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Numero d'incarto:
52.1997.179
Data decisione, Autorità:
26.11.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00179
Lugano
26 novembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 10 aprile 1997 di
__________, agente per sé ed in rappresentanza dei figli
__________, __________, __________, __________
patrocinati
da: avv. __________
Contro
la
risoluzione 18 febbraio 1997 (n. 627) con cui il Consiglio di Stato ha
respinto il ricorso inoltrato dagli insorgenti in materia di rifiuto dell'autorizzazione
d'entrata (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. __________, cittadina della
Repubblica dominicana, é nata il __________. E' arrivata in Svizzera il 9 marzo
1992, trasferendosi subito nel nostro Cantone, ove ha soggiornato ininterrottamente
fino al 9 giugno 1992: dapprima presso conoscenti a __________ in seguito
presso il Garni __________ di __________ ed infine dall'amico __________ di
__________. Dopo aver risieduto due giorni a __________ é rientrata in Ticino
l'11 giugno 1992. L'indomani é stata verbalizzata e diffidata a lasciare il
territorio elvetico da parte della polizia cantonale: l'uscita ha avuto luogo
il giorno stesso. Per questi fatti l'interessata é stata condannata al
pagamento di una multa di fr. 30.-- per violazione dell'art. 1 LDDS (decisione
4 febbraio 1994 del dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri).
In data 5 agosto 1992 l'ufficio federale degli stranieri aveva a sua volta
pronunciato nei confronti di __________ un divieto d'entrata sul territorio
elvetico fino al 4 agosto 1994. Quel divieto é tuttavia stato revocato il 22
gennaio 1993 per il motivo che __________ aveva contratto matrimonio con il
cittadino svizzero __________ il 7 gennaio precedente. L'insorgente é indi
stata messa al beneficio di un permesso di dimora valido fino all'8 dicembre
1993: permesso che é stato regolarmente prorogato annualmente, da ultimo sino all'8
dicembre 1997. Sciolto per divorzio il primo matrimonio, la ricorrente si é
frattanto risposata il 28 ottobre 1995 con __________, cittadino italiano al
beneficio di un permesso di domicilio, residente a __________. Da quell'unione
é nato un figlio lo scorso anno.
B. a) L'8 febbraio 1996 i
cittadini dominicani __________, nata il __________, __________, nato il
__________, __________, nato il __________, e __________, nato il __________,
hanno inoltrato innanzi al consolato generale di Svizzera a Santo Domingo, ove
risiedono, una domanda volta al conseguimento dell'autorizzazione ad entrare
nel nostro paese per poter vivere con la madre e qui ricorrente __________ ed
il patrigno in quel di __________.
b) Con decisione 1 aprile 1996 fondata sugli art. 4 e 16
LDDS, 8 ODDS e 8 CEDU la sezione degli stranieri ha respinto le domande. In
primo luogo perché non sussisteva un diritto ad ottenere un ricongiungimento
familiare parziale, in secondo luogo perché la madre degli istanti e qui
ricorrente __________ non aveva mai informato l'autorità di avere dei figli.
C. I menzionati istanti, tutti
rappresentati da __________, sono insorti contro la decisione dipartimentale
con gravame 29 aprile 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno
domandato di annullarla e di rilasciare loro un permesso di dimora che li autorizzasse
a vivere con la madre a __________. Con giudizio 18 febbraio 1997 il Consiglio
di Stato ha respinto l'impugnativa. L'autorità di prime cure ha in particolare
evidenziato che __________ si fosse separata volontariamente dai suoi figli, di
cui aveva inoltre intenzionalmente sottaciuto l'esistenza alle autorità
svizzere, attendendo in seguito svariati anni prima di introdurre la domanda di
autorizzazione a raggiungerli in Svizzera. La decisione dipartimentale appariva
pertanto legittima.
D. Con ricorso di diritto
amministrativo 10 aprile 1997 __________, agente per sé ed in rappresentanza
dei figli, é insorta contro la risoluzione governativa 18 febbraio 1997 innanzi
al Tribunale federale, al quale ha domandato di annullarla ed inoltre di far
ordine alla sezione degli stranieri di autorizzare l'entrata in Svizzera dei
suoi 4 figli per poter andare a vivere con lei a __________. L'insorgente, che
si é appellata agli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU, ha affermato di avere sempre
mantenuto delle relazioni con i figli, affidati ad un fratello. Ha giustificato
il ritardo con il quale ha sollecitato il ricongiungimento con le difficoltà
incontrate nella relazione matrimoniale con __________. Ha sostenuto infine di
non aver tratto alcun vantaggio dalla circostanza di aver omesso di informare
le autorità sull'esistenza dei 4 figli. A quest'ultimo riguardo ha anche
contestato la conformità dell'art. 8 cpv. 4 ODDS con l'art. 17 cpv. 2 LDDS.
Il Consiglio di Stato e l'ufficio federale degli stranieri
hanno sollecitato la reiezione dell'impugnativa.
