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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.169
Data decisione, Autorità: 11.08.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00169
Lugano 11 agosto 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 15 luglio 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 24 giugno 1997 del Dipartimento delle istituzioni che commuta in tre mesi d'arresto la multa di fr. 5'000.-- inflitta l'11 giugno 1993 dal municipio di __________ al ricorrente;
viste le risposte:
24 luglio 1997 del municipio di __________;
5 agosto 1997 del Dipartimento delle istituzioni;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 11 giugno 1993 il municipio di __________ ha inflitto al ricorrente __________ una multa di fr. 5'000.- per avere abusivamente ristrutturato e trasformato in abitazione un fabbricato situato fuori della zona edificabile;
che la multa è cresciuta in giudicato;
che la procedura d'incasso è sfociata nell'ACB n. __________ UEF di Bellinzona;
che il 18 dicembre 1995 il municipio di __________ ha chiesto al Dipartimento delle istituzioni di commutare la multa in arresto;
che, falliti tutti gli ulteriori tentativi intrapresi dall'autorità per ottenere soddisfazione, con decisione 24 giugno 1997 l'autorità cantonale ha commutato la multa in tre mesi d'arresto;
che contro la predetta risoluzione dipartimentale __________ si aggrava davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento;
che l'insorgente rileva anzitutto di aver acquistato un fabbricato intavolato come abitazione a RF, di aver eseguito alcune trasformazioni abusive e di essere stato per finire costretto a venderlo in via di realizzazione forzata;
che __________ eccepisce poi che il municipio avrebbe revocato la multa in contestazione proponendo, ai proprietari con decisione 27 maggio 1994 di demolire le opere abusive;
che in conclusione il ricorrente osserva che il 20 gennaio 1995 il municipio ha autorizzato la nuova proprietaria dell'immobile a farne uso a scopo d'abitazione;
che il ricorso è avversato dal Dipartimento delle istituzioni e dal municipio di __________ con argomenti che verranno semmai ripresi più avanti;
considerato, in diritto
che il ricorso, tempestivo, è ricevibile in ordine giusta l'art. 150 cpv. 5 LOC;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm): considerati i limiti del presente giudizio, le prove chieste dall'insorgente (documenti, testi, ispezione a RF) sono inammissibili;
che se la multa non è pagata tempestivamente, il municipio procede in via esecutiva (art. 150 cpv. 3 LOC);
che giusta l'art. 150 cpv. 4 LOC, se l'incasso non è possibile, il Dipartimento, su istanza del municipio e previa diffida di 10 giorni, commuta la multa in arresto in ragione di un giorno ogni 30.- fr. e per un massimo di tre mesi;
che la norma succitata ricalca l'art. 28 LPContr;
che contro le decisioni di commutazione di multe impagate non sono per principio proponibili eccezioni volte a rimettere in discussione il fondamento delle sanzioni; siffatte eccezioni vanno semmai proposte attraverso il rimedio della revisione;
che contro la decisione di commutazione della sanzione pecuniaria in arresto, il multato può di principio soltanto eccepire che la multa è stata pagata o condonata;
che, in concreto, il ricorrente obietta che il municipio avrebbe revocato la multa con decisione 27 maggio 1994: la tesi liberatoria addotta è priva di qualsiasi fondamento; lo scritto in questione può al massimo essere configurato come una proposta di condono subordinata all'adempimento di determinate condizioni; condizioni sulle quali il ricorrente non ha nemmeno preso posizione;
che in tale circostanze la decisione impugnata, del tutto conforme al diritto, va senz'altro confermata;
che la tassa di giustizia segue la soccombenza;
visti gli art. 150 LOC; 3, 18, 28, 60, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia di fr. 300.-- è a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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