AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.142
Data decisione, Autorità: 24.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00142
Lugano 24 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 18 giugno 1997 di
patrocinati dall'avv. __________
contro
la decisione 13 giugno 1997 del Presidente del Consiglio di Stato (n.2938), che respinge le istanze di concessione dell'effetto sospensivo presentate dagli insorgenti in relazione alle impugnative inoltrate davanti allo stesso Consiglio contro le decisioni 26 maggio 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni ha ordinato la chiusura del Garni e del Bar __________ di __________;
viste le risposte:
24 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni;
30 giugno 1997 del Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono gerenti del Garni __________, rispettivamente dell’omonimo bar, situati a __________ nella zona del centro storico, in uno stabile di proprietà di __________. La ricorrente __________ è invece titolare delle relative patenti d'esercizio pubblico.
B. Il 18 settembre 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha rilasciato alla __________ un’assicurazione di massima per unificare le patenti dei due esercizi pubblici. La decisione è stata confermata dal Consiglio di Stato, che con giudizio 27 gennaio 1997 ha respinto l'impugnativa contro di essa inoltrata da __________ e __________ i, proprietarie di uno stabile confinante.
Contro questo giudizio le soccombenti si sono aggravate davanti al Tribunale cantonale amministrativo, dolendosi fra l'altro del fatto che il garni fosse stato trasformato in un vero e proprio bordello.
Nell'ambito dell'istruttoria esperita dal giudice delegato di questo Tribunale, il gerente del bar ha riconosciuto che l'addebito era fondato e che il garni era di fatto diventato un albergo a ore.
Il 15 maggio 1997 le sorelle __________ hanno ritirato il ricorso. La causa è quindi stata stralciata dai ruoli.
C. Preso atto delle risultanze istruttorie di quel procedimento, con decisione 26 maggio 1997 il Dipartimento delle istituzioni ha sospeso dal 15 al 29 giugno 1997 le autorizzazioni a gestire il garni ed il bar rilasciate il 18, rispettivamente il 27 marzo 1997 ai ricorrenti __________ e __________. Con gli stessi provvedimenti, l'autorità dipartimentale ha inoltre disposto che i locali rimanessero chiusi durante tale periodo e che un eventuale ricorso non avrebbe avuto effetto sospensivo.
In sostanza, il Dipartimento delle istituzioni ha rimproverato ai gerenti qui ricorrenti di aver disatteso il dovere di tutelare il buon costume nell'esercizio pubblico (art. 53 LEsPub) ed il divieto di destinarne i locali a scopi estranei alla sua specifica attività.
D. Contro queste risoluzioni dipartimentali i ricorrenti citati in ingresso ed il proprietario dello stabile si sono aggravati davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento e sollecitando la concessione dell'effetto sospensivo.
Con risoluzione 13 giugno 1997 il Presidente del Governo ha respinto le domande cautelari, confermando l'immediata esecutività delle decisioni censurate.
Riassunti i principi che regolano la materia, il Presidente dell'Esecutivo cantonale ha essenzialmente ritenuto che "l'interesse pubblico volto al ripristino di una situazione legale" giustificasse l'immediata esecutività delle decisioni impugnate in quanto prevalente "sull'interesse dei ricorrenti a continuare la gestione di un postribolo".
E. Contro questa risoluzione i gerenti dei locali e la titolare delle patenti sono insorti davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando la concessione dell'effetto sospensivo. Nel frattempo hanno comunque dato seguito alle decisioni impugnate, chiudendo gli esercizi pubblici in questione nel periodo suindicato.
Rievocati i fatti salienti, gli insorgenti negano in sostanza che l'interesse pubblico al ripristino di una situazione conforme al diritto sia tale da giustificare l'immediata esecutività delle decisioni impugnate. A loro avviso, anche ammettendo che alcune ospiti del garni si siano occasionalmente prostituite, quest'attività non sarebbe comunque lesiva del buon costume o della pubblica moralità.
Il ricorrente __________, gerente del garni, rimprovera inoltre all'autorità cantonale di aver violato il suo diritto di essere sentito, omettendo di offrirgli la possibilità di prendere posizione sulle ammissioni fatte dal collega gerente del bar.
F. Il ricorso è avversato dal Presidente del Governo e dal Dipartimento delle istituzioni (UPP) che postulano la conferma della risoluzione censurata senza formulare particolari osservazioni.
Considerato, in diritto
Dal profilo della legittimazione attiva va invece rilevato che l'interesse di cui i ricorrenti sono portatori non risponde al requisito dell'attualità: requisito, questo, che deve necessariamente essere soddisfatto ai fini del riconoscimento della potestà ricorsuale. Dando seguito - obtorto collo - alle decisioni censurate, i ricorrenti hanno invero vanificato qualsiasi possibilità di ripristinare l'effetto sospensivo del ricorso, tolto anticipatamente dal Dipartimento delle istituzioni.
Il ricorso, tempestivo, va nondimeno esaminato nel merito per le questioni di principio che sottende (DTF 118 I b 8; Rhinow, Koller, Kiss, Oeffentliches Prozessrecht, N. 1270; Gygi, Bundesver-waltungsrechtspflege, II ed., 154 seg.).
