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Numero d'incarto:
52.1997.127
Data decisione, Autorità:
17.06.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00127
52.97.00128
Lugano
17 giugno 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sui ricorsi 27 maggio 1997
a) Comunione dei comproprietari
del __________
rappr. da: __________
b) __________
rappr. da: __________
contro
la
decisione 7 maggio 1997, no. 2191, del Consiglio di Stato che respinge le
impugnative presentate dagli insorgenti avverso la licenza edilizia 20
febbraio 1997 rilasciata dal municipio di __________ alla __________ per
trasformare in esercizio pubblico la PPP n. 2 del condominio __________
(part. n. __________ RFD);
viste le risposte:
-
11 giugno 1997 del municipio di
__________;
-
10 giugno 1997 del Consiglio di
Stato;
-
13 giugno 1997 della __________;
ai ricorsi a) e b)
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la resistente
__________ è proprietaria di 3 quote di comproprietà (PPP n. 1-3 di totali
296/1000) del condominio __________ che sorge a __________, lungo il viale
__________ (part. n. __________ RFD; zona R7);
che la ricorrente __________ è invece proprietaria delle rimanenti
quote di comproprietà;
che il 12 dicembre 1996 la resistente ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di trasformare in esercizio pubblico (snack bar, con
30 posti a sedere) la PPP n. 2, attualmente occupata dal negozio di tappeti che
ha sede nella PPP contigua;
che alla domanda si sono opposte la __________, rispettivamente
la comunione dei comproprietari del condominio __________, con argomenti che
non occorre qui evocare;
che, raccolto il preavviso favorevole dell'autorità
cantonale, il 20 febbraio 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la
licenza richiesta, respingendo le opposizioni;
che con giudizio 7 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato
la licenza edilizia, rigettando a sua volta le impugnative contro di essa
inoltrate dalle opponenti;
che dei motivi addotti dal Governo a sostegno del suo
giudizio si dirà semmai più avanti;
che contro il predetto giudizio governativo le soccombenti si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa licenza edilizia;
che le ricorrenti allegano:
·
che la trasformazione non è conforme al regolamento condominiale;
·
che il nuovo insediamento comporterà un uso accresciuto degli
impianti comuni;
·
che i posteggi, tre dei quali sotterranei, sono insufficienti;
·
che il rilascio della licenza dovrebbe essere preceduto dalla
soluzione delle vertenze civili pendenti;
che i ricorsi sono avversati dal Consiglio di Stato, dal
municipio di __________ e dalla beneficiaria della licenza impugnata con argomenti
di cui si dirà semmai più avanti;
considerato, in
diritto
che i ricorsi, tempestivi,
sono ricevibili in ordine giusta l'art. 21 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo richiesto dalle ricorrenti non
appare invero atto a procurare a questo tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti o comunque utili per il giudizio;
che la licenza edilizia è un atto amministrativo mediante il
quale l'autorità accerta che nessun impedimento di diritto pubblico si oppone
all'esecuzione dei lavori previsti (art. 1 RLE); la licenza edilizia deve
essere concessa se i progetti sono conformi alle disposizioni legali in materia
di polizia delle costruzioni e di pianificazione del territorio (art. 2 LE);
che le censure sollevate dai ricorrenti con riferimento al
regolamento condominiale sono improponibili: in quanto fondate sul diritto
privato, anche se risultassero giustificate non osterebbero al rilascio della
controversa licenza;
che l'unico impedimento di diritto pubblico che potrebbe
ostare al rilascio della licenza riguarda i posteggi;
che giusta l'art. 48 cifra 1.2. NAPR di __________ nella zona
R7 deve essere destinata a posteggio una superficie di almeno 12 mq ogni 100 mq
di SUL adibita ad appartamenti, negozi, uffici od a pubblico esercizio;
che, disponendo di 6 posteggi di più di 10 mq l'uno,
l'esercizio pubblico in esame, con una SUL di poco più 100 mq e 30 posti a
sedere, soddisfa in ogni caso le condizioni poste dalla norma succitata;
che i 6 posteggi ossequiano anche le norme VSS, che impongono
un posteggio ogni 6 posti a sedere;
che spetterà semmai al municipio verificare che anche i 3 posteggi
dell’autorimessa sotterranea siano effettivamente messi a disposizione della
clientela;
che le impugnative, temerarie e non semplicemente infondate,
vanno quindi senz'altro respinte, addebitando alle ricorrenti la tassa di
giustizia e le ripetibili;
visti
gli art. 21 LE; 48 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
I ricorsi sono respinti.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 800.-- sono a carico dei ricorrenti in ragione di metà
ciascuno.
-
Le ripetibili di fr.
1'200.-- sono a carico delle ricorrenti in ragione di metà ciascuno.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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