AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.150
Data decisione, Autorità: 22.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00150-151
Lugano 22 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sui ricorsi 3 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
le decisioni 18 giugno 1997, no. 3020 e 3021 del Consiglio di Stato, che respingono le impugnative presentate dall'insorgente avverso le risoluzioni 22 e 23 gennaio 1997 con cui il municipio di __________ gli ha negato la licenza in sanatoria per opere eseguite abusivamente sul tetto di uno stabile del nucleo (part. no. __________ RFD) e gli ha ordinato il ripristino della situazione anteriore;
viste le risposte:
15 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
18 luglio 1997 del municipio di __________;
7 agosto 1997 di __________ e
esperita una visita in luogo,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________ è proprietario di uno stabile ad uso abitativo/commerciale, situato nella zona del nucleo di __________ (part. no. __________ RFD; zona NV).
Il 30 settembre 1996 l’insorgente ha notificato al municipio l’intenzione di eseguire alcuni lavori di ristrutturazione interna e di ampliare di 80 cm uno squarcio adibito a terrazza esistente nel tetto. Il 5 novembre seguente l’esecutivo comunale ha autorizzato l’intervento senza particolari formalità: in particolare, senza pubblicarlo e senza trasmetterlo all'autorità cantonale.
Nel corso del mese di novembre 1996, il municipio ha constatato a due riprese che il ricorrente stava eseguendo lavori non autorizzati sul tetto dell'immobile, realizzando due abbaini, ampliando la terrazza esistente oltre i limiti dell’autorizzazione ricevuta e praticando un nuovo squarcio longitudinale ad uso terrazza nello spiovente S del tetto.
Analogamente sollecitato dal municipio, il 21 e 26 novembre 1996 __________ ha chiesto il rilascio di una licenza in sanatoria per le opere eseguite abusivamente.
Alle domande si sono opposti i vicini qui resistenti, proprietari di fondi contermini, ed il Dipartimento del territorio, che reputava gli interventi in oggetto lesivi dei vincoli di sito pittoresco gravanti sulla zona del nucleo di __________.
Raccolto il preavviso negativo dell’apposita commissione del nucleo, con decisioni del 22/23 gennaio 1997 il municipio di __________ si è quindi rifiutato di rilasciare la licenza edilizia chiesta in sanatoria ed ha ordinato il ripristino dello status quo ante.
B. Con separati giudizi del 18 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha confermato i provvedimenti, respingendo le impugnative contro di essi interposte da __________.
In sostanza, il Governo ha ritenuto fondate le censure d'ordine estetico sollevate dal Dipartimento del territorio e dal municipio di __________ nei confronti delle opere in contestazione. L'ordine di ripristino, sorretto da un sufficiente interesse pubblico, è stato a sua volta confermato siccome immune da violazioni del diritto.
C. Contro i predetti giudizi governativi il soccombente si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l’annullamento e postulando il rilascio della licenza rifiutata.
Con analoghe motivazioni l'insorgente contesta le deduzioni operate dalle precedenti istanze. Ricorda di aver costruito lo stabile in oggetto prestando particolare attenzione al contesto in cui si inserisce. Nega poi che gli interventi eseguiti abusivamente integrino gli estremi della deturpazione. Non essendo praticamente visibili non arrecherebbero alcun pregiudizio al quadro paesaggistico tutelato dal DLBN e dalle norme di attuazione del piano particolareggiato del nucleo (NAPRNT). Comunque sia - conclude - l'ordine di ripristino sarebbe sproporzionato.
D. All'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di Stato ed il Dipartimento del territorio senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono il municipio ed i vicini qui resistenti, contestando partitamente le tesi del ricorrente.
Delle risultanze del sopralluogo esperito si dirà nei seguenti considerandi.
Considerato, in diritto
Essendo fondati sul medesimo complesso di fatti, possono essere decisi con un unico giudizio (art. 51 PAmm), sulla base degli atti integrati dalle risultanze del sopralluogo ripetuto da questo tribunale.
2.1. Secondo l'art. 3 cpv. 2 lett. c) RBN i siti pittoreschi non devono essere alterati. Ogni intervento, dispone la norma, deve integrarvisi convenientemente; in particolare, è vietato compromettere o anche solo modificare in modo apprezzabile il carattere e l'armonia dell'ambiente naturale o antropico in genere.
Il concetto di alterazione presuppone un intervento atto a modificare in modo percettibile gli aspetti caratteristici del sito pittoresco, turbando gli equilibri delle componenti che ne determinano il pregio mediante l'introduzione di elementi estranei. Pur presentando analogie, il divieto di alterazione dei siti pittoreschi si distingue chiaramente dal divieto di deturpazione posto a salvaguardia dei paesaggi e dei panorami pittoreschi. Il concetto di deturpazione presuppone infatti un effetto notevolmente sfavorevole sul quadro del paesaggio. Non basta che l'intervento non lo abbellisca o lo danneggi leggermente. Deve trattarsi di un intervento che determina una compromissione evidente dei valori caratteristici del paesaggio o del panorama protetto.
Il concetto di alterazione lesiva del vincolo di protezione del sito pittoresco implica invece un intervento suscettibile di modificarne il carattere, rompendo gli equilibri delle sue componenti attraverso l'inserimento di elementi estranei. Per essere autorizzato non basta quindi che l'intervento non deturpi il sito pittoresco o non ne comprometta in modo evidente i valori tutelati. Esso deve anche integrarvisi convenientemente, evitando di modificare in misura apprezzabile le caratteristiche del sito e gli equilibri delle sue componenti (cfr. Scolari, Commentario, II ed., N. 208 seg).
