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Numero d'incarto:
52.1997.152
Data decisione, Autorità:
22.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00152
Lugano
22 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 luglio 1997 di
patrocinati
dal __________
contro
la
decisione 18 giugno 1997, no. 3022, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dalle insorgenti avverso la risoluzione 27 gennaio
1997 con cui il municipio di __________ nega loro il pagamento di
un'indennità di uscita per soppressione del posto;
preso
atto che in occasione dell’udienza, dopo discussione, le parti sono addivenute
alla seguente transazione:
"1. Il comune di
__________ verserà alle ricorrenti le seguenti indennità:
__________ 4 mensilità dello
stipendio precedente il licenziamento;
__________ 4 mensilità dello
stipendio precedente il licenziamento;
__________ 2,5 mensilità dello
stipendio precedente il licenziamento;
__________ 1 mensilità dello
stipendio precedente il licenziamento;
__________ 1,1 mensilità dello
stipendio precedente il licenziamento.
-
La tassa di giustizia applicata
dal Consiglio di Stato non viene prelevata.
-
A queste condizioni le
ricorrenti ritirano il ricorso.
-
Il Tribunale procederà allo stralcio senza spese."
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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