AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.158
Data decisione, Autorità: 17.12.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00158
Lugano 17 dicembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 7 luglio 1997 di
e __________ patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 18 giugno 1997, no. 3011, del Consiglio di Stato che annulla la licenza edilizia 26 marzo 1997 rilasciata agli insorgenti per ampliare il rustico di cui sono comproprietari sui monti di __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
15 luglio 1997 del Consiglio di Stato;
18 luglio 1997 di __________;
27 agosto 1997 del municipio di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I ricorrenti __________ e __________ sono comproprietari di un rustico situato a __________ sui monti di __________, fuori della zona edificabile (part. no. __________ RFD). L'edificio, costruito ed utilizzato a scopi abitativi (residenziale secondario), è strutturato su due piani e sorge in contiguità con altri tre fabbricati, di foggia analoga, che formano un complesso relativamente unitario. Al piano rialzato v'è una cucina/soggiorno di m 4.50 x 4.75. Il locale al primo piano, accessibile attraverso una scala interna, funge invece da camera da letto.
Il 22 dicembre 1994 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di Sonvico il permesso di ampliare di 2 m il rustico sul lato W. L'aggiunta era essenzialmente destinata a formare un locale per i servizi (doccia/WC) al piano rialzato sul retro della cucina/soggiorno. Al piano superiore veniva invece ricavato un piccolo locale privo di destinazione specifica.
Alla domanda si è opposta __________, qui resistente, proprietaria dell’edificio che sorge in contiguità sul lato E (part. n. __________ RFD) dello stabile da ampliare e di un fabbricato ad uso stalla (part. n. __________ RFD), posto a monte dei fabbricati in esame.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 26 marzo 1997 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo l'opposizione della vicina, che ha impugnato il provvedimento davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 18 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso ed ha annullato la licenza.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che l'ampliamento fosse eccessivo e non indispensabile per la continuazione attuale dello stabile. A suo avviso, il locale servizi avrebbe potuto essere creato all'interno del locale cucina/soggiorno mediante una diversa ridistribuzione degli spazi.
D. Contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendo, in via principale, il ripristino della licenza rilasciata loro dal municipio di __________.
Secondo i ricorrenti, l'ampliamento rientrerebbe ancora nei limiti degli art. 24 cpv. 2 e 75 LALPT. In effetti, esso non modificherebbe in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente, sarebbe compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale e sarebbe indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale del fabbricato.
In via subordinata, i ricorrenti postulano che venga almeno autorizzato un ampliamento più contenuto.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato, che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Il municipio di __________ sollecita invece la ricerca di una soluzione adeguata alle particolarità della fattispecie.
La vicina opponente, dal canto suo, contesta partitamente le tesi degli insorgenti con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi nei seguenti considerandi.
Delle risultanze della visita in luogo esperita da questo tribunale si dirà qui appresso.
Considerato, in diritto
Il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 21 LE e può essere deciso sulla base degli atti integrati dalle risultanze del sopralluogo esperito.
2.1. Giusta l'art. 75 LALPT, la trasformazione parziale di edifici esistenti fuori delle zone edificabili in contrasto con la funzione assegnata alla zona di situazione può essere eccezionalmente autorizzata una volta tanto, a condizione che l'intervento appaia indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale e che risulti compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
La trasformazione è parziale e rientra nei limiti dell’art. 24 cpv. 2 LPT soltanto se non altera in misura apprezzabile l'identità della costruzione preesistente, ovvero se non comporta modifiche significative dal profilo quantitativo (volumetria) o qualitativo (modalità di utilizzazione).
Scopo precipuo delle facilitazioni previste dalle norme succitate è in effetti quello di permettere la conservazione della sostanza edilizia legittimamente realizzata fuori delle zone edificabili, che in seguito all’introduzione od all’evolversi della pianificazione del territorio è venuta a trovarsi in contrasto con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione in cui è ubicata. Modifiche quantitative e qualitative di tali opere possono quindi essere autorizzate soltanto se sono di natura parziale e non incidono pertanto sulla sostanza intrinseca, sovvertendone l'identità formale e materiale.
In quest'ottica, l'art. 75 LALPT ha subordinato l'autorizzazione per trasformazioni parziali alla dimostrazione della necessità oggettiva dell'intervento ai fini della continuazione dell'utilizzazione attuale.
