AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.79
Data decisione, Autorità: 20.05.1996, TRAM
Incarto n. 52.96.00079 DP 70/96 cm
Lugano 20 maggio 1996
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 26 marzo 1996 di
__________,
tutti rappr. da: __________
contro
la decisione 15 marzo 1996 (no. 31/96) del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino no. __________ del , mediante la quale è stata accolta l'istanza 15 gennaio 1996 della Cassa pensioni del Comune di __________ tendente ad ottenere il rilascio di un'assicurazione di massima per l'apertura di una nuova "" cat. B2) al mappale no. __________ di __________, in via al __________
viste le risposte:
1° aprile 1996 del Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti -;
12 aprile 1996 della Cassa pensioni del Comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. In data 15 gennaio 1996 la Cassa pensioni del Comune di __________ ha chiesto all'Ufficio permessi e passaporti che le fosse rilasciata un'assicurazione di massima per l'apertura di un nuovo esercizio pubblico, classificato come "__________" cat. B2), sulla part. no. __________ di __________, in via __________.
B. Con decisione __________, pubblicata sul Foglio ufficiale del Cantone Ticino no __________ di medesima data, il Dipartimento delle istituzioni - Ufficio permessi e passaporti - ha concesso all'istante la predetta garanzia di massima, subordinandola al rispetto di alcune condizioni.
La decisione è stata resa in applicazione dell'art. 22 cpv. 2 della Legge sugli esercizi pubblici del 11 ottobre 1967.
Nella pubblicazione apparsa sul Foglio ufficiale, è stato indicato che contro la predetta risoluzione dipartimentale era data la facoltà ad ogni interessato di ricorrere al Tribunale cantonale amministrativo entro 15 giorni, ai sensi dell'art. 60 della Legge sugli esercizi pubblici sopra menzionata.
C. Con atto ricorsuale 26 marzo 1996, i signori __________, titolare del __________ di __________, , titolare del __________ di __________, e le società __________, titolare del __________ e __________ di __________, e __________, titolare del __________ di __________, hanno impugnato la predetta risoluzione dipartimentale, chiedendo la revoca della concessione di una patente d'esercizio pubblico cat. B2) per l'apertura di una nuova osteria senza alloggio al mappale no __________ di __________.
I ricorrenti riconoscono che, in base ai recenti sviluppi intervenuti a livello legislativo, la competenza del Tribunale cantonale amministrativo ad evadere l'impugnativa è perlomeno dubbia, ma aggiungono di aver seguito le indicazioni di ricorso contenute nella decisione impugnata.
Per ciò che invece concerne il merito, i ricorrenti sostengono in sostanza che l'apertura di un nuovo esercizio pubblico nella zona del Comune di __________ denominata "__________" costituirebbe una seria minaccia per la sopravvivenza economica dei già numerosi ritrovi pubblici esistenti in quell'area.
Gli insorgenti chiedono quindi che nel caso concreto si tenga conto della clausola del bisogno.
Allegano inoltre, che l'apertura di un nuovo esercizio pubblico sprovvisto di sufficienti posti di stallo per veicoli, contribuirebbe ad acuire in modo inaccettabile l'attuale grave problema del traffico e dei posteggi nella zona.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono sia il Dipartimento delle istituzioni sia la Cassa pensioni del Comune di __________ per le ragioni che verranno riprese, se del caso, qui di seguito.
Considerato, in diritto
La legge in questione è stata pubblicata sul Foglio ufficiale del __________. Il termine di referendum è di conseguenza scaduto infruttuoso il 3 febbraio 1995, tant'è che la nuova legge è stata pubblicata il 14 luglio 1995 sul Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino, con entrata in vigore prevista per il 1. gennaio 1996.
Nel frattempo tuttavia, e più precisamente il 2 febbraio 1995, la Federazione __________ aveva inoltrato al Tribunale federale un ricorso di diritto pubblico, censurando la costituzionalità di un certo numero di disposizioni contenute nella nuova __________.
Pertanto, dando seguito a una precisa richiesta della Federazione, con decreto presidenziale del 29 agosto 1995, il Tribunale federale ha conferito effetto sospensivo al ricorso, ciò che ha impedito alla legge di entrare in vigore alla data prevista dal Consiglio di Stato.
Pertanto, considerato che giusta l'art. 38 OG le sentenze del Tribunale federale acquistano forza di cosa giudicata immediatamente dopo essere state pronunciate, si deve ammettere che per ciò che concerne la Legge sugli esercizi pubblici del 21 dicembre 1994, la stessa è entrata in vigore il giorno successivo al predetto giudizio, vale a dire l'8 marzo 1996, senza che da parte delle autorità cantonali si rendessero necessarie altre formalità in tal senso.
La nuova legge ha introdotto delle novità anche a livello procedurale.
Per ciò che in questa sede maggiormente interessa, vale la pena di sottolineare che in base a quanto disposto dall'art. 71 cpv. 1 Les pubb 1994, le decisioni del Dipartimento vanno impugnate entro 15 giorni davanti al Consiglio di Stato e non più davanti al Tribunale cantonale amministrativo, come in precedenza.
La nuova legge non prevede delle disposizioni transitorie specifiche su quest'ultimo aspetto.
La questione deve quindi essere risolta facendo capo ai principi generali del diritto amministrativo.
Salvo esplicita regolamentazione contraria, in materia di procedura, vige il principio secondo il quale le nuove regole si applicano immediatamente a tutte le pratiche pendenti davanti all'autorità adita, indipendentemente dal fatto che le medesime siano rette già dal nuovo diritto materiale o ancora da quello vecchio.
Un'eccezione al predetto principio è data quando le nuove disposizioni procedurali comportano delle restrizioni del diritto di ricorrere, introducendo, per esempio, dei termini più brevi per far uso dei mezzi d'impugnativa (Knapp, Précis di droit administratif, IV ed., no. 594).
Nel caso in esame, come si è detto, la decisione impugnata è stata resa dal Dipartimento il 15 marzo 1996, ossia poco più di una settimana dopo l'entrata in vigore della Les pubb 1994.
Ora, visto quanto sopra esposto, si deve per forza ammettere che il Dipartimento, al momento di pronunciarsi sull'istanza 15 gennaio 1996 della resistente, doveva già applicare le nuove disposizioni procedurali introdotte dalla nuova legge. Ciò senza riguardo al diritto materiale applicabile al caso concreto.
Il Dipartimento ha quindi indicato in modo errato i rimedi di diritto esperibili contro la decisione litigiosa in oggetto: in effetti nella stessa si sarebbe dovuto fare riferimento in modo esplicito all'art. 70 cpv. 1 Les pubb 1994, precisando che eventuali ricorsi erano da inoltrare al Consiglio di Stato.
Ne consegue che questo Tribunale non è competente ad evadere il ricorso interposto dagli insorgenti contro la decisione dipartimentale in oggetto.
Il gravame va pertanto trasmesso d'ufficio all'autorità competente, vale a dire al Consiglio di Stato, giusta quanto disposto dall'art. 4 LPAmm.
Per questi motivi,
visti gli art. 60 Les pubb 1967; 71 cpv. 1 Les pubb 1994; 4, 60 LPAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza gli atti vengono trasmessi al lodevole Consiglio di Stato, Bellinzona.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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