AIUTO
RICERCA
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Numero d'incarto:
52.1997.170
Data decisione, Autorità:
10.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00170
Lugano
10 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 14 luglio 1997 di
rappresentati
da__________
contro
la
risoluzione 2 luglio 1997 (n. 3269) del Consiglio di Stato che ha
parzialmente accolto il ricorso 20 febbraio 1997 di __________ e __________
avverso le decisioni 3/6 febbraio 1997 con cui il municipio di __________ ha
ordinato loro di eliminare opere eseguite senza permesso al mapp. __________
sub. e di quel comune ed ha inflitto loro una multa di fr. 2'500.-- ciascuno
in relazione alla loro realizzazione;
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. a) __________ e __________
sono proprietari del mapp. __________ di __________, che si affaccia sulla
__________. Sul fondo, assegnato dal PR alla zona Nv (nucleo di villaggio),
insiste un edificio eretto nel 1948, che dispone anche di una superficie di
terreno a forma triangolare, descritta a registro fondiario quale giardino, di
mq 188 di superficie (sub. e): denominazione frattanto sostituita con quella di
piazzale.
b) In data 4 novembre 1994 il municipio di __________ ha rilasciato
a favore di __________ e di __________ la licenza edilizia per la riattazione
di parte dell'edificio al mapp. __________, concedendo agli stessi una deroga
volta a liberarli dall'obbligo di formare i posteggi sancito all'art. 52 NAPR
ed assoggettandoli in pari tempo al pagamento del relativo contributo
sostitutivo di fr. 18'000.--, calcolato in ragione di 12 posteggi mancanti a
fr. 1'500.-- cadauno. __________ e __________ sono insorti innanzi al Consiglio
di Stato avverso quella decisione nella misura in cui poneva a loro carico il
accennato contributo sostitutivo per posteggi non realizzati. Con risoluzione
15 marzo 1995 il Governo ha respinto il gravame. Quel giudicato é
successivamente stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 27
settembre 1995.
c) Il sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del
giurista delegato dal Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione
della detta contestazione aveva permesso di accertare che la costruzione al mapp.
__________ non beneficiava di posteggi per autovetture (cfr. al relativo
verbale). I proprietari avevano quindi manifestato in quella sede, per la prima
volta, l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e: realizzazione
che i rappresentanti del municipio avevano subito contestato, poiché in urto
con l'art. 47 NAPR regolamentante le costruzioni nella zona del nucleo. Il
Consiglio di Stato non aveva tuttavia conferito una rilevanza a quell'intendimento
dei proprietari ai fini del calcolo del numero dei posteggi che essi avrebbero
dovuto realizzare a seguito della riattazione e del relativo contributo sostitutivo,
per il motivo che per la creazione dei due nuovi posteggi era soggetta al rilascio
di una licenza edilizia da parte del municipio (cfr. consid. D in fine della
risoluzione 15 marzo 1995). Quella tesi é stata confermata nella sentenza 27
settembre 1995 di questo Tribunale, con la precisazione che sarebbe bastato
allo scopo l'esperimento della procedura semplificata della notifica (cfr. consid.
2 di quel giudicato).
B. a) Con scritto 19 marzo 1995
__________, agente per conto di __________ e di __________, ha informato il
municipio di __________ che sul giardino al sub. e del mapp. __________,
definito "piazzale esistente", avrebbero sostato due autovetture
a partire dal 1 aprile successivo. Allo scritto era annesso un estratto della
mappa catastale sul quale era stata colorata la superficie interessata, a forma
triangolare (circa 11 ml di base e 8 ml di altezza). Con raccomandata del 23
marzo successivo l'Esecutivo ha comunicato che il prospettato stazionamento necessitava
del preventivo rilascio di una licenza edilizia, ma che fosse ad ogni buon
conto contrario all'art. 47 NAPR, il quale vieta nella zona Nv la modificazione
degli spazi liberi.
b) Il 24 marzo 1995 i proprietari del mapp. __________ hanno
dunque presentato una domanda di costruzione avente come oggetto la sosta di 3
autovetture sul piazzale in discussione e la rimozione di una scala di accesso
allo stabile che si immetteva sul menzionato piazzale. Raccolto l'avviso
favorevole del dipartimento, con decisione 10 agosto 1995 il municipio di Stabio
ha negato il rilascio della licenza edilizia per motivo di contrasto con l'art.
