AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1996.89
Data decisione, Autorità:
28.01.2000, TRAM
Incarto n.
52.1996.00089
Lugano
28 gennaio
2000
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretaria:
Lorenza Ponti Broggini, vicecancelliera
statuendo sul ricorso 15 aprile 1996 del
__________ patr. da: avv. __________
contro
la decisione 13 marzo 1996, no. 1139, del Consiglio
di Stato, che ha accolto l'impugnativa di __________ inoltrata avverso la
risoluzione 22 gennaio 1995 del municipio di __________ in materia di determinazione
di domicilio;
viste le risposte:
-
30 aprile 1996 del
Consiglio di Stato;
-
13 maggio 1996 di
__________;
-
24 maggio 1996 del
Dipartimento di polizia e militare del canton __________ __________, ufficio controllo
abitanti;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Con
decisione 25 gennaio 1995 il municipio di __________ ha negato a __________ il
trasferimento del suo domicilio da __________ a __________, comune nel quale
egli possiede un'abitazione secondaria. A detta dell'esecutivo comunale la
sporadica presenza del richiedente a __________ non permetterebbe di
considerare soddisfatta la condizione della residenza effettiva, requisito
indispensabile per la costituzione del domicilio ex art. 6 LOC in relazione con
l'art. 23 CC.
Il 28 giugno 1995 il Consiglio di Stato ha
confermato tale risoluzione municipale, respingendo il gravame contro di essa
interposto dal qui resistente. Adito da quest'ultimo, con decisione 2 ottobre
1995 il Tribunale cantonale amministrativo ha annullato la pronuncia
dell'Esecutivo cantonale, in quanto né l'autorità municipale né quella
cantonale di prima istanza si erano preoccupati di esperire i dovuti
accertamenti anche a __________ per verificare la situazione personale del
resistente in quel comune, soprattutto dal profilo logistico e professionale,
come neppure erano state sentite le autorità comunali del luogo. Gli atti sono
dunque stati rinviati al Consiglio di Stato per nuova decisione.
B. Raccolte
tali informazioni, con giudizio 13 marzo 1996 l'Esecutivo cantonale ha accolto
il gravame e riconosciuto che il richiedente aveva stabilito il proprio
domicilio a __________ a partire dal 1. gennaio 1996 (in realtà il 1. gennaio 1995).
Dall'inchiesta esperita è emerso che a __________ il resistente ha in locazione
un appartamento a destinazione abitativa che tuttavia risulta essere spoglio di
qualsiasi arredamento ed essenzialmente adibito a galleria d'arte, mentre
nell'abitazione di __________ è stato creato un vero ambiente abitativo.
Inoltre dalle fatture telefoniche concernenti il periodo giugno-ottobre 1995
risulta che egli ha utilizzato maggiormente la linea telefonica di __________
piuttosto che quelle di __________.
C. Avverso
tale pronuncia il municipio di __________ insorge ora davanti al Tribunale
cantonale amministrativo, postulandone l'annullamento. Ritiene che dal
confronto dell'arredamento delle abitazioni di __________ e di __________ non è
possibile trarre conclusioni circa il domicilio del resistente, il quale non
abbisognerebbe delle comodità che si trovano abitualmente nelle comuni
abitazioni. Ciò sarebbe provato dal fatto che fino al 1995, data alla quale
egli era ancora domiciliato a __________, egli viveva in tale appartamento con
un simile arredamento. Neppure il raffronto delle telefonate operate dai
collegamenti telefonici sarebbe di rilievo, in quanto determinante sarebbero
unicamente le telefonate ricevute, ben più significative, poiché rivelerebbero
dove la gente sa di poter reperire il resistente. Ritenuto che quest'ultimo a
__________ non ha alcun legame famigliare, professionale, culturale o sociale,
non sarebbero dati i presupposti per la concessione del domicilio.
D. Il
Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa,
riconfermandosi nelle conclusioni contenute nella decisione contestata. Ad
identica conclusione è giunto __________ portando delle argomentazioni di cui
si dirà, per quanto necessario, nel seguito. L'ufficio controllo abitanti del
canton __________ ha sottolineato che per quanto lo concerne non si oppone al
cambiamento di domicilio del resistente, che risulta essersi dichiarato
partente per il 5 gennaio 1995.
Considerato, in
diritto
-
La
competenza di questo Tribunale è data (art. 208 cpv. 1 LOC), l'impugnativa è
tempestiva (art. 46 cpv. 1 PAmm). La legittimazione del ricorrente certa (art.
43 PAmm). Il ricorso è dunque ricevibile in ordine e può essere giudicato sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Giusta
l'art. 24 Cost, che ha sostanzialmente ripreso il tenore dell'ora abrogato art.
45 Cost., ogni svizzero può stabilirsi in qualsiasi parte del Paese. La libertà
di domicilio è un aspetto parziale del diritto fondamentale alla libertà
personale (DTF 90 I 34 seg.; 99 I a 5 seg; J. P. Müller, Die Grundrechte der
Schweizerischen Bundesverfassung, 2. ed., pag. 92 seg.). Grazie ad essa, ogni
svizzero può liberamente risiedere o soggiornare in qualsiasi località del
territorio elvetico. La libertà di domicilio (Niederlassungsfreiheit, liberté
d'établissement) garantisce tanto il domicilio (Niederlassung, établissement),
quanto la semplice dimora (Aufenthalt, séjour, secondo la terminologia dell'abrogato
art. 47 Cost.; cfr. D. Chr. Dicke, Commentaire de la Constitution fédérale
suisse, ad art. 45 N 8; J. F. Aubert, Traité de droit constitutionel suisse, N.
1959 seg). Ai Cantoni ed ai comuni è dato unicamente di stabilire i limiti
entro i quali i cittadini svizzeri sono tenuti a notificare la loro presenza
all'autorità (H.R. Thalmann, Kommentar zum Zürcher Gemeindegesetz, §§ 32-39, N.
1.2.).
La libertà di domicilio garantita dall'art.
24 Cost. non conferisce comunque il diritto di designare come domicilio
(residenza) un luogo qualsiasi, con il quale non si intrattengono particolari
rapporti. Affinché un determinato luogo possa essere considerato come domicilio
di una persona secondo la norma in esame, devono in ogni caso essere dati
alcuni presupposti di fatto (K. Spühler, Die Rechtsprechung zur polizeilichen
Meldepflicht bei Niederlassung und Aufenthalt, ZBl 1992, pag. 338).
Oggetto della tutela assicurata dall'art. 24
Cost. è soltanto il rapporto di polizia che intercorre fra il singolo cittadino
e l'autorità. La tutela non si estende né al domicilio civile (art. 23 CC), né
a quello fiscale (art. 4 DFID e 2 LT), né a quello politico (art. 3 LDP e 5
LVE), né al domicilio assistenziale (art. 4 seg. LAS). Il concetto di domicilio
al quale fa riferimento la norma costituzionale non si identifica con i
concetti di domicilio sopra citati. Anche se sono strettamente connessi dal
profilo fattuale e spesso coincidono (cfr. G. Corti, Pareri del Consulente
giuridico del Consiglio di Stato; RDAT 1990 pag. 304), il domicilio civile
(Wohnsitz) e quello di polizia (Niederlassung) sussistono indipendentemente
l'uno dall'altro (Bucher, Berner Kommentar zum ZGB, Vorbemerkungen ad art. 23
CC N. 6; Spühler, op. cit., pag. 339). A differenza del domicilio civile, la
residenza di polizia sussiste soprattutto in base a fattori oggettivi ed
accertabili. Il legame soggettivo dell'interessato con un determinato luogo non
è di rilievo (Thalmann, op. cit. §§ 32-39 N. 2.3.1). La durata della permanenza
prevista assume importanza soltanto per distinguere la residenza a scopo di
domicilio (Niederlassung) da quella a scopo di semplice dimora (Aufenthalt;
cfr. Spühler, op. cit., pag. 342 N 3 e 341 N 4). Diversamente dal domicilio
civile, che può sussistere soltanto in un luogo (art. 23 CC), il domicilio
di polizia può essere dato contemporaneamente anche in rapporto a più località.
In generale, in questi casi, si considera come domicilio di polizia il luogo
con il quale vengono intrattenute le relazioni più intense. Gli altri luoghi di
soggiorno sono invece considerati come semplici luoghi di dimora (Spühler, op.
cit., pag. 339 N. 2; Thalmann, op. et loc. cit., N. 2.1.1.1.).
Il domicilio di polizia non pregiudica
comunque l'accertamento del domicilio civile, del domicilio fiscale e del
domicilio politico. Il domicilio di polizia ed il luogo di deposito degli atti
costituiscono soltanto un indizio ai fini dell'individuazione del domicilio
civile e degli altri tipi di domicilio che, analogamente a quello civile, fanno
capo ai criteri di determinazione sanciti dall'art. 23 CC (DTF 90 I 28; Bucher,
op. cit. ad art. 23 N. 36 seg.). Pur avendo in comune il medesimo fondamento di
fatto, il domicilio di polizia non limita la libertà di decisione delle diverse
autorità chiamate ad accertare il domicilio civile, fiscale o politico
(Spühler, op. cit., pag. 343 N. 4).
- Giusta
l'art. 6 LOC, è domiciliato in un comune chi vi risiede con l'intenzione di
stabilirvisi durevolmente. Il concetto di domicilio della LOC, ripreso dagli
art. 2 LT e 5 LVE, si riallaccia al concetto di domicilio civile retto
dall'art. 23 CC. Anch'esso postula quindi l'adempimento di due condizioni
cumulative: quella oggettiva della residenza effettiva in un determinato luogo
e quella soggettiva dell'intenzione concretamente manifestata dall'interessato
di stabilirvisi durevolmente (DTF 97 I 3 consid. 3; RDAT 1982, pag. 71 seg.;
Bucher, op. cit., ad art. 23 N 3 seg.; Grossen, Das Recht der Einzelpersonen,
in Schweizerisches Privatrecht, Vol. II, pag. 286 seg.).
Vi è residenza, secondo le norme succitate,
quando una persona soggiorna per un certo periodo in un determinato luogo, costituendo
ed intrattenendo con esso rapporti di intensità tale da farlo apparire come il
centro delle sue relazioni personali.
L'intenzione di stabilirsi nel luogo di
residenza deve emergere dall'insieme delle circostanze e dev'essere
riconoscibile per i terzi. La semplice manifestazione di volontà non è
sufficiente. Non basta in particolare dichiarare di voler costituire il proprio
domicilio in un determinato luogo. Tanto per l'art. 23 CC, quanto per l'art. 6
LOC l'intenzione dev'essere suffragata dall'effettiva residenza nel luogo
prescelto.
- L'accertamento
operato dal municipio giusta l'art. 6 LOC circa l'esistenza del domicilio di
una determinata persona rientra nell'ambito dei compiti conferiti all'esecutivo
comunale dall'art. 106 lett. e LOC: norma che obbliga l'esecutivo comunale a
tenere ed aggiornare i cataloghi civici, il ruoli della popolazione e gli altri
registri che la legge gli impone di allestire (ad es. l'elenco dei contribuenti
prescritto dall'art. 195 LT).
Tale accertamento verte in primo luogo su
aspetti che vanno oltre il semplice rapporto di polizia. Esso non si limita
infatti a determinare il luogo in cui l'interessato risiede e che ha concretamente
posto al centro delle sue relazioni personali, ma si pronuncia anche
sull'aspetto soggettivo, ovvero sull'intenzione di stabilirvisi durevolmente,
che può essere dedotta dalle circostanze oggettive.
Tenuto conto delle relazioni che dal profilo
fattuale intercorrono tra il domicilio così com'è concepito dall'art. 6 LOC ed
il domicilio di polizia al quale fa riferimento l'art. 24 Cost., nella maggior
parte dei casi l'accertamento operato dal municipio si pronuncia tuttavia anche
sull'esistenza o sull'inesistenza del sottostante rapporto di polizia.
- Con la
determinazione qui in esame, il municipio di __________ ha stabilito che il
domicilio del resistente __________ si trova a __________.
La decisione censurata si fonda sull'art. 6
LOC e sull'art. 23 CC, al quale questo si riallaccia. Indirettamente si
pronuncia comunque anche sul rapporto di polizia che intercorre fra il
resistente ed il comune ricorrente, accertando l'inesistenza di un domicilio di
polizia. Le conclusioni a cui è giunto il Consiglio di Stato nel giudizio impugnato
meritano di essere tutelate per i seguenti motivi.
5.1. Quando una persona abita in un luogo
diverso da quello in cui lavora, il domicilio è di regola costituito nel luogo
dell'abitazione, ovvero nel luogo in cui la persona torna regolarmente per trascorrere
il tempo libero eventualmente con i congiunti (DTF 59 III 4; Bucher, op. cit.,
ad art. 23 CC N. 48). Il luogo di lavoro assurge a domicilio, soltanto quando
le relazioni personali con esso appaiono più strette ed intense di quelle
intrattenute con un luogo d'abitazione scelto più per caso che per altri motivi
(Bucher, op. et loc. cit., N 49). Il luogo di lavoro è considerato prevalente,
ad esempio quando l'interessato vi deposita gli effetti personali, vi trascorre
il proprio tempo libero o vi archivia la propria corrispondenza privata
(Spühler, op. cit., pag. 343 N. 5).
La prassi valida in campo fiscale secondo
cui persone in posizione dirigenziale e liberi professionisti hanno di regola
il loro domicilio fiscale nel luogo di lavoro, indipendentemente dal loro stato
civile (DTF 57 I 421 seg.), può essere trasposta nell'ambito della
determinazione del domicilio civile (art. 23 CC) soltanto a condizione che
l'interessato disponga anche nel luogo di lavoro di un'abitazione nella quale
trascorre almeno in parte il proprio tempo libero (Bucher, op. et loc. cit., N.
