AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.135
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00135
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 giugno 1997 di
contro
la
decisione 21 maggio 1997, no. 2423, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 20 novembre
1996 con cui il Dipartimento del territorio l'ha radiata dall'albo delle
imprese di costruzioni;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che la ricorrente
__________ di __________ è un'impresa di costruzione iscritta all'albo delle
imprese di costruzione istituito in base all’art. 1 della legge sull’esercizio
della professione di impresario costruttore del 19 aprile 1989 (LEPIC; RU
7.1.5.3);
che con decisione 28 giugno 1994 il Dipartimento del
territorio ha inflitto alla ricorrente un ammonimento per inosservanza dell'obbligo
di inoltrare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento degli oneri
sociali relativi all'esercizio 1994; obbligo sancito dall’art. 3 RLEPIC;
che con decisione 20 settembre 1994 il Dipartimento del
territorio ha inflitto alla ricorrente una multa di fr. 1'000.-- per violazione
dello stesso obbligo;
che il 30 agosto 1995 l'Ufficio lavori sussidiati ed appalti
(ULSA) ha inflitto a __________, amministratore della società una multa di fr.
2'000.-- per violazione dell'obbligo di pagare i contributi sociali sancito
dall'art. 4 lett. e) ed f) LEPIC;
che il 15 maggio 1996 l'ULSA ha richiamato alla __________
l'obbligo di presentare la documentazione comprovante l'avvenuto pagamento
degli oneri sociali relativi all'esercizio 1995, assegnandole un termine sino
alla fine di quel mese per provvedervi ed avvertendola che in caso di
inosservanza sarebbe stata stralciata dall'albo delle imprese;
che, non avendo l'insorgente dato seguito all'ingiunzione, il
Dipartimento del territorio l'ha stralciata dall'albo delle imprese con
decisione 20 novembre 1996;
che con giudizio 21 maggio 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
dalla __________;
che in sostanza il Governo ha ritenuto che le ripetute
infrazioni degli obblighi sanciti dall’art. 4 lett. e) ed f) LEPIC commesse
dall'insorgente giustificassero l'adozione della più grave delle sanzioni previste
dall'art. 10 LEPIC;
che contro il predetto giudizio governativo la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo che venga
annullato assieme alla controversa sanzione disciplinare;
che in sostanza l'insorgente contesta il provvedimento dal
profilo dell'adeguatezza, rilevando:
·
che molte imprese di costruzione versano in situazioni difficili
a causa della crisi strutturale che colpisce l'intero settore dell'edilizia;
·
di aver sempre operato con l'obbiettivo di salvare i posti di lavoro
esistenti;
·
di incontrare serie difficoltà nell'incasso dei suoi crediti;
·
di disporre di un parco immobiliare non trascurabile che a causa
della stagnazione del mercato non riesce ad alienare per procurarsi liquidità;
·
che l'amministratore __________ ha sacrificato buona parte del
suo patrimonio personale per salvare la ditta;
·
che le attuali difficoltà sarebbero da ascrivere alle malversazioni
di cui si è reso autore un azionista, a carico del quale è pendente un
procedimento penale;
·
che la radiazione dall'albo non servirebbe comunque a sanare
l'attuale situazione;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato e dal
Dipartimento del territorio che non formulano particolari osservazioni;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 13 cpv. 2 LEPIC;
che, date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm);
che la LEPIC si ripropone di garantire un corretto esercizio
della professione d’impresario costruttore attraverso l’istituzione di un albo
professionale, al quale hanno diritto ad essere iscritte soltanto le imprese
dirette da persone in possesso di determinati titoli di studio (cfr. art. 1 e 2
LEPIC);
che, giusta l'art. 4 LEPIC, alle imprese iscritte all'albo
professionale incombe fra l'altro l’obbligo di pagare “i contributi AVS/AI/
/IPG alle istituzioni sociali previste dai contratti collettivi di lavoro”
(lett. e), rispettivamente “i contributi INSAI e le trattenute d’imposta
alla fonte” (lett. f);
che l’inosservanza di questi obblighi, soggiunge la norma in
questione, comporta, a dipendenza della gravità dell’infrazione, l’ammonimento,
la multa o la radiazione dall’albo (cfr. art. 10 LEPIC);
che le norme succitate si ripropongono in sostanza di
tutelare i committenti, assicurando un adeguato livello di preparazione
professionale dei dirigenti ed escludendo dal mercato quelle imprese di
costruzione che a causa della loro precaria situazione economica non sono in
grado di fornire sufficienti garanzie di affidabilità in punto ad una corretta
esecuzione dei lavori ricevuti in appalto (cfr. Messaggio Consiglio di Stato al
Gran Consiglio concernente la LEPIC, in VGC sess ord. prim. 1989 pag. 507
seg.);
che l’art. 10 LEPIC affida al Dipartimento del Territorio il
compito di sanzionare la violazione degli obblighi sanciti dall’art. 4 attraverso
“misure disciplinari” che vanno dal semplice ammonimento, alla radiazione
dall'albo, passando attraverso la multa;
che nella scelta e nella commisurazione della sanzione da
infliggere al trasgressore l'autorità deve tener debitamente conto "della
rilevanza del fatto, dell'intensità del dolo, del grado di colpevolezza, nonché
del comportamento in genere del denunciato, come pure del tempo trascorso dal
compimento dell'infrazione” (art. 12 LEPIC); deve insomma rispettare il
principio di proporzionalità;
che delle tre sanzioni previste dall’art. 10 LEPIC quella
della radiazione costituisce indubbiamente il provvedimento più grave, poiché
esclude dall'esercizio della professione l'impresa che ne è colpita;
che, costituendo l'ultima ratio, questa misura va di
principio adottata soltanto quando altri provvedimenti, meno incisivi, non sono
in grado di produrre gli effetti auspicati;
che, nell'evenienza concreta, l'autorità cantonale addebita
all'insorgente una significativa, perdurante ed irreversibile violazione
dell'obbligo di pagare i contributi sociali sancito dall'art. 4 lett. e) ed f)
LEPIC;
che la ricorrente non contesta la materialità dei rimproveri
che le vengono rivolti; non nega, in particolare, di essere in arretrato con il
pagamento delle seguenti somme:
·
fr. 315'530.- nei confronti della Cassa di compensazione AVS/SSIC
per contributi AVS/AI/IPG;
·
fr. 471'750.- nei confronti della Fondazione istituto collettore
LPP per contributi previdenziali;
·
fr. 330'000.- nei confronti dell'INSAI per contrbuti
assicurativi;
·
fr. 113'821.- nei confronti dell'ACC per trattenute d'imposta
alla fonte;
·
fr. 19'228.- nei confronti della Commissione paritetica cantonale
dell'edilizia per contributi dovuti in base al CCL;
che questa preoccupante situazione di insolvenza, insorta
anni orsono e consolidatasi con il passare del tempo, presenta unicamente
prospettive di costante, progressivo deterioramento;
che a nulla sono d’altro canto valse le precedenti sanzioni
inflitte all'insorgente od al suo amministratore per le inadempienze che hanno
per finire indotto l'autorità a radiare l’__________ dall’albo;
che, in tali circostanze, la radiazione dell'albo
professionale si appalesa ormai come l'unica misura atta a tutelare il pubblico
dai rischi derivanti dall'attività di un'impresa che a causa della sua
disastrosa situazione economica non è più in grado di offrire sufficienti garanzie
di affidabilità in punto ad una corretta esecuzione dei lavori ricevuti in
appalto;
che né il difficile momento economico, né i lodevoli sforzi
che la ricorrente ed il suo amministratore avrebbero intrapreso per porre
rimedio a questo stato di cose, né la preoccupazione di salvaguardare i posti
di lavoro, né le malversazioni che sarebbero all'origine del dissesto
permettono di giungere a diversa conclusione;
che, anzi, il difficile momento economico e l'insuccesso dei
tentativi intrapresi per risanare la situazione lasciano presagire che le
inadempienze su cui si fonda il provvedimento censurato sono destinate ad
aggravarsi ulteriormente;
che d’altra parte il mantenimento dell’iscrizione della
ricorrente all’albo delle imprese di costruzione è atto a perpetuare ingannevoli
apparenze, ingenerando nei committenti aspettative suscettibili di venir deluse
in punto ad una corretta esecuzione dei lavori ad essa affidati;
che, così stando le cose, la decisione di radiare la
ricorrente dall'albo appare adeguatamente ragguagliata alla “rilevanza del
fatto”, ovvero alla gravità oggettiva delle inadempienze addebitatele;
che la decisione governantiva impugnata va quindi confermata,
siccome immune da violazioni del diritto riferibili al principio di proporzionalità;
visti
gli art. 1, 4 LEPIC; 3 RLEPIC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giustizia di fr.
500.-- è a carico della ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster