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Numero d'incarto:
52.1997.17
Data decisione, Autorità:
04.04.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00017
Lugano
4 aprile 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo
Cassina, vicecancelliere
statuendo
sul ricorso 30 gennaio 1997 del
Comune
di __________
contro
la
decisione 22 gennaio 1997 (no. 147) del Consiglio di Stato che annulla la
licenza edilizia 27 settembre 1996 rilasciata dal municipio di __________ a
__________, per la trasformazione in casa d'abitazione della stalla sita al
mappale no. __________ RFD di __________, limitatamente al dispositivo no. 2
( assegnazione di ripetibili);
viste le risposte:
-
7 febbraio 1997 di __________ e
__________;
-
18 febbraio 1997 del Consiglio di
Stato;
-
28 febbraio 1997 di __________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________ ha chiesto il 30
maggio 1996 al municipio di __________ il permesso per trasformare in casa di
abitazione la stalla esistente sul mappale no. __________ di quel Comune.
Al rilascio della licenza si sono opposti __________, nonché
__________ e __________.
Raccolto il preavviso favorevole del Dipartimento del
territorio, il municipio, con decisione 27 settembre 1996, ha risolto di concedere
all'istante la richiesta licenza edilizia, respingendo nel contempo le censure
sollevate dagli opponenti.
B. Con ricorso 11 ottobre 1996,
__________ e __________ hanno impugnato la predetta decisione municipale
davanti al Consiglio di Stato.
In sede di osservazioni, il municipio di __________, esposte
le ragioni che lo hanno portato a concedere il permesso di costruzione
litigioso, si è rimesso al giudizio dell'autorità di ricorso.
Dal canto suo __________, confermando la propria intenzione
di trasformare l'edificio in questione conformemente ai progetti approvati
dalle autorità comunale, ha implicitamente postulato la reiezione
dell'impugnativa.
C. Con la decisione qui dedotta
in giudizio il Governo, accogliendo il gravame, ha annullato la licenza
edilizia ed ha condannato il comune di __________ a versare agli insorgenti fr.
400.-- a titolo di indennità per ripetibili. Nessuna indennità per ripetibili è
stata per contro posta a carico del resistente __________.
L'esecutivo cantonale ha pure rinunciato al prelievo della
tassa di giustizia e delle spese processuali.
D. Contro la predetta
risoluzione governativa insorge ora davanti al Tribunale cantonale
amministrativo il comune di __________, censurando il dispositivo di condanna
al pagamento delle ripetibili.
Afferma di non dover rifondere agli opponenti __________ alcunché
a titolo di ripetibili, visto come il municipio sia intervenuto nella procedura
edilizia in oggetto unicamente quale autorità decidente. In simili circostanze
il comune non può essere considerato come parte soccombente nel giudizio
pronunciato dal Consiglio di Stato.
Rileva inoltre come già davanti a quest'ultima autorità, il
municipio non avesse chiesto la semplice reiezione del gravame interposto dai
signori __________, astenendosi dal formulare domande di giudizio.
Censura il fatto che per contro __________, pur avendo
resistito al ricorso dei signori __________, non sia stato condannato al
pagamento di spese e ripetibili.
E. All'accoglimento del ricorso
si oppongono __________ e __________, adducendo delle argomentazioni che
saranno, se necessario, riprese in seguito.
Il Consiglio di Stato e __________ dal canto loro si
astengono dal formulare osservazioni e si rimettono al giudizio di questo
Tribunale.
Considerato, in
diritto
- La competenza del Tribunale
cantonale amministrativo discende dall'art. 21 cpv. 1 LE.
La legittimazione attiva del comune ricorrente è data (art 21
cpv. 2 LE; art. 43 PAmm).
Il ricorso, tempestivo, è dunque ricevibile in ordine e può
essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
- Giusta l'art. 31 PAmm, il
Consiglio di Stato e il Tribunale cantonale amministrativo, quali autorità di
ricorso, condannano la parte soccombente al pagamento di un'indennità alla
controparte.
Di principio, anche l'ente pubblico, in quanto parte di un
procedimento ricorsuale, può essere condannato al pagamento di un'indennità
alla parte vincente. Anche nell'ambito del giudizio sulle ripetibili occorre
tuttavia debitamente considerare le particolarità della comparsa in causa
dell'ente pubblico.
In quest'ordine d'idee, la condanna dell'ente pubblico soccombente
al pagamento di un'indennità alla parte vincente si giustifica soltanto se lo
stesso ha partecipato alla lite quale unico antagonista della parte che ha
avuto successo. In questi casi, il fatto che l'ente pubblico sia comparso in
causa quale autorità decidente e non quale vera e propria parte non permette di
esimerlo dall'obbligo di risarcire la parte vincitrice alla quale si è a torto
opposto.
Diversa è per contro la situazione nei casi in cui l'ente
pubblico ha partecipato al procedimento ricorsuale assieme ad altre parti,
rimanendo soccombente insieme a queste ultime: in questi casi si giustifica che
le ripetibili siano esclusivamente addossate alle parti che si sono battute al
fianco dell'ente pubblico senza successo (STA inedita 30 ottobre 1992 in re
Comune di __________; F. Gygi, Bundesverwaltungsrechtspflege, § 38 no. 3., pag.
330).
- A ragione dunque il comune
di __________ chiede di essere liberato dall'obbligo di partecipare alla
rifusione delle ripetibili. Non vi sono infatti motivi che possano giustificare
la soluzione adottata dal Consiglio di Stato: interessato all'esito della procedura
di ricorso di prima istanza non era il comune, ma il rilasciatario della
licenza impugnata. Soltanto questa parte poteva e doveva quindi essere chiamata
a pagare le ripetibili.
La decisione qui dedotta in giudizio risulta essere ancor più
insostenibile, se si considera che nella procedura davanti al Consiglio di
Stato il comune di __________ non si era neppure opposto all'accoglimento
dell'impugnativa presentata da __________ e __________, rimettendosi al
giudizio dell'autorità di ricorso, e pertanto l'ente pubblico non poteva
neppure essere considerato come soccombente rispetto alle domande di giudizio
formulate in quella sede.
Soccombente è invece risultato il rilasciatario della
licenza, al quale tuttavia l'Esecutivo cantonale, senza peraltro alcun valido
motivo, non ha imposto l'obbligo di versare le ripetibili.
- Visto quanto precede, il
ricorso deve essere accolto.
Di conseguenza il dispositivo della decisione impugnata statuente
sulle ripetibili va riformato nel senso che queste ultime sono esclusivamente a
carico del resistente __________.
- Per quanto concerne tasse
e spese della presente istanza, le stesse vanno addossate esclusivamente a
__________ e __________, i quali hanno chiesto la reiezione del ricorso presentato
dal comune di __________ e che pertanto, visto l'esito dello stesso, risultano
soccombenti rispetto alla loro domanda di giudizio.
Per contro non può essere condannato al pagamento di tasse e
spese di seconda istanza __________, non avendo assunto in questa sede una
posizione contraria all'accoglimento dell'impugnativa del Comune.
Non si assegnano ripetibili, non essendo stato l'ente
pubblico patrocinato da un legale.
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21 LE; 3, 18, 28, 31, 43, 60, 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza il dispositivo no. 2 della decisione 22 gennaio
1997 (no. 147) del Consiglio di Stato è parzialmente annullato e riformato nel
senso che le ripetibili di fr. 400.-- (quattrocento) sono poste a carico di
__________, anziché del Comune di __________.
-
La tassa di giustizia e le
spese di seconda istanza ammontanti a complessivi fr. 300.-- sono a carico di
__________ e __________, in solido.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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