50).
5.2. Il resistente __________ lavora
prevalentemente a __________, dove si trova la sua galleria d'arte. Quantunque
egli abbia dichiarato di essere intenzionato a svolgere parte della sua
attività professionale anche nel comune di __________, il centro della sua
attività professionale è sicuramente situato a __________, dove egli dispone di
un ambiente lavorativo pienamente organizzato. I rapporti che il resistente
intrattiene con la città di __________ sono sicuramente stretti ed intensi. Ne
fa fede il tempo che egli vi trascorre. Tuttavia per quanto stretti ed intensi
possano apparire i rapporti di lavoro, non possono essere considerati
prevalenti sulle relazioni che egli ha instaurato a __________. Dalle
fotografie in atti si evince che i locali dell'appartamento di __________ sono
utilizzati per l'esposizione di opere d'arte, unici oggetti presenti
nell'appartamento. La cucina serve quale ufficio ed è ingombra di una libreria
carica di classificatori, una scrivania su cui poggia un PC ed una stampante.
Ogni superficie disponibile della cucina è ricoperta da materiale d'ufficio. La
presenza in una stanza di un materasso non permette di sovvertire la conclusione
che l'appartamento allo stato attuale non funge in alcun modo da abitazione. Il
sopralluogo esperito non ha permesso di reperire tracce concrete di una sua presenza
regolare e prolungata o di suoi effetti personali. Può anche darsi, come sostenuto
dal Comune, che il ricorrente preferisca organizzare il proprio ambiente abitativo
in modo inusuale, tuttavia il raffronto delle due abitazioni permette di
escludere che egli abbia posto __________ al centro delle sue relazione personali.
Il centro delle sue relazione più intense è
invece situato a __________, dove egli rientra regolarmente. Ne è prova il
fatto che in tale comune egli dispone di un'abitazione a due piani
confacentemente arredata, composta da due salotti, una camera da letto, cucina
e bagno, che egli saltuariamente utilizza anche a scopi espositivi. E' quindi
nel comune di __________ che dev'essere individuato il suo domicilio.
D'altro canto gli accertamenti esperiti dal
Consiglio di Stato in merito all'utilizzo del telefono dimostrano che il
resistente ha fatto maggiormente capo al collegamento di __________ rispetto a
quelli di __________. Prive di fondamento sono le critiche del ricorrente,
secondo il quale determinante sarebbero le chiamate in entrata. Nell'ambito
della determinazione del domicilio è di rilievo stabilire il traffico
telefonico complessivo dell'interessato, ossia le telefonate in entrata ed in
uscita. Ritenuto tuttavia che i mezzi tecnici attuali non permettono di
contabilizzare le telefonate ricevute, si deve far capo unicamente a quelle in
uscita.
Ne discende che dal profilo degli art. 6 LOC
e 23 CC il resistente dev'essere considerato domiciliato a __________ e non a
__________ a partire dal 1. gennaio 1995.
- Va infine
osservato che nella decisione impugnata il Consiglio di Stato è incorso in un
errore di redazione del dispositivo, laddove figura che:
"1. Il ricorso è accolto.
§ Di conseguenza la decisione municipale impugnata è annullata ed
il domicilio del signor __________ è riconosciuto nel Comune di __________ a
far tempo dal 1. gennaio 1996." (sottolineatura nostra)
Apparendo evidente che si tratta di un
errore di redazione, ritenuto che le motivazioni evidenziano che determinante è
la data del 1. gennaio 1995, l'errore viene corretto d'ufficio da questo tribunale
per economia procedurale.
- In esito
alle considerazioni sin qui esposte, il ricorso va quindi respinto.
Restano riservate le decisioni che il
municipio di __________ e le autorità fiscali sono chiamate a prendere in
merito al domicilio politico e fiscale.
Visto l'esito del gravame, gli oneri
processuali sono posti a carico del comune di __________, il quale rifonderà al
resistente __________ fr. 800.-- a titolo di ripetibili.
Per questi motivi,
visti gli art. 24 Cost.; 45, 47 Cost. del 1874.; 23
CC; 6, 106, 208 LOC; 2 LT; 3, 18, 28, 31 ,60 ,61 ,65 PAmm;
dichiara
e pronuncia:
- Il ricorso
è respinto.
§ Di
conseguenza la decisione 22 gennaio 1995 del municipio di __________ è
annullata ed il domicilio di __________ è riconosciuto in tale comune a far tempo
dal 1. gennaio 1995.
-
La tassa di
giustizia e le spese per complessivi fr. 800.-- sono poste a carico del
ricorrente, il quale rifonderà ad __________ la somma di fr. 800.-- a titolo di
ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente La
segretaria
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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