AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.119
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00119
Lugano
24 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 13 maggio 1997 di
patrocinato
da: st. leg. avv. __________
contro
la
decisione 23 aprile 1997 (no. 1968) del Consiglio di Stato, che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la decisione 15 gennaio 1997
con cui il municipio di __________ ha rilasciato alla __________, la licenza
edilizia per la ristrutturazione della stazione di benzina esistente sul
mappale no. __________ RF di __________, di proprietà della __________;
viste le risposte:
-
21 maggio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
22 maggio 1997 del Dipartimento del
territorio, Sezione della pianificazione urbanistica;
-
30 maggio 1997 della __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) La __________ è
proprietaria della part. no. __________ RF di __________. Si tratta di un fondo
di all'incirca 4'907 mq situato a ridosso della frontiera con l'Italia e
inserito in zona residenziale estensiva (R2), sul quale sorge da tempo una
stazione di benzina.
b) Il 21 dicembre 1993 il municipio di __________ rilasciò
alla società proprietaria del suddetto mappale il permesso di ristrutturare ed
ampliare la stazione di benzina.
Chiamato a pronunciarsi sul ricorso inoltrato da un vicino
opponente, il Consiglio di Stato, con sentenza 25 maggio 1994, ritenne che il
prospettato intervento si ponesse in contrasto con la destinazione residenziale
della zona: ciononostante, in ossequio al principio di proporzionalità, decise
di confermare parzialmente la licenza, autorizzando unicamente la sostituzione
delle 8 pompe per il carburante e della relativa pensilina, nonché la costruzione
di un negozio di al massimo 70 mq di superficie destinato a soddisfare le
esigenze della popolazione locale, in sostituzione del chiosco provvisorio
esistente adibito a cassa e a spaccio.
Adito dalla __________, il Tribunale cantonale amministrativo
confermò la non conformità dell'intervento con le disposizioni del PR di
__________ e respinse quindi le domande della ricorrente, intese ad ottenere il
ripristino della licenza che le era stata rilasciata dal municipio (STA 23
dicembre 1994 in re S.SA).
c) I lavori autorizzati non sono tuttavia mai stati
intrapresi, di modo che la licenza edilizia allora concessa alla __________ è
scaduta, non essendo mai stata rinnovata.
B. L'11 dicembre 1995 la
__________ ha chiesto al municipio di __________ il permesso di ristrutturare
la stazione di benzina esistente sul predetto mappale, costruendo:
-
un nuovo
edificio con struttura in cemento armato di m 15 x 6,80 (compreso il porticato)
da adibire a chiosco e cassa, comprensivo di un locale tecnico e di servizi
igienici, in sostituzione del prefabbricato attualmente esistente;
-
una nuova
pensilina di m 11 x 17 e alta m 5,38 in sostituzione di quella esistente;
-
un nuovo
impianto di distribuzione del carburante comprendente 8 pompe d'erogazione
dotate di un dispositivo di recupero dei vapori di benzina, in sostituzione
delle attuali 8 pompe d'erogazione esistenti.
La domanda di costruzione è stata pubblicata dal 12 gennaio
1996 al 26 gennaio 1996.
In questo lasso di tempo, e più precisamente il 25 gennaio
1996, __________, proprietario di una vicina stazione di benzina, si è opposto
al rilascio della licenza edilizia.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il municipio ha quindi deciso il 15 gennaio 1997 di concedere all'istante
la licenza di costruzione richiesta, respingendo nel contempo l'opposizione
sollevata dal qui ricorrente.
C. Con ricorso 31 gennaio 1997
__________ ha impugnato la predetta decisione municipale davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento.
In quella sede il ricorrente ha in sostanza sostenuto che il
previsto intervento edilizio sul mappale no. __________ RF di __________ deve
essere inteso come una nuova costruzione e che quindi come tale, se realizzato,
si porrebbe in contrasto con la funzione residenziale della zona
d'utilizzazione: ammissibili sarebbero unicamente dei lavori di manutenzione
volti a conservare la sostanza edilizia esistente.
D. Con decisione 23 aprile
1997, il Consiglio di stato ha respinto il gravame, confermando integralmente
la risoluzione municipale litigiosa.
Per quanto concerne la sostituzione della pensilina e delle
pompe di benzina, il Governo ha considerato l'intervento come tutto sommato
compatibile con quanto ammesso dall'art. 70 LALPT, trattandosi in concreto di
lavori necessari ad adeguare le strutture tecniche della stazione alla
normativa federale vigente in materia di impianti di distribuzione del carburane,
nonché a permettere anche in futuro l'attuale utilizzazione del fondo.
Per quanto invece attiene al negozio, l'Esecutivo cantonale
ha ritenuto che il previsto intervento non configurasse un semplice lavoro di
manutenzione del manufatto esistente, ma una vera e propria nuova costruzione.
Sebbene la destinazione di quest'ultima contrasti con la zona di utilizzazione
a cui appartiene la part. no. __________ RF, il Consiglio di Stato ha tuttavia
considerato che la superficie di vendita del nuovo negozio sarebbe inferiore ai
70 mq che per ragioni di proporzionalità erano stati ammessi nella precedente
sua decisione del 25 maggio 1994 e che quindi, non entrando in linea di conto
un ampliamento dell'attuale attività commerciale, l'opera dovesse essere autorizzata.
E. Contro la predetta decisione
governativa __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo, chiedendone l'annullamento.
In sostanza riprende e sviluppa le censure già sollevate
davanti al Consiglio di Stato, sottolineando in particolare come l'intervento
edilizio litigioso, sia esso riferito alla sostituzione delle pompe di
erogazione, della pensilina o alla costruzione del negozio, contrasta
chiaramente con le norme di PR applicabili e non rientra neppure nei limiti di
quanto ammesso dall'art. 70 LALPT, ma serve unicamente a perpetuare una
situazione già ora in stridente contrasto con il diritto vigente.
F. All'accoglimento del ricorso
si oppone la __________, adducendo delle argomentazioni che saranno, se
necessario, riprese in seguito.
Anche il Consiglio di Stato chiede che il gravame venga
respinto, senza tuttavia formulare particolari osservazioni in proposito.
Dal canto suo il Dipartimento del territorio si astiene dal
prendere posizione, visto e considerato che gli aspetti litigiosi della fattispecie
non concernano questioni che hanno a che vedere con il diritto di sua
competenza.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva del ricorrente è data (art. 21 cpv.
2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine e può essere
deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione
dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è infatti perfettamente nota a
questo Tribunale, che, come anticipato in narrativa, ha già avuto modo di
occuparsi di questo insediamento al momento in cui era stata rilasciata alcuni
anni or sono una licenza (rimasta inutilizzata) per il suo ampliamento e la sua
ristrutturazione (cfr. STA inedita 23 dicembre 1994 in re S.SA).
- 2.1. Giusta l'art. 22 cpv.
2 lett. a) LPT, l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto per
edifici e impianti conformi alla funzione prevista per la zona di utilizzazione
(sul concetto di conformità di zona cfr. RDAT I-1995 no.33, consid. 2.1., e
riferimenti). Eccezioni al principio della conformità di zona, nelle zone
edificabili, sono disciplinate dal diritto cantonale (art. 23 LPT).
2.2. La funzione della zona R2 di __________ è definita
dall'art. 41 NAPR, che permette la costruzione di abitazioni, alberghi, ristoranti
e aziende artigianali non moleste.
Questo Tribunale ha già avuto modo di chiarire nella
precitata sentenza del 23 dicembre 1994 in re S. che la zona in esame è
essenzialmente riservata all'insediamento residenziale. Attività commerciali
sono ammesse solo nella misura in cui si tratta di esercizi pubblici (alberghi,
ristoranti): altre attività commerciali possono essere insediate solo se
risultassero subordinate alla funzione residenziale della zona. In quest'ottica
possono dunque essere ammessi negozi di quartiere destinati a soddisfare le esigenze
della popolazione locale. Per contro sono esclusi insediamenti commerciali
eccedenti le semplici necessità degli abitanti del quartiere, non essendo gli
stessi accessori alla funzione di zona.
Partendo da queste considerazioni, il Tribunale cantonale amministrativo
aveva in quell'occasione concluso nel senso di considerare l'attuale stazione
di benzina sita sul mappale no. __________ RF (ivi compreso il piccolo negozio)
come non conforme alla zona residenziale in cui sorge, trattandosi di un'infrastruttura
commerciale non certo destinata a soddisfare le esigenze della popolazione
locale, quanto semmai rivolta ai bisogni della clientela d'oltre confine.
Le conclusioni alle quali era pervenuto in quell'occasione il
Tribunale valgono anche nel caso in esame, dal momento che, sia da un punto di
vista giuridico che fattuale, la situazione dell'immobile in oggetto non ha in
pratica subito alcuna modifica di rilievo rispetto ad allora.
L'ammissibilità dell'intervento edilizio litigioso, volto in
sostanza a ristrutturare le opere e gli impianti necessari all'esercizio del
suddetto commercio, va dunque esaminata alla luce delle disposizioni cantonali
disciplinanti all'interno dell'area edificabile le eccezioni al principio della
conformità di zona.
- Rifacendosi alla garanzia
costituzionale della proprietà, intesa come tutela delle situazioni acquisite,
l'art. 70 cpv. 1 LALPT assicura la possibilità di conservare edifici e impianti
esistenti all'interno delle zone edificabili in contrasto con la funzione assegnata
alla zona di utilizzazione. Per queste opere sono in linea di massima ammessi i
lavori di manutenzione indispensabili, mentre che per contro sono di principio esclusi
gli interventi straordinari eccedenti la normale manutenzione. Ampliamenti e
migliorie tecniche nel processo produttivo possono essere eccezionalmente
autorizzati nei casi in cui la destinazione difforme non è di grave pregiudizio
alla zona di utilizzazione e quando comunque sono rispettate le altre
disposizioni del piano. Questa facilitazione, non imposta dalla garanzia
costituzionale della proprietà, è volta ad evitare la perdita di importanti
valori economici, legittimamente costituiti sotto un regime più permissivo.
A differenza dell'art. 75 LALPT, che regola la trasformazione
di costruzioni non conformi alla destinazione di zona al di fuori dell'area
edificabile, l'art. 70 cpv. 2 LALPT non subordina il rilascio di questi
permessi eccezionali alla condizione che l'intervento sia indispensabile per la
continuazione dell'utilizzazione attuale di tali opere: basta infatti che la
loro destinazione non sia gravemente contraria alla funzione assegnata alla zona
e che siano rispettati gli altri parametri edificatori.
In caso di ampliamento l'intervento deve rimanere contenuto
dal profilo quantitativo, né deve sovvertire l'identità della costruzione
preesistente. Esso non deve in altre parole tradursi in una nuova costruzione.
La concessione delle agevolazioni previste dall'art. 70 cpv.
2 LALPT non è certamente scontata. Se l'interesse pubblico lo giustifica, i
piani di utilizzazione possono prevedere misure più restrittive (art. 70 cpv. 3
LALPT). Al limite è possibile anche la soppressione della destinazione
difforme, giusta quanto previsto dall'art. 70 cpv. 4 LALPT (cfr. RDAT II-1995
no. 37, consid. 2.2.).
Ipotesi quest'ultima che le NAPR di __________ però non prevedono.
