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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.111
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00111
Lugano 11 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 9 maggio 1997 di
e __________
contro
la risoluzione 23 aprile 1997 (n. 1964) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso 2 gennaio 1997 degli insorgenti avverso l'art. 5 cpv. 2 del regolamento dell'azienda acqua potabile adottato dall'assemblea comunale di __________ nella seduta del 19 dicembre 1996;
viste le risposte:
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
26 giugno 1997 del comune di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che nella seduta del 19 dicembre 1996 l'assemblea comunale di __________ ha adottato il regolamento azienda acqua potabile (RAAP);
che, scostandosi dalla proposta municipale relativa all'art. 5 cpv. 2 RAAP, secondo cui "L'azienda può fornire acqua al di fuori del perimetro di distribuzione valutando caso per caso", il Legislativo ha adottato la seguente formulazione: "Al di sopra della saracinesca principale sotto la vasca di distribuzione non sarà possibile allacciarsi";
che con ricorso 2 gennaio 1997 __________ e __________ hanno impugnato la menzionata disposizione innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di ripristinare il testo proposto dal municipio;
che gli insorgenti hanno sostenuto che quella limitazione, non giustificata dal lato tecnico, pregiudicasse l'allacciamento degli edifici fuori delle zone edificabili ubicati al di sopra della saracinesca principale;
che con risoluzione 23 aprile 1996 il Governo, dopo aver raccolto il parere dell'ing. __________, consulente del comune, ha respinto il ricorso, considerando che la normativa impugnata resisteva alla censura di arbitrio;
che con gravame 9 maggio 1997 __________ e __________ i insorgono davanti a questo Tribunale contro il giudizio suddetto, ribadendo le domande formulate nel ricorso di prima istanza;
che il Consiglio di Stato ed il municipio di __________ hanno chiesto la reiezione dell'impugnativa;
Considerato, in diritto
che prima di entrare nel merito di una istanza o di un ricorso l'autorità esamina d'ufficio la propria competenza (art. 3 PAmm);
che il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo é dato, nei casi previsti dalla legge, contro decisioni di un dipartimento, di commissioni speciali e del Consiglio di Stato (art. 60 cpv. 1 PAmm): la deducibilità per ricorso di una decisione al Tribunale cantonale amministrativo é quindi regolata secondo il cosiddetto sistema enumerativo e non per clausola generale (Rep. 1968, pag. 204, consid. 3);
che, giusta l'art. 208 cpv. 1 LOC, contro le "decisioni" degli organi comunali é dato ricorso al Consiglio di Stato, le cui decisioni sono appellabili al Tribunale amministrativo, a meno che la legge non disponga altrimenti;
che l'art. 208 cpv. 1 LOC prevede dunque l'impugnabilità in seconda istanza al Tribunale cantonale amministrativo dei soli provvedimenti di natura concreta ed individuale degli organi comunali, ossia delle decisioni: non permette di contestare anche l'adozione di atti normativi di natura generale ed astratta, tali i regolamenti o le ordinanze;
che l'impugnazione (diretta) degli atti normativi comunali ha invece luogo secondo specifiche disposizioni, che non prevedono il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo (art. 187 lett. a LOC per i regolamenti e 192 cpv. 3 LOC e 44 RALOC per le ordinanze; inoltre, per i regolamenti concernenti le aziende municipalizzate, il rinvio alle norme della LOC di cui all'art. 18 LMSP);
che, d'altra parte, quando il Governo evade i ricorsi volti a censurare l'adozione di un regolamento o di un'ordinanza comunali agisce in veste di autorità di vigilanza sui comuni, per cui le relative decisioni non sono suscettibili di impugnativa al Tribunale cantonale amministrativo (cfr. art. da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207 LOC; inoltre alle precisazioni di cui in RDAT I-1992 N. 5);
che di conseguenza il ricorso si appalesa irricevibile per difetto di competenza del Tribunale cantonale amministrativo a conoscere le contestazioni mosse dagli insorgenti avverso l'art. 5 cpv. 2 RAAP così come adottato dal Legislativo nella seduta del 19 dicembre 1996: al Tribunale amministrativo é infatti precluso il controllo astratto circa la conformità con il diritto di rango superiore di un atto normativo comunale quale un regolamento o un'ordinanza (giurisprudenza costante);
che la verifica della legittimità dell'impugnata normativa da parte del Tribunale potrà pertanto avere luogo solo nell'ambito della sua applicazione: concretamente quindi quando il municipio, in esecuzione della stessa, respingerà la domanda di un proprietario di un edificio posto fuori delle zone edificabili, ubicato sopra la saracinesca principale sotto la vasca di distribuzione, di allacciare il proprio immobile alla rete di distribuzione dell'acqua potabile;
che alla conclusione di irricevibilità dell'impugnativa non osta evidentemente il fatto che nell'impugnato giudizio il Consiglio di Stato abbia indicato a torto, quale rimedio di diritto, il ricorso a questo Tribunale: la competenza delle autorità é infatti stabilita dalla legge (art. 2 PAmm);
che l'erronea indicazione del rimedio di diritto esperibile contenuta nel giudizio impugnato permette tuttavia ai ricorrenti di essere sollevati dal pagamento della tassa di giudizio (art. 28 PAmm), ma non dal versamento delle ripetibili a favore del comune di __________, assistito in questa sede da un avvocato iscritto all'albo (art. 31 PAmm);
visti gli art. 2, 3, 28, 31, 60 PAmm; da 187 a 190, 192, da 194 a 196, 207, 208 LOC, 18 LMSP
dichiara e pronuncia:
Il ricorso é irricevibile.
Non si preleva una tassa di giudizio. I ricorrenti rifonderanno al comune di __________ un importo di fr. 500.-- per ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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