AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.105
Data decisione, Autorità: 25.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00105
Lugano 25 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 maggio 1997 di
contro
la risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1947) del Consiglio di Stato, che ha parzialmente accolto il ricorso dell'insorgente contro la decisione 31 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ gli ha inflitto una multa di fr. 500.-- per violazione della legge edilizia;
viste le risposte:
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
10 giugno 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il ricorrente é proprietario del mapp. __________ di __________. In data 16 giugno 1994 il municipio di __________ ha rilasciato a favore di __________, padre del ricorrente, la licenza edilizia per la riattazione dello stabile insistente su quel fondo, volta alla realizzazione di un negozio a pianterreno e due appartamenti, uno al primo ed uno al secondo piano. Il 17 maggio 1996 il municipio ha rilasciato il permesso di abitabilità relativo al pianterreno ed al primo piano dello stabile.
b) In data 12 novembre 1996 __________ ha sollecitato al municipio l'esperimento della verifica prevista dall'art. 49 cpv. 2 LE per il conseguimento del permesso di abitabilità relativo all'appartamento ubicato al secondo piano. I controlli necessari sono stati esperiti il 5 dicembre successivo. A quest'ultima data il medico delegato ha comunicato verbalmente il nulla osta all'abitabilità dell'appartamento. Il municipio ha successivamente rilasciato il permesso di abitabilità il 22 gennaio 1997.
B. a) Con rapporto 11 novembre 1996 l'ufficio tecnico comunale aveva tuttavia segnalato al municipio che l'appartamento al secondo piano del mapp. __________ era abitato da parte dei coniugi __________ e __________ già a partire dal 21 ottobre 1996: data quest'ultima dedotta dagli atti dell'ufficio controllo abitanti.
b) Con risoluzione 3 dicembre 1996, notificata il giorno 5 dicembre successivo, il municipio ha iniziato una procedura di contravvenzione nei confronti di __________ fondata sulla violazione dell'art. 49 cpv. 2 LE, rimproverando al proprietario di aver terminato e ceduto in abitazione a partire dal 21 ottobre 1996 l'appartamento in rassegna "senza che sia stato chiesto, prima dell'occupazione, il controllo per la concessione del permesso di abitabilità". Con osservazioni 13 dicembre 1996 __________ ha affermato che la data indicata dal municipio corrispondeva a quella del matrimonio dei nuovi inquilini, ma che l'occupazione dell'appartamento in oggetto aveva in realtà avuto luogo solo all'inizio di dicembre. Richiamandosi agli art. 46, 49 cpv. 2 LE, 147 seg. LOC, con decisione 31 gennaio 1997 il municipio ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.-- per i fatti contestatigli nel rapporto di contravvenzione.
C. a) __________ é insorto contro la decisione di multa con ricorso 18 febbraio 1997 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla. L'insorgente ha affermato che al 21 ottobre 1996 doveva ancora terminare svariati lavori interni concernenti l'appartamento in discussione, come la posa dell'isolazione, del perlinato, delle prese, degli interruttori, della lavatrice, nonché il collegamento dell'impianto di riscaldamento: lavori che sono stati terminati dal padre del ricorrente, aiutato da altre persone, delle quali il gravame indicava i nominativi ed indirizzo, e da __________. A partire da quella data i coniugi __________ avevano quindi semplicemente iniziato a preparare l'appartamento, che hanno però effettivamente occupato solo dopo il nulla osta del medico delegato. Nel frattempo avevano abitato presso la madre della sposa, in vicolo __________. I coniugi __________ hanno sottoscritto l'impugnativa a conferma di quanto asserito dall'insorgente.
b) Con risoluzione 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha accolto parzialmente il ricorso. Il Governo ha anzitutto considerato che l'occupazione effettiva dell'appartamento a partire dal 21 ottobre 1996 non appariva provata: il rapporto dell'ufficio tecnico, che deduceva questo fatto dall'annuncio dell'arrivo di __________ all'ufficio controllo abitanti di __________ a quella data, non appariva bastevole. Il Consiglio di Stato ha considerato che ad ogni buon conto il ricorrente non avesse atteso il rilascio del permesso di abitabilità municipale, che ha avuto luogo solo il 22 gennaio 1997, per occupare l'ente in discussione: una violazione dell'art. 49 cpv. 2 LE era pertanto senz'altro data. Trattandosi tuttavia di infrazione lieve e del fatto che il municipio aveva tardato a concedere il permesso di abitabilità, il Consiglio di Stato ha ridotto la sanzione a fr. 250.--.
D. Con impugnativa 5 maggio 1997 __________ si aggrava contro il menzionato giudicato governativo, chiedendo l'abbandono del procedimento nei suoi confronti. Il ricorrente evidenzia la novità dell'addebito ritenuto dal Consiglio di Stato per comunque potergli infliggere l'avversata sanzione.
Il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno domandato la reiezione dell'impugnativa.
Considerato, in diritto
La competenza del Tribunale é data (art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC), il ricorso é tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione del ricorrente certa (art. 43 PAmm). Il gravame é pertanto ricevibile in ordine. Può inoltre essere deciso sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica, con la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli altri casi. Se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di lucro, il municipio non é vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso, della colpa (art. 46 cpv. 3 LE). La procedura é regolata dagli art. 147 e 148 LOC, riservata la legittimazione del comune a ricorrere contro le decisioni del Consiglio di Stato (art. 46 cpv. 5 LE). L'avvio della procedura di contravvenzione ha luogo attraverso l'intimazione al denunciato del rapporto di contravvenzione: documento che deve indicare i fatti, la data e il periodo in cui le infrazioni sono avvenute e le norme di legge violate (art. 147 cpv. 1 e 2 LOC). Al denunciato deve essere fissato un termine perentorio per la presentazione delle osservazioni (art. 147 cpv. 2 LOC). Dopo di che il municipio, se accerta la violazione, infligge la multa attraverso una decisione che richiami: il rapporto di contravvenzione, i motivi della multa, l'indicazione delle norme di legge violate e di quella che reprime la trasgressione, l'indicazione dei mezzi e dei termini di ricorso (art. 148 cpv. 1 LOC).
2.2. Giusta l'art. 49 cpv. 2 LE prima dell'occupazione del nuovo edificio e della concessione dell'eventuale permesso di abitabilità deve essere chiesta la verifica sul posto per confrontare la costruzione con il progetto approvato. Come questo Tribunale ha già avuto modo di precisare (RDAT I-1994 N. 32 consid. 2.1.; v. inoltre Scolari, Commentario LE, ed. 1996, N. 1391 segg.), contrariamente a quanto indicato dal marginale l'art. 49 cpv. 2 LE non disciplina il permesso di abitabilità, ma si limita a stabilire l'obbligo e il momento per il costruttore di sollecitare al municipio la verifica circa la conformità dell'opera realizzata. Gli accertamenti esperiti nel corso di questa verifica, direttamente e tramite il medico delegato (art. 12 seg. RISA), permettono in seguito al municipio di rilasciare, quando necessario, il permesso di abitabilità. Permesso parimenti di competenza del municipio, nella misura in cui non riguarda edifici d'uso pubblico e collettivo (art. 38 cpv. 2 LSan).
3.2. Nel giudizio impugnato il Governo ha però argomentato che il ricorrente aveva comunque violato l'art. 49 cpv. 2 LE, poiché aveva lasciato occupare l'appartamento in esame dai coniugi __________ subito dopo aver ricevuto l'autorizzazione verbale in tal senso da parte del medico delegato, che aveva ispezionato l'appartamento il 5 dicembre 1996: prima quindi di ricevere il permesso di abitabilità, emesso dal municipio solamente il 22 gennaio 1997. Il Tribunale non può condividere quell'assunto. In effetti, a prescindere dal fatto che é quantomeno dubbio che il comportamento appena descritto possa costituire una violazione dell'art. 49 cpv. 2 LE (sembrerebbe semmai violata, anche sulla scorta di quanto é stato spiegato sub. 2.2., la legislazione sanitaria; cfr. art. 14 RISA), il giudizio governativo modifica illecitamente i fatti alla base del procedimento a carico del ricorrente. Il municipio non ha infatti mai contestato all'insorgente (decisivo é comunque il rapporto di contravvenzione; cfr. art. 147 cpv. 1 LOC e Scolari, op. cit., N. 1359 e rinvii) la circostanza di aver concesso l'utilizzazione del noto appartamento ai coniugi __________ dopo l'assicurazione verbale data dal medico delegato circa al sua abitabilità il 5 dicembre 1996. A tal punto che lo stesso Esecutivo, nelle osservazioni al ricorso innanzi al Consiglio di Stato 25 marzo 1997, qualifica il ritardo con cui ha concesso il permesso di abitabilità - altrimenti inspiegabile - quale "fatto irrilevante", che "non ha minimamente penalizzato il ricorrente, il quale già sapeva anticipatamente che l'appartamento poteva essere abitato". Il municipio aveva del resto iniziato il procedimento di contravvenzione nei confronti di __________ già il 3 dicembre 1996, senza attendere quindi la formale emissione del permesso di abitabilità. Il ricorrente non aveva pertanto avuto motivo di presentare delle osservazioni su questi fatti - com'é decisivo - prima della decisione municipale né a maggior ragione di contestarne la rilevanza giuridica davanti al Consiglio di Stato. Accertata l'assenza di prove sufficienti per i fatti considerati dal municipio, il Consiglio di Stato avrebbe quindi semplicemente dovuto annullare la multa inflitta al ricorrente anziché infliggere una nuova sanzione per fatti diversi. Il suo giudizio, che ha vanificato l'esercizio del diritto di difendersi di cui aveva fatto uso l'insorgente fino a quel momento, é pertanto lesivo del diritto, ma in particolare degli art. 147 cpv. 1 e 148 cpv. 1 lett. a LOC, e deve essere annullato (art. 61 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. art. 46, 49 LE, 147, 148 LOC, 3, 18, 28, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza sono integralmente annullate la risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1947) del Consiglio di Stato e la decisione 31 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente una multa di fr. 500.-- per violazione della legge edilizia.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster