AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.156
Data decisione, Autorità: 29.07.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00156
Lugano 29 luglio 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 4 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
Contro
la decisione 2 luglio 1997 con cui il Presidente del Consiglio di Stato si è rifiutato di concedere all'insorgente l'effetto sospensivo al ricorso da questi inoltrato contro la decisione 11 giugno 1997 con cui il Dipartimento delle istituzioni, Sezione della circolazione, gli ha revocato definitivamente la licenza di condurre per motivi di sicurezza;
vista la risposta 15 luglio 1997 del Presidente del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che il 12 febbraio 1997, verso le 21.20, la Polizia cantonale ha fermato il ricorrente __________ mentre circolava in valle __________ in direzione di __________ alla guida della BMW della sua convivente con un tasso di concentrazione alcolica compreso tra 1.43 e 1.69 o/oo;
che il ricorrente è già stato oggetto di due provvedimenti di revoca della licenza di condurre per circolazione in stato di ebrietà, adottati dal Dipartimento delle istituzioni (Sezione della circolazione) a scopo di ammonimento con decisioni del:
· 27 maggio 1993 per un periodo di tre mesi (5.5. - 4.8.93) per aver circolato con un tasso di alcolemia variante tra 1.20 e 1.48 o/oo;
· 17 novembre 1993 per un periodo di due anni (21.9.93 - 20.9.95) per aver circolato con un tasso di alcolemia compreso tra 1.30 e 1.64 o/oo;
che, malgrado la revoca, il 10 aprile 1994 il ricorrente si è messo alla guida di un veicolo, provocando un incidente per inosservanza di un segnale di stop e dandosi poi alla fuga;
che il 26 maggio 1996 il Dipartimento delle istituzioni ha prolungato sino al 20 marzo 1996 il periodo di revoca, subordinando la riammissione al superamento di un esame psicotecnico;
che il 25 settembre 1996 il ricorrente è stato riammesso alla guida, avendo dimostrato attraverso regolari controlli esperiti dal Servizio Ticinese di cura dell'Alcoolismo (STCA) di astenersi dal consumo di bevande alcoliche;
che in seguito all'infrazione del 12 febbraio 1997 di cui si è detto in ingresso la Sezione della circolazione ha ordinato a __________ di sottoporsi a perizia presso il STCA;
che con rapporto 7 maggio 1997 il STCA ha rilevato che:
"il quadro indagato risulta caratterizzato da un'inadeguata gestione delle bevande alcoliche, il cui consumo è estremamente banalizzato nonostante le conseguenze direttamente esperite dal summenzionato, inserito in una personalità immatura ed impulsiva".
che con risoluzione 11 giugno 1997 la Sezione della circolazione ha revocato a titolo definitivo la licenza di condurre del ricorrente, disponendo che un eventuale riesame sarebbe stato concesso solo nei termini ed alle condizioni previste dall'art. 23 cpv. 3 LCS;
che contro questa decisione, fondata sull’art. 17 cpv. 2 LCS e dichiarata immediatamente esecutiva, __________ è insorto davanti al Consiglio di Stato, chiedendone l'annullamento;
che con istanza provvisionale l’insorgente ha chiesto al Presidente del Consiglio di Stato di concedere l'effetto sospensivo al ricorso;
che con decisione 2 luglio 1997 il Presidente del Governo ha respinto l'istanza, reputando che la ponderazione degli interessi contrapposti giustificasse il mantenimento del diniego dell'effetto sospensivo;
che contro questa risoluzione presidenziale __________ è insorto davanti al Tribunale cantonale amministrativo, riproponendo in questa sede la domanda di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato;
che l'insorgente nega di aver guidato in stato di ebbrezza e di essere dedito all'alcool; le curve di assorbimento e di evasione della prova etanometrica si fonderebbero su tempi erronei, mentre il rapporto medico annesso alla perizia allestita dal STCA escluderebbe il sospetto di un abuso etilico regolare; il rifiuto dell'effetto sospensivo sarebbe quindi arbitrario;
che con istanza separata l'insorgente postula la concessione dell'assistenza giudiziaria;
che il Presidente del Consiglio di Stato sollecita il rigetto dell'impugnativa;
Considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 10 LALCS e 21 PAmm;
che la decisione 11 giugno 1997 della Sezione della circolazione configura una revoca della licenza di condurre a scopo di sicurezza (art. 17 cpv. 2 LCS);
che per prassi costante, avallata dalla dottrina e dalla giurisprudenza, i provvedimenti di revoca della licenza a scopo di sicurezza sono per principio dichiarati immediatamente esecutivi, nel senso che l'autorità che li adotta è solita togliere preventivamente l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso (DTF 106 I b 117; Schaffhauser, Grundriss des schweiz. Strasseverkehrsrechts, II ed., N. 2758);
che in caso di ricorso il destinatario del provvedimento può comunque sollecitare la concessione dell'effetto sospensivo;
che la concessione dell'effetto sospensivo dipende dalla ponderazione degli interessi contrapposti (Borghi/Corti, Compendio di procedura amministrativa ticinese, 112 seg.; Kölz/Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, N. 280, 169);
che, considerato il pericolo costituito dai conducenti inidonei per la sicurezza della circolazione, nel caso di revoche per scopi di sicurezza l'effetto sospensivo al ricorso va concesso soltanto quando sulla base degli atti si può ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per adottare un simile provvedimento (Schaffhauser, loc. cit.);
che con la decisione impugnata il Presidente del Consiglio di Stato ha implicitamente escluso tale ipotesi;
che considerati i precedenti del ricorrente, le circostanze della nuova infrazione addebitatagli e le risultanze della perizia allestita dal STCA (che già ben conosceva il caso), la deduzione operata dal Presidente del Governo appare perfettamente sostenibile;
che le contestazioni sollevate dal ricorrente con il ricorso pendente davanti al Consiglio di Stato non sono tali da giustificare una prognosi di esito favorevole dell'impugnativa: le risultanze degli esami medici non sono in effetti tali da smentire le conclusioni alle quali è giunto il perito del STCA sulla base di altri elementi e di una conoscenza più approfondita del ricorrente;
che i parametri clinici e l’assenza di alterazioni organiche non permettono ancora di ritenere che molto probabilmente non sono date le premesse per una revoca di sicurezza e che il ricorso deve pertanto essere accolto;
che, così stando le cose, non si può di certo rimproverare al Presidente del Consiglio di Stato di aver fatto un uso scorretto del potere d'apprezzamento che la legge gli riserva nell'ambito della ponderazione degli interessi contrapposti finalizzata alla concessione dell'effetto sospensivo;
che il ricorso va quindi senz'altro respinto;
che parimenti va respinta l'istanza con cui l’insorgente postula la concessione dell'assistenza giudiziaria, poiché nelle specifiche circostanze del caso concreto nulla permetteva di ritenere che il ricorso in oggetto avesse una qualche possibilità di successo;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 17 cpv. 2 LCS; 10 LALCS; 3, 18, 21, 28, 31, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
L'istanza di assistenza giudiziaria è respinta.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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