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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.122
Data decisione, Autorità:
12.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00122
Lugano
12 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 16 maggio 1997 di
contro
la
decisione 30 aprile 1997, no. 2136, del Consiglio di Stato che revoca
all'insorgente l'autorizzazione ad esercitare la professione di fiduciario
commercialista ed immobiliare;
vista la risposta 27 maggio 1997 del
Dipartimento delle istituzioni;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il ricorrente
__________ è stato autorizzato dal Consiglio di Stato ad esercitare la
professione di fiduciario commercialista ed immobiliare;
che il 28 aprile 1995
l'avv. __________ ha segnalato al Dipartimento delle istituzioni che il 25
gennaio di quell'anno l'UEF aveva emesso a carico del ricorrente un attestato
carenza beni per l'importo di fr. 291'014.85 a favore della __________;
che il 22 maggio 1995 il Consiglio di Vigilanza (CV)
sull'esercizio della professioni di fiduciario ha prospettato a __________ la revoca
dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;
che il 22 novembre 1995 il CV ha concesso al ricorrente una
proroga sino al 31 dicembre seguente per porre rimedio alla sua situazione di
debitore insolvente;
che il termine è stato in seguito prorogato sino al 30 giugno
1996;
che il 27 settembre 1996 la __________ ha comunicato all'autorità
cantonale l'intenzione di annullare per la fine dell'anno la polizza
d'assicurazione RC;
che il 12 dicembre 1996 __________ ha comunicato al Dipartimento
delle istituzioni di aver sistemato la posizione debitoria con la ,
ma di essere stato nel frattempo gravato da 3 altri attestati carenza beni per
complessivi fr. 367'247.60 a favore dell';
che il Dipartimento delle istituzioni ha concesso al
ricorrente un ulteriore termine sino al 31 gennaio 1997 per porre rimedio allo
stato di insolvenza;
che il 28 gennaio 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha
accertato che la situazione di insolvenza perdurava, anzi peggiorava, poiché
agli attestati carenza beni summenzionati si erano aggiunte altre esecuzioni
per oltre 1,5 milioni di fr., alcune delle quali già giunte allo stadio del
pignoramento;
che con decisione 30 aprile 1997 il Consiglio di Stato ha revocato
l'autorizzazione al libero esercizio della professione di fiduciario, per
decadenza dei presupposti di legge;
che contro la predetta decisione governativa __________ insorge
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che gli venga
concessa:
·
un'ulteriore proroga per rimediare alla situazione;
·
la possibilità di rinunciare spontaneamente all'autorizzazione;
·
un'udienza per spiegare meglio la sua situazione;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle
istituzioni;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 8 bis LFid e può essere deciso
sulla base degli atti senza istruttoria;
che il diritto di essere sentito non impone a questo
Tribunale di indire un’udienza per dar modo al ricorrente di esporre le ragioni
che ha omesso di addurre con il ricorso: la procedura d’impu-gnazione è scritta
ed i motivi di ricorso vanno addotti in questa forma;
che non occorre nemmeno assegnare al ricorrente un termine
per permettergli di evitare la revoca dell’autorizzazione, rinunciandovi
spontaneamente;
che giusta l'art. 8 cpv. 1 lett. a LFid l'autorizzazione
all'esercizio della professione di fiduciario presuppone che il titolare non si
trovi in stato d'insolvenza comprovato da attestati carenza beni;
che l'autorizzazione è revocata dal Consiglio di Stato quando
l'interessato non adempie più alle condizioni poste dalla legge per il suo
rilascio (art. 20 LFid);
che lo stato di insolvenza in cui versa il ricorrente è
grave, manifesto ed apparentemente irrimediabile; tutto sommato, nemmeno il
ricorrente lo contesta;
che tutto lascia anzi prevedere che lo stato d'insolvenza si
aggravi ulteriormente con il trascorre del tempo; le prospettive di risanamento
affacciate dal ricorrente non sono suffragate da alcun riscontro oggettivo che
permetta di valutarne l’attendibilità;
che concedere al ricorrente ulteriori dilazioni per porre
rimedio alla sua catastrofica situazione debitoria finirebbe per esporre lo
Stato al rischio di pretese di risarcimento da parte di clienti tratti in
inganno dal perdurare delle apparenze suscitate dal possesso
dell'autorizzazione al libero esercizio della professione;
che il ricorso palesemente infondato va quindi senz'altro
respinto;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 8, 8 bis, 12, 20 LFid
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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