2.2. Giusta l'art. 40 NAPR di __________, gli interventi nel territorio comunale fuori delle zone edificabili definito dalla scheda 8.5 PD devono mirare alla salvaguardia, al rispetto ed alla valorizzazione del patrimonio storico-architettonico, paesaggistico e culturale.
Gli edifici fuori della zona edificabile sono stati censiti e suddivisi in quattro diverse categorie. La prima, suddivisa a sua volta in tre sottocategorie, comprende gli edifici meritevoli di conservazione (1a), gli oggetti culturali (1c) ed i rustici agricoli (1d). La seconda (2) i diroccati, la terza (3) gli edifici trasformati e la quarta (4) gli edifici rilevati, ovvero le costruzioni che sono state semplicemente censite.
Gli interventi, prosegue la norma in esame (40.1.), devono riflettere le caratteristiche dell'edilizia rurale del luogo e la tipologia originaria dell'edificio.
La trasformazione di edifici meritevoli di conservazione non deve comportare aggiunta alcuna, nemmeno in forma di costruzione accessoria (art. 24 OPT); una possibilità di ampliamento può tuttavia essere concessa dal Dipartimento quando il rispetto e l'osservanza della tipologia dell'edificio rendessero impossibile la sua trasformazione.
L'art. 40.1.1. precisa che per la riattazione o la trasformazione di edifici meritevoli di conservazione (cat. 1 a - d) sono da osservare le seguenti modalità d'intervento:
a) i muri di facciata in buono stato devono essere mantenuti. Per rappezzi e aggiunte è richiesto l'uso di materiali e di procedimenti coerenti con quelli d'origine;
b) di regola sono da mantenere le finestre originarie e le prese di luce. La formazione di nuove aperture e la modifica di quelle esistenti è ammessa in via eccezionale e deve essere compatibile con la composizione generale della facciata (...).
Per gli edifici rustici già trasformati (categoria 3) sono ammessi lavori di manutenzione straordinaria e di recupero, a scopo residenziale, di parti dell'edificio allo stato originale. Una possibilità di ampliamento può inoltre essere concessa dal Dipartimento alle condizioni e nei limiti stabiliti per gli edifici meritevoli di trasformazione 1a.
Per gli altri edifici rilevati “gli interventi edificatori sono ammessi in conformità agli art. 22 cpv. 2 lett. a) e 24 LPT”, disposizione, questa, che al di là della sua genericità deve essere intesa nel senso che fanno stato gli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Dato che il fabbricato è stato censito e classificato nella categoria 4 degli “edifici rilevati”, fanno di principio stato le disposizioni degli art. 24 cpv. 2 LPT e 75 LALPT.
Orbene, già dal mero profilo quantitativo l'aggiunta prevista risulta eccessiva. Essa comporta infatti un sostanziale aumento della volumetria. Aumento che, aggirandosi attorno al 50 %, supera di gran lunga il limite del 25-30 % che la giurisprudenza reputa ancora tollerabile in quanto insuscettibile di stravolgere l’identità della costruzione preesistente.
Così come previsto dal progetto inoltrato l’ampliamento non può quindi essere autorizzato. La domanda di accoglimento integrale dell’impugnativa va quindi respinta.
3.2. In via subordinata, i ricorrenti chiedono di essere autorizzati ad ampliare il rustico entro limiti più contenuti. Nella misura in cui il difetto summenzionato può essere corretto rilasciando una licenza edilizia subordinata a particolari clausole accessorie, la domanda è di principio ammissibile.
3.2.1. Dal profilo meramente quantitativo, occorre anzitutto rilevare che per rientrare nei limiti ammessi dalla giurisprudenza, l’ampliamento non deve superare la lunghezza di m 1.30. Esso deve inoltre essere accompagnato dalla soppressione della cantina prevista al piano seminterrato, vano che incrementerebbe oltre misura la volumetria utile dello stabile. Entro limiti quantitativi così ridimensionati, la modifica può tutto sommato essere autorizzata siccome insuscettibile di alterare in misura apprezzabile l'identità della costruzione esistente.
Resta comunque ancora da stabilire se risultino soddisfatti gli altri requisiti posti dalle norme illustrate ai precedenti considerandi.
3.2.2. A mente del Consiglio di Stato e della resistente l'ampliamento non sarebbe indispensabile per la continuazione dell’utilizzazione attuale, ben potendo i ricorrenti istallare i servizi igienici nel locale soggiorno o nella stalla a monte.
La tesi non può essere condivisa.
Non si può in effetti negare che la formazione di servizi igienici costituisca una necessità oggettiva ed impellente per assicurare condizioni di abitabilità decenti. Nemmeno la resistente pretende che si possa continuare ad utilizzare l'edificio come abitazione facendo a meno di un WC. Lei stessa ne ha istallato uno mobile nella stalla a monte, mentre gli altri proprietari del complesso hanno trasformato abusivamente in WC i "ripostigli per attrezzi" costruiti nelle immediate vicinanze.
Contrariamente a quanto assume il Consiglio di Stato, l'istallazione dei servizi igienici all'interno della volumetria esistente non è ragionevolmente esigibile. Le esigue dimensioni del locale soggiorno/cucina (interno: m 3.8 x 3.8) non lo consentono. Nè si può pretendere che il WC venga istallato nella stalla che anche i ricorrenti possiedono a monte del rustico. A prescindere dal fatto che questa trasformazione parziale di un edificio agricolo non soddisfa i requisiti posti dallo stesso art. 75 LALPT (in quanto non indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale della stalla), appare tutto sommato irragionevole pretendere che chi abita nel rustico debba recarsi in un altro stabile a 7 - 8 m di distanza per soddisfare i suoi bisogni fisiologici.
Ben si può quindi ammettere che l'ampliamento del piano rialzato per formare un locale doccia/WC sia oggettivamente indispensabile per assicurare la continuazione dell'utilizzazione abitativa del rustico.
L'ampliamento del livello superiore non è di per sé strettamente indispensabile per la continuazione dell'utilizzazione attuale. Esso risulta nondimeno giustificato da preponderanti considerazioni d'ordine architettonico ed estetico, che fanno apparire poco confacente l'aggiunta di un corpo limitato al livello del primo piano nel suo sviluppo verticale.
3.2.3. Va infine verificato se l'ampliamento così ridimensionato risulti compatibile con le importanti esigenze della pianificazione territoriale.
In quanto censito e classificato come edificio semplicemente rilevato, il rustico dei ricorrenti non soggiace nè alle severe prescrizioni fissate dall'art. 40.1 NAPR per gli edifici meritevoli di conservazione, nè a quelle previste dall’art. 40.1.3 NAPR per gli edifici rustici già trasformati. Ciò non significa che l’ampliamento non soggiaccia a vincoli di sorta dal profilo della sua espressione architettonica. Elementari considerazioni d’ordine estetico impongono di tener conto indirettamente delle prescrizioni summenzionate al fine di rendere l’ampliamento conforme alle esigenze che della pianificazione territoriale pone in fatto di integrazione degli edifici nel quadro del paesaggio.
In quest’ordine di idee, ben si giustifica imporre l'uso di materiali coerenti con quelli dello stabile da ampliare (art. 40.1.1. lett. a NAPR), rispettivamente la soppressione delle finestre previste sulla facciata rivolta verso valle (art. 40.1.1. lett. b NAPR). La licenza ripristinata nei limiti quantitativi sopra illustrati va quindi subordinata anche alla condizione di realizzare l’aggiunta con muri in pietrame e di eliminare tutte le aperture previste sulla facciata S.
La tassa di giustizia e le ripetibili seguono la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22, 24 LPT; 21 LE; 40 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 18 giugno 1997, no. 3011, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 26 marzo 1997 rilasciata dal municipio di Sonvico ai ricorrenti è ripristinata alle seguenti condizioni:
· riduzione dell'aggiunta da m 2 a m 1.30;
· soppressione della cantina;
· eliminazione delle finestre previste sulla facciata a valle;
· muratura in pietrame intonacata in modo coerente con i muri contigui.
La tassa di giustizia di fr. 800.-- è a carico dei ricorrenti in solido nella misura di fr. 400.-- e della resistente per il resto.
La resistente rifonderà ai ricorrenti fr. 600.-- a titolo di ripetibili di entrambe le istanze.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
| Informazioni legali | Requisiti minimi | Contatta il webmaster