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Numero d'incarto:
52.1996.91
Data decisione, Autorità:
15.07.1996, TRAM
Incarto n.
52.96.00091
DP 82/96
cm
Lugano
15 luglio 1996
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 19 aprile 1996 di
__________ rappr. da: avv. __________
contro
la
risoluzione 20 marzo 1996 (n. 1275) del Consiglio di Stato che ha respinto il
ricorso 11 agosto 1995 dell'insorgente avverso la decisione 21 luglio 1995
con cui il dipartimento del territorio, servizi generali, le ha ordinato di
rimuovere il pontile costruito sul demanio __________ in corrispondenza del
mapp. __________ di __________;
viste le risposte:
-
25 aprile 1996 del Dipartimento del
territorio;
-
26 aprile 1996 del comune di
__________;
-
8 maggio 1996 del Consiglio di
Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ é proprietaria
del mapp. __________ di __________, ubicato in riva al __________ __________.
b) Facendo riferimento ad un sopralluogo esperito al predetto
fondo dal capodicastero edilizia e dal tecnico comunale il 27 febbraio
precedente, in occasione del quale era stata accertata l'esecuzione di lavori
edili lungo la riva del lago e la costruzione di un pontile con struttura
metallica, con decisione 8 marzo 1995 il municipio di __________ ha ordinato a
__________ di sospendere ogni e qualsiasi lavoro al mapp. __________, assegnando
inoltre alla stessa un termine di 10 giorni per presentare una domanda di
costruzione in sanatoria.
c) Con scritto 14 marzo 1995 __________ ha informato il municipio
di aver fatto posare una statua e sistemare alcune beole nel giardino di sua
proprietà. Aveva pure fatto sistemare lo scivolo e eseguire un nuovo pontile
sopra il lago, dal momento che quello esistente (e che veniva mantenuto) si era
rivelato poco stabile. La ricorrente ha indi sollecitato l'approvazione della costruzione
di quel nuovo manufatto, del quale annetteva un disegno in scala 1:50. Dallo
stesso si deduce che il pontile presenta una lunghezza di ml 5,30 (e sporge per
almeno ml, 2,70 sul lago Ceresio) e una larghezza di ml 1,35. Si é inoltre
dichiarata disposta a versare all'autorità cantonale "il relativo
canone per il precario".
d) Il 22 marzo 1995 il municipio di __________ ha informato
la ricorrente di aver trasmesso la pratica in parola al dipartimento del
territorio, servizi generali, ufficio catasto e proprietà dello Stato (UCPS),
il quale avrebbe provveduto alla sua evasione.
B. a) In relazione ai fatti
sopradescritti in data 13 aprile 1995 l'UCPS ha iniziato una procedura
contravvenzionale a carico della ricorrente e le ha fissato un termine scadente
il 28 aprile 1995 per rimuovere il nuovo pontile ed un termine di 15 giorni per
presentare delle osservazioni: quei termini sono in seguito stati prorogati
sino al 19 maggio 1995.
b) Con osservazioni 17 maggio 1995 __________, dopo aver rilevato
che la domanda di costruzione in sanatoria non fosse ancora stata decisa, ha
chiesto il rilascio dell'autorizzazione di mantenere sopra il demanio pubblico
il noto pontile in applicazione dell'art. 10 cpv. 2 LDP.
c) Con decisione 21 luglio 1995 i servizi generali del
dipartimento del territorio hanno ordinato alla ricorrente di rimuovere il pontile
in rassegna entro il 30 agosto 1995, sotto le comminatorie dell'art. 292 CPS e
dell'esecuzione surrogatoria. Per giustificare quella misura l'autorità
decidente si é richiamata alla politica perseguita dal Cantone, insieme con i
comuni rivieraschi, volta al raggruppamento dei natanti in impianti di
stazionamento collettivi ubicati in luoghi idonei ed attrezzati così da poter
tutelare maggiormente l'ambiente, gestire correttamente la navigazione ed
agevolare al pubblico l'accesso e la godibilità delle rive. Quella politica
costituiva nel contempo un prevalente interesse pubblico ai sensi dell'art. 24
cpv. 1 lett. b LPT che si opponeva al rilascio di una licenza edilizia
eccezionale. Quella decisione indicava la facoltà di appellarsi contro la stessa
al Consiglio di Stato.
d) Con risoluzione 20 marzo 1996 il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso inoltrato l'11 agosto 1995 da __________ contro la
decisione dei servizi generali del dipartimento del territorio, ribadendo le
motivazioni addotte nella stessa.
C. __________ ha impugnato il
citato giudicato governativo con ricorso 19 aprile 1996 davanti a questo
Tribunale, al quale ha domandato, in via principale, di annullarlo e di
retrocedere gli atti al Consiglio di Stato per un nuovo giudizio, in via
subordinata, di annullare l'ordine di rimozione del pontile, di concederle
l'autorizzazione a mantenere quel manufatto sopra il lago __________ e di
ordinare al municipio di __________ di dar seguito alla domanda di costruzione
in sanatoria concernente lo stesso, fermo restando l'avviso favorevole
dell'autorità cantonale. Oltre a lamentare una disattenzione del suo diritto di
essere sentita da parte del Consiglio di Stato, il quale non ha dato seguito -
oltretutto senza darne ragione - alla sua domanda di sopralluogo ed ha ignorato
la copiosa documentazione fotografica versata agli atti, la ricorrente contesta
partitamente le giustificazioni addotte dalle istanze inferiori per legittimare
l'ordine di rimozione.
Il Consiglio di Stato, l'UCPS ed il municipio di __________
hanno sollecitato la reiezione del gravame.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
é data (art. 30 cpv. 2 LDP). Il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la
legittimazione della ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto
ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla base degli atti,
senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
2.1. Giusta l'art. 10 cpv.
1 LDP l'uso speciale del demanio pubblico, di cui fanno parte le acque
pubbliche (art. 1 lett. a LDP), é ammissibile solo se é conforme o almeno
compatibile con la sua destinazione generale. L'uso speciale di poca intensità
soggiace ad autorizzazione rilasciata dal dipartimento, quello più intenso e
durevole a concessione rilasciata dal Consiglio di Stato (art. 10 cpv. 2 , 11
LDP). Valendosi delle facoltà concessegli dall'art. 4 cpv. 1 della legge
concernente le competenze organizzative del Consiglio di Stato e dei suoi
dipartimenti del 25 giugno 1928 il Governo ha delegato ai servizi generali del
dipartimento del territorio la competenza a rilasciare le concessioni di
importanza minore, ossia di durata sino a 20 anni (cfr. art. 8 cpv. 2 RDP) ed all'UCPS
la competenza a rilasciare le autorizzazioni (art. 8 cpv. 1 RDP). La posa ed il
mantenimento di un pontile é considerato uso speciale di poca intensità,
soggetto ad autorizzazione (art. 7 RDP).
2.2. Giusta l'art. 12 cpv. 1 LDP, testo originario ed ora
abrogato, le concessioni e le autorizzazioni per costruzioni ed impianti sottoposti
alla legislazione edilizia venivano rilasciate nell'ambito della procedura del
permesso di costruzione. Secondo il testo in vigore di quella disposizione,
frutto di modifica 21 giugno 1994, in vigore dal 5 agosto successivo, l'uso
speciale viene autorizzato o concesso con atto indipendente da altri permessi
nell'ambito di procedure coordinate. Dal messaggio proponente quella modifica,
del 19 maggio 1993, si deduce che questa "dipende essenzialmente
dall'entrata in vigore della legge edilizia del 13 marzo 1991, che ha trasferito
ai comuni le competenze in materia di licenza edilizia sopprimendo l'autorizzazione
cantonale, nell'ambito della quale poteva essere definito l'uso speciale del
demanio pubblico", anche se di norma, in realtà, "l'autorizza-zione
cantonale a costruire si limitava a porre quale condizione il successivo
ottenimento dell'autorizzazione o della concessione d'uso speciale del demanio
pubblico". Il messaggio conclude che "nello spirito della
razionalizzazione si prevede comunque l'obbligo di coordinamento fra le diverse
procedure in modo da evitare decisioni contraddittorie, quali ad esempio il
rilascio dell'autorizzazione di polizia a costruire e il diniego
dell'autorizzazione potestativa d'uso speciale o viceversa" (cfr.
RVGC, sessione ordinaria primaverile 1994, vol. 3, pag. 1557, non senza
evidenziare che gli esempi illustrati dal Consiglio di Stato si dipartono da un
concetto errato di contraddizione). Questo intendimento é ulteriormente stato
consegnato all'art. 8 cpv. 2 RDP, giusta il quale l'autorizzazione o la
concessione per l'uso speciale del demanio pubblico devono essere coordinate
con il rilascio dell'eventuale licenza edilizia o di altri permessi.
