AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.61
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00061 DP 52/96 cm
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 11 marzo 1996 di
contro
la decisione 27 febbraio 1996, no. 790, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso le decisioni:
viste le risposte:
15 marzo 1996 della Sezione enti locali;
21 marzo 1996 dei municipi di __________, __________ e __________
26 marzo 1996 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 6 luglio 1973 il Consiglio di Stato ha ratificato una convenzione sottoscritta dai comuni di __________, __________ e __________ __________ "per amministrare una scuola elementare consortile", con sede a __________ (I. ciclo) e __________ (II. ciclo);
che verso la fine degli anni '80 i comuni di __________, __________, __________ e __________ hanno elaborato un progetto di statuto per istituire un nuovo consorzio scolastico;
che tra la fine del 1990 e l'inizio del 1991, la proposta è stata ratificata dai legislativi di __________, __________ __________ e __________; l'Assemblea comunale di __________ l'ha invece respinta con risoluzione del 28 marzo 1991, dissentendo dalla prospettiva di ubicare il nuovo centro a __________;
che su suggerimento del Dipartimento dell'istruzione e della cultura, i tre comuni favorevoli si sono comunque accordati per costituire un consorzio fra loro, rinunciando alla partecipazione di Bidogno;
che con decisioni del 13 giugno, del 30 giugno e del 29 settembre 1994 i legislativi dei comuni di __________, __________ e __________ hanno approvato lo statuto del nuovo consorzio; le relative risoluzioni, pubblicate agli albi comunali, non sono state impugnate nel termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione;
che il 6 marzo 1995 il Dipartimento delle istituzioni ha ratificato lo statuto del Consorzio scolastico dell'__________;
che contro le predette risoluzioni dell'autorità cantonale e dei legislativi comunali il comune di __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, obiettando che prima di istituire un nuovo consorzio scolastico si sarebbe dovuto sciogliere quello esistente;
che con giudizio 27 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa siccome tardiva (in quanto rivolta contro le risoluzioni dei legislativi comunali), rispettivamente infondata (in quanto riferita alla ratifica della statuto del nuovo consorzio);
che contro il predetto giudizio governativo il comune soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, ponendo a giudizio le richieste avanzate senza successo in prima istanza; contestata la tardività del ricorso di prima istanza, esso ribadisce in particolare che prima di costituire un nuovo consorzio si dovrebbe sciogliere quello esistente;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed i comuni che hanno dato vita al nuovo consorzio;
considerato, in diritto
che nella misura in cui il ricorso ha per oggetto le risoluzioni di approvazione dello statuto del nuovo consorzio, rese dai legislativi dei comuni di __________ (30.6.94) e di __________ (29.9.94), la competenza del Tribunale cantonale amministrativo è data dagli art. 38 LCCom e 208 LOC;
che, entro questi limiti, date per soddisfatte le ulteriori condizioni di ricevibilità (legittimazione attiva e tempestività), l'impugnativa può di per sé essere esaminata nel merito;
che, da questo profilo, il ricorso va comunque senz'altro respinto, poiché l'impugnativa che il comune di __________ ha interposto davanti al Consiglio di Stato contro le predette risoluzioni era manifestamente tardiva;
che, in effetti, quando il comune di __________ è insorto contro di esse davanti al Governo (26 aprile 1995), il termine di 15 giorni dalla data di pubblicazione all'albo (art. 213 cpv. 2 LOC) era scaduto da almeno sei mesi;
che non essendo tenuti i predetti comuni a notificare al comune di __________ le decisioni prese dai loro legislativi in ordine al consorziamento con altri comuni, non sono nemmeno dati i presupposti per far capo alla regola che in assenza di intimazione fa decorrere il termine dalla conoscenza del provvedimento (art. 46 cpv. 2 PAmm);
che il ricorso è invece irricevibile in ordine nella misura in cui è rivolto contro la decisione 6 marzo 1995 con cui il Dipartimento delle istituzioni, agente per delega del Consiglio di Stato (art. 4 cpv. 4 Legge competenze organizzative), ha approvato gli statuti del nuovo consorzio;
che questa risoluzione configura in effetti un provvedimento dell'autorità di vigilanza (cfr. art. 38 LCCom e 207 LOC), contro il quale ha diritto di ricorrere soltanto chi è leso nei suoi legittimi interessi (RDAT 1992 N 5): ipotesi, questa, che nel caso del comune di Bidogno non si realizza, poichè il provvedimento censurato non modifica minimamente la sua precedente situazione giuridica;
che comunque, anche riconoscendo al ricorrente la legittimazione attiva in considerazione del pregiudizio che il nuovo consorzio è suscettibile di arrecare ai suoi interessi, il ricorso andrebbe respinto, poichè la risoluzione dipartimentale censurata non viola il diritto (art. 61 PAmm): nulla impedisce infatti ad un comune di aderire a più consorzi aventi le stesse finalità;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia;
visti gli art. 38 LCCom; 207, 208, 209 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
In quanto ricevibile il ricorso è respinto.
Non si prelevano né spese, né tasse di giustizia.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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