AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.109
Data decisione, Autorità: 04.08.1998, TRAM
Incarto n. 52.97.00109-110
Lugano 4 agosto 1998
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 7 maggio 1997 del
Comune di __________
contro
le decisioni 23 aprile 1997 (no. 1948 e 1953) del Consiglio di Stato, che ha accolto le impugnative presentate da __________ e dall'avv. __________, amministratore della __________ di __________, avverso le risoluzioni 5 febbraio 1997, rispettivamente 24 gennaio 1997, con le quali il municipio di __________ ha inflitto loro una multa di fr. 700.- per violazioni formali alla LE (mancato inoltro di una domanda di costruzione per il cambiamento di destinazione di alcuni vani del capannone al mapp. __________ RFD di __________);
viste le risposte:
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
23 maggio 1997 dell'avv. __________;
27 maggio 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la __________ di __________ è proprietaria del mapp. __________ RFD di __________, un fondo posto al di fuori della zona edificabile sul quale sorge tra l'altro un capannone (sub. C) censito come magazzino;
che parte di questo fabbricato, costruito agli inizi degli anni '60, è stata regolarmente locata a terzi: dapprima ad un'officina meccanica (, ), poi ad una ditta specializzata nella costruzione di macchine per la legatoria (), indi ad una società attiva nel settore della meccanica ();
che il 9 settembre 1996 la __________ (e per essa l'amministratore unico avv. __________) ha locato a __________ ca. 300 mq del capannone per insediarvi un laboratorio di falegnameria;
che preso possesso dello spazio locato, l'11 ottobre 1996 __________ ha segnalato all'autorità comunale l'inizio della propria attività; quest'ultima, con scritto 22 ottobre 1996, l'ha invitato ad inoltrare una domanda di costruzione in sanatoria, ravvisando nell'installazione della falegnameria un cambiamento di destinazione soggetto al rilascio di una licenza edilizia;
che ricevuta la documentazione occorrente e raccolto il preavviso favorevole del dipartimento del territorio, il 9 dicembre 1996 il municipio di __________ ha concesso a __________ la chiesta licenza edilizia per il "cambiamento di destinazione parziale da magazzino a falegnameria al mapp. no. __________ RFD (subalterno C)";
che a seguito di questi accadimenti, con risoluzione 24 gennaio 1997 il municipio di __________ ha irrogato all'avv. __________ una multa di fr. 700.- per violazione formale della LE, segnatamente per aver operato il cambiamento di destinazione parziale del sub. C del mapp. __________ prima del conseguimento della necessaria autorizzazione; in esito ad un procedimento avviato per gli stessi motivi, il 5 febbraio 1997 l'esecutivo comunale ha inflitto identica sanzione a __________;
che in accoglimento delle impugnative inoltrategli dai destinatari dei provvedimenti contravvenzionali, con giudizi 1° aprile 1997 il Consiglio di Stato ha annullato la multa pronunciata nei confronti dell'avv. __________ e ridotto a fr. 200.-, per ragioni di proporzionalità, quella applicata a __________; il Governo ha reputato in sostanza che l'onere di inoltrare la domanda di costruzione incombeva al solo locatario dell'immobile, per cui all'amministratore della __________ non era imputabile infrazione di sorta;
che avverso le predette pronunzie governative il comune di __________ insorge ora innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, sollecitandone l'annullamento; a mente del ricorrente, la sanzione inflitta all'avv. __________ era del tutto giustificata, l'infrazione essendo stata commessa da entrambi i multati siccome chiaramente edotti dall'UT comunale circa la necessità di presentare una domanda di costruzione prima del cambiamento di destinazione;
