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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.65
Data decisione, Autorità: 30.07.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00065 DP 55/96 cm
Lugano 30 luglio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 marzo 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
i punti 2 e 3 della decisione 28 febbraio 1996 (no. 835) con cui il Consiglio di Stato, accogliendo parzialmente l'impugnativa 12 dicembre 1995 dell'insorgente avverso la revoca della licenza edilizia pronunciata il 29 novembre 1995 dal municipio di __________, l'ha condannata al pagamento di tasse e spese compensando le ripetibili;
viste le risposte:
25 marzo 1996 del Consiglio di Stato;
19 aprile 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. A seguito della mancata prosecuzione dei lavori di costruzione, il 12 dicembre 1995 il municipio di __________ ha revocato la licenza edilizia rilasciata alla ricorrente __________ per l'edificazione di uno stabile d'appartamenti sul mappale no. __________ RFD. In pari tempo le ha ordinato di sistemare il fondo e la relativa recinzione, con la comminatoria dell'esecuzione d'ufficio in caso d'inadempienza.
Con decisione 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento limitatamente alla revoca della licenza, accogliendo parzialmente l'impugnativa contro di esso inoltrata dalla __________.
La tassa di giustizia è stata posta a carico della ricorrente proporzionalmente al rispettivo grado di soccombenza, ovvero soltanto nella misura di fr. 200.-. Il comune di __________, che aveva resistito all'impugnativa, è stato per contro mandato esente da qualsiasi aggravio, in quanto comparso in causa per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare interessi propri.
Le ripetibili sono state integralmente compensate.
B. Contro il predetto giudizio governativo la __________ si é aggravata innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, postulando che la tassa di giustizia di fr. 200.- venga posta a carico del comune di __________ e che lo stesso venga condannato a rifonderle un'indennità di almeno fr. 3'000.- a titolo di ripetibili.
C. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale cantonale amministrativo e la tempestività dell'impugnativa sono indiscutibilmente date (art. 21 LE; 43 e 46 PAmm): il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Tasse di giustizia e spese.
2.1. Giusta l'art. 28 PAmm, l'autorità amministrativa può applicare alle proprie decisioni una tassa di giustizia variante tra fr. 10.- e fr. 10'000.- a seconda della natura e dell'importanza della causa sottopostale, nonché dell'attività esplicata per evaderla e condannare al pagamento delle spese.
Nelle procedure di natura contenziosa la tassa di giustizia e le spese sono poste di regola a carico della parte soccombente.
Soccombente é giuridicamente la parte che ha proposto un'impugnativa totalmente o parzialmente infondata oppure che ha, in tutto o in parte, ingiustamente resistito ad un'impugnativa fondata.
Parte del procedimento amministrativo può anche essere l'ente pubblico, in particolare il comune. Di per sé, anche l'ente pubblico, in caso di soccombenza, potrebbe quindi essere chiamato a sopportare i costi del procedimento. A tal proposito va tuttavia considerato che l'ente pubblico, di solito, non partecipa al procedimento amministrativo allo stesso titolo delle altre parti. Di regola, la qualità di parte gli deriva infatti dalla funzione di autorità decidente che ha esercitato nell'istanza precedente. Questo aspetto porta ad esentare l'ente pubblico da qualsiasi partecipazione alle spese del procedimento, quantomeno in tutte le ipotesi in cui é comparso in causa senza successo soltanto per motivi derivanti dalla sua funzione e non per tutelare i suoi particolari interessi (cfr. STA 23 dicembre 1994 in re S. e STA 30 ottobre 1992 in re comune di C.).
2.2. Ferme queste premesse, appare evidente come il Consiglio di Stato non potesse addebitare al comune di __________ i costi e le spese del procedimento. Il municipio, sebbene sia risultato soccombente, é infatti comparso in causa quale autorità che ha revocato la licenza edilizia a suo tempo accordata e non per tutelare interessi particolari.
La ricorrente, d'altro canto, è risultata anch'essa parzialmente soccombente. L'ordine di sistemare il terreno e la recinzione ha resistito alla critica.
A giusta ragione il Governo l'ha quindi chiamata a partecipare al pagamento delle tasse e delle spese in proporzione del grado di soccombenza.
Di principio anche l'ente pubblico, in quanto parte in un procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità.
Occorre tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa dell'ente pubblico. In quest'ordine di idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente al pagamento di un'indennità si giustifica soltanto se lo stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della controparte. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di esimerlo dall'obbligo di risarcire la controparte alla quale si é a torto opposto (cfr. STA 3 aprile 1990 in re Comune di __________).
3.2. Nel caso concreto, sia la ricorrente sia il municipio di __________ sono risultati soccombenti innanzi al Consiglio di Stato.
Per rapporto all'importanza degli oggetti dell'impugnativa, il grado di soccombenza del comune è comunque ampiamente superiore a quello della ricorrente. Fra la revoca della licenza e l'ordine di sistemare adeguatamente il fondo e la recinzione non esiste in effetti un rapporto di equipollenza. La compensazione delle ripetibili doveva quindi dare un saldo attivo a favore dell'insorgente. Non tuttavia nella misura da questi richiesta (3'000.- fr.). Considerata la prassi del Consiglio di Stato in materia di ripetibili (raramente oltre i 500.- fr.), il saldo attivo non poteva superare i 300.- fr. Limite, questo, entro il quale il ricorso va accolto, riformando di conseguenza il giudizio impugnato.
Le ripetibili, commisurate alla pretesa della ricorrente, seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ di conseguenza, il punto 3 della decisione 28 febbraio 1996 (n. 835) del Consiglio di Stato è annullato e riformato nel senso che il comune di __________ è condannato a versare alla ricorrente fr. 300.- a titolo di ripetibili.
Non si prelevano né spese, né tassa di giustizia.
La ricorrente rifonderà al comune di __________ fr. 300.- a titolo di ripetibili di seconda istanza.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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