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Numero d'incarto:
52.1997.147
Data decisione, Autorità:
11.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00147
Lugano
11 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 26 giugno 1997 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 10 giugno 1997, no 2769, del Consiglio di Stato che annulla la
decisione 3 aprile 1997 con cui il municipio di __________ ha ordinato al dr.
__________ di rettificare alcune opere edilizie;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il resistente, dr. __________, è proprietario di una casa
d'abitazione situata a __________ in via __________ (part. n. __________ RFD);
che l'edificio, alto m 8,76, sorge a 4 m dal confine con la
part. n. __________ RFD di __________, rispettivamente a 8 m dalla casa
d'abitazione alta meno di m 7.50, che sorge su questo fondo;
che la fascia di terreno tra il suddetto confine e lo stabile
principale del resistente è occupata su un fronte di circa 5 m da una
costruzione accessoria adibita a ripostiglio;
che il 27 settembre 1995 il dr. __________ ha chiesto al municipio
di __________ il permesso di ampliare leggermente lo spazio abitativo,
integrandovi circa 2 mq del ripostiglio, in modo da formare un corridoio per
uscire in giardino direttamente dalla cucina (cfr. schizzo): intervento che era
stato nel frattempo portato a termine, unitamente ad una modifica della
configurazione delle falde del tetto;
che con decisione 5 febbraio 1996 il municipio di __________
ha respinto la domanda, ritenendo che l'ampliamento non rispettasse nè la
distanza di 4 m dal confine W, nè quella di 7 m dalla casa d'abitazione del
vicino __________;
che su ricorso del dr. __________ il Consiglio di Stato ha annullato
la predetta risoluzione municipale, ritenendo che una difformità di pochi
centimetri non giustificasse il diniego della licenza;
che su ricorso del comune di __________ il Tribunale
cantonale amministrativo ha riformato il predetto giudizio governativo, rinviando
gli atti al municipio affinché rilasciasse la licenza alla condizione di
arretrare l'angolo del muro interno del ripostiglio in modo da rispettare la
distanza di 7 m tra edifici prescritta dalle NAPR;
che il 10 dicembre 1996 il municipio di __________ ha
rilasciato la licenza richiesta, subordinandola alla condizione di arretrare
l'angolo interno del muro sino alla distanza suddetta e di abbassare il colmo
del tetto del ripostiglio in modo da rispettare l'altezza massima di m 3.30
sancita dall'art. 8.5. NAPR;
che con decisione 3 aprile 997 il municipio di __________ ha
ingiunto al ricorrente di adeguare il manufatto alle condizioni della licenza;
che con giudizio 10 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha annullato
il provvedimento, accogliendo l'impugnativa contro di esso inoltrata dal dr.
__________;
che il Governo ha in sostanza ritenuto che le difformità
riscontrate non fossero di entità tale da giustificare un ordine di ripristino;
che contro il predetto giudizio governativo il comune di
__________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo
il ripristino dell'ordine annullato;
che l'insorgente rimprovera al Consiglio di Stato di aver
disatteso l’ordine impartito dal Tribunale cantonale amministrativo con il
giudizio di cui si è detto sopra; addebita inoltre al resistente di aver
portato a termine i lavori senza curarsi dell'ordine di sospensione degli
stessi impartito dal municipio il 22 febbraio 1996;
che il ricorso è avversato dal Consiglio di Stato, che non
formula osservazioni; ad identica conclusione perviene il resistente condividendo
gli argomenti sviluppati dal giudizio governativo impugnato;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE e può essere
deciso sulla base degli atti (art. 18 PAmm);
che giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o
la rettifica delle opere eseguite in contrasto con la legge, i regolamenti
edilizi o i piani regolatori, tranne nel caso in cui le differenze siano minime
e senza importanza per l'interesse pubblico;
che l'ordine di ripristino di opere abusive presuppone
l'esistenza di una violazione materiale del diritto edilizio, ovvero una difformità
non sanabile mediante il rilascio di una licenza a posteriori;
che l'ordine di ripristino deve comunque rispettare il
principio di proporzionalità: differenze insignificanti dal profilo
dell'interesse pubblico e di quello dei vicini vanno tollerate;
che il principio di proporzionalità può essere invocato anche
da parte del costruttore in malafede; questi deve tuttavia attendersi che
l'autorità attribuisca un peso accresciuto all’interesse pubblico volto al
ripristino di una situazione conforme al diritto;
che nel caso concreto le difformità riscontrate dal municipio
sono palesemente irrilevanti tanto dal profilo dell'interesse pubblico, quanto
dal profilo dell'interesse del vicino, che non le ha mai contestate;
che, in effetti, esse consistono:
·
nella minor distanza di un angolo dell'edificio principale del
resistente dalla costruzione del vicino: in tutto 86 cm per una superficie di
0,6 mq con uno sviluppo in altezza di circa 3 m all’interno della volumetria
della costruzione accessoria!
·
nella maggior altezza del colmo del tetto della costruzione accessoria:
20 cm su un tratto di poco più di un metro!
che queste differenze sono da considerare minime anche nel
caso in cui il municipio volesse far capo a quel metro di giudizio
particolarmente rigoroso che giurisprudenza e dottrina permettono di applicare
nei confronti di un costruttore abusivo: ipotesi, questa, che peraltro non
sembra data nel caso concreto;
che il giudizio con cui il Tribunale cantonale
amministrativo ha rinviato gli atti al municipio affinché rilasciasse al
resistente la licenza in sanatoria subordinandola alla condizione di arretrare
l'angolo del muro interno del ripostiglio non obbligava per nulla l'autorità
comunale ad emanare l'ordine di ripristino annullato dal Consiglio di Stato:
significava soltanto che l'opera poteva beneficiare di una licenza in sanatoria
unicamente entro quei limiti;
che, così stando le cose, la decisione governativa impugnata,
del tutto immune da violazioni del diritto, va senz'altro confermata;
che dato che il comune non è insorto in difesa di suoi
interessi economici si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia; le
ripetibili seguono invece la soccombenza;
visti
gli art. 21, 43, 45 LE; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Il comune di __________
rifonderà al resistente fr. 400.-- a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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