AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.119
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00119
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 13 maggio 1997 di
patrocinato da: st. leg. avv. __________
contro
la decisione 23 aprile 1997 (no. 1968) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla __________, la licenza edilizia per la ristrutturazione della stazione di benzina esistente sul mappale no. __________ RF di __________, di proprietà della __________;
viste le risposte:
21 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
22 maggio 1997 del Dipartimento del territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
30 maggio 1997 della __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) La __________ è proprietaria della part. no. __________ RF di __________. Si tratta di un fondo di all'incirca 4'907 mq situato a ridosso della frontiera con l'Italia e inserito in zona residenziale estensiva (R2), sul quale sorge da tempo una stazione di benzina.
b) Il 21 dicembre 1993 il municipio di __________ rilasciò alla società proprietaria del suddetto mappale il permesso di ristrutturare ed ampliare la stazione di benzina.
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso inoltrato da un vicino opponente, il Consiglio di Stato, con sentenza 25 maggio 1994, ritenne che il prospettato intervento si ponesse in contrasto con la destinazione residenziale della zona: ciononostante, in ossequio al principio di proporzionalità, decise di confermare parzialmente la licenza, autorizzando unicamente la sostituzione delle 8 pompe per il carburante e della relativa pensilina, nonché la costruzione di un negozio di al massimo 70 mq di superficie destinato a soddisfare le esigenze della popolazione locale, in sostituzione del chiosco provvisorio esistente adibito a cassa e a spaccio.
Adito dalla __________, il Tribunale cantonale amministrativo confermò la non conformità dell'intervento con le disposizioni del PR di __________ e respinse quindi le domande della ricorrente, intese ad ottenere il ripristino della licenza che le era stata rilasciata dal municipio (STA 23 dicembre 1994 in re S.SA).
c) I lavori autorizzati non sono tuttavia mai stati intrapresi, di modo che la licenza edilizia allora concessa alla __________ è scaduta, non essendo mai stata rinnovata.
B. L'11 dicembre 1995 la __________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare la stazione di benzina esistente sul predetto mappale, costruendo:
un nuovo edificio con struttura in cemento armato di m 15 x 6,80 (compreso il porticato) da adibire a chiosco e cassa, comprensivo di un locale tecnico e di servizi igienici, in sostituzione del prefabbricato attualmente esistente;
una nuova pensilina di m 11 x 17 e alta m 5,38 in sostituzione di quella esistente;
un nuovo impianto di distribuzione del carburante comprendente 8 pompe d'erogazione dotate di un dispositivo di recupero dei vapori di benzina, in sostituzione delle attuali 8 pompe d'erogazione esistenti.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 12 gennaio 1996 al 26 gennaio 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 25 gennaio 1996, __________, proprietario di una vicina stazione di benzina, si è opposto al rilascio della licenza edilizia.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il municipio ha quindi deciso il 15 gennaio 1997 di concedere all'istante la licenza di costruzione richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione sollevata dal qui ricorrente.
C. Con ricorso 31 gennaio 1997 __________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede il ricorrente ha in sostanza sostenuto che il previsto intervento edilizio sul mappale no. __________ RF di __________ deve essere inteso come una nuova costruzione e che quindi come tale, se realizzato, si porrebbe in contrasto con la funzione residenziale della zona d'utilizzazione: ammissibili sarebbero unicamente dei lavori di manutenzione volti a conservare la sostanza edilizia esistente.
D. Con decisione 23 aprile 1997, il Consiglio di stato ha respinto il gravame, confermando integralmente la risoluzione municipale litigiosa.
Per quanto concerne la sostituzione della pensilina e delle pompe di benzina, il Governo ha considerato l'intervento come tutto sommato compatibile con quanto ammesso dall'art. 70 LALPT, trattandosi in concreto di lavori necessari ad adeguare le strutture tecniche della stazione alla normativa federale vigente in materia di impianti di distribuzione del carburane, nonché a permettere anche in futuro l'attuale utilizzazione del fondo.
Per quanto invece attiene al negozio, l'Esecutivo cantonale ha ritenuto che il previsto intervento non configurasse un semplice lavoro di manutenzione del manufatto esistente, ma una vera e propria nuova costruzione. Sebbene la destinazione di quest'ultima contrasti con la zona di utilizzazione a cui appartiene la part. no. __________ RF, il Consiglio di Stato ha tuttavia considerato che la superficie di vendita del nuovo negozio sarebbe inferiore ai 70 mq che per ragioni di proporzionalità erano stati ammessi nella precedente sua decisione del 25 maggio 1994 e che quindi, non entrando in linea di conto un ampliamento dell'attuale attività commerciale, l'opera dovesse essere autorizzata.
E. Contro la predetta decisione governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza riprende e sviluppa le censure già sollevate davanti al Consiglio di Stato, sottolineando in particolare come l'intervento edilizio litigioso, sia esso riferito alla sostituzione delle pompe di erogazione, della pensilina o alla costruzione del negozio, contrasta chiaramente con le norme di PR applicabili e non rientra neppure nei limiti di quanto ammesso dall'art. 70 LALPT, ma serve unicamente a perpetuare una situazione già ora in stridente contrasto con il diritto vigente.
F. All'accoglimento del ricorso si oppone la __________, adducendo delle argomentazioni che saranno, se necessario, riprese in seguito.
Anche il Consiglio di Stato chiede che il gravame venga respinto, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Dal canto suo il Dipartimento del territorio si astiene dal prendere posizione, visto e considerato che gli aspetti litigiosi della fattispecie non concernano questioni che hanno a che vedere con il diritto di sua competenza.
Considerato, in diritto
La legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 21 cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è infatti perfettamente nota a questo Tribunale, che, come anticipato in narrativa, ha già avuto modo di occuparsi di questo insediamento al momento in cui era stata rilasciata alcuni anni or sono una licenza (rimasta inutilizzata) per il suo ampliamento e la sua ristrutturazione (cfr. STA inedita 23 dicembre 1994 in re S.SA).
2.2. La funzione della zona R2 di __________ è definita dall'art. 41 NAPR, che permette la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti e aziende artigianali non moleste.
Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire nella precitata sentenza del 23 dicembre 1994 in re S. che la zona in esame è essenzialmente riservata all'insediamento residenziale. Attività commerciali sono ammesse solo nella misura in cui si tratta di esercizi pubblici (alberghi, ristoranti): altre attività commerciali possono essere insediate solo se risultassero subordinate alla funzione residenziale della zona. In quest'ottica possono dunque essere ammessi negozi di quartiere destinati a soddisfare le esigenze della popolazione locale. Per contro sono esclusi insediamenti commerciali eccedenti le semplici necessità degli abitanti del quartiere, non essendo gli stessi accessori alla funzione di zona.
Partendo da queste considerazioni, il Tribunale cantonale amministrativo aveva in quell'occasione concluso nel senso di considerare l'attuale stazione di benzina sita sul mappale no. __________ RF (ivi compreso il piccolo negozio) come non conforme alla zona residenziale in cui sorge, trattandosi di un'infrastruttura commerciale non certo destinata a soddisfare le esigenze della popolazione locale, quanto semmai rivolta ai bisogni della clientela d'oltre confine.
Le conclusioni alle quali era pervenuto in quell'occasione il Tribunale valgono anche nel caso in esame, dal momento che, sia da un punto di vista giuridico che fattuale, la situazione dell'immobile in oggetto non ha in pratica subito alcuna modifica di rilievo rispetto ad allora.
L'ammissibilità dell'intervento edilizio litigioso, volto in sostanza a ristrutturare le opere e gli impianti necessari all'esercizio del suddetto commercio, va dunque esaminata alla luce delle disposizioni cantonali disciplinanti all'interno dell'area edificabile le eccezioni al principio della conformità di zona.
A differenza dell'art. 75 LALPT, che regola la trasformazione di costruzioni non conformi alla destinazione di zona al di fuori dell'area edificabile, l'art. 70 cpv. 2 LALPT non subordina il rilascio di questi permessi eccezionali alla condizione che l'intervento sia indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale di tali opere: basta infatti che la loro destinazione non sia gravemente contraria alla funzione assegnata alla zona e che siano rispettati gli altri parametri edificatori.
In caso di ampliamento l'intervento deve rimanere contenuto dal profilo quantitativo, né deve sovvertire l'identità della costruzione preesistente. Esso non deve in altre parole tradursi in una nuova costruzione.
La concessione delle agevolazioni previste dall'art. 70 cpv. 2 LALPT non è certamente scontata. Se l'interesse pubblico lo giustifica, i piani di utilizzazione possono prevedere misure più restrittive (art. 70 cpv. 3 LALPT). Al limite è possibile anche la soppressione della destinazione difforme, giusta quanto previsto dall'art. 70 cpv. 4 LALPT (cfr. RDAT II-1995 no. 37, consid. 2.2.).
Ipotesi quest'ultima che le NAPR di __________ però non prevedono.
Si tratta dunque di esaminare se i singoli interventi previsti sul suddetto mappale rientrino ancora nel novero di quelli ammessi dall'art. 70 LALPT.
4.1. Tralasciando per il momento di considerare la questione relativa alla sostituzione delle colonne di benzina, che merita di essere approfondita a parte, non si può invero ragionevolmente sostenere che la posa di una nuova pensilina al posto di quella esistente e la costruzione di un nuovo edificio destinato a fungere da cassa e da chiosco della stazione di benzina possano ancora rientrare nei limiti di una semplice riattazione dell'installazione esistente. L'importanza dei lavori previsti, documentata dal preventivo di spesa, lo esclude.
Né tantomeno i suddetti interventi possono oggettivamente essere considerati alla stregua di un semplice ampliamento delle infrastrutture esistenti o di una miglioria tecnica nel processo produttivo, rientrante nel limite della tutela delle situazioni acquisite garantita dall'art. 70 cpv. 2 LALPT.
Ora, essendo quelle in parola delle opere che se realizzate sovvertirebbero l'identità dell'attuale impianto, si deve per forza di cose ammettere che le stesse vanno considerate alla stregua di due nuove costruzioni in netto contrasto con la zona di utilizzazione all'interno della quale dovrebbero sorgere. In quanto tali esse non possono dunque beneficiare di un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 70 LALPT.
4.2. Quanto appena esposto vale per il chiosco indipendentemente da quella che dovrebbe essere la sua superficie di vendita. Trattasi infatti di un insediamento in ogni caso non compatibile con la zona R2 di __________ in quanto, nella misura in cui lo stesso è destinato a permettere l'esercizio di un'attività commerciale prevalentemente diretta a soddisfare le esigenze della clientela della stazione di benzina, non può più essere considerato come una struttura accessoria alla funzione residenziale del fondo su cui dovrebbe sorgere. In simili circostanze potrebbero semmai venire autorizzati semplici lavori di manutenzione indispensabili a mantenere in efficienza il prefabbricato attualmente esistente.
Come accennato in narrativa, il Consiglio di Stato nella sua decisione del 25 maggio 1994 aveva fissato per motivi di proporzionalità a 70 mq la superficie massima ammessa per una struttura di questo genere sul mappale in questione. Adito tramite ricorso inoltrato dalla beneficiaria della licenza edilizia, la quale chiedeva il ripristino del permesso di costruzione rilasciatole dal municipio, il Tribunale cantonale amministrativo, considerata l'infondatezza delle argomentazioni addotte, non aveva potuto far altro che respingere l'impugnativa e confermare la precedente pronuncia governativa, sottolineando comunque come "già la costruzione di un negozio estraneo alla funzione residenziale della zona, in quanto destinato alla clientela di oltre confine, presta invero il fianco a critiche." (cfr. STA 23.12.1994 in re S.SA, consid. 6). Per correttamente comprendere la portata del predetto giudizio si deve tenere conto del fatto che in quelle circostanze la conferma della sentenza impugnata era l'unica soluzione praticabile, non potendo giusta l'art. 65 cpv. 5 PAmm questo Tribunale riformare la stessa a svantaggio della ricorrente e negare a quest'ultima anche quanto il Consiglio di Stato le aveva concesso di costruire. Diversa sarebbe stata la situazione se anche gli opponenti alla ristrutturazione della stazione di benzina avessero impugnato la suddetta decisione governativa.
Pertanto, contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato nella decisione qui impugnata, nonché i resistenti nelle loro rispettive allegazioni di causa, dalla sentenza 23 dicembre 1994 con cui è stato respinto il gravame interposto in quell'occasione dalla __________ non si può affatto dedurre che il Tribunale cantonale amministrativo abbia inteso aderire alla tesi governativa di permettere l'insediamento di un nuovo chiosco a condizione che quest'ultimo abbia una superficie inferiore a 70 mq.
Né tantomeno questo Tribunale ritiene di dover fare ciò in questa sede, non potendo per nulla condividere simili conclusioni.
Già si è detto infatti di come l'intervento edilizio in parola travalichi chiaramente i limiti delle trasformazioni ammesse dall'art. 70 LALPT, trattandosi in sostanza di una nuova costruzione, la cui destinazione non è conforme alla zona di utilizzazione prevista dall'attuale PR. La stessa non può dunque essere autorizzata, senza riguardo a quelle che dovrebbero essere le sue dimensioni, essendo chiaramente disattese le condizioni poste dall'art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT per il rilascio della licenza edilizia.
In effetti, attraverso l'installazione sul fondo in rassegna di nuove pompe d'erogazione dotate di un sistema di recupero dei vapori di carburante, le strutture tecniche della stazione di benzina vengono in sostanza adeguate ai dettami del diritto federale, e segnatamente a quelli previsti dalla cifra. 33 cpv. 3 dell'allegato 2 OLA.
La modifica litigiosa, che di per sé non comporta un potenziamento della struttura esistente, permette di ridurre sensibilmente le emissioni di vapori di benzina all'interno di una zona a destinazione prettamente residenziale quale è la zona R2 di __________.
D'altra parte ben difficilmente si potrebbe immaginare il conseguimento del medesimo risultato attraverso un intervento meno incisivo, consistente ad esempio in una semplice modifica delle colonne di benzina attualmente esistenti.
L'installazione delle nuove pompe di benzina non contrasta inoltre con i parametri edilizi vigenti nella suddetta zona di utilizzazione.
Di conseguenza su questa specifica questione vanno condivise le conclusioni alle quali è giunta l'istanza ricorsuale di prime cure.
Stante tutto quanto precede, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione governativa impugnata è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia 15 gennaio 1997 è confermata soltanto nella misura in cui autorizza la sostituzione delle 8 pompe di benzina.
La tassa di giustizia, le spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28, 31 PAmm).
Visto l'esito del gravame si giustifica di ripartire la tassa di giustizia e le spese a metà tra il ricorrente e la resistente __________ e di considerare compensate le ripetibili di entrambe le istanze.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 cpv. 2 lett. a), 23 LPT; 70 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 aprile 1997, no. 1968, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 15 gennaio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è confermata soltanto nella misura in cui autorizza la sostituzione delle 8 pompe di benzina.
Le ripetibili sono compensate.
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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