AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.68
Data decisione, Autorità: 04.06.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00068 DP 59/96 leo
Lugano 4 giugno 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 marzo 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 28 febbraio 1996 del Consiglio di Stato (n. 838) che annulla la decisione 23 novembre 1994 con cui il municipio di Bosco __________ ha ordinato a __________ di demolire la sopraelevazione del tetto di un edificio situato nel nucleo del paese (part. n. __________ RT);
viste le risposte:
21 marzo 1996 del Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato;
25 marzo 1996 del Dipartimento del territorio;
15 aprile 1996 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. La notte del 14 agosto 1993 un incendio ha distrutto il tetto in piode dell'abitazione della resistente __________, situata nel nucleo del paese di __________ (part. n. __________ RT).
Il 7 settembre 1993 la resistente ha notificato al municipio l'intenzione di ricostruire il tetto esattamente come prima, salvo la posa di uno strato di isolazione. Il 14 seguente, il municipio ha autorizzato i lavori, dandone notizia ai vicini, fra cui il ricorrente, proprietario di una casa d'abitazione (part. n. __________ RT), situata a monte di quella dedotta in riparazione.
B. L'11 ottobre 1993 il vicino qui ricorrente ha chiesto al municipio di intervenire perché i lavori in corso si scostavano da quelli notificati ed autorizzati.
Esperito un sopralluogo e constatato che la resistente stava innalzando i muri perimetrali di circa 30 cm, il 14 ottobre 1993 il municipio ha ordinato la sospensione dei lavori ed ha sollecitato l'inoltro di una domanda di costruzione in sanatoria.
C. Dando seguito alla richiesta, il 6 novembre 1993 __________ ha presentato una domanda in variante, che prevedeva di innalzare il tetto di 16 cm alla radice e di 44 cm al colmo allo scopo di correggerne le irregolarità e di permettere la posa della prevista isolazione.
Nel termine di pubblicazione, __________ si è opposto al rilascio della licenza, contestando la legittimità della sopraelevazione dal profilo dell'art. 10 delle norme transitorie (NT) di __________ che vieta qualsiasi aumento della volumetria delle costruzioni esistenti nella zona del nucleo.
D. Con decisione 17 gennaio 1994 il municipio di __________ ha respinto la domanda, accogliendo l'opposizione del vicino.
In sostanza, l'autorità comunale ha ritenuto che la sopraelevazione disattendesse il divieto di modifiche della volumetria degli edifici, sancito dalla norma succitata.
Il provvedimento di diniego è stato confermato dal Consiglio di Stato con giudizio 27 aprile 1994 fondato sugli stessi motivi.
In quel giudizio, il Governo ha fra l'altro ritenuto che l'aumento della volumetria non fosse trascurabile sotto il profilo generale e comportasse "una lesione non indifferente degli interessi del vicino". Ha comunque anticipato che un ordine di rettifica si sarebbe verosimilmente posto "in contrasto con il principio della proporzionalità, del quale bisogna tenere debito conto pure nel caso di un'opera che lede in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudica quello del vicino".
E. Dopo aver accertato mediante perizia l'entità media della sopraelevazione (+ 38 cm) e l'aumento approssimativo della volumetria (+ 20 mc), il 23 novembre 1994 il municipio di __________ ha ordinato la rettifica del tetto che nel frattempo era stato postato a termine mediante la posa delle piode ancora mancanti.
Contro questa decisione __________ è insorta davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
F. Con giudizio 28 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha accolto l'impugnativa, annullando l'ordine di rettifica e rinviando gli atti al municipio affinché stabilisse una sanzione pecuniaria secondo l'art. 44 LE.
Dopo aver rilevato che la sopraelevazione contestata non ledeva in misura apprezzabile l'interesse pubblico al rispetto dell'art. 10 NT, il Governo ha ritenuto più appropriata l'adozione di una sanzione pecuniaria. A suo avviso, la demolizione non sarebbe giustificata nemmeno dal profilo dell'interesse del vicino.
G. Contro il predetto giudizio governativo, il vicino soccombente insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino dell'ordine di rettifica censurato.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente chiede in sostanza un'applicazione rigorosa del principio di legalità, sottolineando il pregiudizio che l'opera abusiva effettivamente gli arrecherebbe.
H. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che non formula osservazioni.
Il municipio di __________ si rimette invece al giudizio di questo Tribunale.
In favore del rigetto dell'impugnativa si pronuncia infine la resistente con argomenti che verranno ripresi più avanti.
Considerato, in diritto
Il ricorso è dunque ricevibile in ordine.
Date le circostanze, può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
Con questa riserva, la norma sottolinea l'esigenza di rispettare il principio di proporzionalità.
Il principio di legalità impone all'ente pubblico di intervenire in caso di violazione della legge, adottando le misure necessarie per ristabilire per ristabilire una situazione conforme al diritto edilizio materiale. I provvedimenti di ripristino devono tuttavia essere sorretti da un adeguato interesse pubblico. Difformità oggettivamente irrilevanti da questo profilo non giustificano interventi di demolizione o di rettifica (cfr. Scolari, Commentario della LE, ad art. 57 N. 18 seg.; Zimmerlin, Das Baugesetz des Kt. Aargau, II ed., § 218 N. 4; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren nach zurch. Recht, N. 661; Imboden Rhinow, Schweiz. Verwaltungsrechtsprechung, V ed. N. 56 B Vi d).
Il principio di proporzionalità può essere invocato anche da parte del costruttore in mala fede. Questi deve tuttavia attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse pubblico postulante l'adozione di provvedimenti volti a ristabilire una situazione conforme al diritto (DTF 108 Ia 218 consid. 4 b).
2.2. L'esigenza di ripristinare l'ordinamento giuridico violato non va comunque valutata soltanto per rapporto all'interesse pubblico. Nella ponderazione dei contrapposti interessi vanno in effetti tenuti nella debita considerazione anche gli interessi dei vicini pregiudicati dall'opera abusiva. Opere che ledono in misura minima l'interesse pubblico, ma che pregiudicano quello del vicino, devono quindi essere fatte demolire quando questi abbia tempestivamente reclamato (art. 44 cpv. 2 LE, che riprende, trasformandola in obbligo, la facoltà prevista dall'art. 70 cpv. 2 RLE 1974; Mäder, op. cit., N. 660). Anche in questi casi l'ordine di ripristino deve comunque rispettare il principio di proporzionalità (cfr. art. 43 cpv. 2 LE secondo frase).
Violazioni di entità trascurabile dal profilo dell'interesse pubblico, che pregiudicano in misura insignificante gli interessi del vicino, non possono quindi dar luogo a misura di ripristino.
Dal profilo dell'interesse pubblico sotteso al divieto di modifica delle volumetrie sancito dall'art. 10 NT è abbastanza evidente che l'ordine in contestazione colpisce la resistente in misura eccessiva, ovvero inadeguata per rapporto all'insignificante vantaggio che la collettività ritrarrebbe dalla riduzione dell'altezza del tetto al livello della copertura distrutta dall'incendio. La discrepanza appare ancor più significativa ove si consideri che la prassi del municipio di __________ in tema di rifacimento dei tetti è molto meno rigida di quanto il provvedimento censurato lascia intendere.
Parimenti lesivo del principio di proporzionalità appare tuttavia l'ordine censurato anche dal profilo degli interessi del vicino qui ricorrente. Il pregiudizio che il modico innalzamento del tetto arreca a quest'ultimo è infatti minimo. Anche se percettibile, la perdita di vista e di illuminazione appare tutto sommato contenuta entro limiti assai modesti. Irrisorio è il vantaggio che deriverebbe al ricorrente da un ripristino delle altezze originali del tetto. Particolarmente gravose ed incisive sono invece le conseguenze derivanti alla resistente dall'ordine in contestazione. La sproporzione fra l'aggravio derivante alla resistente dalla rettifica ed il vantaggio conseguito dal ricorrente è manifesta. Vero è che alla base dell'innalzamento del tetto non vi sono soltanto ragioni d'ordine tecnico (maggior spessore della copertura, muratura irregolare), ma anche motivi di comodo della resistente (recupero di spazi utilizzabili nel sottotetto). Vero è anche che il tetto non è stato innalzato per semplice inavvertenza, per cui ci si potrebbe anche attendere che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'interesse del vicino al ripristino di una situazione conforme al diritto.
Ma anche valutando in questo modo l'interesse del ricorrente, l'ordine di rettifica in esame rimane tuttavia sproporzionato. Gli inconvenienti derivanti alla resistente dall'eliminazione del difetto rimangono comunque eccessivi per rapporto al vantaggio che il ricorrente ne ritrarrebbe.
Può invero lasciare perplessi che la sanzione pecuniaria vada a beneficio del comune, che non subisce alcun pregiudizio, e non del vicino qui ricorrente, che seppur in misura minima viene invece toccato dall'abuso commesso. La legge non permette tuttavia di devolvere la sanzione pecuniaria al vicino.
Data la particolarità della vertenza si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e dall'assegnazione di ripetibili
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 44, 45 LE; 10 NT di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano nè spese, nè tassa di giustizia.
Non si assegnano ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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