AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.168
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00168
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
contro
la
decisione 25 giugno 1997 (no. 3161) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 5 maggio 1997
con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli
ha revocato il permesso di dimora annuale;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ è un cittadino
della ex Jugoslavia nato a __________ il 14 giugno 1970.
Nel gennaio del 1993 è penetrato illegalmente in Ticino, ove
ha svolto attività professionale abusiva a dispetto di una decisione 13 luglio
1992 della Sezione degli stranieri che gli aveva negato la possibilità di
lavorare nel nostro paese. Ricondotto alla frontiera, il 22 marzo 1993 ha
tentato nuovamente di varcare il confine cantonale, ma è stato respinto alla
dogana di Chiasso. Nell'aprile dello stesso anno ha cercato invano di ottenere
un permesso di lavoro e di dimora quale stagionale.
Ottenuto un visto dal Consolato svizzero di __________, lo
straniero è rientrato in Svizzera il 26 agosto 1993 per contrarre matrimonio.
In effetti, il 28 agosto successivo ha sposato a __________ la connazionale
__________, titolare di un permesso di domicilio, ottenendo così un permesso di
dimora annuale che è stato prorogato a più riprese, l'ultima volta nell'agosto
del 1996 con scadenza 25 agosto 1997.
Dall'unione coniugale, attualmente compromessa, è nato il
__________ il figlio __________.
B. Il 13 gennaio 1997 la
signora __________ ha segnalato alla Sezione degli stranieri che in costanza di
matrimonio il marito l'aveva sempre maltrattata, obbligandola ad adire la
Pretura di Faido prima (settembre 1994) e quella di Bellinzona poi (maggio
1995) per un tentativo di riconciliazione e l'adozione di provvedimenti
cautelari a tutela della sua integrità. La consorte ha pure fatto sapere di
avere in corso una procedura di divorzio, di aver dovuto collocare il figlio in
una casa protetta a causa delle minacce di rapimento proferite dal padre, di
non essere mai riuscita ad incassare gli alimenti fissati dal Pretore e di aver
interrotto ogni relazione con il marito dal gennaio del 1996.
C. Il 13 febbraio 1997
__________ ha notificato un cambiamento di indirizzo alla Sezione degli
stranieri. In data 5 maggio 1997 quest'ultima ha emanato una decisione del
seguente tenore:
"Avevate ottenuto un permesso di dimora per
ricongiungimento familiare. Considerato che dal mese di gennaio 1997 vivete separato
e che per il vostro matrimonio sono sorti problemi che hanno richiesto
l'intervento dei competenti servizi sociali, il motivo per il quale vi era
stato accordato il permesso è venuto a decadere.
Art. 4, 9, 12, 16 e 17 LDDS.
Art. 8 ODDS.
Siete tenuto a lasciare il territorio del Canton Ticino al
più tardi entro il 31 maggio 1997, notificando la vostra partenza all'Ufficio
regionale degli stranieri competente."
D. Con giudizio 25 giugno 1997
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta risoluzione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta da __________ e ordinandogli di
lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 30 settembre 1997.
In sostanza, l'autorità di ricorso di prime cure ha annotato
che lo straniero era stato posto al beneficio di un permesso di dimora al fine
di vivere con la moglie; la separazione intervenuta tra i coniugi farebbe
pertanto venir meno il presupposto che a suo tempo aveva giustificato il
rilascio del permesso in applicazione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Ponderati accuratamente gli interessi pubblici e privati in
gioco, il Governo ha concluso che il ricorrente non poteva prevalersi con
successo neppure del diritto al rispetto della vita privata e familiare sancito
dall'art. 8 CEDU per opporsi alla separazione dal figlio e mantenere il
permesso di dimora.
E. Contro la predetta pronunzia
il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale cantonale amministrativo,
chiedendone l'annullamento e postulando il rinnovo del permesso di dimora.
L'insorgente ha sollecitato innanzi tutto l'adozione di
misure provvisionali urgenti volte ad impedire il suo allontanamento dal
Cantone in litispendenza di ricorso.
Nel merito, ha contestato partitamente le tesi governative
sostenendo che l'unione coniugale sussiste tuttora, quanto meno giuridicamente,
ed una riconciliazione con la moglie non può essere a priori esclusa; prova ne
sia che dopo l'inoltro della petizione di divorzio 20.2.1996 i coniugi sono
tornati a vivere insieme fin verso la fine del 1996.
D'altra parte, a mente dell'insorgente la decisione impugnata
violerebbe l'art. 8 CEDU, atteso come egli possa vantare un profondo, effettivo
e stretto legame con la propria famiglia (in particolare con il figlio
__________) e di riflesso con il nostro paese; il suo allontanamento dal Ticino
gli impedirebbe di rendere visita al bambino, che è ancora in tenera età ed
abbisogna della presenza del padre.
F. Il Consiglio di Stato, e per
esso il Servizio dei ricorsi, si è opposto all'accoglimento dell'impugnativa
senza formulare particolari osservazioni.
Ad identica conclusione è pervenuta la Sezione degli
stranieri, con argomentazioni che saranno riprese - ove occorresse - nei
considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- In materia di diritto degli
stranieri la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire in
merito ai gravami inoltrati avverso le decisioni del Consiglio di Stato è data
soltanto nella misura in cui quest'ultime sono suscettibili di essere impugnate
con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale (cfr. art. 1 della
Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale
sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri, del 12
marzo 1997).
Giusta l'art. 100 lett. b cifra 3 OG, in materia di polizia
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non
è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la
legislazione federale non conferisce alcun diritto.
Nel caso di specie non occorre tuttavia accertare se il
ricorrente ha diritto al rilascio di un permesso, poiché a ben guardare la
controversa decisione 5 maggio 1997 adottata dalla Sezione degli stranieri si
configura alla stregua di una vera e propria revoca del permesso valido sino al
25 agosto 1997 che __________ deteneva in quel momento. Posto che contro questo
genere di provvedimenti è proponibile ricorso di diritto amministrativo al
Tribunale federale (art. 101 lett. d OG; STF 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b
e rinvii, in particolare DTF 99 Ib 4 consid. 2; Wisard, Les renvois et leur
exécution en droit des étrangers et en droit d'asile, p. 118), anche la
competenza di questo Tribunale a statuire in merito all'impugnativa inoltrata
dall'insorgente è certamente data.
Il gravame in oggetto, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato
da una persona senz'altro legittimata a ricorrere (art. 43 PAmm), è pertanto
ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza procedere
ad accertamenti istruttori (art. 18 cpv. 1 PAmm).
-
Di primo acchito, il
gravame sembrerebbe ormai privo d'oggetto nella misura in cui il permesso
revocato a __________ è scaduto il 25 agosto 1997. Sennonché il ricorrente ha
ancora un interesse pratico attuale all'annullamento del giudizio impugnato. In
effetti, se la revoca dovesse risultare infondata, di riflesso lo straniero
avrebbe il diritto di vedersi rinnovato il permesso di dimora; meglio detto, la
Sezione degli stranieri non potrebbe negargli la proroga in base ai motivi che
l'avevano indotta ad emanare la querelata decisione di ritiro.
-
Giusta l'art. 9 cpv. 2
lett. b LDDS, il permesso di dimora può essere revocato quando non venga
adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso; gli
impegni assunti dallo straniero nel corso della procedura di autorizzazione e
le dichiarazioni da lui fatte, segnatamente in merito allo scopo della dimora,
si considerano come condizioni impostegli dall'autorità (art. 10 cpv. 3 ODDS).
Entrato in Svizzera per contrarre matrimonio con una connazionale
al beneficio di un permesso di domicilio, __________ ha ottenuto un permesso di
dimora in virtù dell'art. 17 cpv. 2 LDDS, norma ai sensi della quale lo
straniero sposato con una persona in possesso del permesso di domicilio ha
diritto al rilascio e alla proroga del permesso di dimora fintanto che i
coniugi vivono insieme, ovvero formano una comunione domestica effettiva e
realmente vissuta.
Nell'evenienza concreta, non v'è dubbio che attualmente
__________ non vive più con la moglie: i coniugi sono stati autorizzati a
vivere separati con decreto 18 maggio 1995 della Pretura di Bellinzona, hanno
esperito invano un tentativo di conciliazione il 22 giugno 1995, si stanno
dando battaglia nell'ambito di una causa di divorzio promossa dalla moglie con
petizione 20 febbraio 1996 e per ammissione del ricorrente medesimo hanno
cessato qualsiasi forma di convivenza a far tempo perlomeno dal mese di novembre
1996.
Venuta meno la comunione domestica tra gli sposi, è svanito pure
lo scopo del soggiorno di __________ in Svizzera e con esso la ragione che a
suo tempo aveva giustificato il rilascio del permesso di dimora. E' quindi a
giusto titolo che la Sezione degli stranieri ha disposto nei confronti dello
straniero una revoca del permesso sulla base dell'art. 9 cpv. 2 lett. b LDDS.
Le ipotetiche prospettive di riconciliazione ventilate dall'insorgente non consentono
di approdare a miglior conclusione, dato che determinante ai fini del giudizio
quo alla fondatezza del controverso provvedimento è la certa quanto palese
situazione di disunione tuttora in essere tra i coniugi.
D'altra parte, il permesso di cui __________ era titolare è comunque
scaduto il 25 agosto scorso e l'odierna mancanza di una comunione domestica
realmente vissuta con la moglie osta irrimediabilmente alla sua proroga in
difetto dell'ormai nota condizione di cui all'art. 17 cpv. 2 LDDS.
- Il ricorrente ritiene che
la decisione impugnata violi manifestamente l'art. 8 CEDU. In effetti, a
dipendenza delle circostanze, lo straniero può prevalersi del diritto al rispetto
della vita privata e famigliare tutelato dalla norma in oggetto per opporsi
all'eventuale separazione dalla famiglia ed ottenere il mantenimento del
proprio permesso di dimora.
Sennonché, per appellarsi alle garanzie sancite dall'art. 8
CEDU, lo straniero deve dimostrare che tra lui e la persona che beneficia del
diritto di risiedere in Svizzera esiste una relazione stretta, intatta ed effettivamente
vissuta (DTF 122 II 1, 118 Ib 145). E' quanto sostiene il ricorrente,
affermando che i suoi rapporti con il figlio __________ sono costanti, assidui
ed effettivamente vissuti. La realtà dei fatti sembra tuttavia ben diversa.
Nel maggio del 1995 il Pretore di Bellinzona ha affidato il
piccolo __________ alle cure e all'educazione della madre, imponendo al padre
il versamento di un contributo alimentare di fr. 650.- mensili. Nel corso del
1996 il ricorrente ha trascorso con il figlio non più di due fine settimana al
mese e dall'aprile del 1997 gli è stata concessa facoltà di visitarlo tre ore
per settimana in ambiente protetto e sotto serrata sorveglianza. Pur tenendo
conto del fatto che la situazione dianzi descritta dipende in parte dalla
conflittualità che contraddistingue gli attuali rapporti tra i coniugi (in
causa di divorzio) e in parte dalle reiterate minacce che l'insorgente ha
proferito all'indirizzo della famiglia, nell'evenienza concreta non si può
certo affermare che i rapporti tra padre e figlio siano particolarmente intensi.
Anzi.
Quanto all'attaccamento che il ricorrente dichiara di provare
nei confronti del bimbo, basti ricordare che a dispetto del discreto reddito
professionale conseguito il genitore non hai mai versato gli alimenti dovuti
per il sostentamento della prole, tant'è che la madre ha dovuto far campo a
degli anticipi erogati dall'assistenza sociale per sbarcare il lunario. Questa
attitudine di noncuranza dimostra ulteriormente come la relazione padre-figlio
sia tutt'altro che stretta.
Quand'anche si ammettesse il contrario consentendo a
__________ di invocare legittimamente l'art. 8 CEDU, egli non ne trarrebbe
alcun beneficio, poiché in casu la revoca del permesso disposta dalla Sezione
degli stranieri non implica comunque una limitazione inammissibile del rapporto
che il ricorrente pretende di intrattenere con il suo discendente. Per costante
giurisprudenza il quesito a sapere se lo straniero possa mantenere il permesso
di dimora in applicazione della norma appena citata va infatti risolto
effettuando una ponderazione degli interessi pubblici e privati in gioco.
Orbene, sotto questo profilo occorre rilevare che in linea di principio il
diritto di visita può essere esercitato anche quando il genitore vive
all'estero, adattando se necessario le modalità di esercizio di siffatto
diritto. Non è inoltre indispensabile che il genitore e il figlio vivano nella
stessa nazione. Si deve tener conto dell'intensità e della distanza che potrebbe
separare lo straniero dalla Svizzera qualora gli fosse negata la possibilità di
trattenersi nel nostro Paese (STF 4 maggio 1994 in re D.).
La procedura di divorzio tra i coniugi __________ è tuttora
in corso e quindi non è ancora dato di conoscere le misure definitive che
saranno adottate dal Pretore di Bellinzona al fine di regolamentare i rapporti
tra il ricorrente ed il figlio. Certo è che il padre beneficerà di un diritto
di visita limitato. Altrettanto certo è che __________ e la sua famiglia hanno
vissuto ben poco insieme, vuoi perché costretti a lavorare in luoghi diversi,
vuoi perché i dissidi di coppia hanno cominciato a manifestarsi poco dopo la
celebrazione del matrimonio e l'inizio del soggiorno in Svizzera. E' innegabile
che la partenza all'estero dell'insorgente renderebbe difficile l'esercizio del
diritto di visita; come rileva a giusto titolo il Consiglio di Stato, la
residenza in una nazione vicina non creerebbe tuttavia ostacoli tali da
renderlo impossibile nell'ambito di soggiorni turistici. In simile evenienze,
l'interesse privato del ricorrente a trattenersi nel nostro Paese non prevale
su quello pubblico al suo allontanamento. D'altra parte, lo straniero non si
trova da molto tempo in Svizzera, non ha stretti legami con il nostro Stato, né
pare che egli sia riuscito ad integrarsi, vista l'instabilità dei numerosi
posti di lavoro occupati.
Alla luce di questi elementi, la revoca del permesso - anche
se incide sui diritti garantiti dall'art. 8 CEDU - non impedisce l'esercizio
del diritto di visita in modo intollerabile. Tanto più che l'atteggiamento
minaccioso assunto dal ricorrente nei confronti della famiglia e del figlio in
particolare potrebbe addirittura far apparire siccome opportuna una limitazione
forzata dei loro contatti e questo nell'interesse stesso delle persone che continueranno
a risiedere in Svizzera.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso va respinto, con la conseguente conferma della decisione
governativa impugnata.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 8 CEDU; 98a, 100 OG; 9, 17 LDDS; 10 ODDS; 18, 43, 46 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
§ Di conseguenza
__________, cittadino iugoslavo, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone
Ticino entro il 31 gennaio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio
regionale degli stranieri.
-
La tassa di giudizio di fr.
400.- è posta a carico del ricorrente.
-
Contro il presente giudizio
è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna entro
30 giorni dalla sua notificazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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