E. Con sentenza 18 luglio 1997
la II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha disposto la
trasmissione del ricorso per evasione a questo Tribunale. Dopo aver considerato
che, nella misura in cui la ricorrente invocava l'art. 8 CEDU, il gravame era ricevibile
in quanto ricorso di diritto amministrativo, l'alta Corte federale ha accertato
che la risoluzione governativa impugnata era stata emessa dopo l'entrata in
vigore dell'art. 98a OG. Donde la necessità di preventivamente far decidere
l'impugnativa da un'autorità giudiziaria cantonale di ultima istanza giusta il
capoverso 1 della predetta disposizione. La competenza del Tribunale
amministrativo é quindi stata dedotta dalla legge concernente l'adeguamento
della legislazione cantonale all'art. 98a OG, del 12 marzo 1997, in vigore dal
9 maggio successivo, che istituisce alla cifra XVIII una normativa transitoria
in materia di diritto degli stranieri.
Donde il presente giudizio.
Considerato, in
diritto
- 1.1. In merito alla
competenza del Tribunale amministrativo é necessario premettere quanto segue.
Giusta l'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in
materia di diritto degli stranieri, del 12 marzo 1997, in vigore dal 9 maggio
1997 (B. U. 1997, pag. 219):
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia
di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di
diritto amministrativo al Tribunale federale é dato ricorso al Tribunale
cantonale amministrativo; é applicabile la legge di procedura per le cause amministrative."
Quella disposizione legale, che istituisce la competenza del
Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni di decisioni governative
relative al diritto degli stranieri, subordina nel contempo la competenza di
questa autorità giudiziaria - e, di riflesso, la ricevibilità del gravame -
alla sussistenza della possibilità di ulteriormente ricorrere sull'oggetto al
Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
1.2. Come il Tribunale federale ha avuto modo di spiegare
nella sentenza di rinvio 18 luglio 1997 (consid. 2b), in materia di diritto
degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non é proponibile contro
il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione
federale non conferisce un diritto (art. 100 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS
stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni
della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso
di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di
un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione
particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3
consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico i ricorrenti fondano
le loro domande sugli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età
inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di
domicilio se vivono con i genitori. Lo straniero che é titolare di un semplice
permesso di dimora non può appellarsi a questa disposizione: non ha pertanto
alcun diritto di farsi raggiungere in Svizzera dai figli (cfr. DTF inedita 19
novembre 1993 in re F. M. c. Consiglio di Stato, consid. 3c con rinvio). Per
esso il ricongiungimento familiare é retto dagli art. 38 seg. OLS: disposizioni
legali che tuttavia non conferiscono alcun diritto a tanto (DTF 115 Ib 3
consid. 1b). Nel concreto caso __________, madre dei ricorrenti, non possiede
un permesso di domicilio ma beneficia unicamente di un permesso di dimora. Gli
insorgenti non possono pertanto fondare il loro gravame sull'art. 17 cpv. 2
LDDS. Altrimenti detto, non hanno diritto ad ottenere il sollecitato permesso
di dimora in base al diritto interno. La tesi contraria, che i ricorrenti
pretendono di dedurre dalla possibilità loro data di appellarsi all'art. 8
CEDU, non può di tutta evidenza essere condivisa. Se pertanto la censura in
rassegna fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di
diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe inammissibile in
applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa é tale
anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di
cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in
materia di diritto degli stranieri. L'irricevibilità di questa censura dispensa
inoltre il Tribunale dall'esaminare la conformità dell'art. 8 cpv. 4 ODDS con
l'art. 17 cpv. 2 LDDS.
1.4. Facendo riferimento alla sua prassi (DTF 122 II 5
consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c), nella sentenza 18
luglio 1997 il Tribunale federale ha considerato che lo straniero che non é
titolare di un permesso di domicilio ma che beneficia unicamente di un permesso
di dimora può prevalersi dell'art. 8 CEDU, che garantisce il rispetto della
vita privata e familiare, solo se possiede un diritto al rilascio o alla
proroga del permesso di dimora. __________ é sposata con un cittadino italiano
titolare di un permesso di domicilio: conformemente all'art. 17 cpv. 2 LDDS ha
quindi il diritto di soggiornare in Svizzera. La menzionata può pertanto
appellarsi all'art. 8 CEDU per farsi raggiungere nel nostro paese dai propri
figli, che attualmente sono tutti di età inferiore ai 18 anni (DTF 120 Ib 262
consid. 1f con rinvii). L'alta Corte federale ha dedotto che i ricorrenti
possono direttamente dedurre un diritto ad ottenere il controverso permesso di
dimora dalla menzionata disposizione legale convenzionale. Donde la
ricevibilità della relativa censura in sede di ricorso di diritto
amministrativo in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG e, di riflesso,
nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge
transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli
stranieri.
Nella menzionata sentenza di rinvio 18 luglio 1997 il
Tribunale federale sembra invero aver rinunciato a richiedere, nel concreto
caso, il soddisfacimento di un ulteriore requisito che la giurisprudenza
dell'alta Corte ha sempre costantemente posto per poter ammettere la
ricevibilità di un ricorso di diritto amministrativo fondato sulla violazione
dell'art. 8 CEDU, ovvero che il legame di parentela sia intatto ed effettivamente
vissuto (DTF 122 II 389 consid.1c con numerosi rinvii). In considerazione delle
vincolanti istruzioni impartite dal Tribunale federale nell'anzidetto giudizio
questa Corte prescinde da un approfondimento della natura e dell'intensità del
legame famigliare tra i ricorrenti e la madre ai fini dell'accertamento della
ricevibilità, su questo punto, dell'impugnativa.
1.5. Il ricorso é inoltre tempestivo (cfr. consid. 2 della
sentenza 18 luglio 1997 del Tribunale federale) e la legittimazione degli
insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla
scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- 2.1. Giusta l'art. 8 CEDU
ogni persona ha diritto al rispetto della sua vita privata e familiare, del suo
domicilio e della sua corrispondenza (cpv. 1). Non può esservi ingerenza della
pubblica autorità nell'esercizio di tale diritto se non in quanto tale ingerenza
sia prevista dalla legge e in quanto costituisca una misura che, in una società
democratica, é necessaria per la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, il
benessere economico del paese, la prevenzione dei reati, la protezione della
salute o della morale, o la protezione dei diritti e delle libertà altrui (cpv.
2).
2.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione
familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in
Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare,
segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da
quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior
ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il
permesso richiesto non é volto in primo luogo a permettere una vita familiare
comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b
con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita familiare
giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in
materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla
salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto
equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un
permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero,
quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del
genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari
preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti
rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la
continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità
(ibidem).
2.3. __________ é entrata la prima volta in Svizzera il 9
marzo 1992, rimanendovi fino al 12 giugno 1992. Vi é rientrata a titolo
definitivo il 9 dicembre 1992 per convolare a nozze con il suo primo marito
__________. La predetta ha lasciato tutti i quattro figli, nati da relazioni
con due differenti uomini, nella Repubblica dominicana, presso il fratello
__________. Questi non sono oltretutto nemmeno mai stati menzionati nei
formulari che __________ aveva compilato rispettivamente sottoscritto per
conseguire dapprima il permesso di dimora e successivamente l'autorizzazione a
svolgere un'attività lucrativa. L'esistenza dei figli é stata indicata per la
prima volta nella richiesta 5 novembre 1995 di modifica del permesso a seguito
di matrimonio con __________, che aveva avuto luogo il 28 ottobre precedente.
Richiesta di appena 3 mesi precedente quella inoltrata dai suoi figli di poter
entrare in Svizzera per abitare con lei. __________ non ha del resto fornito
nessuna informazione su quanto avvenuto tra il 1992 ed il 1995/1996. La
documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti
l'effettuazione di versamenti al fratello e ad una conoscente che si occupa dei
lavori domestici solo a partire dal 1 aprile 1995; le bollette telefoniche,
dagli importi senz'altro elevati, riguardano il solo 1996 e la corrispondenza
ricevuta dai figli data del settembre dello stesso anno.
2.4. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono é da
escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio delle controverse autorizzazioni
od anche solo appaia violato.
Intanto __________ é partita volontariamente dalla Repubblica
Dominicana ed altrettanto volontariamente si é separata dai quattro suoi figli.
Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro
presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
In ogni caso anche qualora si dovesse ritenere la sussistenza
di simile diritto, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in
Svizzera che ha colpito i suoi figli appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. I
ricorrenti sono infatti nati e cresciuti nella Repubblica Dominicana, dove
possiedono anche i legami sociali e culturali. Da oramai almeno quasi 5 anni
vivono con lo zio, fratello della madre: rapporto che non ha fino ad oggi dato
adito a problemi di sorta e che può pertanto continuare a sussistere. I
ricorrenti non hanno del resto nemmeno lontanamente reso verosimile od anche
solo affermato la sussistenza di interessi familiari preponderanti che esigano
una modifica delle relazioni esistenti. In simili circostanze, poiché
l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica
restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve
essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa
convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 2.2.). Questa soluzione si
impone a maggior ragione per quanto concerne i due figli maggiori __________,
nata il __________, ed __________, nato il __________, di quasi 18 rispettivamente
17 anni d'età: per essi sussistono fondati motivi per dubitare che la loro venuta
in Svizzera poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la
famiglia e non risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi
di natura squisitamente economica.
Ai fini del giudizio non appare pertanto nemmeno necessario
valutare la portata dell'omissione da parte di __________ di indicare
l'esistenza dei figli nelle svariate richieste di permesso sottoposte all'autorità
competente in materia di polizia degli stranieri fino al 5 novembre 1995 così
come del fatto che la predetta abbia inoltre atteso tre anni a sollecitare la
controversa autorizzazione d'entrata. Omissioni cui le autorità inferiori
avevano conferito una rilevanza.
- Sulla scorta di quanto
precede il ricorso, nella misura in cui é ammissibile, deve essere respinto. La
tassa di giudizio deve essere posta a carico dei ricorrenti (art. 28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 1, 4, 17 LDDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
-
Il ricorso è respinto.
-
La tassa di giudizio, di fr.
600.--, é posta a carico dei ricorrenti in solido.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui é fondata sul diritto pubblico federale, é dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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