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Numero d'incarto:
52.1997.167
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00167
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1997 di
e __________
contro
la
decisione 25 giugno 1997, no. 3129, del Consiglio di Stato che accoglie
parzialmente i ricorsi inoltrati dalla comunione ereditaria fu __________,
__________ ed __________ avverso la licenza edilizia 23 dicembre 1996
rilasciata dal municipio di __________ agli insorgente per cambiare
parzialmente la destinazione di uno stabile situato in località __________
(part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
-
30 luglio 1997 del Dipartimento del
territorio;
-
31 luglio 1997 del municipio di
__________;
-
5 agosto 1997 del Consiglio di
Stato;
-
27 agosto 1997 di __________;
-
1 settembre 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. I fratelli __________ e
__________, qui ricorrenti, sono comproprietari di uno stabile
commerciale/amministrativo di recente costruzione, situato in località
__________, lungo la strada che conduce allo svincolo autostradale di
__________ (part. no. __________ RFD; zona R5). Lo stabile, strutturato su
quattro piani, è attualmente destinato ad esercizio pubblico, sala giochi ed
esposizione di slot machines (2. - 4. piano).
Il 10 settembre 1996 i ricorrenti hanno chiesto al municipio
di __________ il permesso di sostituire le slot machines con flipper e biliardi
(2. piani), di aprire un locale notturno al 3. piano e di destinare a bar di
categoria B1 il quarto piano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti
proprietari di due case d’abitazione situate nelle immediate vicinanze.
B. Raccolto il preavviso
favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 dicembre 1996 il municipio di
__________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei
vicini, che l’hanno impugnata davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 25 giugno 1997
il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto i gravami, annullando la licenza
nella misura in cui autorizzava il cambiamento di destinazione del 3. e 4.
piano.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la zona R5 fosse riservata
all'abitazione ed alle attività compatibili con tale destinazione. Ne ha quindi
dedotto che l'insediamento di un locale notturno non potesse essere autorizzato
in quanto inconciliabile con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
D. Contro il predetto giudizio
governativo i beneficiari della licenza riformata si aggravano ora davanti al
Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'integrale ripristino.
Gli insorgenti negano recisamente che la zona R5 sia esclusivamente
riservata all'abitazione ed alle attività compatibili con questa destinazione.
Il loro fondo, allegano, non potrebbe anzi essere destinato ad insediamenti
residenziali a causa delle eccessive immissioni foniche provenienti dalla
strada antistante. Prova ne è che l'autorità comunale a suo tempo aveva negato
loro il permesso di destinare lo stabile all'abitazione.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppone il Consiglio di Stato che postula la conferma del giudizio impugnato
senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini già opponenti,
che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti, sottolineando come la zona
sia da considerare esclusivamente riservata all'abitazione.
Il municipio di __________, dal canto suo, sostiene le tesi
dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi qui
appresso.
Considerato, in
diritto
- Il ricorso, tempestivo, è
ricevibile, in ordine giusta l'art. 21 LE. Pacifiche sono invero la competenza
del Tribunale cantonale amministrativo e la legittimazione attiva dei
ricorrenti.
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base
degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e
dell'oggetto della contestazione è invero perfettamente nota a questo
Tribunale.
- Il principio della
conformità di zona sancito dagli art. 22 cpv. 2 lett. b LPT e 67 cpv. 2 lett. a
LALPT dispone che l'autorizzazione a costruire può essere rilasciata soltanto
per edifici od impianti conformi alla funzione assegnata alla zona di
utilizzazione in cui sono previsti. Le costruzioni non devono soltanto evitare
di porsi in contrasto con la destinazione assegnata alla zona di situazione, ma
devono integrarvisi confacentemente in modo da concorrere al conseguimento
degli obbiettivi perseguiti dall'azzonamento (cfr. RDAT 1994 II N. 56;
DFGP/UPT, Commento alla LPT, ad art. 22 N 29).
Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli
insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione. Da
queste zone sono in linea di massima bandite le attività moleste, ovvero gli
insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze
dell'abitare.
Le zone commerciali ed artigianali sono invece destinate ad insediamenti
legati allo svolgimento di attività lavorative o produttive, ovvero ad attività
che possono anche risultare inconciliabili con la funzione abitativa.
La suddivisione fra le zone residenziali e quelle commerciali
non è comunque sempre chiara e netta. Numerosi sono infatti i PR che prevedono
zone miste, ossia zone nelle quali sono ammessi insediamenti di natura
eterogenea, chiamati a coesistere all'interno di un determinato comprensorio in
base a criteri definiti in modo più o meno preciso (cfr. Zimmerlin, Baurecht
des Kt. Aargau, II. ed., § 130 - 133 N 7 ed 11). Frequente è l'abbinamento fra
gli insediamenti residenziali e quelli commerciali od artigianali. In questi
casi, le NAPR sono solite specificare la tipologia di quest'ultimi in base a
prescrizioni riferite all'intensità delle immissioni prodotte ("gradi di
molestia"). Queste prescrizioni, di natura pianificatoria, integrano la
definizione della funzione assegnata alla zona di utilizzazione, precisando le
destinazioni ammissibili non sulla base delle immissioni effettivamente prodotte,
bensì sulla scorta delle ripercussioni che un certo tipo d'insediamento è
solito ingenerare sull'ambiente circostante (cfr. STA 21.1.97 in re S. SA;
27.3.92 in re I. SA = RDAT 1992 II N 34; Scolari, Commentario, II ed., N.
250-261 e 471 seg.).
- Il PR di __________ non
definisce in modo preciso la funzione assegnata alla singole zone di
utilizzazione. Contrariamente a quanto assumono il Consiglio di Stato ed i
resistenti, le norme di zona si limitano a stabilire i parametri edilizi
fondamentali (indici ed altezze) senza definirne esattamente la funzione.
L'art. 14 NAPR non fornisce ulteriori indicazioni in proposito. Nemmeno l'art.
6 NAPR è d'aiuto. La norma si limita infatti a definire tre tipi di superficie
utile lorda (residenziale, alberghiera e commerciale). Nè la funzione delle
zone può essere dedotta dalla sigla che contrassegna le singole zone. Dalla
lettera "R", comune alla maggior parte delle sigle di zona, non può
assolutamente essere dedotto che le stesse sono esclusivamente riservate agli
insediamenti residenziali. Una simile deduzione si scontra con gli art. 6 e 25
NAPR, che, prevedendo una riduzione dell'i.s. per gli insediamenti commerciali
situati in determinati comprensori definiti dal piano delle destinazioni
all'interno delle zone R5 e R7, implicitamente confermano che queste zone non
sono esclusivamente riservate all'abitazione e che la lettera "R" non
ha per nulla la valenza che i resistenti intendono attribuirle.
Nè la vocazione residenziale della zona può essere dedotta
semplicemente dalle preesistenze. A prescindere dal fatto che l'intera fascia
che confina con lo svincolo stradale non può essere destinata all'abitazione in
quanto eccessivamente esposta al rumore del traffico (GS III), non v'è chi non
veda come le restrizioni della proprietà debbano fondarsi su una base legale e
non possano semplicemente essere dedotte dalla situazione di fatto.
-
In difetto di una chiara
base legale che definisca in modo sufficientemente preciso la funzione
assegnata dal PR alle singole zone di utilizzazione (cfr. in tal senso STA
21.7.97 in re S. e V.), la nuova destinazione che i ricorrenti intendono
attribuire al 3. ed al 4. piano del loro stabile non può quindi essere
considerata lesiva del principio della conformità di zona sancito dall'art. 22
cpv. 2 lett. a LPT. Per quel poco che si può dedurre a livello pianificatorio
dall'assegnazione del fondo dei ricorrenti ad una comprensorio con grado di
sensibilità III dell'OIF (aziende mediamente moleste), la trasformazione
prevista appare anzi conforme a tale principio.
-
Ferme queste premesse, il
ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e
ripristinando integralmente la licenza edilizia rilasciata dal municipio ai
ricorrenti.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 22 LPT, 21 LE; 6, 14, 24 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65
PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 giugno 1997, no.
3129, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 23 dicembre
1996 rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti è confermata.
-
La tassa di giustizia di fr.
1'000.-- è a carico della comunione ereditaria fu __________ nella misura di
fr. 500.-- e degli altri resistenti, in solido, per il resto.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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