AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.177
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00177
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 21 aprile 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la risoluzione 17 marzo 1997 (n. 1283) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dall'insorgente in materia di rifiuto di rilascio del permesso di domicilio a favore del figlio __________ (ricongiungimento familiare);
vista la risposta 7 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadino del __________ nato il __________, é entrato in Svizzera il 22 gennaio 1989, chiedendovi asilo. Il 16 marzo 1990 il predetto é convolato a seconde nozze con la cittadina del __________ , __________, al beneficio di un permesso di domicilio nel nostro paese. __________ é pertanto stato messo al beneficio dapprima di un permesso di dimora ed a partire dal 15 marzo 1995 di un permesso di domicilio. La domanda di asilo é stata ritirata nel corso dell'estate del 1990.
B. a) Alle date 18 agosto/9 settembre 1996 __________ ha sollecitato al dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, il rilascio di un permesso di domicilio a favore di suo figlio __________, nato il 17 luglio 1979 dalla precedente relazione matrimoniale con __________, che soggiornava a quella data già presso di lui per trascorrere le vacanze in virtù di un visto d'entrata per un soggiorno massimo di 45 giorni. L'istante ha inoltre proceduto ad iscrivere il figlio ai corsi di pretirocinio per alloglotti durante l'anno scolastico 1996/97.
b) Con decisione 4 dicembre 1996 fondata sugli art. 4, 12, 16 e 17 LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU la sezione degli stranieri ha respinto la domanda, perché non sussisteva un diritto ad ottenere un ricongiungimento familiare parziale. Ha successivamente completato quell'argomento richiamandosi alla giurisprudenza del Tribunale federale secondo cui lo scopo dell'art. 17 cpv. 2 LDDS non consiste nel ricongiungere alla famiglia quei membri che sono alle soglie della maggior età. Ha pure fatto riferimento alla separazione pluriennale tra padre e figlio ed inoltre al fatto che __________ non aveva mai informato l'autorità di avere dei figli (cfr. osservazioni al ricorso al Consiglio di Stato 15 gennaio 1997). __________ é quindi stato diffidato a lasciare il territorio del nostro Cantone entro il 31 gennaio 1997.
C. a) __________ é insorto contro la decisione dipartimentale con gravame 7 gennaio 1997 innanzi al Consiglio di Stato, al quale ha domandato di annullarla e di rilasciare a favore di suo figlio __________ un permesso di domicilio. Il ricorrente ha spiegato che il figlio in rassegna era stato affidato negli ultimi 10 anni alle cure della nonna paterna, la quale - a causa dell'età avanzata - non era più in grado di occuparsi di lui. Il sostentamento era invece sempre stato garantito dal ricorrente stesso. Il diniego del ricongiungimento pregiudicava pertanto in modo inaccettabile l'educazione del giovane.
b) Con giudizio 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. L'autorità di prime cure ha in sostanza considerato che la durata pluriennale della separazione tra padre e figlio, l'età di quest'ultimo al momento dell'inoltro della domanda, la mancanza di provate relazioni strette, durature ed effettivamente vissute, nonché il fatto che il figlio aveva sempre vissuto in Africa, ove risiedono la madre, la nonna e gli altri fratelli dimostrassero come il sollecitato permesso di domicilio servisse in realtà non tanto per permettere il ricongiungimento familiare bensì per agevolare l'avvenire economico del giovane. In queste condizioni il suo rifiuto non era contrario né all'art. 17 cpv. 2 LDDS né all'art. 8 CEDU. Il Governo ha inoltre impartito a __________ un termine scadente il 31 maggio 1997 per lasciare il territorio del Cantone.
D. Con ricorso di diritto amministrativo 21 aprile 1997 __________ é insorto contro la risoluzione governativa 17 marzo 1997 innanzi al Tribunale federale, al quale ha domandato di annullarla ed inoltre di far ordine alla sezione degli stranieri di rilasciargli il controverso permesso di domicilio. L'insorgente ha ribadito le argomentazioni sollevate in precedenza, contestando la tesi secondo cui il permesso servisse solo al figlio per venire nel nostro paese a "guadagnar soldi". Ha insistito invece sull'istruzione del figlio e sulla sua cura. Ha pure sostenuto che un conoscente al beneficio di un permesso di domicilio aveva ottenuto detto permesso per suo figlio.
Il Consiglio di Stato ha sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
E. Dopo che al gravame era stato conferito effetto sospensivo (decreto presidenziale 16 maggio 1997), con sentenza 18 luglio 1997 la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha disposto la trasmissione del ricorso per evasione a questo Tribunale. Dopo aver considerato che, sicuramente almeno nella misura in cui il ricorrente invocava l'art. 17 cpv. 2 LDDS, il gravame era ricevibile in quanto ricorso di diritto amministrativo, l'alta Corte federale ha accertato che la risoluzione governativa impugnata era stata emessa dopo l'entrata in vigore dell'art. 98a OG. Donde la necessità di preventivamente far decidere l'impugnativa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza giusta il capoverso 1 della predetta disposizione. La competenza del Tribunale amministrativo é quindi stata dedotta dalla legge concernente l'adeguamento della legislazione cantonale all'art. 98a OG, del 12 marzo 1997, in vigore dal 9 maggio successivo, che istituisce alla cifra XVIII una normativa transitoria in materia di diritto degli stranieri.
Donde il presente giudizio.
Considerato, in diritto
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale é dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; é applicabile la legge di procedura per le cause amministrative."
Quella disposizione legale, che istituisce la competenza del Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni di decisioni governative relative al diritto degli stranieri, subordina nel contempo la competenza di questa autorità giudiziaria - e, di riflesso, la ricevibilità del gravame - alla sussistenza della possibilità di ulteriormente ricorrere sull'oggetto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
1.2. Come il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare nella sentenza di rinvio 15 luglio 1997 (consid. 2b), in materia di diritto degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non é proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS sancisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Nel concreto caso __________ possiede un permesso di domicilio. Inoltre il figlio __________ aveva meno di 18 anni quando é stata presentata la domanda di ricongiungimento familiare (DTF 120 Ib 262 consid. 1f con rinvii). L'insorgente può pertanto fondare il suo gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS. Se, quindi, la censura di disattenzione dell'art. 17 cpv. 2 LDDS fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa é tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
1.4. Nella sentenza 15 luglio 1997 il Tribunale federale ha lasciato aperto il quesito a sapere se l'insorgente potesse anche richiamarsi all'art. 8 CEDU, disposto che garantisce il rispetto della vita privata e familiare. Orbene, lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che possiede un permesso di domicilio in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela é intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) é limitata e contro una decisione di rifiuto é ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie il ricorrente sostiene implicitamente di avere mantenuto con il figlio un legame intenso e vivo, anche se le sole prove versate agli atti a sostegno della tesi ricorsuale consistono nella copia di versamenti effettuati verosimilmente per il suo mantenimento (e fors'anche per quello degli altri figli) a partire dal giugno 1994 ed inoltre nella dichiarazione della madre di __________ secondo cui il ricorrente aveva assicurato il sostentamento del figlio fin dalla nascita. Per la soluzione della vertenza non é ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega il ricorrente al figlio. In effetti, per la ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le decisioni impugnate non disattendono comunque l'art. 8 CEDU.
1.5. Il ricorso é inoltre tempestivo (cfr. consid. 2 della sentenza 15 luglio 1997 del Tribunale federale) e la legittimazione dell'insorgente certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. Come risulta dall'esposizione dei fatti __________, cittadino del __________ nato il __________, é entrato in Svizzera il 22 gennaio 1989, chiedendovi asilo. Il 16 marzo 1990 il predetto é convolato a seconde nozze con la cittadina del __________, al beneficio di un permesso di domicilio nel nostro paese. __________ é pertanto stato messo al beneficio dapprima di un permesso di dimora ed a partire dal 15 marzo 1995 di un permesso di domicilio. La domanda di asilo, respinta in prima istanza, é stata ritirata nel corso dell'estate del 1990. Il ricorrente ha lasciato tutti i quattro figli, nati dalla relazione con la precedente moglie, nello Stato del __________. Questi non sono oltretutto nemmeno mai stati menzionati nei formulari che l'insorgente aveva compilato per conseguire dapprima il permesso di dimora (e relativi rinnovi) e, successivamente, di domicilio. Per quanto concerne più specificatamente il figlio ultimogenito __________, nato il 17 luglio 1979 ed interessato al conseguimento del controverso permesso di domicilio, dalla dichiarazione rilasciata dalla nonna paterna risulta che il giovane in esame ha vissuto negli ultimi 10 anni presso di lei; a causa dell'età avanzata (75 anni), la nonna non può però più occuparsi del giovane. La dichiarazione della madre attesta invece che il ricorrente ha assicurato il sostentamento del figlio fin dalla nascita. __________ non ha, per il rimanente, fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con il menzionato figlio tra l'inizio del 1989, quando é venuto in Svizzera, e l'estate del 1996, quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di domicilio a favore del figlio. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti unicamente l'effettuazione di versamenti verosimilmente destinati al sostentamento del figlio (e fors'anche degli altri figli) a partire dal giugno 1994. Nel gravame al Tribunale federale, trasmesso per evasione a questo Giudice, l'insorgente ha sottolineato l'intenzione di volersi occupare dell'istruzione del figlio per permettergli di accedere ad una professione commerciale. Dagli atti risulta inoltre che __________ ha iscritto il figlio al corso di pretirocinio per alloglotti durante l'anno scolastico 1996/97. Al Tribunale risulta inoltre che __________ frequenta quel corso anche durante quest'anno scolastico.
2.3. __________, che alla data di inoltro della domanda di permesso di domicilio aveva appena compiuto i 17 anni, é dunque nato e cresciuto nello stato del __________, dove vivono la nonna, la madre e 3 fratelli. In quello stato egli possiede i legami sociali e culturali ed é pure in quel paese che ha ricevuto un'istruzione. Negli ultimi 10 anni ha vissuto con la nonna. Il fatto che questa sia anziana al punto tale da non potersene più occupare non costituisce una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la sua venuta in Svizzera. Se proprio fosse veramente necessario doversi separare dalla nonna, __________ potrebbe infatti andare a vivere con la madre e se del caso presso un fratello maggiore, tutti residenti nel __________. D'altra parte il padre e qui ricorrente si é separato volontariamente dal figlio anni fa' (inizio 1989) e dagli atti non risulta nemmeno in modo inequivocabile che abbia mantenuto con lui delle relazioni durante questi anni, se non sotto l'aspetto economico. Il ricorrente non ha oltretutto nemmeno chiesto il rilascio del controverso permesso di domicilio a favore del figlio subito dopo aver a sua volta conseguito tale beneficio, ovvero dal 15 marzo 1995. In queste circostanze può dunque essere tutelato l'assunto delle autorità inferiori secondo cui il controverso permesso é stato chiesto non tanto per permettere il ricongiungimento del padre con il figlio bensì per assicurare il futuro professionale di quest'ultimo nel nostro paese: il figlio del ricorrente si avvicina infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione é stata oltretutto successivamente avvalorata dalle affermazioni fatte dall'insorgente stesso in sede di ricorso innanzi al Tribunale federale, secondo cui é sua intenzione di volersi occupare dell'istruzione del figlio per permettergli di accedere ad una professione commerciale, ed inoltre dall'iscrizione del figlio al corso di pretirocinio per alloglotti durante gli anni scolastici 1996/97 e 97/98, che ha avuto luogo approfittando della sua presenza sul suolo elvetico.
Del resto, l'indicazione dell'esistenza dei figli ha una rilevanza nella presa in considerazione, da parte delle autorità di polizia degli stranieri che concedono i permessi, degli interessi economici del paese e del tasso di popolazione straniera (cfr. art. 16 LDDS; DTF 115 Ib 101 seg. consid. 3b). Di conseguenza l'art. 8 cpv. 4 terza frase ODDS nega la possibilità di far capo al beneficio istituito all'art. 17 cpv. 2 terza frase LDDS allo straniero che, nella procedura per la concessione del permesso, abbia taciuto l'esistenza di un membro della famiglia. Come ha ulteriormente argomentato il Consiglio di Stato, il ricorrente non aveva menzionato l'esistenza dei figli nei vari formulari compilati per conseguire il permesso di dimora (e relativi rinnovi) e, successivamente, di domicilio. Egli soddisfa pertanto anche i requisiti di applicazione dell'art. 8 cpv. 4 ODDS.
2.4. In conclusione quindi la richiesta di un permesso di domicilio per __________ non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS.
3.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non é volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
3.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono é da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ é partito volontariamente dallo stato del __________ ed altrettanto volontariamente si é separato dal figlio __________. Allo stesso non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito il figlio appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Il ricorrente non ha infatti nemmeno lontanamente reso verosimile od anche solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 3.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come é stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera di __________ non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
L'insorgente accenna anche ad un caso di un conoscente che ha conseguito il permesso di domicilio a favore del figlio. Egli non fornisce tuttavia indicazioni più precise cosicché non é possibile verificare un'eventuale lesione del principio di uguaglianza.
Sulla scorta di quanto precede il ricorso, nella misura in cui é ammissibile, deve essere respinto. La tassa di giudizio deve essere posta a carico del ricorrente (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 ODDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadino del __________ nato il 17 luglio 1979, é tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di Lugano.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, é posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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