che quanto alla decisione del Consiglio di Stato di ridurre la multa irrogata a __________, l'insorgente ritiene che il Governo si sia indebitamente sostituito al municipio nell'esercizio dell'ampio potere discrezionale garantitogli dall'art. 46 LE; commisurando la sanzione in fr. 700.- l'esecutivo comunale non sarebbe incorso in un abuso o in un eccesso di potere censurabile da parte dell'autorità di ricorso;
che all'accoglimento dei gravami si oppone il Consiglio di Stato, il quale postula la conferma dei giudizi impugnati senza formulare particolari osservazioni; ad identica conclusione pervengono l'avv. __________ e __________, con argomentazioni di cui si dirà - ove occorresse - in appresso;
considerato, in diritto
che la competenza del Tribunale cantonale amministrativo, la legittimazione attiva dell'insorgente e la tempestività delle impugnative sono incontestabilmente date dagli art. 46 cpv. 5 LE, 148 cpv. 3 LOC e 46 PAmm; i ricorsi sono pertanto ricevibili in ordine e date le circostanze possono essere evasi con un unico giudizio (art. 51 PAmm) sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm);
che edifici o impianti possono essere costruiti o trasformati solo con la licenza edilizia (art. 1 cpv. 1 LE); la licenza è in particolare necessaria per la costruzione, ricostruzione, trasformazione rilevante (ivi compreso il cambiamento di destinazione) e demolizione di edifici ed altre opere nonché per la modificazione importante della configurazione del suolo (art. 1 cpv. 2 LE e 4 lett. a RLE);
che per cambiamento di destinazione rilevante si intende generalmente una modifica delle condizioni di utilizzazione di un edificio o di un impianto esistente atta a produrre ripercussioni diverse e localmente percettibili sull'ordinamento delle utilizzazioni (DFGP; Commento alla LPT, ad art. 22 N. 12; Scolari, Commentario, N. 647 ss. ad art. 1 LE; Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau § 150 N. 2 d; Mäder, Das Baubewilligungsverfahren, Zürcher Schriften zum Verfahrensrecht, N. 209 seg.; Barblan, Bewilligungserfondernis und Zulässigkeitsvoraussetzungen für Zweckänderung von Bauten ausserhalb des Bauzonen nach dem Recht des Bundes und der Kantone, p. 56); dottrina e giurisprudenza considerano rilevanti ed atte ad implicare l'avvio di una procedura di rilascio del permesso di costruzione, sia le modifiche dell'utilizzazione che comportano l'applicazione di norme edilizie diverse da quelle applicabili all'uso preesistente, sia le modifiche che determinano un'intensificazione o comunque un'alterazione apprezzabile delle ripercussioni ambientali;
che sono tuttavia da considerare come cambiamento di destinazione anche tutte le modifiche delle condizioni di utilizzazione di un'opera edilizia che incidono in misura non trascurabile sulla sua identità dal profilo qualitativo, alterando gli scopi per le quali sono state autorizzate e realizzate (STA 26 giugno 1996 in re C. e rinvii);
che la trasformazione di un'officina meccanica in laboratorio di falegnameria integra senz'ombra di dubbio gli estremi di un cambiamento di destinazione la cui ammissibilità va verificata nell'ambito di una procedura ordinaria di rilascio del permesso di costruzione;
che a norma di legge, la domanda di costruzione, corredata della documentazione necessaria, deve essere presentata al municipio dal proprietario della costruzione e firmata dal proprietario del fondo e dal progettista (art. 4 cpv. 1 LE);
che nell'evenienza concreta, la domanda di costruzione doveva essere tempestivamente inoltrata dalla __________, proprietaria degli spazi che avrebbero subito mutamento di destinazione in conseguenza dell'installazione della falegnameria __________;
che la deduzione contraria operata dal Consiglio di Stato non può essere tutelata; da un semplice conduttore non si può certamente pretendere che raccolga informazioni circa l'attività svolta dal precedente inquilino ed accerti la sussistenza di un eventuale cambiamento di destinazione dell'ente locato soggetto a licenza edilizia;
che il locatore conosce ex contractu le condizioni d'utilizzazione del proprio immobile; spetta pertanto a quest'ultimo verificare se il nuovo inquilino mantiene la pregressa destinazione dell'oggetto locato e, in caso di cambiamenti, postulare il rilascio del necessario permesso di costruzione;
che il locatore è d'altronde tenuto per legge a consegnare la cosa locata in stato idoneo - di fatto e di diritto - all'uso cui è destinata (art. 256 CO); la mancanza di un'autorizzazione che consenta al conduttore di utilizzare l'immobile secondo la destinazione pattuita si configura alla stregua di un difetto giuridico dell'ente locato (D. Lachat, Le bail à loyer, Lausanne 1997, p. 50, 142 e 145);
che solo la __________ è dunque incorsa in una violazione formale della LE per aver omesso di presentare la domanda di costruzione relativa al cambiamento di destinazione del sub. C del suo mapp. 1190; quand'anche fosse stato al corrente della necessità di chiedere un permesso di costruzione, __________ aveva la facoltà ma non l'obbligo legale di procedere in tal senso;
che il Consiglio di Stato avrebbe dovuto pertanto prosciogliere __________ dall'infrazione addebitatagli dal municipio di __________;
che il multato ha tuttavia rinunciato ad impugnare il giudizio confermativo di condanna emanato nei suoi confronti dal Governo; a fronte di tale situazione, questo Tribunale deve limitarsi a respingere il ricorso manifestamente infondato presentato avverso quella decisione dal comune di __________ (divieto della reformatio in peius; art. 65 cpv. 4 PAmm);
che l'impugnativa del municipio di __________ rivolta contro la sentenza di assoluzione pronunciata a beneficio dell'avv. __________ va invece parzialmente accolta;
che l'avv. __________, quale amministratore unico della __________, è infatti punibile ex art. 46 LE per aver disatteso l'obbligo di inoltrare la domanda di costruzione volta ad autorizzare il cambiamento di destinazione di alcuni vani del capannone al mapp. __________ di __________;
che poste queste premesse, resta da esaminare l'ammontare della sanzione inflitta all'avv. __________, atteso che contrariamente a quanto sostiene il municipio le autorità di ricorso devono pronunciarsi liberamente sulla commisurazione della pena (RDAT II-1995 N. 19);
che sotto questo profilo, ben ponderate tutte le circostanze e particolarità del caso concreto, la multa di fr. 700.- applicata dal municipio di __________ appare eccessiva; tenuto conto dell'effettiva gravità dell'infrazione commessa e della colpa imputabile al trasgressore, la multa inflitta all'avv. __________ viene ridotta a fr. 200.--, importo tutto sommato meglio proporzionato alla fattispecie e più ossequioso dei criteri che informano la quantificazione di questa specifica sanzione nell'ambito della LE;
che sulla scorta di quanto precede, il ricorso contro la decisione 23 aprile 1997 no. __________ del Consiglio di Stato è parzialmente accolto, mentre il ricorso contro la decisione 23 aprile 1997 no. 1948 è respinto;
che la tassa di giudizio va posta a carico dell'avv. __________ proporzionalmente al suo grado di soccombenza, ritenuto che il comune ne va esente poiché non è intervenuto a tutela di suoi interessi economici;
che le ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti gli art. 256 CO; 148 LOC; 1, 4, 46 LE; 4 RLE; 18, 28, 31, 46, 51 e 65 PAmm,
dichiara e pronuncia:
Il ricorso contro la decisione 23 aprile 1997 no. 1948 del Consiglio di Stato è respinto.
Il ricorso contro la decisione 23 aprile 1997 no. 1953 del Consiglio di Stato è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza:
2.1. la decisione 23 aprile 1997 no. 1953 del Consiglio di Stato è annullata;
2.2. la risoluzione 24 gennaio 1997 emanata dal municipio di __________ è riformata nel senso che all'avv. __________ è inflitta una multa di fr. 200.--.
La tassa di giudizio è posta a carico dell'avv. __________ misura di fr. 100.--.
Il ricorrente verserà fr. 300.- a __________ e fr. 200.- all'avv. __________ a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster