AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.167
Data decisione, Autorità: 15.09.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00167
Lugano 15 settembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 14 luglio 1997 di
e __________
contro
la decisione 25 giugno 1997, no. 3129, del Consiglio di Stato che accoglie parzialmente i ricorsi inoltrati dalla comunione ereditaria fu __________, __________ ed __________ avverso la licenza edilizia 23 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ agli insorgente per cambiare parzialmente la destinazione di uno stabile situato in località __________ (part. no. __________ RFD);
viste le risposte:
30 luglio 1997 del Dipartimento del territorio;
31 luglio 1997 del municipio di __________;
5 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
27 agosto 1997 di __________;
1 settembre 1997 di __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. I fratelli __________ e __________, qui ricorrenti, sono comproprietari di uno stabile commerciale/amministrativo di recente costruzione, situato in località __________, lungo la strada che conduce allo svincolo autostradale di __________ (part. no. __________ RFD; zona R5). Lo stabile, strutturato su quattro piani, è attualmente destinato ad esercizio pubblico, sala giochi ed esposizione di slot machines (2. - 4. piano).
Il 10 settembre 1996 i ricorrenti hanno chiesto al municipio di __________ il permesso di sostituire le slot machines con flipper e biliardi (2. piani), di aprire un locale notturno al 3. piano e di destinare a bar di categoria B1 il quarto piano.
Alla domanda si sono opposti i vicini qui ricorrenti proprietari di due case d’abitazione situate nelle immediate vicinanze.
B. Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del territorio, il 23 dicembre 1996 il municipio di __________ ha rilasciato la licenza richiesta, respingendo le opposizioni dei vicini, che l’hanno impugnata davanti al Consiglio di Stato.
C. Con giudizio 25 giugno 1997 il Consiglio di Stato ha parzialmente accolto i gravami, annullando la licenza nella misura in cui autorizzava il cambiamento di destinazione del 3. e 4. piano.
In sostanza, il Governo ha ritenuto che la zona R5 fosse riservata all'abitazione ed alle attività compatibili con tale destinazione. Ne ha quindi dedotto che l'insediamento di un locale notturno non potesse essere autorizzato in quanto inconciliabile con la funzione assegnata alla zona di utilizzazione.
D. Contro il predetto giudizio governativo i beneficiari della licenza riformata si aggravano ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'integrale ripristino.
Gli insorgenti negano recisamente che la zona R5 sia esclusivamente riservata all'abitazione ed alle attività compatibili con questa destinazione. Il loro fondo, allegano, non potrebbe anzi essere destinato ad insediamenti residenziali a causa delle eccessive immissioni foniche provenienti dalla strada antistante. Prova ne è che l'autorità comunale a suo tempo aveva negato loro il permesso di destinare lo stabile all'abitazione.
E. All'accoglimento del ricorso si oppone il Consiglio di Stato che postula la conferma del giudizio impugnato senza formulare osservazioni.
Ad identica conclusione pervengono i vicini già opponenti, che contestano partitamente le tesi dei ricorrenti, sottolineando come la zona sia da considerare esclusivamente riservata all'abitazione.
Il municipio di __________, dal canto suo, sostiene le tesi dei ricorrenti con argomenti che per quanto necessario verranno ripresi qui appresso.
Considerato, in diritto
Date le circostanze, il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm). La situazione dei luoghi e dell'oggetto della contestazione è invero perfettamente nota a questo Tribunale.
Le zone residenziali sono essenzialmente riservate agli insediamenti abitativi ed alle attività complementari a questa funzione. Da queste zone sono in linea di massima bandite le attività moleste, ovvero gli insediamenti suscettibili di produrre immissioni incompatibili con le esigenze dell'abitare.
Le zone commerciali ed artigianali sono invece destinate ad insediamenti legati allo svolgimento di attività lavorative o produttive, ovvero ad attività che possono anche risultare inconciliabili con la funzione abitativa.
La suddivisione fra le zone residenziali e quelle commerciali non è comunque sempre chiara e netta. Numerosi sono infatti i PR che prevedono zone miste, ossia zone nelle quali sono ammessi insediamenti di natura eterogenea, chiamati a coesistere all'interno di un determinato comprensorio in base a criteri definiti in modo più o meno preciso (cfr. Zimmerlin, Baurecht des Kt. Aargau, II. ed., § 130 - 133 N 7 ed 11). Frequente è l'abbinamento fra gli insediamenti residenziali e quelli commerciali od artigianali. In questi casi, le NAPR sono solite specificare la tipologia di quest'ultimi in base a prescrizioni riferite all'intensità delle immissioni prodotte ("gradi di molestia"). Queste prescrizioni, di natura pianificatoria, integrano la definizione della funzione assegnata alla zona di utilizzazione, precisando le destinazioni ammissibili non sulla base delle immissioni effettivamente prodotte, bensì sulla scorta delle ripercussioni che un certo tipo d'insediamento è solito ingenerare sull'ambiente circostante (cfr. STA 21.1.97 in re S. SA; 27.3.92 in re I. SA = RDAT 1992 II N 34; Scolari, Commentario, II ed., N. 250-261 e 471 seg.).
Nè la vocazione residenziale della zona può essere dedotta semplicemente dalle preesistenze. A prescindere dal fatto che l'intera fascia che confina con lo svincolo stradale non può essere destinata all'abitazione in quanto eccessivamente esposta al rumore del traffico (GS III), non v'è chi non veda come le restrizioni della proprietà debbano fondarsi su una base legale e non possano semplicemente essere dedotte dalla situazione di fatto.
In difetto di una chiara base legale che definisca in modo sufficientemente preciso la funzione assegnata dal PR alle singole zone di utilizzazione (cfr. in tal senso STA 21.7.97 in re S. e V.), la nuova destinazione che i ricorrenti intendono attribuire al 3. ed al 4. piano del loro stabile non può quindi essere considerata lesiva del principio della conformità di zona sancito dall'art. 22 cpv. 2 lett. a LPT. Per quel poco che si può dedurre a livello pianificatorio dall'assegnazione del fondo dei ricorrenti ad una comprensorio con grado di sensibilità III dell'OIF (aziende mediamente moleste), la trasformazione prevista appare anzi conforme a tale principio.
Ferme queste premesse, il ricorso va quindi accolto, annullando il giudizio governativo impugnato e ripristinando integralmente la licenza edilizia rilasciata dal municipio ai ricorrenti.
La tassa di giustizia segue la soccombenza.
Per questi motivi,
visti gli art. 22 LPT, 21 LE; 6, 14, 24 NAPR di __________; 3, 18, 28, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 25 giugno 1997, no. 3129, del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. la licenza edilizia 23 dicembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ ai ricorrenti è confermata.
La tassa di giustizia di fr. 1'000.-- è a carico della comunione ereditaria fu __________ nella misura di fr. 500.-- e degli altri resistenti, in solido, per il resto.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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