AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.11
Data decisione, Autorità: 03.03.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00011
Lugano 3 marzo 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 gennaio 1997 del
Comune di __________
contro
la decisione 18 dicembre 1996, no. 6657, del Consiglio di Stato che annulla la decisione 18 luglio 1996 con cui il municipio di __________ ha imposto a __________ di versare 4'000.-- a titolo di contributo sostitutivo per due posteggi mancanti;
viste le risposte:
28 gennaio 1997 del Consiglio di Stato;
31 gennaio 1997 __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il 20 febbraio 1992 il qui resistente __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in abitazione primaria un rustico situato nel nucleo del paese (part. no. __________, __________ e __________ RFD). Il progetto prevedeva, fra l'altro, di realizzare un posteggio scoperto sul terreno antistante il fabbricato.
Raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 19 giugno 1992 il municipio ha comunicato al ricorrente di aver deciso di rilasciare la licenza richiesta dietro pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 2'000.-- per un posteggio mancante dei due che avrebbero dovuto essere realizzati in base all’art. 18 NAPR.
Il 29 luglio 1992 il municipio ha formalmente rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alle condizioni poste con lo scritto del 19 giugno precedente.
B. Constatato che il posteggio previsto non era stato realizzato e che il contributo di fr. 2'000.-- per il posteggio mancante non era stato versato, il 5 giugno 1996 il municipio di __________ ha comunicato al resistente che gli avrebbe chiesto il pagamento di un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per due posteggi mancanti. L’autorità comunale si è comunque dichiarata disposta ad esaminare eventuali proposte per la realizzazione di uno o due posteggi sul terreno antistante il rustico.
Non avendo ottenuto risposta, il 18 luglio 1996 il municipio ha imposto al resistente il versamento di un contributo sostitutivo di fr. 4'000.-- per due posteggi mancanti.
C. Con giudizio 18 dicembre 1996 il Consiglio di Stato ha annullato il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'art. 18 NAPR di __________ permettesse di prelevare contributi sostitutivi per posteggi mancanti soltanto nel caso di nuove costruzioni e di ricostruzioni. Trattandosi in concreto di una semplice trasformazione di un edificio esistente, il municipio non sarebbe abilitato né ad esigere la formazione di posteggi, né ad imporre il pagamento di contributi sostitutivi per posteggi mancanti.
L'ordinanza 24 giugno 1988 che estende l'obbligo di formare posteggi anche ai casi di trasformazione di edifici esistenti non costituirebbe una base legale sufficiente per il prelievo di simili contributi.
D. Contro il predetto giudizio governativo il comune di __________ insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando il ripristino della risoluzione municipale censurata.
L'insorgente contesta in particolare l'interpretazione restrittiva data dal Consiglio di Stato all'art. 18 NAPR. A suo avviso, l'obbligo di formare posteggi sussisterebbe anche nel caso di trasformazioni. Essendo stato innalzato il tetto ed essendo state rifatte le solette dei singoli piani, l'intervento attuato sullo stabile del resistente sarebbe peraltro da configurare come una ricostruzione.
E. Il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal resistente __________ che non formulano osservazioni.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
2.1. Giusta l'art. 18 NAPR di __________:
"Per le costruzioni o ricostruzioni è obbligatoria la formazione di posteggi o autorimesse, dimensionate secondo le norme VSS
a) per abitazione, un posto auto ogni appartamento; per appartamenti superiori a mq 100, 1 posto auto ogni mq 100 di superficie utile lorda o frazione;
...
Deroghe o eccezioni possono essere concesse dal municipio solo quando la formazione dei posteggi risulta oggettivamente impossibile o fosse in contrasto con il principio di conservazione dei valori storici ambientali del nucleo. In questo caso il municipio impone ai proprietari l'obbligo di pagare un contributo pari al 25 % del costo di costruzione del posteggio compreso il valore del terreno."
2.2. Controversa, in concreto, è la questione a sapere se l'obbligo di dotare le costruzioni di un numero di posteggi adeguato alla loro destinazione sussista soltanto nel caso di costruzioni e ricostruzioni (come ha ritenuto il Consiglio di Stato) o se invece valga anche nel caso di altri interventi minori, quali riattazioni, trasformazioni ed ampliamenti (come pretende il comune ricorrente).
Il Consiglio di Stato è giunto alle conclusioni censurate dall'insorgente fondandosi su un'interpretazione letterale della norma.
Ora, è innegabile che siffatta interpretazione può portare a risultati poco convincenti soprattutto nel caso di ampliamenti o di cambiamenti di destinazione.
Ai fini del giudizio, non occorre tuttavia stabilire se debba essere preferita l'interpretazione estensiva proposta dal comune ricorrente, poiché il ricorso deve comunque essere respinto per i motivi che verranno illustrati qui appresso.
2.3. La decisione municipale impugnata è essenzialmente motivata dal fatto che il resistente non ha soddisfatto le condizioni poste dalla licenza edilizia rilasciatagli il 29 luglio 1992. In effetti, non ha realizzato il posteggio previsto dai piani approvati e non ha nemmeno pagato il contributo sostitutivo di 2'000.-- fr., impostogli per l'altro posteggio che era tenuto a realizzare in base alla SUL (110 mq) dello stabile dedotto in riattazione.
Ora la licenza è cresciuta formalmente in giudicato. Ciò significa che per principio il resistente non è più legittimato a contestare l'obbligo di formare un posteggio e di versare il contributo sostitutivo. Significa tuttavia anche che il municipio, confrontato all'inadempienza del resistente, deve attenersi alla decisione presa ed esigere sia la costruzione del posteggio (attraverso un ordine di rettifica fondato sull'art. 43 LE), sia il pagamento del contributo scoperto (procedendo, se del caso, all'incasso in via esecutiva).
A torto, l'autorità comunale ha imposto al resistente di versare un contributo sostitutivo di fr. 4'000.--. L'inadempienza di quest’ultimo non costituiva un valido motivo per rivedere la decisione presa nel 1992. Il contributo sostitutivo di fr. 2'000.-- per un posteggio mancante era del resto già stato fissato: non occorreva alcuna nuova decisione. La licenza in questione stabiliva d'altro canto che almeno un posteggio doveva essere realizzato effettivamente. Anche da questo profilo, non può ora il municipio rinvenire su questa decisione ed ammettere che siano date le premesse per la concessione di una deroga all'obbligo sancito dall'art. 18 NAPR contro versamento di un contributo sostitutivo.
Resta ovviamente impregiudicato il diritto del comune di procedere all’incasso del contributo sostitutivo di fr. 2’000.- fissato con la licenza edilizia del 29 luglio 1992 e di esigere la costruzione del posteggio previsto davanti al rustico.
Dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia.
Per questi motivi,
visti gli art. 29 LALPT; 18 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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