AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.132
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00132
Lugano 11 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 5 giugno 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 14 maggio 1997, no. 2316, del Consiglio di Stato che respinge l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 febbraio 1997 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria per alcuni manufatti costruiti senza permesso attorno la sua casa d'abitazione (part. no. __________ RFD) e gli ha ordinato di demolirli;
viste le risposte:
16 giugno 1997, del Dipartimento del territorio;
19 giugno 1997 del municipio di __________;
2 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il ricorrente __________ è proprietario di un piccolo rustico abitabile, situato a __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD);
che il 9 gennaio 1997 __________ ha chiesto al municipio di __________ di autorizzare in sanatoria alcuni manufatti realizzati abusivamente sul terreno circostante al rustico; in particolare, una pagoda, una tenda, una baracca per attrezzi ed una legnaia;
che, preso atto del preavviso negativo formulato dal Dipartimento del territorio, il 24 febbraio 1997 il municipio di __________ ha respinto la domanda, ordinando la demolizione dei manufatti;
che con giudizio 14 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata da __________ al fine di ottenere almeno il permesso di mantenere la legnaia ed il deposito attrezzi;
che contro il predetto giudizio governativo il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e riproponendo in questa sede le domande formulate senza successo in prima istanza;
che secondo l'insorgente la legnaia ed il deposito attrezzi configurerebbero costruzioni ad ubicazione vincolata secondo l'art. 24 cpv. 1 LPT; a suo avviso, si tratterebbe di costruzioni accessorie assolutamente indispensabili per la continuazione dell'utilizzazione del rustico (legnaia), rispettivamente per assicurare la manutenzione del fondo (deposito attrezzi);
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal municipio di __________, che non formulano particolari osservazioni;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti, senza assumere ulteriori prove (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 24 cpv. 1 LPT, fuori delle zone edificabili, possono essere eccezionalmente rilasciate autorizzazioni per la costruzione di edifici o impianti non conformi alla funzione assegnata alla zona di utilizzazione soltanto se la loro destinazione esige un'ubicazione fuori della zona edificabile (lett. a) e se non vi si oppongono interessi preponderanti (lett. b);
che il requisito dell'ubicazione vincolata è soddisfatto se l'edificio o l'impianto, a causa della sua destinazione, può essere realizzato soltanto in un luogo ben preciso (ubicazione vincolata in senso positivo) oppure non può essere realizzato all'interno della zona edificabile, per mancanza di zone adeguate (ubicazione vincolata in senso negativo);
che, notoriamente, le costruzioni ad uso abitativo, primario o secondario, devono essere insediate all'interno della zona edificabile: fuori della zona edificabile sono ammesse soltanto in casi particolari che non occorre qui illustrare;
che il rustico del ricorrente configura a non averne dubbio una costruzione esistente in contrasto con la funzione assegnata alla zona in cui è situato; incontestabilmente non si tratta di una costruzione ad ubicazione vincolata a' sensi dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT: nemmeno il ricorrente lo pretende;
che così come l'edificio principale non è una costruzione ad ubicazione vincolata, nemmeno le costruzioni accessorie qui in contestazione possono essere considerate tali: accessorium sequitur principale;
che in quanto costruzioni accessorie di un edificio esistente in contrasto con l'art. 24 cpv. 1 LPT la legnaia ed il deposito attrezzi non possono quindi essere autorizzate;
che le costruzioni in oggetto, d'altro canto, non possono nemmeno essere autorizzate come costruzioni principali, indipendenti dal rustico del ricorrente: le limitate esigenze di manutenzione del fondo (prato mq 107; strada mq 321; incolto mq 2'134) non sono certamente tali da giustificare, dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT, la costruzione di una legnaia di oltre 20 mc e di un deposito attrezzi di dimensioni ancor superiori (30 mc);
che dal profilo dell'art. 24 cpv. 1 lett. a LPT il diniego della licenza in sanatoria resiste pertanto alle critiche dell'insorgente;
che le costruzioni in esame non possono nemmeno essere autorizzate in base agli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT, che a determinate condizioni permettono di autorizzare in via d'eccezione ampliamenti di costruzioni esistenti fuori della zona edificabile in contrasto con la funzione prevista per la zona d'utilizzazione in cui sono collocate;
che, in effetti, trattandosi di costruzioni separate dall'edificio principale, non possono essere considerate alla stregua di un ampliamento di quest'ultimo;
che anche da questo profilo la decisione municipale impugnata risulta quindi del tutto conforme al diritto;
che, non essendo date le premesse per rilasciare una licenza in sanatoria, anche l'ordine di demolizione dei manufatti costruiti abusivamente appare immune da violazioni del diritto;
che l'ordine in contestazione non viola minimamente il principio di proporzionalità; il costruttore abusivo deve invero attendersi che l'autorità attribuisca un peso accresciuto all'esigenza di ripristinare una situazione conforme al diritto;
che, così stando le cose, il ricorso va senz'altro respinto siccome palesemente infondato;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 22, 24 LPT; 75 LALPT; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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