AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.127
Data decisione, Autorità: 17.06.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00127 52.97.00128
Lugano 17 giugno 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 27 maggio 1997
a) Comunione dei comproprietari del __________ rappr. da: __________
b) __________ rappr. da: __________
contro
la decisione 7 maggio 1997, no. 2191, del Consiglio di Stato che respinge le impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 20 febbraio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per trasformare in esercizio pubblico la PPP n. 2 del condominio __________ (part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
11 giugno 1997 del municipio di __________;
10 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
13 giugno 1997 della __________;
ai ricorsi a) e b)
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che la resistente __________ è proprietaria di 3 quote di comproprietà (PPP n. 1-3 di totali 296/1000) del condominio __________ che sorge a __________, lungo il viale __________ (part. n. __________ RFD; zona R7);
che la ricorrente __________ è invece proprietaria delle rimanenti quote di comproprietà;
che il 12 dicembre 1996 la resistente ha chiesto al municipio di __________ il permesso di trasformare in esercizio pubblico (snack bar, con 30 posti a sedere) la PPP n. 2, attualmente occupata dal negozio di tappeti che ha sede nella PPP contigua;
che alla domanda si sono opposte la __________, rispettivamente la comunione dei comproprietari del condominio __________, con argomenti che non occorre qui evocare;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità cantonale, il 20 febbraio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 7 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la licenza edilizia, rigettando a sua volta le impugnative contro di essa inoltrate dalle opponenti;
che dei motivi addotti dal Governo a sostegno del suo giudizio si dirà semmai più avanti;
che contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che le ricorrenti allegano:
· che la trasformazione non è conforme al regolamento condominiale;
· che il nuovo insediamento comporterà un uso accresciuto degli impianti comuni;
· che i posteggi, tre dei quali sotterranei, sono insufficienti;
· che il rilascio della licenza dovrebbe essere preceduto dalla soluzione delle vertenze civili pendenti;
che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, dal municipio di __________ e dalla beneficiaria della licenza impugnata con argomenti di cui si dirà semmai più avanti;
considerato, in diritto
che i ricorsi, tempestivi, sono ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori fatti rilevanti o comunque utili per il giudizio;
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE); la licenza edilizia deve essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (art. 2 LE);
che le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento al regolamento condominiale sono improponibili: in quanto fondate sul diritto privato, anche se risultassero giustificate non osterebbero al rilascio della controversa licenza;
che l'unico impedimento di diritto pubblico che potrebbe ostare al rilascio della licenza riguarda i posteggi;
che giusta l'art. 48 cifra 1.2. NAPR di __________ nella zona R7 deve essere destinata a posteggio una superficie di almeno 12 mq ogni 100 mq di SUL adibita ad appartamenti, negozi, uffici od a pubblico esercizio;
che, disponendo di 6 posteggi di più di 10 mq l'uno, l'esercizio pubblico in esame, con una SUL di poco più 100 mq e 30 posti a sedere, soddisfa in ogni caso le condizioni poste dalla norma succitata;
che i 6 posteggi ossequiano anche le norme VSS, che impongono un posteggio ogni 6 posti a sedere;
che spetterà semmai al municipio verificare che anche i 3 posteggi dell’autorimessa sotterranea siano effettivamente messi a disposizione della clientela;
che le impugnative, temerarie e non semplicemente infondate, vanno quindi senz'altro respinte, addebitando alle ricorrenti la tassa di giustizia e le ripetibili;
visti gli art. 21 LE; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
Le ripetibili di fr. 1'200.-- sono a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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