AIUTO
RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.142
Data decisione, Autorità:
24.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00142
Lugano
24 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 18 giugno 1997 di
patrocinati
dall'avv. __________
contro
la
decisione 13 giugno 1997 del Presidente del Consiglio di Stato (n.2938), che
respinge le istanze di concessione dell'effetto sospensivo presentate dagli
insorgenti in relazione alle impugnative inoltrate davanti allo stesso
Consiglio contro le decisioni 26 maggio 1997 con cui il Dipartimento delle
istituzioni ha ordinato la chiusura del Garni e del Bar __________ di __________;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I ricorrenti __________ e
__________ sono gerenti del Garni __________, rispettivamente dell’omonimo bar,
situati a __________ nella zona del centro storico, in uno stabile di proprietà
di __________. La ricorrente __________ è invece titolare delle relative
patenti d'esercizio pubblico.
B. Il 18 settembre 1996 il
Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato alla __________ un’assicurazione
di massima per unificare le patenti dei due esercizi pubblici. La decisione è
stata confermata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 27 gennaio 1997 ha respinto
l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________ e __________ i,
proprietarie di uno stabile confinante.
Contro questo giudizio le soccombenti si sono aggravate
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, dolendosi fra l'altro del fatto
che il garni fosse stato trasformato in un vero e proprio bordello.
Nell'ambito dell'istruttoria esperita dal giudice delegato di
questo Tribunale, il gerente del bar ha riconosciuto che l'addebito era fondato
e che il garni era di fatto diventato un albergo a ore.
Il 15 maggio 1997 le sorelle __________ hanno ritirato il
ricorso. La causa è quindi stata stralciata dai ruoli.
C. Preso atto delle risultanze
istruttorie di quel procedimento, con decisione 26 maggio 1997 il Dipartimento
delle istituzioni ha sospeso dal 15 al 29 giugno 1997 le autorizzazioni a
gestire il garni ed il bar rilasciate il 18, rispettivamente il 27 marzo 1997
ai ricorrenti __________ e __________. Con gli stessi provvedimenti, l'autorità
dipartimentale ha inoltre disposto che i locali rimanessero chiusi durante tale
periodo e che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
In sostanza, il Dipartimento delle istituzioni ha
rimproverato ai gerenti qui ricorrenti di aver disatteso il dovere di tutelare
il buon costume nell'esercizio pubblico (art. 53 LEsPub) ed il divieto di
destinarne i locali a scopi estranei alla sua specifica attività.
D. Contro queste risoluzioni
dipartimentali i ricorrenti citati in ingresso ed il proprietario dello stabile
si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e
sollecitando la concessione dell'effetto sospensivo.
Con risoluzione 13 giugno 1997 il Presidente del Governo ha respinto
le domande cautelari, confermando l'immediata esecutività delle decisioni
censurate.
Riassunti i principi che regolano la materia, il Presidente
dell'Esecutivo cantonale ha essenzialmente ritenuto che "l'interesse
pubblico volto al ripristino di una situazione legale" giustificasse
l'immediata esecutività delle decisioni impugnate in quanto prevalente "sull'interesse
dei ricorrenti a continuare la gestione di un postribolo".
E. Contro questa risoluzione i
gerenti dei locali e la titolare delle patenti sono insorti davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la
concessione dell'effetto sospensivo. Nel frattempo hanno comunque dato seguito
alle decisioni impugnate, chiudendo gli esercizi pubblici in questione nel periodo
suindicato.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti negano in sostanza
che l'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto
sia tale da giustificare l'immediata esecutività delle decisioni impugnate. A
loro avviso, anche ammettendo che alcune ospiti del garni si siano
occasionalmente prostituite, quest'attività non sarebbe comunque lesiva del
buon costume o della pubblica moralità.
Il ricorrente __________, gerente del garni, rimprovera
inoltre all'autorità cantonale di aver violato il suo diritto di essere
sentito, omettendo di offrirgli la possibilità di prendere posizione sulle
ammissioni fatte dal collega gerente del bar.
F. Il ricorso è avversato dal
Presidente del Governo e dal Dipartimento delle istituzioni (UPP) che postulano
la conferma della risoluzione censurata senza formulare particolari
osservazioni.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo è certa (art .21 cpv. 4 PAmm e 71 cpv. 3 LEsPub).
Dal profilo della legittimazione attiva va invece rilevato
che l'interesse di cui i ricorrenti sono portatori non risponde al requisito
dell'attualità: requisito, questo, che deve necessariamente essere soddisfatto
ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale. Dando seguito - obtorto
collo - alle decisioni censurate, i ricorrenti hanno invero vanificato
qualsiasi possibilità di ripristinare l'effetto sospensivo del ricorso, tolto
anticipatamente dal Dipartimento delle istituzioni.
Il ricorso, tempestivo, va nondimeno esaminato nel merito per
le questioni di principio che sottende (DTF 118 I b 8; Rhinow, Koller, Kiss,
Oeffentliches Prozessrecht, N. 1270; Gygi, Bundesver-waltungsrechtspflege, II
ed., 154 seg.).
-
Controversa in questa sede
è unicamente la legittimità della decisione con cui il Presidente del Consiglio
di Stato ha respinto le istanze di concessione dell'effetto sospensivo al
ricorso che i gerenti degli esercizi pubblici hanno inoltrato contro le
decisioni di sospendere l'autorizzazione a gestirli; effetto che il
Dipartimento delle istituzioni aveva preventivamente tolto ai provvedimenti in
questione. Esula quindi dai limiti del presente giudizio qualsiasi verifica
della legittimità delle decisioni impugnate davanti al Consiglio di Stato.
-
Il ricorso al Consiglio di
Stato od al Tribunale cantonale amministrativo esplica di regola effetto
sospensivo. Fanno eccezione i casi in cui la legge o la decisione impugnata
dispongono diversamente (cfr. art. 47 PAmm). L'autorità amministrativa può in
effetti dichiarare provvisoriamente esecutive le proprie decisioni, togliendo
preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
La concessione della provvisoria esecutività, rispettivamente
la revoca preventiva dell'effetto sospensivo dipendono dalla ponderazione dei
contrapposti interessi. Siffatti provvedimenti, di natura cautelare, si
giustificano in particolare per tutelare interessi pubblici preponderanti
(riferiti ad es. a beni di polizia; cfr. Rhinow, Koller, Kiss, op. cit., N.
1329).
- Secondo l'art. 68 LEsPub,
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico è sospesa - di regola previa
comminatoria - per un periodo massimo di tre mesi quando:
a) viene meno
anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli art. 11, 12, 14, 26, 27
e 28 LEsPub;
b) si
contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento
di applicazione;
c) non si
effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio
pubblico perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete
pubblica;
La sospensione prevista dall'art. 68 LEsPub è un
provvedimento amministrativo di natura essenzialmente repressiva ed afflittiva.
Non è una misura cautelare, volta a tutelare provvisoriamente una determinata
situazione di fatto o di diritto nell'attesa della decisione di merito. E' un
provvedimento di merito, destinato a sanzionare un comportamento trasgressivo
assunto dal titolare della patente o dal gerente dell'esercizio pubblico.
Lo si deduce soprattutto dal fatto che la durata della
sospensione viene predeterminata in modo rigido e vincolante, indipendentemente
dal ripristino di una situazione conforme al diritto.
Ciò non significa che l'autorità amministrativa non sia
abilitata ad adottare misure cautelari di analogo contenuto, ove si manifesti
l'esigenza di assicurare provvisoriamente il mantenimento di una determinata
situazione di fatto o di diritto, nell'attesa che venga adottato un
provvedimento di merito.
L’art. 68 LEsPub non impedisce in particolare al Dipartimento
delle istituzioni di sospendere, a titolo di misura provvisionale,
l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, ove ciò risulti indispensabile
per preservare beni di polizia da pregiudizi irreparabili o per salvaguardare
l'adozione di provvedimenti sostanziali, volti a ristabilire una situazione
conforme al diritto.
- Nell'evenienza concreta, le
decisioni di sospensione dell'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico,
che il Dipartimento delle istituzioni (UPP) ha dichiarato immediatamente
esecutive, togliendo preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso,
si fondano sull'art. 68 lett. a) e b) LEsPub. Mediante questi provvedimenti
l'autorità cantonale ha inteso sanzionare la violazione del dovere di tutelare
il buon costume nell’esercizio pubblico (art. 53 LEsPub), rispettivamente
reprimere la disattenzione del divieto di destinarne i locali ad attività
estranee agli scopi (art. 12 LEsPub): infrazioni, queste, che i gerenti avrebbero
commesso, permettendo a prostitute di svolgervi liberamente la loro attività.
Le sospensioni in contestazione, limitate ad un periodo di 15
giorni, hanno un chiaro valore di sanzione. Non si tratta di provvedimenti
cautelari. Una simile connotazione non può esservi scorta nemmeno
indirettamente. L'autorità cantonale, nelle decisioni in esame davanti al
Consiglio di Stato, non ha in effetti posto in risalto turbative tali da
giustificare l'adozione di provvedimenti volti a sospendere le autorizzazioni
in oggetto a titolo di misura cautelare. Il fatto che la sospensione delle
autorizzazioni sia non stata decretata immediatamente dopo gli accertamenti su
cui si fonda, ma soltanto a far tempo dal 15 giugno 1997, ovvero a distanza di
un mese da tali accertamenti, sta chiaramente ad indicare che le decisioni in
oggetto non erano intese ad assicurare la successiva adozione di provvedimenti
di merito volti a ristabilire l’ordine pubblico, ma erano destinate a
sanzionare le infrazioni riscontrate.
Assodato che alle decisioni impugnate davanti al Consiglio di
Stato inerisce natura di sanzione, l'inammissibilità della revoca preventiva
dell'effetto sospensivo diventa evidente.
Abbinare una sanzione alla revoca preventiva dell'effetto sospensivo
di un eventuale ricorso significa renderla immediatamente esecutiva. Significa
costringere il destinatario ad adeguarvisi senza aver avuto la possibilità di
sottoporla ad un sindacato di legittimità dell'autorità di ricorso. Significa
inoltre precludere al destinatario di trarre un qualsiasivoglia vantaggio in
caso di accoglimento totale o parziale del ricorso. Conseguenza, questa, che
appare del tutto inconciliabile con le più elementari garanzie offerte dal
nostro ordinamento giuridico a chiunque venga perseguito con provvedimenti di
carattere repressivo.
Identiche considerazioni valgono per la decisione con cui il
Presidente del Consiglio di Stato ha respinto le istanze di concessione
dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato davanti a quell’autorità dai
gerenti e dalla titolare delle patenti, costringendoli a subire la sanzione
inflitta dal Dipartimento delle istituzioni.
- Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando la risoluzione censurata.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 12, 53, 68, 71 LEsPub; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, la decisione 13 giugno 1997 del Presidente del
Consiglio di Stato è annullata.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Lo Stato del Canton Ticino
rifonderà ai ricorrenti fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
|
Informazioni legali |
Requisiti minimi |
Contatta il webmaster