- Come accennato in narrativa
e ai precedenti considerandi, nel caso in esame la __________ intende
ristrutturare la stazione di benzina che sorge sul mappale no. __________ RF di
__________. Tuttavia emerge chiaramente dagli atti che l'intervento in
contestazione non si limita alla semplice manutenzione degli edifici e degli
impianti esistenti, ma prevede in sostanza la sostituzione della vecchia
pensilina e delle vecchie colonne di erogazione, nonché la demolizione
dell'attuale chiosco adibito a cassa e spaccio con la conseguente costruzione
di un nuovo edificio in cemento armato destinato ai medesimi scopi.
Si tratta dunque di esaminare se i singoli interventi
previsti sul suddetto mappale rientrino ancora nel novero di quelli ammessi
dall'art. 70 LALPT.
4.1. Tralasciando per il momento di considerare la questione
relativa alla sostituzione delle colonne di benzina, che merita di essere
approfondita a parte, non si può invero ragionevolmente sostenere che la posa
di una nuova pensilina al posto di quella esistente e la costruzione di un nuovo
edificio destinato a fungere da cassa e da chiosco della stazione di benzina
possano ancora rientrare nei limiti di una semplice riattazione dell'installazione
esistente. L'importanza dei lavori previsti, documentata dal preventivo di
spesa, lo esclude.
Né tantomeno i suddetti interventi possono oggettivamente essere
considerati alla stregua di un semplice ampliamento delle infrastrutture
esistenti o di una miglioria tecnica nel processo produttivo, rientrante nel
limite della tutela delle situazioni acquisite garantita dall'art. 70 cpv. 2
LALPT.
Ora, essendo quelle in parola delle opere che se realizzate
sovvertirebbero l'identità dell'attuale impianto, si deve per forza di cose
ammettere che le stesse vanno considerate alla stregua di due nuove costruzioni
in netto contrasto con la zona di utilizzazione all'interno della quale
dovrebbero sorgere. In quanto tali esse non possono dunque beneficiare di
un'autorizzazione in deroga, ai sensi dell'art. 70 LALPT.
4.2. Quanto appena esposto vale per il chiosco indipendentemente
da quella che dovrebbe essere la sua superficie di vendita. Trattasi infatti di
un insediamento in ogni caso non compatibile con la zona R2 di __________ in
quanto, nella misura in cui lo stesso è destinato a permettere l'esercizio di
un'attività commerciale prevalentemente diretta a soddisfare le esigenze della
clientela della stazione di benzina, non può più essere considerato come una
struttura accessoria alla funzione residenziale del fondo su cui dovrebbe
sorgere. In simili circostanze potrebbero semmai venire autorizzati semplici
lavori di manutenzione indispensabili a mantenere in efficienza il
prefabbricato attualmente esistente.
Come accennato in narrativa, il Consiglio di Stato nella sua
decisione del 25 maggio 1994 aveva fissato per motivi di proporzionalità a 70
mq la superficie massima ammessa per una struttura di questo genere sul mappale
in questione. Adito tramite ricorso inoltrato dalla beneficiaria della licenza
edilizia, la quale chiedeva il ripristino del permesso di costruzione
rilasciatole dal municipio, il Tribunale cantonale amministrativo, considerata
l'infondatezza delle argomentazioni addotte, non aveva potuto far altro che
respingere l'impugnativa e confermare la precedente pronuncia governativa,
sottolineando comunque come "già la costruzione di un negozio estraneo
alla funzione residenziale della zona, in quanto destinato alla clientela di
oltre confine, presta invero il fianco a critiche." (cfr. STA
23.12.1994 in re S.SA, consid. 6). Per correttamente comprendere la portata del
predetto giudizio si deve tenere conto del fatto che in quelle circostanze la
conferma della sentenza impugnata era l'unica soluzione praticabile, non
potendo giusta l'art. 65 cpv. 5 PAmm questo Tribunale riformare la stessa a
svantaggio della ricorrente e negare a quest'ultima anche quanto il Consiglio
di Stato le aveva concesso di costruire. Diversa sarebbe stata la situazione se
anche gli opponenti alla ristrutturazione della stazione di benzina avessero
impugnato la suddetta decisione governativa.
Pertanto, contrariamente a quanto assumono il Consiglio di
Stato nella decisione qui impugnata, nonché i resistenti nelle loro rispettive
allegazioni di causa, dalla sentenza 23 dicembre 1994 con cui è stato respinto
il gravame interposto in quell'occasione dalla __________ non si può affatto
dedurre che il Tribunale cantonale amministrativo abbia inteso aderire alla
tesi governativa di permettere l'insediamento di un nuovo chiosco a condizione
che quest'ultimo abbia una superficie inferiore a 70 mq.
Né tantomeno questo Tribunale ritiene di dover fare ciò in questa
sede, non potendo per nulla condividere simili conclusioni.
Già si è detto infatti di come l'intervento edilizio in
parola travalichi chiaramente i limiti delle trasformazioni ammesse dall'art.
70 LALPT, trattandosi in sostanza di una nuova costruzione, la cui destinazione
non è conforme alla zona di utilizzazione prevista dall'attuale PR. La stessa
non può dunque essere autorizzata, senza riguardo a quelle che dovrebbero
essere le sue dimensioni, essendo chiaramente disattese le condizioni poste
dall'art. 22 cpv. 2 lett. a) LPT per il rilascio della licenza edilizia.
- Per quanto invece concerne
la sostituzione delle colonne di benzina l'intervento deve essere ammesso sulla
base dell'art. 70 cpv. 2 LALPT, dovendo il medesimo essere considerato alla
stregua di una miglioria tecnica.
In effetti, attraverso l'installazione sul fondo in rassegna
di nuove pompe d'erogazione dotate di un sistema di recupero dei vapori di
carburante, le strutture tecniche della stazione di benzina vengono in sostanza
adeguate ai dettami del diritto federale, e segnatamente a quelli previsti
dalla cifra. 33 cpv. 3 dell'allegato 2 OLA.
La modifica litigiosa, che di per sé non comporta un potenziamento
della struttura esistente, permette di ridurre sensibilmente le emissioni di
vapori di benzina all'interno di una zona a destinazione prettamente
residenziale quale è la zona R2 di __________.
D'altra parte ben difficilmente si potrebbe immaginare il
conseguimento del medesimo risultato attraverso un intervento meno incisivo,
consistente ad esempio in una semplice modifica delle colonne di benzina
attualmente esistenti.
L'installazione delle nuove pompe di benzina non contrasta
inoltre con i parametri edilizi vigenti nella suddetta zona di utilizzazione.
Di conseguenza su questa specifica questione vanno condivise
le conclusioni alle quali è giunta l'istanza ricorsuale di prime cure.
-
Stante tutto quanto
precede, il ricorso è parzialmente accolto. La decisione governativa impugnata
è annullata e riformata nel senso che la licenza edilizia 15 gennaio 1997 è
confermata soltanto nella misura in cui autorizza la sostituzione delle 8 pompe
di benzina.
-
La tassa di giustizia, le
spese e le ripetibili seguono la soccombenza (art. 28, 31 PAmm).
Visto l'esito del gravame si giustifica di ripartire la tassa
di giustizia e le spese a metà tra il ricorrente e la resistente __________ e
di considerare compensate le ripetibili di entrambe le istanze.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 cpv. 2 lett. a), 23 LPT; 70 LALPT; 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60,
61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 23 aprile 1997, no.
1968, del Consiglio di Stato è annullata e riformata nel senso che:
1.2. la licenza edilizia 15 gennaio
1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ è confermata soltanto
nella misura in cui autorizza la sostituzione delle 8 pompe di benzina.
- La tassa di giustizia e le spese
di complessivi fr. 800.-- (ottocento) sono per metà a carico del ricorrente e
per l'altra metà a carico della resistente __________.
Le ripetibili sono
compensate.
- Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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