AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.62
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00062 DP 53/96 leo
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato (n. 864) che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 2 novembre 1995 con cui il municipio di __________ gli ha ordinato di notificare la costruzione di un canile sulla part. n. __________ RF;
viste le risposte:
26 marzo 1996 del Consiglio di Stato;
22 aprile 1996 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella primavera del 1995 __________ ha ricostruito un vecchio canile situato accanto all'autosalone di cui è titolare ad __________ (part. n. __________ RFD): il manufatto, posto sul confine del fondo, consiste in una recinzione di rete metallica alta circa 2 m, larga altrettanto e lunga m 4,85, sovrastata da un tetto in eternit ondulato;
che il 2 novembre 1995 il municipio di __________ ha ingiunto ad __________ di inoltrare una domanda di costruzione sotto forma di notifica per l'opera eseguita senza autorizzazione,
che con giudizio 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________, che contestava l'obbligo del permesso per simili manufatti;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che l'opera fosse da configurare come una costruzione accessoria soggetta all'obbligo del permesso e non potesse beneficiare dell'esenzione prevista dall'art. 3 cpv. 2 lett. f RLE per costruzioni elementari con una superficie inferiore a 10 mq, destinate al deposito di attrezzi per la lavorazione dei fondi;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che in sostanza l'insorgente ripropone e sviluppa in questa sede le censure sollevate senza successo davanti alla precedente istanza per contestare l'obbligo del permesso;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ senza formulare particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso è ricevibile in ordine giusta gli art. 21, 43 e 46 PAmm;
che la giurisprudenza di questo Tribunale considera l'ordine di inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria alla stregua di un provvedimento impugnabile (ancorché incoercibile), in quanto indirettamente accertante l'inesistenza del necessario permesso di costruzione;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): le prove chieste dall'insorgente non appaiono in effetti atte a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti per il giudizio;
che giusta gli art. 22 cpv. 1 LPT, 67 cpv. 1 LALPT ed 1 LE, edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con l'autorizzazione dell'autorità (licenza edilizia);
che la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) di edifici ed altre opere (art. 1 cpv. 2 LE): in generale sono soggetti all'obbligo del permesso tutti gli interventi edilizi atti ad influire sull'ordinamento delle utilizzazioni (Commento alla LPT, ad art. 22 N. 9); possono essere esentate soltanto costruzioni d'importanza minima, irrilevanti da questo profilo (Commento alla LPT, ad art. 22 N. 8; Leutenegger, Das formelle Baurecht des Schweiz, II ed., N. 82-89; 157-168; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zürch. Recht, N. 177 seg.);
che in quest'ottica l'art. 3 RLE esenta dall'obbligo del permesso una serie di interventi di piccola entità, irrilevanti dal profilo pianificatorio e dalla polizia delle costruzioni; non soggiacciono a licenza di costruzione, fra l'altro, "le costruzioni elementari, aventi una superficie non superiore a 10 mq, per il deposito di attrezzi per la lavorazione dei fondi" (art. 3 cpv. 1 lett. f RLE) e "le stalline di legno e stie per alcuni animali da cortile, i grill e le serre familiari" (art. 3 cpv. 1 lett. m RLE);
che la costruzione di un canile come quello in discussione non ricade nelle eccezioni succitate; non si tratta né di una "stallina", né di una "stia per animali da cortile", né può essere assimilato ad una "costruzione elementare per attrezzi da giardino";
che per "stalline e stie" occorre in effetti intendere quei piccoli manufatti, facilmente amovibili, che si ritrovano ancora nei giardini e negli orti alla periferia degli agglomerati urbani e nei comuni rurali (gabbiette per polli, conigliere);
che l'eccezione prevista dall'art. 3 cpv. 1 lett. f RLE per le casupole per attrezzi da giardino non può d'altro canto essere estesa ai manufatti destinati al ricovero di animali, del tutto dissimili essendo le ripercussioni ingenerate sull'ambiente circostante dalle diverse modalità di utilizzazione;
che, così stando le cose, il ricorso, palesemente infondato, va senz'altro respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 22 LPT; 67 LALPT; 1 LE; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 600.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster