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Anteprima di stampa
Numero d'incarto:
52.1997.156
Data decisione, Autorità:
29.07.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00156
Lugano
29 luglio 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 4 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
decisione 2 luglio 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è
rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da
questi inoltrato contro la decisione 11 giugno 1997 con cui il Dipartimento
delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato
definitivamente la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 15 luglio 1997 del
Presidente del Consiglio di Stato;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che il 12 febbraio 1997,
verso le 21.20, la Polizia cantonale ha fermato il ricorrente __________ mentre
circolava in valle __________ in direzione di __________ alla guida della BMW
della sua convivente con un tasso di concentrazione alcolica compreso tra 1.43
e 1.69 o/oo;
che il ricorrente è già stato oggetto di due provvedimenti di
revoca della licenza di condurre per circolazione in stato di ebrietà, adottati
dal Dipartimento delle istituzioni (Sezione della circolazione) a scopo di
ammonimento con decisioni del:
·
27 maggio 1993 per un periodo di tre mesi (5.5. - 4.8.93) per
aver circolato con un tasso di alcolemia variante tra 1.20 e 1.48 o/oo;
·
17 novembre 1993 per un periodo di due anni (21.9.93 - 20.9.95)
per aver circolato con un tasso di alcolemia compreso tra 1.30 e 1.64 o/oo;
che, malgrado la revoca, il 10 aprile 1994 il ricorrente si è
messo alla guida di un veicolo, provocando un incidente per inosservanza di un
segnale di stop e dandosi poi alla fuga;
che il 26 maggio 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha
prolungato sino al 20 marzo 1996 il periodo di revoca, subordinando la
riammissione al superamento di un esame psicotecnico;
che il 25 settembre 1996 il ricorrente è stato riammesso alla
guida, avendo dimostrato attraverso regolari controlli esperiti dal Servizio
Ticinese di cura dell'Alcoolismo (STCA) di astenersi dal consumo di bevande alcoliche;
che in seguito all'infrazione del 12 febbraio 1997 di cui si
è detto in ingresso la Sezione della circolazione ha ordinato a __________ di
sottoporsi a perizia presso il STCA;
che con rapporto 7 maggio 1997 il STCA ha rilevato che:
"il quadro indagato risulta caratterizzato da
un'inadeguata gestione delle bevande alcoliche, il cui consumo è estremamente
banalizzato nonostante le conseguenze direttamente esperite dal summenzionato,
inserito in una personalità immatura ed impulsiva".
che con risoluzione 11 giugno 1997 la Sezione della
circolazione ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre del ricorrente,
disponendo che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini ed
alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCS;
che contro questa decisione, fondata sull’art. 17 cpv. 2 LCS e
dichiarata immediatamente esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio
di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l’insorgente ha chiesto al Presidente
del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 2 luglio 1997 il Presidente del Governo ha
respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti
giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto
davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la
domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al
Consiglio di Stato;
che l'insorgente nega di aver guidato in stato di ebbrezza e
di essere dedito all'alcool; le curve di assorbimento e di evasione della prova
etanometrica si fonderebbero su tempi erronei, mentre il rapporto medico
annesso alla perizia allestita dal STCA escluderebbe il sospetto di un abuso
etilico regolare; il rifiuto dell'effetto sospensivo sarebbe quindi arbitrario;
che con istanza separata l'insorgente postula la concessione
dell'assistenza giudiziaria;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto
dell'impugnativa;
Considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;
che la decisione 11 giugno 1997 della Sezione della
circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza
(art. 17 cpv. 2 LCS);
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla
giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza
sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che
l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo
ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz.
Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può
comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione
degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura
amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und
Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti
inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di
sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla
base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le
premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di
Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che considerati i precedenti del ricorrente, le circostanze
della nuova infrazione addebitatagli e le risultanze della perizia allestita
dal STCA (che già ben conosceva il caso), la deduzione operata dal Presidente
del Governo appare perfettamente sostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente con il ricorso
pendente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una
prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze degli esami medici
non sono in effetti tali da smentire le conclusioni alle quali è giunto il
perito del STCA sulla base di altri elementi e di una conoscenza più
approfondita del ricorrente;
che i parametri clinici e l’assenza di alterazioni organiche
non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le
premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso deve pertanto essere
accolto;
che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare al
Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere
d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli
interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che parimenti va respinta l'istanza con cui l’insorgente
postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, poiché nelle specifiche
circostanze del caso concreto nulla permetteva di ritenere che il ricorso in
oggetto avesse una qualche possibilità di successo;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti
gli art. 17 cpv. 2 LCS; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
L'istanza di assistenza
giudiziaria è respinta.
-
La tassa di giustizia di
fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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