolersi del pregiudizio effettivo che il provvedimento censurato le arreca e che l'impugnativa tende a rimuovere (cfr. STA 18 gennaio 1996 in re Comunione dei comproprietari del condominio __________ e giurisprudenza ivi citata).
Il ricorso, tempestivo (art. 46 PAmm), é pertanto ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). Data la natura delle questioni in discussione, le prove chieste dall'insorgente (sopralluogo, testi) non appaiono atte a fornire a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio.
2.2. La LEsPub non subordina il rilascio di patenti per esercizi pubblici a particolari condizioni volte a prevenire immissioni moleste o a garantire la sicurezza della circolazione. Nè presuppone che l'apertura di un nuovo locale sia conforme al diritto edilizio. La LEsPub si limita a stabilire il principio della responsabilità del titolare della patente e del gerente per il mantenimento dell'ordine all'interno del locale.
In tali circostanze, soltanto la clausola generale di polizia può ostare al rilascio dell'autorizzazione richiesta (cfr. Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed., N. 132 B. III). L'applicazione di tale clausola, di natura sussidiaria, presuppone tuttavia una situazione di pericolo, particolarmente grave, diretto ed imminente per i beni di polizia: pericolo evitabile unicamente mediante il rifiuto del permesso.
In sostanza, si deve poter ritenere pressoché certo che dalla concessione dell'autorizzazione possa derivare al vicinato una molestia intollerabile dal profilo della tutela dell'ordine pubblico (cfr. Imboden Rhinow, op. cit., N. 136 B. V e riferimenti).
Dal profilo della LEsPub, nulla osta al rilascio dell'assicurazione richiesta. L'iniziativa commerciale della resistente è in effetti sostanzialmente conforme alle condizioni poste dagli art. 11 - 14 LEsPub. Nemmeno l'insorgente lo contesta.
Il fatto che la prevista trasformazione possa ingenerare immissioni moleste per il vicinato o pericoli per la sicurezza della circolazione stradale, dal profilo della LEsPub, è irrilevante. La legge in questione non fa in effetti dipendere il rilascio di una patente di esercizio pubblico nè dall'assenza di molestie per la quiete pubblica, nè dall'assenza di pericoli per la sicurezza della circolazione stradale. Tanto meno dal numero dei posteggi richiesti dal diritto edilizio.
Identica conclusione si impone anche dal profilo della clausola generale di polizia.
La significativa modifica degli orari d'apertura indotta dalla trasformazione del bar in locale notturno è invero suscettibile di alterare in misura apprezzabile la quiete e la tranquillità del quartiere. Per quanto gravi possano apparire, tali inconvenienti non costituiscono tuttavia pericoli gravi e non altrimenti evitabili, atti a giustificare un diniego della patente di locale notturno in applicazione della clausola generale di polizia. Nè tale clausola può legittimare un rifiuto dell'autorizzazione richiesta per considerazioni concernenti la sicurezza della circolazione o la fluidità del traffico.
I pericoli paventati dall'insorgente per la quiete pubblica e per la sicurezza del traffico non rispondono infatti al requisito dell'ineluttabilità che deve in ogni caso essere soddisfatto per negare un permesso in applicazione della clausola generale di polizia.
Tali turbative dovranno semmai essere esaminate e se del caso prevenute nell'ambito della procedura di rilascio della licenza edilizia che il significativo cambiamento delle modalità di utilizzazione dell'esercizio pubblico necessariamente impone.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 60 LEP; 3, 18, 28, 81 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 700.-- sono poste a carico della ricorrente, la quale rifonderà alla controparte fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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