AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.153
Data decisione, Autorità:
22.08.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00153
Lugano
22 agosto 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 24 giugno 1997, no. 3098, con cui il Consiglio di Stato ha
deliberato alla ditta __________ la fornitura e la posa di scaffalature
mobili per l'Archivio cantonale;
viste le risposte:
preso atto della replica 7 agosto 1997 della
ricorrente e delle dupliche:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il 15 aprile 1996 il
Dipartimento delle finanze e dell'economia (DFE) ha invitato alcune ditte del
ramo a presentare offerte per la fornitura e la posa delle guide occorrenti per
l'installazione di scaffalature del tipo “__________ ” nell'Archivio cantonale
in corso di costruzione a __________.
Valutate le offerte pervenutele, l'autorità ha scelto quella
inoltrata dalla ditta __________.
Contro questa decisione, le concorrenti escluse sono insorte
davanti al Consiglio di Stato, che con risoluzione 19 novembre 1996 ha
annullato la delibera.
B. Con annuncio apparso sul FU
del __________ il DFE ha indetto un nuovo concorso per la fornitura e la posa
di scaffalature mobili occorrenti al nuovo Archivio cantonale.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta, al quale rinvia
il bando pubblicato, al capitolo “prescrizioni speciali”, stabiliva, fra
l'altro, che:
"I binari, le guide ed ogni occorrenza necessari al
funzionamento degli impianti per scaffalature scorrevoli devono essere posati
negli appositi rimarmi già predisposti nel betoncino.
La ditta offerente deve inoltrare la relativa
documentazione tecnica. Le offerte mancanti della documentazione tecnica dei prodotti
proposti saranno escluse dall'aggiudicazione. Questi oneri sono da comprendere
nei prezzi unitari esposti". ... (cfr.
prescrizioni speciali, pag. 10).
Al capitolo "Indicazioni tecniche" il capitolato
specificava inoltre che:
"Le indicazioni tecniche richieste alla ditta offerente
fanno parte integrante del capitolato e modulo d'offerta. La ditta offerente
deve indicare le seguenti caratteristiche dell'impianto previsto.
N.B. Allegare i relativi prospetti tecnici, piani
costruttori e di dettaglio dello scaffale scorrevole proposto.
Eventuali differenze di numero di guide necessarie devono
essere evidenziate dall'AVS, compilando lo spazio apposito presente ad ogni
posizione e marcando la guida supplementare sui piani costruttivi.
La mancata compilazione implica l'accettazione del numero
delle guide proposte dalla STA".
In relazione ai carrelli da fornire la "descrizione
tecnica" precisava:
..."2.2. Sistema di messa in movimento voltante
metallico a 3 o 4 braccia, ognuno unito di un'impugnatura mobile... La forza
esercitata sul volante per spostare 1000 kg non dovrebbe superare gli 0,4
kgp/1000 kg e se possibile essere sensibilmente inferiore a questo
valore".
Il bando di concorso avvertiva inoltre che:
"Per i prodotti proposti "doveva" essere
allegata una documentazione completa dei necessari dati tecnici."
e che:
"Il mancato invio della documentazione richiesta
"avrebbe implicato" l'annullamento dell'offerta".
Al capitolato erano annessi i piani dell'edificio in
costruzione con l'indicazione della disposizione e delle dimensioni delle scaffalature,
rispettivamente dei risparmi lasciati nel pavimento per la posa delle guide.
C. In tempo utile sono state
inoltrate le seguenti offerte:
__________ fr.
1'179'384.30
__________ fr.
1'192'690.30
__________ fr.
1'197'311.25
__________ fr.
1'213'358.65
__________ fr.
1'243'643.10
__________ fr.
1'443'048.00
__________ fr.
1'662'805.80
__________ fr.
1'674'978.05
Le offerte sono state esaminate dal profilo tecnico dalla
Sezione stabili Erariali (SSE), che ha rilevato fra l'altro:
"__________. Prodotto: Lista
-
Non ha allegato né
piani costruttivi né piani di dettaglio, come richiesto.
-
A pag. 13 l'impianto
proposto non rispetta i risparmi per i binari già eseguiti e non vi è
indicazione alcuna per la nuova sistemazione.
-
A pag. 45 l'impianto
offerto è troppo grande per il locale 073. La parete sul quale va posato è al
grezzo di cm 291, mentre l'impianto è di 308.5 cm.
Per lo
spostamento del carrello è stata richiesta una forza massima di 0,4 kgp/1000 kg
mentre quella offerta è di 4 kgp/1000 kg".
"__________. Prodotto: Compactus
-
La larghezza dei
moduli richiesta di 1000 e di 700 mm è stata sostituita con i loro moduli,
senza variare la posizione e il numero dei binari.
-
Allegato tutto quanto
richiesto.
-
Il prodotto soddisfa
le esigenze richieste."
D. Con decisione 24 giugno 1996
il Consiglio di Stato ha deliberato la fornitura alla ditta __________,
scartando le offerte inoltrate dalle altre concorrenti in quanto incomplete o
non conformi alle prescrizioni del bando di concorso.
L'offerta della ditta __________ è stata in particolare
scartata siccome priva dei "piani costruttivi e di dettaglio
richiesti", rispettivamente non rispettosa di "quanto proposto dal
modulo d'offerta" alle pag. 13 e 45.
E. Contro questa delibera la __________
insorge davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone
l'annullamento e postulando l'aggiudicazione della commessa.
Rievocati i fatti salienti, l'insorgente nega anzitutto che
l'esclusione della sua offerta potesse essere giustificata dalla mancanza di
piani di dettaglio. Il bando di concorso non li avrebbe affatto richiesti.
Diversamente, soggiunge, il termine per l'allestimento delle offerte sarebbe
stato troppo breve.
Il Consiglio di Stato, conclude la ricorrente, l’avrebbe
pertanto esclusa a torto dall’aggiudicazione. Esso avrebbe inoltre omesso di
verificare se la deliberataria è in grado di garantire la fornitura e la posa
delle scaffalature impiegando manodopera indigena ed assicurando un servizio
dopo vendita; a suo avviso, la vincitrice si sarebbe limitata a compilare il
modulo d'offerta, subappaltando però la fornitura alla __________.
In conclusione l'insorgente chiede che al ricorso venga
concesso l'effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del ricorso
si sono opposti il Consiglio di Stato e l'aggiudicataria, contestando partitamente
le tesi dell'insorgente.
a. Il Governo rimprovera in particolare alla __________ di
aver inoltrato un’offerta carente in quanto priva della documentazione tecnica
richiesta (piani di dettaglio dei prodotti offerti) e difforme in quanto
irrispettosa delle prescrizioni contenute nel capitolato con riferimento alla
forza massima occorrente per lo spostamento degli scaffali (4 kgp/ invece di
0,4 kgp/1’000 kg) ed alle misure dei mobili offerti per il locale 073,
eccessive per rapporto alle dimensioni del locale.
b. Analoghe obiezioni vengono sollevate dall’aggiudicataria
qui resistente, che rileva come l’offerta della ricorrente sia priva della
documentazione tecnica richiesta e proponga un impianto non conforme alle
prescrizioni per quel che concerne le posizioni 013 (scaffali non conformi ai
risparmi già approntati nel betoncino per i binari) e 073 (mobili troppo grandi
per il locale).
G. Con allegato di replica
l’insorgente ha contestato le obiezioni mossele dalle controparti in sede di
risposta, rilevando in particolare:
-
che la forza effettivamente occorrente per lo spostamento
degli scaffali è di 4 kgp/100 kg: l’indicazione data con l’offerta sarebbe
dovuta ad un errore di trascrizione;
-
che i mobili offerti per il locale 073, disposti
diversamente, permetterebbero una migliore utilizzazione dello spazio;
-
che i risparmi per i binari sarebbero stati approntati in
funzione di un’aggiudicazione della fornitura alla ditta __________: lo proverebbe
la data indicata dai piani di dettaglio da questa prodotti, risalenti ad epoca
addirittura anteriore al concorso per licitazione privata indetto dal DFE per
la fornitura e la posa delle guide occorrenti per l’istallazione di
scaffalature del tipo “Compactus”, che il Consiglio di Stato ha poi annullato
con risoluzione 19 novembre 1996.
H. Con rispettive dupliche il
Consiglio di Stato e la deliberataria resistente si sono confermate nelle
precedenti allegazioni e domande, puntualizzando alcune questioni sollevate
dalla ricorrente in sede di replica.
La resistente ha in particolare spiegato che la data
riportata dai piani prodotti non è altro che la data indicata dai piani
ricevuti dalla stazione appaltante.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dagli art. 15 del Concordato intercantonale
sugli appalti pubblici (CIAP, RU 7.1.4.1.3) e 4 cpv. 1 del DL concernente
l'adesione del Cantone Ticino al CIAP (RU 7.1.4.1.4).
In quanto partecipante al concorso, la ricorrente è
legittimata ad impugnare la decisione governativa sia dal profilo della sua
esclusione dall'aggiudicazione, sia dal profilo della delibera a favore della
resistente.
Il ricorso, tempestivo (art. 15 cpv. 2 CIAP), è dunque ricevibile
in ordine.
-
Data la natura delle
questioni poste a giudizio, l'impugnativa può essere evasa sulla base degli
atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). Il sopralluogo chiesto dall'insorgente
non appare invero atto a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
fatti rilevanti per il giudizio. Ai fini del giudizio che esso è chiamato a
rendere non occorre in particolare prendere visione della configurazione e
dell’ubicazione dei risparmi per la posa delle guide delle scaffalature mobili,
che sono stati predisposti dal committente nel betoncino dei pavimenti.
-
La ricorrente contesta
tanto i motivi di esclusione della sua offerta, quanto la legittimità della
scelta operata dal Consiglio di Stato.
3.1. La ricorrente non nega che le offerte non conformi alle
condizioni del bando di concorso siano da escludere dall'aggiudicazione. Nè
potrebbe farlo con successo: dottrina e giurisprudenza su questo punto sono
invero chiare ed unanimi nell’affermare che le offerte che rispettano le
condizioni del concorso devono essere per principio estromesse dalla gara. Una
diversa conclusione violerebbe manifestamente il principio della parità di trattamento
fra i concorrenti.
Ferma questa premessa occorre verificare in dettaglio i
motivi che hanno indotto il Consiglio di Stato a scartare l'offerta della ricorrente.
3.1.1. Mancata produzione dei piani costruttivi e di
dettaglio.
Il capitolato d'appalto e modulo d'offerta stabiliva per ogni
vano del nuovo archivio i quantitativi, le dimensioni e le caratteristiche
degli scaffali richiesti. Per facilitare la compilazione dell'offerta, la committenza
ha inoltre messo a disposizione dei concorrenti i piani in scala 1:100 dello
stabile in corso di costruzione.
Ai concorrenti non era chiesto di allestire piani di
dettaglio (1:50). Era però chiesto di fornire le indicazioni tecniche
occorrenti all’ente banditore per verificare che l'offerta fosse conforme alle
condizioni del concorso e per valutarla alla luce dei criteri di aggiudicazione
menzionati dal § 28 delle Direttive d’esecuzione dell’accordo intercantonale
sugli appalti pubblici (DirCIAP; BU 96, 354), approvate dal Consiglio di Stato
con DE del 6.11.96 (BU 96, 353). Le prescrizioni speciali stabilivano espressamente
che le ditte offerenti dovevano inoltrare la documentazione tecnica
relativa agli impianti per scaffalature. Al riguardo, esse sottolineavano che “le
offerte mancanti della documentazione tecnica dei prodotti offerti”
sarebbero state “escluse dall’aggiu-dicazione” (cfr. prescrizioni
speciali pag. 10).
Ora, la ricorrente non si è attenuta a questa chiara ed
elementare prescrizione. La sua offerta, corredata da un semplice prospetto
illustrativo, si limita infatti ad indicare che le scaffalature proposte sono
quelle che quest’ultimo contrassegna con la sigla M 10/5. Essa non permette
tuttavia di stabilire con la necessaria immediatezza e con la dovuta precisione
quale delle numerose varianti previste dal programma di produzione avrebbe
dovuto effettivamente formare oggetto della fornitura.
Da questo profilo, ben si può quindi affermare che l'offerta
non risponde alle esigenze poste dal bando di concorso.
Dato che il concorso non chiedeva ai concorrenti di corredare
l'offerta con piani di dettaglio dell'intero impianto, non occorre esaminare le
censure sollevate dalla ricorrente con riferimento ad un'asserita inadeguatezza
dei termini fissati per l'allestimento e l'inoltro delle offerte. A prescindere
dal fatto che la ricorrente in sede di replica sembra averle abbandonate,
consapevole del fatto che avrebbero dovuto essere proposte impugnando il bando
di concorso e non nell'ambito di una contestazione dell'aggiudicazione, non si
può comunque non rilevare come il tempo lasciato ai concorrenti per la
compilazione delle offerte - rispettoso del termine minimo prescritto dal § 17
cpv. 3 lett. a DirCIAP - appaia adeguatamente commisurato al tipo ed alla
complessità della commessa, rispettivamente all'importanza della documentazione
tecnica che avrebbe dovuto essere allegata ed al ritardo accumulato nell’avvio
della procedura di concorso in seguito all’annullamento della licitazione
promossa dal DFE per la fornitura e la posa delle guide (art. 13 lett. c CIAP).
In ossequio alla comminatoria d’esclusione
dall’aggiudicazione delle offerte carenti contenuta nelle summenzionate prescrizioni
speciali, si può quindi ritenere che l’offerta della ricorrente dovesse essere
scartata siccome insufficientemente determinata ed univoca, in quanto priva
delle indicazioni atte ad individuare immediatamente e con la necessaria
precisione quale delle numerose varianti modulari, previste dal programma di
produzione del fornitore della ricorrente (Lista), avrebbe dovuto formare effettivamente
oggetto della commessa.
Già per questo motivo il ricorso va quindi disatteso.
3.1.2. Mancato rispetto dei risparmi per i binari e mancata
indicazione per la nuova sistemazione (pos. 006).
Il capitolato l'appalto e modulo d'offerta stabiliva che i
binari e le guide per le scaffalature mobili dovevano essere posati negli
appositi risparmi predisposti dal committente nel betoncino dei pavimenti (cfr.
prescrizioni speciali pag. 10).
La ricorrente ha proposto una soluzione che non si attiene
alla posizione di tali risparmi. Incontestabilmente, su questo punto, l'offerta
inoltrata andava quindi esclusa dall’aggiudicazione in quanto irrispettosa
delle condizioni del concorso. Invano pretende l’insorgente che il Consiglio di
Stato si avvalesse dell’esplicita riserva contenuta nel capitolato d’appalto
per distribuire la fornitura a lotti. A prescindere dal fatto che questa
obiezione costituisce in definitiva un implicito riconoscimento delle difformità
addebitatele dall’ente banditore, non v’è chi non veda come la rinuncia del
Consiglio di Stato ad avvalersi della facoltà di deliberare a lotti non possa
comunque integrare gli estremi di una violazione del diritto. Nè giova
all’insorgente rimproverare al Consiglio di Stato di non aver chiesto
precisazioni ai concorrenti. Il § 25 DirCIAP abilita il committente a chiedere
spiegazioni ai concorrenti sulle offerte inoltrate. Non lo obbliga a procedere
in tal senso. Non ha quindi violato il diritto il Governo rinunciando ad
avvalersi di tale prerogativa.
Il capitolato imponeva peraltro alla ditta offerente di
"proporre il sistema ottimale per la conservazione dei box per microfilm”.
La ricorrente ha proposto 9 armadi a cassette del tipo B78
del programma Lista. A differenza della deliberataria, che ha prodotto la
documentazione richiesta, la __________ ha tuttavia omesso di allegare una
documentazione tecnica sufficiente ad illustrare le caratteristiche
dell’impianto offerto. Anche da questo profilo non può quindi dolersi di essere
stata esclusa dall'aggiudicazione conformemente alla comminatoria contenuta
nelle prescrizioni speciali del capitolato.
3.1.3. Mancato rispetto delle dimensioni del locale 073.
I piani ammessi al capitolato consegnato ai concorrenti non
indicavano le misure dei singoli locali. Spettava ai concorrenti procedere alle
necessarie verifiche sulla base dei piani messi a disposizione dall’ente
banditore (cfr. prescrizioni speciali pag. 10).
Il locale per microfilm contrassegnato con il numero 073 è
lungo soltanto 2910 mm (al grezzo). Proponendo un impianto lungo 3085 mm è
evidente che la ricorrente non si è attenuta alle condizioni del concorso.
Invano pretende in questa sede con la replica di aver proposto una soluzione
più razionale dal profilo dell’utilizzazione dello spazio. Tale affermazione è
contraddetta dall’estratto planimetrico allegato alla sua offerta e dalle indicazioni
metriche del locale destinato all’archiviazione dei microfilm.
Anche su questo punto il ricorso va quindi senz’altro respinto.
3.1.4. Forza occorrente per messa in movimento delle scaffalature.
La condizione 2.2. della descrizione tecnica stabiliva che la
forza esercitata sul volante per spostare 1'000 kg non avrebbe dovuto superare
gli 0,4 kgp/1'000 kg.
In sede d’offerta la ricorrente ha dichiarato che la forza
occorrente per spostare i suoi scaffali è di 4 kgp/1'000 kg. In sede di replica
ha affermato che si tratta di un semplice errore di trascrizione.
La tesi dell’errore di trascrizione, indotto forse da una
confusione tra kgp e kg (massa), è senz’altro plausibile. La questione può
comunque rimanere aperta perché il Consiglio di Stato non si è richiamato a
questa difformità per giustificare la decisione di scartare l'offerta della
ricorrente.
3.2. La ricorrente contesta poi la scelta operata dal
Consiglio di Stato, asserendo che disattende il principio dell’aggiudicazione
all’offerta economicamente più vantaggiosa, richiamato dall'art. 13 lett. f)
CIAP e dal § 28 DirCIAP.
La censura è infondata, poiché - scartata per i motivi sopra
indicati l'offerta dell’insorgente - quella della resistente risulta inferiore
a quella della altre concorrenti.
Altrettanto prive di fondamento sono le censure sollevate
dalla __________ in relazione all’idoneità della deliberataria. Il fatto che
questa si procuri gli impianti da terzi non costituisce un valido motivo per
escluderla dall’aggiudicazione. La ricorrente non agisce peraltro diversamente.
3.3. Infondati sono infine i sospetti in merito alla
regolarità dell’intera procedura di concorso adombrati dalla ricorrente con
riferimento alla licitazione privata per la fornitura e la posa delle guide,
precedentemente promossa dal DFE. Nè questo antefatto, nè l’esecuzione dei
risparmi nel betoncino dei pavimenti permettono di affermare che l’ente
banditore intendesse a priori favorire ed abbia effettivamente favorito la
ditta __________, alla quale è stata poi deliberata la commessa.
I suddetti risparmi sono adatti sia ai prodotti della
vincitrice, sia ai sistemi commercializzati dalle altre concorrenti. Non già
perché lo afferma il fornitore della deliberataria, quanto piuttosto perché
tutti i concorrenti hanno proposto soluzioni che tenevano conto dei risparmi
praticati dal committente. Fatta eccezione del locale 006 persino la ricorrente
vi si è adeguata.
A ciò si aggiunga che non avendo contestato tale condizione
al momento della pubblicazione del bando di concorso, la ricorrente è di
principio malvenuta a proporre simile censura in sede di impugnativa contro
l’aggiudicazione.
Nulla può d’altro canto dedurre l’insorgente dedurre in suo
favore dalla data indicata dai piani di dettaglio prodotti con l’offerta.
Questi piani non sono infatti altro che una rielaborazione -
non aggiornata dal profilo della datazione - dei piani presentati dalla
resistente nell’ambito della licitazione ad invito promossa dal DFE per la
fornitura e la posa delle sole guide delle scaffalature. Circostanza, questa,
che non integra di certo gli estremi di una violazione del diritto.
- In esito alle
considerazioni esposte, il ricorso va quindi respinto, confermando la decisione
governativa impugnata, siccome immune da violazioni del diritto.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 13, 15 CIAP; § 17 cpv. 3, § 28 DirCIAP; 3, 18, 28, 31, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
Le spese e la tassa di
giustizia di fr. 1’500.- sono a carico della ricorrente, che rifonderà fr.
2’500.- alla resistente a titolo di ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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