AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.64
Data decisione, Autorità: 26.04.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00064 DP 56/96 leo
Lugano 26 aprile 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato (n. 877) che respinge l'impugnativa inoltrata dalle insorgenti avverso la licenza edilizia 29 dicembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la ristrutturazione di una casa d'abitazione situata nel nucleo di quel comune (part. n. __________ RF);
viste le risposte:
21 marzo 1996 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
25 marzo 1996 del Dipartimento del territorio;
3 aprile 1996 del municipio di
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ e __________ sono comproprietari di un vecchio stabile ad uso abitativo (part. n. __________ RF), situato nella zona del nucleo di __________ e chiuso fra altre costruzioni. Sul lato W è contiguo ad un fabbricato di proprietà delle ricorrenti (part. n. __________ RF) con il quale forma un angolo retto.
L'angolo SW dell'edificio dei resistenti sporge per circa 4 m oltre il tratto in contiguità. E' costituito da un pilastro in mattoni, alto circa 8 m, che sorregge la falda del tetto e delimita due rampe di scale, attraverso le quali si accede al primo piano. Lo spazio sovrastante il corpo scale è aperto sino all'altezza del tetto, poiché il filo della facciata è arretrato di circa due metri rispetto al filo della gronda.
B. Il 21 settembre 1995 __________ e __________ hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare lo stabile, modificandone l'assetto interno e chiudendo parzialmente lo spazio aperto sopra il corpo scale in modo da creare un ripostiglio a PT, da ingrandire un locale al primo piano e da realizzare una terrazza coperta al secondo piano. E meglio come allo schizzo seguente:
prima dopo
Alla domanda si sono opposte le vicine qui ricorrenti, ritenendo che l'ampliamento travalicasse i limiti degli interventi ammissibili nella zona del nucleo in base agli art. 38 e 39 NAPR.
C. Con decisione 29 dicembre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione delle vicine.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che il modico ampliamento dell'edificio rispondesse alle esigenze poste da un normale standard di vita e rientrasse pertanto nei limiti ammessi dalle NAPR succitate.
D. Con giudizio 28 febbraio 1995 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dalle opponenti.
Disattese le eccezioni d'ordine sollevate dalle ricorrenti con riferimento alla conformità dei piani inoltrati, il Governo ha essenzialmente condiviso le tesi dell'autorità comunale.
E. Contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza.
Eccepita nuovamente la completezza dei piani inoltrati, le ricorrenti ripropongono e sviluppano in questa sede anche le altre censure sollevate senza successo in prima istanza. L'aumento della volumetria, obiettano, ammonterebbe a circa 50 mc. Non sarebbe di lieve entità. Non si tratterebbe quindi di un ampliamento ma di nuova costruzione.
In ogni caso, argomentano, non risponderebbe alle condizioni poste dall'art. 38 NAPR, poiché non avrebbe per oggetto un'abitazione primaria e non sarebbe dettato dalle esigenze poste da un normale standard di vita. Esso disattenderebbe infine anche le distanze da confine prescritte da tale norma e quelle sancite dall'art. 129 LAC per la formazione di nuove aperture.
F. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dai beneficiari della licenza con argomenti che all'occorrenza verranno ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): in particolare senza procedere al sopralluogo sollecitato dalle ricorrenti. La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione emerge infatti in modo sufficientemente chiaro dai piani annessi alla domanda di costruzione integrati dalle fotografie prodotte dalle stesse ricorrenti in questa sede.
I difetti lamentati dalle ricorrenti non sono tuttavia tali da esigere l'elaborazione e la produzione di atti integrativi. Tanto meno possono giustificare un annullamento in ordine dell'intera procedura.
L'impugnativa, precisa e completa dal profilo fattuale, dimostra infatti che le ricorrenti hanno chiaramente capito quali fossero i limiti dell'intervento previsto. I difetti denunciati non hanno quindi impedito loro di esercitare compiutamente i loro diritti di difesa.
Da questo profilo, il ricorso va pertanto disatteso.
"Per le case di abitazione primaria" soggiunge la norma succitata è inoltre "ammesso l'ampliamento degli edifici esistenti se le condizioni dell'economia domestica o le esigenze per un normale standard di vita lo richiedono".
L'art. 38 NAPR limita le possibilità di ampliamento alle abitazioni primarie. Esige inoltre che l'ampliamento risulti necessario per motivi d'ordine soggettivo (condizioni dell'economia domestica ) o per considerazioni di natura oggettiva (esigenze per un normale standard di vita ). Giustificazioni che in ogni caso riservano al municipio una latitudine di giudizio relativamente ampia, censurabile da parte dell'autorità di ricorso unicamente nella misura in cui proceda da un'interpretazione insostenibile dei concetti giuridici indeterminati che contrassegnano l'art. 38 NAPR o integri gli estremi di una violazione del diritto sotto il profilo dell'abuso di potere.
Quale "crescita dell'economia domestica" o "quali esigenze per un normale standard di vita" permettano al municipio di autorizzare ampliamenti è questione che dev'essere esaminata e risolta caso per caso, ponderando attentamente gli interessi del singolo proprietario con l'interesse generale al mantenimento ed alla conservazione della sostanza edilizia esistente.
3.2. Nel caso in esame, la ristrutturazione prevista dai resistenti comporta un aumento della volumetria dello stabile, che comunque lo si calcoli non supera i 30 mc. L'intervento non determina invece un aumento della superficie edificata e degli ingombri, che restano invariati, poiché l'ampliamento si situa all'interno del filo di gronda e non oltrepassa gli allineamenti definiti dal pilastro che sorregge l'angolo SW del tetto.
Che si tratti un ampliamento e non di una nuova costruzione non può essere ragionevolmente contestato. Il rapporto di subordinazione, che intercorre fra l'aggiunta e le preesistenze non permette una diversa qualifica.
Altrettanto incontestabile è l'esiguità dell'ampliamento sia in termini assoluti (< 30 mc), sia in termini relativi per rapporto alla volumetria della costruzione (ca. 800 mc).
Discutibile, per contro, è la questione a sapere se si tratti di un'abitazione primaria e se l'ampliamento sia giustificato da esigenze riferite ad un normale standard di vita.
3.2.1. Gli atti non permettono di stabilire se l'edificio dei resistenti sia destinato alla residenza primaria o se si tratti di una casa di vacanza. Secondo le ricorrenti non si tratterebbe di una residenza primaria poiché i proprietari dell'immobile risiedono altrove. Questa circostanza non porta necessariamente ad escludere la natura primaria dell'abitazione. Per riconoscerle questa qualifica, basta in effetti che lo stabile venga locato a terzi domiciliati nel comune. Affinché l'ampliamento risponda compiutamente alle condizioni poste dall'art. 38 NAPR, la licenza deve comunque essere subordinata alla condizione che lo stabile venga utilizzato come abitazione primaria. Limite, questo, entro il quale il ricorso può essere parzialmente accolto.
3.2.2. Ferma questa prima conclusione, resta ancora da verificare se l'ampliamento sia dettato da "esigenze per un normale standard di vita".
Il municipio ha ritenuto che l'ampliamento rispondesse alla condizione succitata in quanto volto a formare un portico al PT, una seconda camera da letto di m 3,50 x 3,50 al primo piano ed una balconata coperta al secondo. Considerata l'organizzazione interna dello stabile, strutturato in un PT destinato ai servizi (cantina, lavanderia, deposito), in un primo piano riservato a due camere da letto di circa 14 mq l'una ed in un secondo piano adibito alla residenza diurna (cucina di 13 mq, soggiorno di 23 mq e locale lettura di 8 mq), appare senz'altro difendibile. Il modesto aumento della volumetria al primo piano (13 mc) permette infatti di destinare a camera da letto matrimoniale un vano che rimarrebbe altrimenti difficilmente utilizzabile. Parimenti giustificabile dal profilo delle esigenze poste da un normale standard di vita appare la minuscola terrazza (6 mq) prevista nel sottotetto al secondo piano come sfogo dell'attiguo "locale lettura". Tenuto conto dei limiti che l'autonomia comunale pone all'autorità di ricorso in ordine alla verifica dell'applicazione di norme del diritto locale facenti capo a concetti giuridici indeterminati, si deve di conseguenza escludere che il municipio di __________ sia incorso nella violazione del diritto lamentata dalle ricorrenti.
Da questo profilo il ricorso va quindi respinto.
L'ampliamento, rientrante nei limiti degli ingombri attuali, non riduce infatti le distanze verso il confine con il cortile antistante (part. n. 135 RF). Considerata l'inapplicabilità dell'art. 129 LAC, disciplinante la riduzione delle distanze in caso di veduta obliqua, l'ampliamento non incide nemmeno sulle distanze verso l'edificio delle stesse ricorrenti, situato perpendicolarmente a quello dei resistenti.
Anche da questo profilo il ricorso va quindi disatteso.
Resta comunque riservata alle ricorrenti la facoltà di adire il competente giudice civile per contestare la formazione di nuove aperture mediante la realizzazione dei balconi ed eccepire l'eventuale disattenzione delle distanze prescritte dagli art. 125 seg. LAC, tuttora applicabili ex art. 51 LE e contrario.
Inaccoglibili sono infine anche le generiche contestazioni che le ricorrenti sollevano con riferimento alla perdita di luce determinata dall'ampliamento. Al riguardo è sufficiente un rinvio alle pertinenti ed esaurienti considerazioni sviluppate dal Consiglio di Stato nel giudizio impugnato.
Sulla scorta di quanto precede, il ricorso va quindi parzialmente accolto, subordinando la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ alla condizione che lo stabile dei resistenti venga destinato a residenza primaria. La decisione governativa impugnata va annullata e riformata di conseguenza.
Le spese e la tassa di giustizia vanno poste a carico delle ricorrenti siccome soccombenti in misura pressoché totale.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 38 NAPR di Brusino Arsizio; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza 29 dicembre 1995 rilasciata dal municipio di __________ a __________ e __________ per la ristrutturazione dello stabile che sorge sulla part. n. __________ RF è confermata alla condizione che l'edificio venga destinato ad abitazione primaria.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- (mille) sono a carico delle ricorrenti in solido.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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