2.3. La costruzione di un pontile soggiace a licenza edilizia
(RDAT II-1994 N. 70 consid. 4; STA inedita 27 novembre 1992 in re __________,
consid. 2) da rilasciare seguendo la procedura ordinaria: é infatti in
discussione l'applicazione dell'art. 24 LPT (RDAT II-1995 N. 29 e rinvii).
L'art. 2 cpv. 2 LE stabilisce inoltre che la licenza edilizia deve essere
differita fintanto che sussiste l'esigenza di coordinarla con autorizzazioni
speciali richieste da altre leggi.
- La ricorrente ha
sollecitato sia il rilascio della licenza edilizia (in sanatoria) concernente
la costruzione del pontile sia quello dell'autorizzazione all'uso speciale del
demanio pubblico volto a permetterle di mantenere quel manufatto sopra il lago
__________.
In realtà, in primo luogo, alla domanda di rilascio della
licenza edilizia non é stato dato alcun seguito. Fa eccezione, da un profilo
sostanziale, l'accenno nella decisione dei servizi generali 21 luglio 1995 al
non adempimento dei requisiti di applicazione dell'art. 24 cpv. 1 LPT. Quel
riferimento esula però chiaramente dalle competenza dei servizi generali: com'é
noto, la determinazione su di una domanda di costruzione per quanto concerne il
diritto da applicare dall'autorità cantonale spetta alla sezione pianificazione
urbanistica e per essa all'ufficio domande di costruzione ed esame di impatto
ambientale (art. 4 cpv. 1 del regolamento sul coordinamento nell'ambito delle
procedure di approvazione degli atti previsti dalla LALPT e di evasione delle domande
di costruzione del 16 gennaio 1996, in vigore dal 23 gennaio 1996; cfr., in
precedenza, all'allegato al Regolamento sulle deleghe di competenze decisionali
del 24 agosto 1994).
In secondo luogo, la domanda di autorizzazione all'uso
speciale del demanio pubblico é stata decisa da un'autorità incompetente.
Doveva infatti essere trattata e decisa dall'UCPS (art. 8 cpv. 1 RDP), mentre
lo é stata da parte dei servizi generali. Anche il controverso ordine di
rimozione avrebbe di conseguenza dovuto essere impartito dall'UCPS (cfr. Moor,
Droit administratif, vol. II, pag. 68, N. 1.4.2.1.). Sia inoltre aggiunto, a
titolo di completezza, che la decisione emessa il 21 luglio 1995 dai servizi
generali indicava la facoltà di aggravarsi direttamente al Consiglio di Stato
contro la stessa, quando in realtà l'allegato al Regolamento sulle deleghe di
competenze decisionali del 24 agosto 1994, messo in relazione con gli art. da 4
a 7 del regolamento medesimo, prevede anzitutto l'esperimento (obbligatorio)
della procedura di reclamo innanzi all'autorità decidente.
-
Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto e le decisioni impugnate
devono essere annullate. Il municipio di __________ dovrà pertanto dar seguito
alla domanda di costruzione in sanatoria 14 marzo 1995 e l'UCPS alla domanda,
di stessa data, di rilascio dell'autorizzazione all'uso speciale del demanio
pubblico, entrambe le autorità avendo cura di coordinare le procedure.
-
Il Tribunale rinuncia al
prelievo di una tassa di giudizio (art. 28 PAmm). Lo Stato ed il comune di
__________ rifonderanno alla ricorrente fr. 500.-- per ripetibili, in ragione
di fr. 400.-- il primo e fr. 100.-- il secondo, a valere per le due sedi
ricorsuali.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 24 LPT, 2 LE, 10, 11, 12, 30 LDP, 6, 7, 8, 9 RDP, 18, 28, 31, 43, 46,
65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Sono di
conseguenza annullate la risoluzione 20 marzo 1996 (n. 1275) del Consiglio di
Stato e 21 luglio 1995 dei servizi generali del dipartimento del territorio
§§. Il municipio
di __________ e l'ufficio catasto e proprietà dello Stato del dipartimento del
territorio procederanno come indicato al consid. 4 del presente giudizio
-
Non si preleva una tassa di
giudizio. Lo Stato ed il comune di __________ rifonderanno alla ricorrente un
importo di fr. 500.-- per ripetibili, in ragione di fr. 400.-- il primo e fr.
100.-- il secondo.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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