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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1996.86
Data decisione, Autorità:
30.04.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00086
DP 77/96
cm
Lugano
30 aprile 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 11 aprile 1996 di
contro
la
decisione 26 marzo 1996 del Consiglio di Stato, no. 1430, che respinge
l'impugnativa presentata dal municipio di __________ avverso la decisione 19
febbraio 1996 della sezione enti locali (SEL) che accoglie le dimissioni di
__________ dalla carica di municipale;
richiamato l'art. 48 PAmm
ritenuto, in
fatto
che con sentenza 23
novembre 1994 il Presidente delle Assise correzionali di __________ ha
condannato __________, municipale di __________, alla pena di 12 mesi di
detenzione, sospesi condizionalmente per un periodo di due anni per i reati di
ripetuta truffa consumata e mancata, ripetuto e continuato conseguimento
fraudolento di falsa attestazione e ripetuta e continuata trascuranza degli
obblighi al mantenimento;
che l'8 novembre 1995 il Consiglio di Stato ha prospettato a
__________ l'eventualità di destituirlo dalla carica conformemente all'art. 199
LOC;
che l'11 dicembre 1995 __________ ha inoltrato al Governo le
dimissioni dalla carica di municipale per gravi motivi;
che con decisione 1. febbraio 1996 la SEL, agente per delega
del Consiglio di Stato, ha accettato le dimissioni, reputando giustificati i
motivi invocati;
che contro questo provvedimento il municipio di __________ è
insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendo che le dimissioni venissero
respinte e che il municipale dimissionario venisse destituito;
che con giudizio 19 febbraio 1996 il Consiglio di Stato ha respinto
il reclamo per motivi che non occorre qui rievocare;
che contro questo giudizio si aggrava davanti al Tribunale cantonale
amministrativo __________, subentrante a __________ in municipio, riprendendo e
sviluppando le tesi addotte senza successo dall'esecutivo comunale in sede di
reclamo;
Considerato, in
diritto
che il ricorso al
Tribunale cantonale amministrativo, notoriamente, è dato soltanto nei casi
previsti dalla legge, ovvero secondo il metodo enumerativo e non per clausola
generale (art. 61 PAmm);
che secondo l'art. 85 cvp. 1 lett c) LOC i membri degli
esecutivi comunali possono dimissionare dalla carica per "un'infermità che
la rende eccessivamente gravosa o altro grave motivo";
che "le dimissioni di chi invoca il motivo dell'art. 85
lett. c) sono sottoposte dal municipio al Consiglio di Stato, che decide inappellabilmente"
(art. 86 cpv. 2 LOC);
che già per questo motivo, l'impugnativa inoltrata da
__________ al Tribunale cantonale amministrativo dev'essere dichiarata irricevibile;
che l'esito non sarebbe diverso nemmeno nel caso in cui si volessero
ravvisare nella risoluzione censurata gli estremi di un'elusione delle norme
che regolano l'adozione di provvedimenti disciplinari nei confronti dei
municipali (art. 197 seg. LOC);
che anche in quest'ipotesi l'impugnativa sarebbe da
respingere, poiché l'insorgente, per nulla leso nei suoi legittimi interessi
non sarebbe comunque legittimato ad impugnare davanti al Tribunale cantonale
amministrativo un provvedimento che il Consiglio di Stato ha adottato in veste
di autorità di vigilanza sui comuni (art. 207 LOC);
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 85, 86, 195, 207 LOC; 3, 18, 28, 48, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è irricevibile.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- (trecento) è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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