Tanto il concetto di deturpazione, quanto quello di alterazione sono di natura indeterminata. In quanto tali, essi riservano all'autorità amministrativa una certa latitudine di giudizio ai fini dell'identificazione del loro contenuto precettivo. Determinante non è il metro di giudizio di singole persone dotate di particolare sensibilità e di speciale indirizzo artistico, ma quello espresso da una collettività assai più vasta, che deve risultare fondato su criteri oggettivi e sistematici, atti a giustificare la necessità di limitare il diritto di costruire.
2.2. Il nucleo di __________ è un sito pittoresco soggetto ai vincoli di protezione dell'art. 3 cpv. 2 lett. c RBN. Tali vincoli ne vietano l'alterazione, imponendo ad ogni intervento di integrarvisi convenientemente.
Opponendosi al rilascio della licenza chiesta in sanatoria dal ricorrente, il Dipartimento del territorio ha ritenuto che le opere da questi realizzate abusivamente fossero totalmente estranee per tipologia e dimensioni al carattere architettonico degli edifici del nucleo ed alterassero in misura inaccettabile l’immagine del sito protetto, in quanto pittoresco. Ne ha quindi dedotto che non potessero essere autorizzate a posteriori.
Il Consiglio di Stato ha per contro ritenuto che gli interventi abusivi integrassero gli estremi del concetto di deturpazione.
La valutazione operata dall'autorità dipartimentale merita di essere condivisa.
Non appare in effetti fuori luogo affermare che squarci nelle falde del tetto ed abbaini come quelli in discussione non si integrino convenientemente nel contesto delle costruzioni del nucleo. Nè procede da un'interpretazione insostenibile del concetto di alterazione affermare che simili opere costituiscano elementi suscettibili di modificare in modo percettibile (soprattutto se visti dalla collina o dagli edifici circostanti) il carattere del sito pittoresco e gli armoniosi equilibri delle sue componenti.
Gli abbaini nella zona del nucleo sono in effetti estremamente rari, mentre gli unici squarci ad uso terrazza esistenti nei tetti degli edifici di questo comparto territoriale sono quelli esistenti nel tetto dello stabile del ricorrente.
Le impugnative vanno quindi respinte già nella misura in cui sono volte a censurare le decisioni con cui il municipio si è rifiutato di rilasciare la licenza a posteriori a causa dell'opposizione presentata dal Dipartimento del territorio.
3.1. Secondo l'art. 10 NAPRNT, che ne disciplina l'edificabilità, nel comparto A del nucleo hanno importanza determinante le specifiche collocazioni degli edifici, le articolazioni volumetriche, la tipologia edilizia e l'espressione architettonica determinata dagli elementi compositivi delle facciate e dall'uso dei materiali.
Non senza qualche perplessità, si può ammettere che al di là della sua forma discorsiva, la disposizione abbia una valenza precettiva che consente al municipio di imporre soluzioni architettoniche idonee a preservare il nucleo da interventi suscettibili di alterarne l'identità.
Ai fini del presente giudizio, è comunque sufficiente rilevare che l'art. 17 NAPRNT, disciplinante i tetti ed i sottotetti, impone alle coperture di "concorrere a creare un'immagine di unitarietà di forme e materiali". Prescrizione, questa, che si inserisce nel quadro dell'obbiettivo di conservare i valori architettonici ed ambientali presenti nel nucleo sancito dall'art. 2 lett. c NAPRNT.
3.2. In concreto, il municipio di __________ ha ritenuto che le opere realizzate abusivamente dall'insorgente si ponessero in contrasto con le prescrizioni di natura estetica poste a salvaguardia del nucleo.
Quantomeno dal profilo dell'art. 17 NAPRNT, le deduzioni dell'autorità comunale appaiono sostanzialmente difendibili. Rientra in effetti ancora nei limiti di quella libertà di decisione, che dev'essere riconosciuta all'autorità comunale nell'interpretazione di norme ridondanti di concetti giuridici indeterminati come quella in esame, affermare che squarci nei tetti ed abbaini non costituiscono opere che "concorrono a creare un'immagine di unitarietà di forme e materiali".
In quanto estranee per forma e dimensioni alla tipologia delle costruzioni del nucleo tradizionale, queste opere spezzano invero la relativa omogeneità delle coperture degli edifici.
Anche da questo profilo, le impugnative devono pertanto essere disattese.
4.1. Giusta l'art. 43 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite abusivamente in contrasto insanabile con il diritto edilizio materialmente applicabile. L'ordine di ripristino deve rispettare il principio di proporzionalità. Violazioni minime e senza importanza per l'interesse pubblico giustificano l'adozione di provvedimenti di ripristino soltanto nella misura in cui ledono gli interessi del vicino.
4.2. In concreto, l'ordine di demolizione regge alle critiche dell'insorgente. Non appare invero contrario al principio di adeguatezza imporre l'eliminazione delle opere eseguite senza alcuna autorizzazione dal ricorrente. L'interesse pubblico ad una tutela rigorosa del nucleo giustifica ampiamente l'adozione di misure di ripristino. Tanto più se si considera la malafede dell’insorgente, che non poteva in nessun caso presumere di essere abilitato a realizzare gli interventi in contestazione senza disporre della necessaria autorizzazione. Circostanze, queste, che legittimano l'autorità ad attribuire un peso accresciuto all'interesse pubblico su cui si fonda l'ordine di ripristino, onde evitare che la tattica del fatto compiuto risulti pagante.
Per questi motivi,
visti gli art. 21 LE; 2 DLBN; 2, 3 RBN; 2, 10, 17, 24 NPARNT; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
I ricorsi sono respinti.
Le spese e la tassa di giustizia di fr. 1'000.-- sono a carico del ricorrente, che rifonderà fr. 1'000.-- ai resistenti a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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