AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.108
Data decisione, Autorità: 10.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00108
Lugano 10 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 maggio 1997 di
e __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 1997 del Consiglio di Stato, no. 1958, che respinge l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la risoluzione 28 maggio 1996 con cui il municipio di __________ ha ordinato loro di rettificare il muro di sostegno costruito lungo il confine SE della part. no. __________ RFD;
viste le risposte:
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
21 maggio 1997 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 3 ottobre 1995 il municipio di __________ ha rilasciato ai ricorrenti __________ ed __________ il permesso di ampliare la loro casa d'abitazione (part. no. __________ RFD). L'intervento prevedeva anche la costruzione di un muro di sostegno lungo il confine SE del fondo. Questo manufatto, stando ai piani approvati, avrebbe dovuto innalzarsi sino al limite superiore dello zoccolo in sasso della casa e raggiungere un'altezza di 2 m dal terreno naturale. Il retrostante terrapieno non avrebbe per contro dovuto superare l'altezza di m 1.50.
B. A lavori ultimati, l'autorità comunale ha constatato che il muro nell'angolo NE raggiungeva l'altezza di m 3.20, mentre il terrapieno era alto almeno 2 m.
Per le difformità riscontrate, il 29 marzo 1996 il municipio ha posto i ricorrenti in contravvenzione, sollecitandoli a presentare una variante in sanatoria. Non avendo ottenuto risposta, il 28 maggio seguente lo stesso municipio ha ordinato loro di rettificare le opere eseguite in contrasto con la licenza accordata, riducendo l'altezza del muro a m 2 e quella del terrapieno a m 1.50.
C. Con giudizio 23 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso interposta da __________ ed __________.
Con succinta motivazione, il Governo ha in sostanza ritenuto che i ricorrenti non potessero contestare l'ordine del municipio di rettificare il muro in base alla licenza accordata, poichè si erano rifiutati di presentare una domanda in sanatoria
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo l'annullamento dell'ordine di rettifica.
Contestati gli accertamenti operati dall'autorità comunale, gli insorgenti sostengono di aver realizzato il muro in conformità dei piani approvati.
E. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ che postulano la conferma del giudizio impugnato senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Gli insorgenti, direttamente toccati dal provvedimento impugnato, sono legittimati a ricorrere.
L'impugnativa, inoltrata entro i termini di legge, è dunque ricevibile in ordine.
La richiesta è di per sé giustificata, poiché agli atti non v'è traccia dei rilievi operati dall'autorità comunale. Al punto che v'è da chiedersi come abbia il Consiglio di Stato potuto statuire con la necessaria cognizione di causa sul ricorso inoltratogli dai coniugi __________.
Non rientra tuttavia nei compiti specifici di questo Tribunale quello di porre rimedio alle carenze istruttorie poste in essere dalla precedente istanza. Lo si deduce chiaramente dall'art. 65 PAmm, che permette al Tribunale cantonale amministrativo di annullare le decisioni fondate su accertamenti lacunosi e di rinviare la causa istanza inferiore, affinché, completata l'istruttoria, statuisca nuovamente sul ricorso inoltratole. Soluzione, questa, che si giustifica ampiamente nel caso in esame, non solo perché fanno del tutto difetto indicazioni che permettano di stabilire se l'opera realizzata è conforme a quella autorizzata, rispettivamente se rispetta le norme del diritto edilizio materialmente applicabile, ma anche perché le precedenti istanze hanno omesso di coinvolgere nel procedimento la vicina proprietaria della part. n. __________ RFD, che sin dal luglio del 1996 aveva contestato l'altezza del controverso manufatto.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. La decisione 23 aprile 1997 del Consiglio di Stato, no. 1958, è annullata.
1.2. Gli atti sono rinviati al Consiglio di Stato per nuovo giudizio come al considerando no. 3.
Non si prelevano nè spese nè tassa di giustizia.
Il comune di __________ rifonderà ai ricorrenti fr. 300.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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