47 NAPR. Nelle more della procedura il municipio di __________, accertata
l'esecuzione dei posteggi, aveva emesso alle date 17 e 24 maggio 1995 un ordine
di sospensione dei lavori. Dal verbale del sopralluogo svolto in
contraddittorio il 9 giugno successivo risulta infatti che i proprietari
avevano frattanto eliminato il cancello ed il sottostante gradino di accesso
alla proprietà così come la scala esterna di accesso dal piazzale all'edificio.
c) Con ricorso 25 agosto 1995 __________ e __________ sono
insorti innanzi al Consiglio di Stato avverso il menzionato diniego, sostenendo
che il piazzale esisteva dal 1948. Il Governo ha parzialmente accolto il
gravame con risoluzione 8 novembre 1995, per il motivo che la semplice sosta di
autovetture sul piazzale in discussione non si poneva in urto con l'art. 47
NAPR, il quale si limita a vietare l'alterazione degli spazi liberi nella forma
e nei materiali. Il Consiglio di Stato ha tuttavia ridotto da 3 a 2 il numero
di posteggi autorizzati.
d) Con ricorso 27 novembre 1995 il comune di __________ si é
aggravato a questo Tribunale contro quel giudicato governativo, del quale ha
chiesto l'annullamento e la conferma della propria decisione 10 agosto 1995. Il
comune ha rimproverato in particolare all'istanza inferiore di aver ignorato
gli interventi edilizi (abusivi) che i resistenti avevano eseguito per poter
permettere il parcheggio di veicoli sul piazzale, vietati dall'art. 47 NAPR.
L'accesso veicolare creava inoltre dei problemi di sicurezza stradale. Previo
esperimento di un'istruttoria completa (udienza, sopralluogo, richiamo atti,
richiesta di ulteriori specifiche giustificazioni scritte al municipio) con
sentenza 15 ottobre 1996 il Tribunale amministrativo ha accolto il gravame,
annullato la risoluzione governativa 8 novembre 1995 e confermato il diniego
municipale 10 agosto 1995 della licenza edilizia sulla scorta della seguente
motivazione:
"2. 2.1.
L'edificazione nella zona Nv é regolamentata dall'art. 47 NAPR. Per quanto
interessa la soluzione della presente contestazione quella norma dispone che:
"Gli
spazi liberi ed i manufatti esterni esistenti come corti, orti, androni, muri
di orti e giardini non possono essere alterati nella loro forma e loro
materiali."
2.2. Le
fotografie prodotte dal municipio con lettera 29 dicembre 1995 al Tribunale,
documentano che il sub. e del mapp. __________ costituiva effettivamente un
giardino pianeggiante, tenuto a verde, parzialmente lastricato per permettere
il transito pedonale lungo lo stesso. Il giardino era delimitato verso Piazza
__________ /via __________ da un muro di cinta e sostegno, sormontato da
pilastri in cemento collegati da tubi in metallo, che terminavano in corrispondenza
della costruzione con un cancello, di circa 2 ml di larghezza, sopraelevato di
un gradino rispetto al livello della piazza. Risulta inoltre dal verbale del
sopralluogo esperito il 21 febbraio 1995 da parte del giurista delegato dal
Servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato per la soluzione della contestazione
concernente il prelievo di contributi sostituti per posteggi mancanti e dalle
ammissioni degli stessi resistenti (cfr. ricorso 25 agosto 1995 al Consiglio di
Stato nella presente vertenza, cifre 3 e 4) che quel subalterno non era mai
stato utilizzato quale parcheggio per autovetture. Né, del resto, quell'utilizzazione
appariva possibile già per il fatto che il cancello, stretto, sopraelevato
rispetto alla piazza e posto a ridosso dello stabile (dal quale si dipartivano
due scale esterne), formava con questo un angolo acuto di circa 50 gradi. Come
é infine già stato spiegato, i proprietari qui resistenti avevano quindi manifestato
per la prima volta l'intenzione di formare due posteggi nel giardino al sub. e
in occasione della contestazione riguardante il prelievo da parte del comune
dei contributi sostitutivi per posteggi mancanti a seguito della riattazione parziale
dello stabile al sub. A.
2.3. Il
sopralluogo esperito il giorno 11 settembre 1996 ha permesso di constatare che
i proprietari hanno asportato il cancello, il muro di cinta e sostegno ed i
pilastri onde realizzare un'entrata sul fondo di ml 5 di larghezza, le scale esterne
adiacenti l'edificio, completato - per quanto necessario - la lastricatura per
una profondità di circa 11,5 ml rispetto all'entrata, infine modificato su
tutta quella profondità il livello del giardino creando una pendenza (rampa)
tale da permettere l'accesso con autoveicoli sul fondo. Ciò facendo i resistenti
hanno vistosamente disatteso il divieto di alterare le superfici libere ed i
manufatti esterni sancito all'art. 47 NAPR.
2.4. Il
ricorso del comune di __________ deve dunque essere accolto già per questo
motivo. D'altra parte, come é stato sostenuto dai rappresentanti del comune
presenti all'udienza 11 settembre 1996, l'accesso realizzato dai resistenti
disattende pure, in principio (ma é riservata la possibilità per il municipio
di concedere delle deroghe a questo riguardo), l'art. 51 NAPR, che regolamenta
gli accessi a strade e piazze pubbliche, secondo cui la loro larghezza minima é
di ml 6 ed devono inoltre essere provvisti di inviti arrotondati aventi un
raggio di curvatura minimo di ml 1,50 sui 2 lati rispettivamente di ml 3 su di
un solo lato. Il sopralluogo ha invece evidenziato che il controverso accesso
non crea pericolo o disturbo per la circolazione sulla piazza.
2.5. La
risoluzione del Consiglio di Stato, che ha ignorato gli interventi eseguiti dai
resistenti per creare il controverso parcheggio (lavori oggetto oltretutto di
un ordine di sospensione dei lavori), deve dunque essere annullata. Non può inoltre
essere accreditata la tesi sostenuta dai proprietari, volta a minimizzare quelle
opere, secondo cui si é trattato in realtà di togliere semplicemente uno o due
paletti di demarcazione (cfr. risposta, pagina 6). Per quanto concerne infine
il riferimento alla riattazione eseguita al mapp. __________, dall'incarto
acquisito agli atti in occasione dell'udienza dell'11 settembre 1996 risulta che
nell'ambito del rilascio della licenza edilizia il municipio di __________
approvò espressamente la realizzazione di 5 posteggi al sub. c, giardino, di
quella proprietà ed anzi ne richiese la formazione di altri 3. Tuttavia, come é
stato precisato dal municipio nelle osservazioni 26 agosto 1996 e come hanno
ammesso i rappresentanti dei resistenti all'udienza, il mapp. __________
disponeva già di un sufficiente accesso carrozzabile: si trattava semplicemente
di sostituire l'asfalto con il lastricato. Non si é quindi dovuto procedere,
come é invece il caso nella fattispecie, alla demolizione di manufatti esterni
ed all'escavazione del terreno formante il giardino per poter creare l'accesso
carrozzabile al fondo: premessa indispensabile per la realizzazione dei posteggi.
Il fatto quindi - sostenuto dai resistenti, condiviso dal Consiglio di Stato e
confermato dalla licenza edilizia appena citata - secondo cui l'art. 47 NAPR
non vieta la formazione di posteggi nella zona del nucleo non basta dunque agli
stessi per spuntare la sollecitata, controversa licenza edilizia."
C. A seguito dell'esecuzione
degli interventi edili appena descritti il municipio ha iniziato una procedura
di contravvenzione a carico dei qui insorgenti. Preso atto delle osservazioni
inoltrate da questi ultimi, con risoluzione n. __________ del 3 febbraio 1997
il municipio di __________ ha inflitto loro una multa di fr. 2'500.-- ciascuno
in applicazione dell'art. 46 LE, rimproverando agli stessi di aver realizzato
le opere edilizie in rassegna, che violavano nel contempo l'art. 47 NAPR, senza
preventivamente disporre della licenza edilizia. Attraverso la stessa
risoluzione, in applicazione dell'art. 43 LE il municipio ha parimenti ordinato
ai ricorrenti di ripristinare l'accesso al sub. e del mapp. __________ da
veicolare a pedonale, ricostruendo muro di sostegno, pilastri, recinzione e
gradini. Detta risoluzione é stata intimata con due documenti separati a ciascun
proprietario il 6 febbraio 1997.
D. Con un unico gravame 20
febbraio 1997 __________ e __________ sono insorti contro la menzionata
risoluzione municipale davanti al Consiglio di Stato, al quale hanno chiesto di
annullarla ed in subordine di ridurre sensibilmente la multa loro inflitta.
Relativamente all'ordine di ripristino, ritenuto sproporzionato, i ricorrenti
hanno sostenuto che il passo carrabile fosse preesistente e che il muro di
sostegno fosse stato demolito nel 1947. Il ripristino della cinta appariva
opinabile sotto l'aspetto estetico; quello dei gradini appariva invece
contrario all'art. 30 LE. Gli insorgenti hanno inoltre contestato, poiché
parimenti sproporzionato, l'importo della multa loro inflitta.
E. Con risoluzione 2 luglio
1997 il Consiglio di Stato ha respinto il gravame nella misura in cui
riguardava il ripristino dello status quo ante. Ha invece ridotto la multa
inflitta gli insorgenti a fr. 2'000.-- ciascuno.
F. Con impugnativa 14 luglio
1997 __________ e __________ insorgono innanzi a questo Tribunale contro il
giudicato governativo 2 luglio 1997, chiedendo il suo annullamento oltre a
quello della risoluzione municipale 3 febbraio 1997 e, in via subordinata, una
sensibile riduzione della multa loro inflitta. I ricorrenti ribadiscono le
censure già sottoposte al giudizio della prima istanza ricorsuale; sulla scorta
di un'ampia documentazione fotografica essi lamentano inoltre una disparità di
trattamento nei confronti di altri proprietari perpetrata a loro pregiudizio da
parte del municipio di __________. Chiedono inoltre l'esperimento di un
sopralluogo.
Il municipio di Stabio e il Consiglio di Stato hanno
sollecitato la reiezione del gravame.
I ricorrenti hanno inoltrato un'ulteriore memoria il 19
agosto 1997; dal momento tuttavia che essi non avevano preventivamente
sollecitato ed ottenuto l'autorizzazione a procedere ad un ulteriore scambio di
allegati in applicazione dell'art. 49 cpv. 3 PAmm, quel documento é stato
stralciato dagli atti.
Considerato, in
diritto
-
La competenza del Tribunale
è data (art. 21 cpv. 1, 43, 45 LE, 148 cpv. 3 LOC). Il ricorso è tempestivo (art.
46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione di ricorrenti certa (art. 43 PAmm). Il
ricorso è pertanto ricevibile in ordine. Esso può inoltre essere deciso sulla
base degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm). La situazione dei luoghi
é già stata accertata da parte del Tribunale in occasione della controversia
relativa al diniego della licenza edilizia. Non appare pertanto necessario
esperire un nuovo sopralluogo.
-
Sull'ordine di
ripristino
2.1. Giusta l'art. 43 cpv.
1 LE il municipio ordina la demolizione o la rettifica delle opere eseguite in
contrasto con la legge, i regolamenti edilizi o i piani regolatori, tranne il
caso in cui le differenze siano minime e senza importanza per l'interesse
pubblico. L'ordine di ripristino impugnato si fonda sulla decisione 10 agosto
1995 con cui il municipio di __________ aveva negato ai ricorrenti il rilascio
della licenza edilizia per la realizzazione di un parcheggio per tre
autoveicoli su parte del sub. e del mapp. __________: parcheggio che gli
insorgenti avevano realizzato nel corso dello svolgimento della procedura di
approvazione dei progetti nonostante l'emanazione da parte del municipio di un
ordine di sospensione dei lavori alle date 17 e 24 maggio 1995. Quel diniego é
stato confermato da parte di questo Tribunale con sentenza 18 ottobre 1996, i
cui considerandi di merito sono riprodotti in esteso sub B che precede. La
violazione materiale dell'art. 47 NAPR alla base dell'ordine di demolizione é
pertanto stata accertata in maniera vincolante e definitiva in quella sede.
Avuto riguardo alle finalità della norma disattesa, che sancisce il divieto
nella zona Nv di alterare le superfici libere e i manufatti esterni nella forma
e nei materiali, all'importanza dei lavori eseguiti (asportazione del cancello,
demolizione del muro di cinta e sostegno per creare un varco di 5 m di
larghezza, significativa modifica del livello del giardino per creare una
rampa, completazione della lastricatura per una profondità di 11,5 m) ed all'impatto
che ne é risultato per l'ambiente circostante, detta violazione non può essere
qualificata di poco conto e tantomemo senza importanza per l'interesse pubblico
al rispetto della legalità. La risoluzione impugnata, con cui il Consiglio di
Stato ha tutelato l'ordine di ripristino municipale 3 febbraio 1997, appare
pertanto immune da violazioni di legge e deve essere confermata.
2.2. I ricorrenti tentano, invero, di rimettere in
discussione la bontà del diniego della licenza edilizia, asserendo in
particolare che l'accesso carrabile al fondo era sempre esistito, che non crea
pericolo, infine che il muro di cinta e sostegno era stato demolito nel 1947.
Nella procedura di impugnazione di un ordine di demolizione non è però concesso
al proprietario che ne è colpito di rimettere in discussione l'accertamento
della violazione materiale che sta alla base della misura stessa, rimediando
con ciò alla mancata tempestiva impugnazione del diniego della licenza
edilizia: siffatta creazione di una seconda protezione giuridica contro il
diniego della licenza, in una procedura ove del resto non vengono esperite
talune formalità procedurali essenziali tipiche di quella del permesso di
costruzione (tali ad esempio la pubblicazione della domanda e la sua notifica
ai proprietari confinanti), appare invece tanto inutile quanto suscettibile di
fondare delle contraddizioni (cfr. per tutti C. Mäder, Das Baubewilligungsverfahren,
N. 672 e numerosi rinvii). D'altra parte il riesame di atti amministrativi
negativi (tali, ad esempio, il diniego della licenza edilizia) non entra in
considerazione quando all'autorità, poco tempo dopo il rifiuto della domanda,
viene sottoposta un'identica istanza (DTF 120 Ib 47 consid. 2b e c; sentenza inedita
del Tribunale federale del 13 marzo 1991 in re B., consid 2d). Queste censure
devono dunque essere respinte siccome irricevibili. Ad ogni buon conto
l'istruttoria svolta da questo Tribunale nell'ambito della contestazione
relativa al diniego della licenza edilizia, culminata con la sentenza 15
ottobre 1996, smentisce la preesistenza, a favore del fondo, di un accesso
carrabile (come ha rettamente, ulteriormente argomentato il Consiglio di Stato,
il portone di cui alla fotografia prodotta dei ricorrenti si riferisce ai primi
decenni di questo secolo); del pari ha dimostrato che il muro di cinta e sostegno
venne rimosso al solo fine di creare il controverso parcheggio. La circostanza,
pure accertata da questo Tribunale nella precedente causa, secondo cui
l'accesso così risultante non crea pericolo o disturbo per la circolazione
pubblica non basta a rendere il parcheggio conforme all'art. 47 NAPR.
Pure irricevibile in questa sede, per i motivi appena
illustrati, é l'asserita violazione del principio di uguaglianza cui i
ricorrenti si appellano sulla scorta di un'ampia documentazione fotografica
attestante - a loro giudizio - tutta una serie di demolizioni di muri di cinta
realizzati nella zona Nv di __________ per creare degli accessi veicolari. Se,
quindi, gli insorgenti si ritenevano pregiudicati rispetto ad altri proprietari
avrebbero dovuto sollevare quella censura in sede di contestazione del diniego
del rilascio della licenza edilizia. Ciò che del resto avevano fatto, senza
successo. Sia comunque aggiunto, per completezza, che - contrariamente a quanto
lasciano credere gli insorgenti sollevando questa censura - oggetto di diniego
del permesso e della misura del ripristino che li concerne non é tanto la
demolizione parziale del muro di cinta e sostegno per creare un accesso al
fondo bensì la vistosa alterazione del giardino che ne é conseguita, questo spazio
venendo delimitato, sostenuto e qualificato dai manufatti demoliti. La
violazione dell'art. 47 NAPR non é pertanto caratterizzata dall'esecuzione di
quegli interventi in quanto tali bensì dalle conseguenze che hanno scatenato a
pregiudizio del sovrastante giardino. Foss'anche stata ricevibile questa
censura avrebbe pertanto dovuto essere respinta già perché inconferente.
2.3. I ricorrenti eccepiscono poi che il ripristino si avvera
opinabile sotto l'aspetto estetico e contrario all'art. 30 LE, che prevede la
presa in considerazione dei bisogni degli invalidi motulesi in caso di
costruzione di edifici e impianti pubblici o privati accessibili al pubblico,
come pure di ampliamenti o trasformazioni di una certa importanza. Trattandosi
di dover ripristinare una situazione preesistente, abusivamente alterata,
questi argomenti non possono tuttavia essere presi in considerazione. Nella
misura in cui lo dovessero comunque essere, andrebbero seccamente respinti. Opinabile
sotto l'aspetto estetico - é il men che si possa dire - é semmai il risultato
creato dall'intervento abusivo dei ricorrenti, non la situazione preesistente.
Né, inoltre, sono pacificamente dati i requisiti di applicazione dell'art. 30
LE: non ci si trova in presenza di una costruzione, ampliamento o trasformazione
di una certa importanza dello stabile al mapp. __________ ed inoltre il
controverso accesso serve la parte destinata ad abitazione privata; per tacere
poi il fatto che, a prescindere da ciò, la debita presa in considerazione delle
esigenze degli invalidi motulesi non presupporrebbe in ogni caso l'apertura ed
il mantenimento di uno squarcio di 5 m in un muro di cinta e sostegno.
2.4. L'ordine di ripristino deve pertanto essere confermato.
- Multa
3.1. Giusta l'art. 46 cpv. 1 LE le contravvenzioni alla LE
stessa, ai piani regolatori ed ai regolamenti edilizi sono punite dal municipio
con l'ammonimento o la multa sino a fr. 500.-- se é stata omessa una notifica,
con la multa sino a fr. 5'000.-- se é stata omessa una domanda di costruzione
sottoposta alla procedura ordinaria, con la multa sino a fr. 10'000.-- negli
altri casi. Se l'autore é recidivo, ha agito intenzionalmente o per fine di
lucro, il municipio non é vincolato da questi massimi (art. 46 cpv. 2 LE). La
multa deve essere commisurata alla gravità dell'infrazione e, se del caso,
della colpa (art. 46 cpv. 3 LE).
3.2. Il municipio di __________ ha inflitto agli insorgenti
la contestata ammenda poiché questi hanno realizzato il parcheggio in rassegna
senza preventivamente disporre della licenza edilizia. La violazione dell'art.
1 cpv. 1 LE é dunque sicuramente data. L'importo della multa inflitta dal
municipio, di fr. 2'500.--, é stato tuttavia ridotto dal Consiglio di Stato a
fr. 2'000.--. Il Governo ha infatti considerato eccessivamente severa la
sanzione disposta dall'autorità inferiore. Gli insorgenti postulano un'ulteriore,
sensibile diminuzione della multa. Il Tribunale ritiene di poter aderire a
questa domanda.
3.3. La violazione in esame ricade nel campo di applicazione
degli "altri casi" contemplati all'art. 46 cpv. 1 LE, per i
quali la menzionata disposizione prevede una multa sino a fr. 10'000.--, che
può essere aumentata in applicazione dell'art. 46 cpv. 2 LE se l'autore é recidivo,
ha agito intenzionalmente o per fine di lucro. Gli insorgenti avevano infatti
presentato domanda di costruzione il 24 marzo 1995: non si può pertanto
rimproverare loro di aver disatteso l'ossequio di quell'obbligo. Com'era già stato
spiegato al consid. 2 della sentenza 27 settembre 1995, il rilascio della
licenza edilizia per la costruzione del parcheggio in rassegna poteva inoltre
avere luogo secondo la procedura semplificata della notifica. Non c'é motivo,
in principio, di trattare più severamente chi inoltra una domanda di
costruzione ed esegue i lavori prima di essere in possesso della relativa
licenza rispetto a chi esegue quegli stessi lavori senza nemmeno premurarsi di
preventivamente esperire la procedura di rilascio del permesso di costruzione.
Applicando questo ragionamento al caso di specie la multa a carico dei
ricorrenti dovrebbe essere contenuta, nel solco delle indicazioni fornite dall'art.
46 cpv. 1 LE, entro fr. 500.-- ciascuno, ovvero rientrare nell'importo massimo
di multa che quella norma commina a chi omette di presentare una notifica. Ad
aggravare la situazione degli insorgenti concorrono tuttavia almeno due
circostanze. Anzitutto essi hanno agito intenzionalmente e con fine di lucro.
In secondo luogo essi sapevano già prima dell'inoltro della domanda di
costruzione che il parcheggio che intendevano realizzare non sarebbe stato
autorizzato da parte del municipio poiché in contrasto con l'art. 47 NAPR: é
quanto risulta a chiare lettere dalla raccomandata 23 marzo 1995 notificata dal
municipio al loro rappresentante signor __________. Il fatto che i ricorrenti
abbiano disatteso l'ordine di sospensione dei lavori 17/24 maggio 1995 non
concorre invece a pregiudicare ulteriormente la loro situazione: in effetti
quell'ordine era stato impartito dietro comminatoria della pena di cui all'art.
292 CPS, per cui la sua violazione comporta una repressione in separata sede
(v. anche RDAT II-1991 N. 36 consid. 4 in fine). Ferme queste premesse, avuto
riguardo al pieno potere cognitivo che spetta al Tribunale amministrativo in
materia di verifica di multe a carattere penale ai sensi dell'art. 6 CEDU, tra
cui va sicuramente annoverata quella massima (ed ulteriormente incrementabile)
di fr. 10'000.-- comminata dall'art. 46 cpv. 1 LE (RDAT II-1995 N. 19; STA
inedita 18 ottobre 1996 in re ing. R. G., consid. 2.3.), questo Giudice ritiene
di dover ridurre ulteriormente l'importo dell'ammenda da porre a carico di
ciascun ricorrente (da fr. 2'000.--) a fr. 1'000.--. Quest'ultimo importo
appare più consono alla gravità oggettiva (entità dei lavori eseguiti abusivamente)
e soggettiva (colpa) della violazione della legge di cui si sono resi colpevoli
i ricorrenti.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso deve essere parzialmente accolto. Il dispositivo n. 2.1. del
giudizio governativo viene modificato quo all'importo della multa da infliggere
agli insorgenti. Questo comporta anche una riduzione della tassa di giustizia
posta a loro carico in quella sede. La tassa di giudizio della presente sede
deve essere posta a carico degli insorgenti proporzionalmente al loro grado di
soccombenza (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 21, 43, 45, 46, 52 LE, 18, 28, 31, 43, 46, 61 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è parzialmente
accolto.
§. Di conseguenza i dispositivi n. 2.1. e 3 della risoluzione 2 luglio
1997 (n. 3269) del Consiglio di Stato vengono modificati come segue:
"2.1.
La multa inflitta ai ricorrenti da parte del municipio di __________ con risoluzione
3/6 febbraio 1997 viene ridotta a fr. 1'000.-- (mille) ciascuno.
-
La
tassa di giustizia, di fr. 400.--, viene posta a carico dei ricorrenti in
solido."
-
La tassa di giudizio, di fr.
600.--, viene posta a carico dei ricorrenti in ragione di metà ciascuno,
ritenuto il vincolo di solidarietà tra di loro per il suo pagamento.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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