Controversa in questa sede è unicamente la legittimità della decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto le istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso che i gerenti degli esercizi pubblici hanno inoltrato contro le decisioni di sospendere l'autorizzazione a gestirli; effetto che il Dipartimento delle istituzioni aveva preventivamente tolto ai provvedimenti in questione. Esula quindi dai limiti del presente giudizio qualsiasi verifica della legittimità delle decisioni impugnate davanti al Consiglio di Stato.
Il ricorso al Consiglio di Stato od al Tribunale cantonale amministrativo esplica di regola effetto sospensivo. Fanno eccezione i casi in cui la legge o la decisione impugnata dispongono diversamente (cfr. art. 47 PAmm). L'autorità amministrativa può in effetti dichiarare provvisoriamente esecutive le proprie decisioni, togliendo preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso.
La concessione della provvisoria esecutività, rispettivamente la revoca preventiva dell'effetto sospensivo dipendono dalla ponderazione dei contrapposti interessi. Siffatti provvedimenti, di natura cautelare, si giustificano in particolare per tutelare interessi pubblici preponderanti (riferiti ad es. a beni di polizia; cfr. Rhinow, Koller, Kiss, op. cit., N. 1329).
a) viene meno anche temporaneamente uno dei requisiti previsti dagli art. 11, 12, 14, 26, 27 e 28 LEsPub;
b) si contravviene gravemente o ripetutamente alle norme della LEsPub o del regolamento di applicazione;
c) non si effettua il pagamento della tassa annua e di rilascio;
d) l'esercizio pubblico perturba in modo intollerabile la sicurezza, l'ordine e la quiete pubblica;
La sospensione prevista dall'art. 68 LEsPub è un provvedimento amministrativo di natura essenzialmente repressiva ed afflittiva. Non è una misura cautelare, volta a tutelare provvisoriamente una determinata situazione di fatto o di diritto nell'attesa della decisione di merito. E' un provvedimento di merito, destinato a sanzionare un comportamento trasgressivo assunto dal titolare della patente o dal gerente dell'esercizio pubblico.
Lo si deduce soprattutto dal fatto che la durata della sospensione viene predeterminata in modo rigido e vincolante, indipendentemente dal ripristino di una situazione conforme al diritto.
Ciò non significa che l'autorità amministrativa non sia abilitata ad adottare misure cautelari di analogo contenuto, ove si manifesti l'esigenza di assicurare provvisoriamente il mantenimento di una determinata situazione di fatto o di diritto, nell'attesa che venga adottato un provvedimento di merito.
L’art. 68 LEsPub non impedisce in particolare al Dipartimento delle istituzioni di sospendere, a titolo di misura provvisionale, l'autorizzazione a gestire un esercizio pubblico, ove ciò risulti indispensabile per preservare beni di polizia da pregiudizi irreparabili o per salvaguardare l'adozione di provvedimenti sostanziali, volti a ristabilire una situazione conforme al diritto.
Le sospensioni in contestazione, limitate ad un periodo di 15 giorni, hanno un chiaro valore di sanzione. Non si tratta di provvedimenti cautelari. Una simile connotazione non può esservi scorta nemmeno indirettamente. L'autorità cantonale, nelle decisioni in esame davanti al Consiglio di Stato, non ha in effetti posto in risalto turbative tali da giustificare l'adozione di provvedimenti volti a sospendere le autorizzazioni in oggetto a titolo di misura cautelare. Il fatto che la sospensione delle autorizzazioni sia non stata decretata immediatamente dopo gli accertamenti su cui si fonda, ma soltanto a far tempo dal 15 giugno 1997, ovvero a distanza di un mese da tali accertamenti, sta chiaramente ad indicare che le decisioni in oggetto non erano intese ad assicurare la successiva adozione di provvedimenti di merito volti a ristabilire l’ordine pubblico, ma erano destinate a sanzionare le infrazioni riscontrate.
Assodato che alle decisioni impugnate davanti al Consiglio di Stato inerisce natura di sanzione, l'inammissibilità della revoca preventiva dell'effetto sospensivo diventa evidente.
Abbinare una sanzione alla revoca preventiva dell'effetto sospensivo di un eventuale ricorso significa renderla immediatamente esecutiva. Significa costringere il destinatario ad adeguarvisi senza aver avuto la possibilità di sottoporla ad un sindacato di legittimità dell'autorità di ricorso. Significa inoltre precludere al destinatario di trarre un qualsiasivoglia vantaggio in caso di accoglimento totale o parziale del ricorso. Conseguenza, questa, che appare del tutto inconciliabile con le più elementari garanzie offerte dal nostro ordinamento giuridico a chiunque venga perseguito con provvedimenti di carattere repressivo.
Identiche considerazioni valgono per la decisione con cui il Presidente del Consiglio di Stato ha respinto le istanze di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso inoltrato davanti a quell’autorità dai gerenti e dalla titolare delle patenti, costringendoli a subire la sanzione inflitta dal Dipartimento delle istituzioni.
Dato l'esito si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia. Le ripetibili seguono invece la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 12, 53, 68, 71 LEsPub; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza, la decisione 13 giugno 1997 del Presidente del Consiglio di Stato è annullata.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Lo Stato del Canton Ticino rifonderà ai ricorrenti fr. 600.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster