AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1996.83
Data decisione, Autorità: 26.07.1999, TRAM
Incarto n. 52.96.00083 DP 74/96
Lugano 26 luglio 1999
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 1 aprile 1996 di
rappr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 1996 (n. 1187) del Consiglio di Stato, che annulla la la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________ all’insorgente per la costruzione di una strada di accesso alla part. n. __________ RFD;
viste le risposte:
17 aprile 1996 del Consiglio di Stato;
6 maggio 1996 del municipio di __________;
21 maggio 1996 di __________;
completati gli accertamenti;
viste le conclusioni:
15 luglio 1997 del municipio di __________;
29 agosto 1997 di __________ - 3 settembre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 27 luglio 1993 la ricorrente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di costruire una strada d'accesso al suo fondo (part. n. __________ RFD di __________), passando attraverso il fondo contermine (part. n. __________ RFD di __________) di proprietà del resistente __________, gravato da un corrispondente diritto di passo. In base ai piani allegati alla domanda, la strada, larga 3 m e lunga 35 metri, avrebbe dovuto diramarsi dalla strada privata che serve la proprietà __________ e costeggiare questo fondo lungo il suo confine a valle, su di un terrapieno sorretto da un muro alto al massimo 1,50 m.
Nel termine di pubblicazione il vicino si è opposto alla domanda.
B. Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 23 febbraio 1994 il municipio di __________ ha concesso alla ricorrente la licenza richiesta, sottoponendola alla condizione che la strada fosse sbarrata ai veicoli di qualsiasi genere mediante la posa di elementi fissi ed utilizzata unicamente quale accesso pedonale.
Contro tale decisione sono insorti davanti al Consiglio di Stato sia __________, chiedendo l'annullamento delle condizioni imposte dal municipio, sia l'opponente __________, postulando che venga semplicemente negato il rilascio della licenza di costruzione.
C. Con giudizio 25 maggio 1994 il Governo ha annullato la licenza, ritenendo insufficienti i piani presentati con la domanda di costruzione ed ha quindi invitato __________ ad avviare una nuova procedura di rilascio del permesso.
Con sentenza 20 settembre 1994 il Tribunale cantonale amministrativo ha parzialmente accolto il gravame interposto contro la predetta decisione governativa da __________, rinviando gli atti al Consiglio di Stato per nuova decisione, previa acquisizione di ulteriori informazioni tecniche riguardanti il progetto.
D. Dando seguito al predetto giudizio di rinvio, il Consiglio di Stato ha chiesto a __________ i piani esecutivi rilevanti l'andamento altimetrico (profilo longitudinale) della strada progettata limitatamente al tratto di raccordo con la strada esistente e al tratto di pendenza iniziale, nonché le relative sezioni supplementari.
Raccolta tale documentazione e data alle parti la facoltà di prendere posizione, l'Esecutivo cantonale ha annullato la licenza edilizia rilasciata dal municipio di __________, accogliendo il ricorso contro di essa interposto dal vicino e respingendo di conseguenza quello di __________.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto che così come progettata la strada non fosse transitabile neppure con dei veicoli fuori strada a causa della forte pendenza trasversale (verso valle) e longitudinale. Rappresentando un pericolo reale anche per i pedoni, la licenza è stata integralmente annullata.
E. Contro il predetto giudizio governativo __________ è insorta davanti al Tribunale cantonale amministrativo chiedendone l'annullamento. In via principale, la ricorrente postula che le venga concessa la licenza per la costruzione della strada d'accesso, transitabile sia a piedi, sia con veicoli agricoli, cingolati e fuoristrada, ritenuto l'obbligo di chiudere il passaggio quando non è utilizzato. In via subordinata, chiede invece che sia confermata la licenza edilizia accordatale dal municipio, per la costruzione di una strada d'accesso utilizzabile solo a piedi.
Contesta che l'opera in questione, così come progettata, sia lesiva delle regole dell'arte e delle norme edilizie concretamente applicabili.
F. All'accoglimento del ricorso si è opposto il Consiglio di Stato senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ sollecita invece l’accoglimento della domanda subordinata e la conferma della licenza rilasciata.
__________ postula invece il rigetto dell’impugnativa con argomenti che saranno discussi qui appresso.
G. Il 14 febbraio 1997 il Giudice delegato ha affidato all'ing. dipl. __________ l’incarico di allestire una perizia tecnica volta a chiarire se il previsto accesso alla part. no. __________ RFD di __________ __________, così come progettato, sia conforme alle regole dell'arte e alle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità e dalle associazioni professionali riconosciute.
Delle risultanze di tale accertamento si dirà nei seguenti considerandi.
H. In sede di conclusioni le parti si sono riconfermate nelle rispettive domande di giudizio.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine.
Il giudizio può essere reso sulla base degli atti, integrati dalle risultanze della perizia ordinata da questo Tribunale (art. 18 PAmm).
La domanda di costruzione deve contenere tutte le indicazioni prescritte dall'art. 9 RLE ed essere corredata da progetti allestiti in modo da rendere chiaramente comprensibili la natura e l'estensione delle opere previste (art. 11 RLE). Considerate le finalità della licenza edilizia, la documentazione annessa alla domanda di costruzione dev'essere tale da consentire all'autorità di procedere ad una verifica completa ed approfondita della conformità dell'intervento con le norme di diritto pubblico concretamente applicabili (cfr. art. 4 cpv. 1 LE). All'occorrenza, l'autorità può inoltre chiedere ulteriori informazioni o completamenti. In casi particolari può essere chiesto anche l'allestimento di studi speciali, come perizie geologiche, di meccanica delle terre, idrografiche o del traffico, foniche e simili (art. 11 cpv. 3 RLE).
2.2. La LE disciplina soltanto genericamente le esigenze che le costruzioni devono ossequiare in fatto di sicurezza e di solidità. L'unico limite posto al riguardo è dato dall'art. 24 cpv. 1 LE, che vieta l'edificazione di terreni che non offrono sufficienti garanzie di solidità e di stabilità o che sono esposti a pericoli particolari, come valanghe frane o inondazioni. L'ulteriore definizione delle norme tecnico-costruttive concernenti la sicurezza e l'igiene delle costruzioni è demandata al regolamento (art. 24 cpv. 2 LE). L’art. 24 cpv. 3 LE permette inoltre al Consiglio di Stato di dichiarare applicabili a determinati lavori o impianti le norme fissate da autorità federali o da associazioni professionali.
L’art. 30 cpv. 1 RLE stabilisce dal canto suo che "gli edifici, gli impianti ed ogni altra opera devono essere progettati ed eseguiti secondo le regole dell'arte, tenendo conto delle prescrizioni tecniche emanate dalle autorità, sussidiariamente da associazioni professionali riconosciute, come la Società svizzera degli ingegneri e degli architetti (SIA), l'Associazione svizzera dei tecnici della depurazione delle acque (VSA/ATEA), l'Associazione padronale svizzera lattonieri e installatori (APSLI) e l'Unione svizzera dei professionisti della strada (VSS)" (cfr.).
Oltre che dall'obbligo sancito dall'art. 4 LE di corredare la domanda di costruzione con progetti elaborati da professionisti qualificati iscritti all'OTIA, il rispetto dei vincoli sanciti dall'art. 30 RLE è assicurato dalle verifiche che l'autorità preposta al rilascio dei permessi di costruzione effettua in relazione alle normative specifiche entranti in considerazione, quali le disposizioni speciali della legislazione sulla protezione dell'ambiente, della legislazione sanitaria, del lavoro, della polizia del fuoco, della prevenzione degli incidenti e del risparmio energetico (cfr. art. 30 cpv. 3 RLE).
Dall'art. 30 RLE non discende comunque che tutte le regole dell'arte edilizia assurgano a disposizioni di diritto pubblico richiamanti una puntuale verifica da parte dell'autorità in ordine al loro adempimento: le prescrizioni tecniche emanate dalle associazioni professionali indicate nell'art. 30 RLE rimangono dunque confinate al rango di semplici direttive, ovvero di regole volte a codificare una prassi e ad orientare l'apprezzamento dell'autorità (cfr. RDAT I-1995 no. 39, consid. 2.2. e riferimenti; STA inedita 26 gennaio 1996 in re Lüthy, confermata in STF inedita 14.8.97).
Ora, il solo fatto che l'opera progettata non rispetti in tutto e per tutto le norme tecniche emanate dalle associazioni professionali di categoria non basta di per sé a giustificare il diniego della licenza edilizia, poiché tali disposizioni hanno semplicemente la valenza di direttive. Nel caso in esame il perito ha tuttavia evidenziato che il manufatto in contestazione, così com’è progettato, si scosta da queste prescrizioni in misura tale da risultare insicuro ed inidoneo all'uso quale strada carrozzabile persino con veicoli fuoristrada.
In tali circostanze, ben si può ritenere che il municipio potesse rifiutarsi di autorizzarla. Nell’ambito dell’esame delle domande di costruzione l'autorità amministrativa non è invero tenuta a verificare che le opere edilizie per le quali è chiesta la licenza rispondano alle prescrizioni tecniche stabilite in tema di sicurezza dalle associazioni professionali riconosciute. Al municipio va nondimeno concesso riconosciuto il diritto di intervenire in forza dei suoi poteri di polizia per imporre l’adozione di quei provvedimenti che si rendono necessari per scongiurare situazioni di pericolo per la sicurezza di persone e cose. L'autorità comunale può ordinare l’adozione di misure volte a mettere in sicurezza opere edilizie pericolanti (art. 35 cpv. 2 LE). A maggior ragione deve esserle concesso di respingere domande di costruzione per la realizzazione di opere che non garantiscono la necessaria sicurezza (Scolari, Commentario, II ed., ad art. 24 LE, N. 1016). Ipotesi, questa, che questo tribunale, fondandosi sulla perizia esperita, considera data nel caso in esame qualora la strada fosse realizzata come al progetto presentato e rimanesse accessibile a qualsiasi veicolo.
Nella misura in cui postula il rilascio di una licenza incondizionata, il ricorso di __________ va quindi respinto.
Il perito ha in effetti accertato che il semplice uso pedonale dell’opera non pone particolari problemi di sicurezza. Nulla si oppone pertanto al rilascio di una licenza subordinata alla condizione di adottare gli accorgimenti necessari per impedire l’accesso ai veicoli. Accorgimenti che evidenti considerazioni di effettività impongono di precisare, esigendo la posa di due paracarri inamovibili, alti almeno un metro e distanti tra loro m 1.50, all’intersezione della nuova strada con quella esistente.
La tassa di giustizia e le spese, comprensive dei costi della perizia (fr. 1'800.-), sono a carico delle parti in ragione di metà ciascuno. Le ripetibili sono invece compensate (art. 28, 31 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 4, 21, 24 LE; 1, 11, 30 RLE; 3, 18, 28 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza:
1.1. la decisione 13 marzo 1996 (no. 1187) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 23 febbraio 1994 rilasciata dal municipio di __________ a __________ è confermata alla condizione che la strada sia riservata all’uso pedonale e che all’intersezione con la strada privata esistente vengano posati due paracarri inamovibili alti almeno m 1.00 e distanti tra loro m 1.50.
La tassa di giustizia (fr. 800.--) e le spese di perizia (fr. 1'800.--) sono per metà a carico della ricorrente e per l'altra metà a carico del resistente __________, compensate le ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster