AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.180
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00180
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 22 aprile 1997 di
patrocinato da: avv. __________
contro
la decisione 5 marzo 1997 (no. 1055) del Consiglio di Stato, che ha respinto l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 22 novembre 1995 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri, gli ha negato il rinnovo del permesso di dimora annuale;
vista la risposta 6 maggio 1997 del Consiglio di Stato;
richiamata la sentenza 15 luglio 1997 del Tribunale federale;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________ è un cittadino libanese nato il __________. Entrato in Svizzera il 2 settembre 1989, gli è stato ordinato di lasciare il nostro Paese entro il 31 ottobre 1993 a seguito di una decisione di rifiuto dell'asilo resa il 10 febbraio 1993 dall'Ufficio federale dei rifugiati e confermata il 17 agosto 1993 dalla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo.
Nel febbraio del 1994 il libanese, alludendo ad un eventuale matrimonio con una cittadina svizzera, ha chiesto invano alla Polizia degli stranieri del Canton Zurigo di potersi trattenere ancora qualche tempo nella Confederazione.
B. Il 24 febbraio 1994 __________ e la cittadina svizzera __________ hanno presentato promessa nuziale all'Ufficiale dello stato civile di __________.
Ottenuto un visto d'entrata dal consolato svizzero di Milano, lo straniero si è sposato (il 20 settembre 1994) e subito dopo (il 4 ottobre 1994) ha domandato alle competenti autorità cantonali di poter soggiornare in Ticino.
Il 26 ottobre 1994 la Sezione degli stranieri gli ha rilasciato un permesso di dimora annuale in applicazione dell'art. 7 cpv. 1 LDDS.
C. Il 17 maggio 1995 la signora __________ ha segnalato alla Sezione degli stranieri che il marito, dopo una decina di giorni di convivenza, era partito alla volta di __________ senza lasciarle un recapito ed era rincasato qualche giorno in due sole occasioni: a fine dicembre 1994 (Natale) e all'inizio del mese di aprile 1995. Donde la sua intenzione di avviare subito una causa di divorzio per sciogliere un matrimonio esistente unicamente dal profilo formale.
Su pressante richiesta del marito, la moglie ha tuttavia dato avvio ad una semplice causa di separazione che il Pretore di Lugano ha accolto con sentenza 6 dicembre 1995.
D. Nel frattempo, segnatamente il 18 agosto 1995, __________ ha sollecitato il rinnovo del permesso di dimora, dichiarando tra l'altro contrariamente al vero di soggiornare a __________ presso la moglie.
Esperiti i dovuti accertamenti, la Sezione degli stranieri ha respinto la domanda ritenendo che il matrimonio fosse stato contratto nell'intento di eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri (art. 7 cpv. 2 LDDS).
E. Con giudizio 5 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo l'impugnativa contro di essa interposta dallo straniero e ordinandogli di lasciare il territorio del Canton Ticino entro il 30 aprile 1997.
Esaminati nel dettaglio gli accadimenti antecedenti e successivi al matrimonio, l'autorità di ricorso di prime cure è giunta in sostanza alla conclusione che lo straniero era convolato a nozze unicamente per ottenere il permesso di dimora. D'altra parte, la pretesa del ricorrente di vedersi rinnovato il permesso in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configurerebbe alla stregua di un abuso di diritto, atteso che la sussistenza del matrimonio - peraltro ottenuta con metodi discutibili durante la procedura di stato - sarebbe esclusivamente di natura formale.
Per finire, il Consiglio di Stato ha respinto la domanda di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio formulata dall'insorgente, reputando che il gravame era sprovvisto in partenza di ogni probabilità di esito favorevole.
F. Contro la predetta pronunzia il soccombente si è aggravato davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento e postulando la retrocessione dell'incarto alla Sezione degli stranieri affinché gli rilasciasse la proroga del permesso di dimora.
Censurato il Consiglio di Stato per non aver assunto le testimonianze offerte, il ricorrente ha contestato partitamente le tesi governative, sostenendo che il matrimonio era stato fortemente voluto da entrambi i coniugi in vista della creazione di un nucleo famigliare duraturo e stabile.
Quanto alla situazione in costanza di matrimonio, l'insorgente ha riaffermato di essere rimasto al domicilio coniugale sino a fine febbraio 1995 e di esservi rientrato regolarmente anche in seguito; durante i periodi di assenza avrebbe comunque mantenuto frequenti contatti con la moglie in forma telefonica ed epistolare. Le affermazioni contrarie rilasciate dalla signora __________ sarebbero il frutto di una mente malata.
Nulla osterebbe quindi al rinnovo del permesso ex art. 7 LDDS, considerato come in siffatta domanda non sia ravvisabile alcun abuso di diritto.
G. Il Consiglio di Stato si è opposto all'accoglimento del ricorso, formulando puntuali osservazioni di cui si dirà - per quanto necessario - nei considerandi che seguono.
H. Fondandosi sull'art. 98a OG e le relative disposizioni esecutive, con sentenza 15 luglio 1997 il Tribunale federale ha trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per l'emanazione del giudizio.
I. In fase istruttoria il Tribunale ha richiamato d'ufficio dalla Pretura di Lugano sezione 6 l'incarto completo relativo alla causa di separazione tra i coniugi __________.
Considerato, in diritto
Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
La censura del ricorrente, che in sostanza si duole di una violazione del diritto di essere sentito, si rivela infondata.
La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e 6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio (cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi, GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50, 1990 N. 43).
In esito all'apprezzamento anticipato delle prove offerte il Governo cantonale ha ritenuto che le chieste audizioni testimoniali non fossero indispensabili ai fini del giudizio, "risultando la fattispecie in esame già sufficientemente chiara alla luce delle emergenze di causa".
Benché scarna, siffatta motivazione basta a giustificare la mancata audizione dei testi notificati, atteso che i numerosi documenti acquisiti all'incarto, segnatamente le lettere della signora __________ e gli allegati prodotti dalle parti nella causa di separazione promossa innanzi al Pretore di Lugano, consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la situazione esistente prima e durante il matrimonio.
D'altra parte a nulla sarebbe giovato farsi confermare dai testi che __________ si recava regolarmente presso l'Ufficio del lavoro, poiché tali visite - ancorché realmente effettuate - non avrebbero comunque dimostrato che egli approfittava di quelle occasioni per frequentare anche il domicilio coniugale. Né sarebbero tornate utili deposizioni circa la sua vantata intenzione di sposarsi per creare un nucleo famigliare duraturo e stabile; simili testimonianze non avrebbero potuto influire sul giudizio, siccome indirette e rese da persone che non hanno avuto modo di seguire la coppia nell'iter di avvicinamento al matrimonio.
Questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati per le stesse ragioni.
Come ricorda il Tribunale federale nelle sue più recenti sentenze (DTF 122 II 294, 121 II 3 e 101, 119 Ib 419), il cpv. 2 dell'art. 7 LDDS si ispira al vecchio art. 120 cifra 4 CC, disposto relativo ai cosiddetti sposalizi di cittadinanza che prevedeva la nullità assoluta dei matrimoni contratti da donne che non intendevano dar vita ad un'effettiva unione coniugale, ma eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione. Le modifiche della LCit entrate in vigore il 1° gennaio 1992 hanno portato all'abrogazione del disposto (art. 3 LCit) che sanciva l'acquisto automatico della nazionalità da parte della donna straniera che sposava un cittadino svizzero, così come all'abrogazione dell'art. 120 cifra 4 CC, che trovava la sua ragione d'essere proprio nel vecchio art. 3 LCit. In forza della stessa novella legislativa è stato modificato anche l'art. 7 LDDS, che nella versione odierna concede al coniuge straniero di un cittadino svizzero il diritto al rilascio di un permesso di dimora, e questo non solo alla moglie straniera di uno Svizzero, bensì, ugualmente, al marito straniero di una cittadina svizzera.
La giurisprudenza resa in applicazione del vecchio art. 120 cifra 4 CC ha stabilito che per giudicare se un matrimonio era stato contratto al fine di eludere le disposizioni in materia di naturalizzazione l'autorità poteva fondarsi su degli indizi, giacché la prova diretta di un siffatto intendimento non era facile da apportare (DTF 98 II 7). Analogamente, sempre secondo il Tribunale federale, il quesito a sapere se un matrimonio è stato celebrato per eludere le prescrizioni in materia di dimora e domicilio degli stranieri può essere risolto sulla base di seri indizi. E' considerato tale il fatto che nei confronti dello straniero sia stato pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera in conseguenza del mancato rinnovo del suo permesso di dimora o della reiezione di una sua domanda di asilo. Le circostanze in cui si sono conosciuti i coniugi, la breve durata della relazione prematrimoniale, nonché l'assenza o quasi di una reale comunione domestica, possono configurare ulteriori indizi atti a ritenere che gli interessati non abbiano avuto la volontà di costituire un'autentica unione coniugale. Nondimeno, tale volontà non può essere dedotta dal solo fatto che i coniugi abbiano convissuto durante un determinato periodo e intrattenuto relazioni intime, poiché un tale comportamento può essere stato adottato all'unico scopo di trarre in inganno le autorità (cfr. DTF 122 II 295, così come i rinvii dottrinali e giurisprudenziali ivi citati).
Nell'evenienza concreta, __________ è entrato in Svizzera nel 1989 presentando una domanda di asilo che è stata respinta sia dall'Ufficio federale dei rifugiati, sia dalla Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo (decisione, quest'ultima, del 17 agosto 1993). All'epoca si trovava a __________, città in cui gli è stato notificato l'ordine di lasciare il Paese entro il 31 ottobre 1993 a seguito dell'esito negativo della procedura ricorsuale di cui si è appena detto.
Lo straniero ha intrapreso diversi passi per sottrarsi alla partenza. Il 27.10.1993 si è sottoposto alla visita di un medico che non lo vedeva più dal 1991, facendosi prescrivere una lunga cura di fisioterapia (cfr. certificato 4.11.1993 Dr. __________, Universitätspital di __________), indi - tramite tale signora __________ - ha chiesto a due riprese all'Ufficio federale dei rifugiati di potersi trattenere in Svizzera per ragioni di salute (cfr. le risposte negative 9.11.1993 e 19.11.1993 del citato Ufficio). Per finire ha rivolto analoga domanda alla Polizia degli stranieri del Canton Zurigo alludendo improvvisamente ad un eventuale matrimonio con una cittadina svizzera (cfr. lettera di rifiuto 23.2.1994 della predetta autorità). L'ipotesi dello sposalizio - unica via ancora praticabile per restare in Svizzera - è stata dunque manifestata quando il termine di partenza fissato per il 31 ottobre 1993 era già da tempo ampiamente scaduto e altre istanze pretestuose per evitare il rimpatrio non avevano dato i frutti sperati. Trattasi del primo indizio oggettivo di matrimonio fittizio ex art. 7 cpv. 2 LDDS.
Non è dato di sapere con esattezza quando la coppia abbia iniziato a frequentarsi. Durante la procedura di separazione i coniugi hanno sostenuto di essersi conosciuti nel 1991. Nel curriculum vitae allegato alla domanda 4.10.1994 tesa al rilascio del permesso di dimora __________ ha affermato tuttavia di aver incontrato la futura moglie nel 1992. Ad ogni buon conto, la relazione prematrimoniale è stata alquanto frammentaria, perlomeno sino al 1994. Lo hanno ammesso gli sposi stessi (cfr. comparse scritte della causa di stato) e d'altronde gli atti comprovano come all'epoca i contatti fossero vissuti a distanza (lui a __________, lei a __________), in forma perlopiù epistolare e in una lingua, quella tedesca, che entrambi non padroneggiavano.
Nel febbraio 1994 è nato repentinamente il proposito di convolare a nozze: la promessa nuziale è stata presentata a __________ il 24 febbraio 1994, proprio all'indomani della presa di posizione con la quale la Polizia degli stranieri di Zurigo ha rifiutato con fermezza a __________ qualsiasi proroga del termine di partenza rinnovandogli l'invito a lasciare immediatamente la Confederazione. A dispetto di quanto asserisce il ricorrente, non vi è prova alcuna di promesse depositate precedentemente in quel di __________.
I fidanzati si sono sposati a __________ il __________ (13 giorni dopo il rientro in Svizzera, via Milano, dello straniero) e sono andati ad abitare nell'appartamento di __________ della signora __________. La convivenza è durata assai poco; a fine ottobre 1994 - subito dopo aver ottenuto il permesso di dimora grazie al matrimonio con la cittadina svizzera (il documento è stato rilasciato il 26.10.1994 dalla Sezione degli stranieri di Bellinzona) - __________ ha abbandonato la moglie per recarsi in Svizzera interna, a suo dire per cercarvi lavoro (cfr. inc. OA.95.01405 della Pretura di Lugano sezione 6, in particolare il verbale d'udienza 1° dicembre 1995). Rientrerà a __________ due volte: a Natale del 1994 e all'inizio di aprile del 1995, in entrambe le occasioni per un paio di giorni.
Per quanto si sia sforzato di dimostrare l'amore profondo che nutriva nei confronti della compagna e la comune volontà di creare un'effettiva unione matrimoniale, il ricorrente non è riuscito nel suo intento; le lettere prodotte testimoniano solo dell'affetto unilaterale e mal ripagato della signora __________. Nulla più. Circa le turbe psichiche di cui quest'ultima sarebbe da sempre affetta, basta dare un'occhiata alla sua amplissima corrispondenza (acquisita in più copie all'incarto) per capire come quelle missive siano state vergate da una persona delusa, ferita, fors'anche animata da una certa dose di risentimento, ma certamente non squilibrata né inaffidabile. Nell'insinuazione fatta dall'insorgente questo Tribunale ravvisa unicamente un inqualificabile quanto inutile tentativo di screditare la coniuge e le puntuali indicazioni da essa fornite.
In simili circostanze, nulla permette di concludere che il matrimonio sia stato contratto in vista della creazione di un'autentica unione coniugale. Anzi, il complesso degli indizi sin qui illustrati porta a ritenere che l'interessato abbia dapprima circuìto e poi sposato la sua futura moglie per eludere l'obbligo di lasciare la Svizzera che pendeva sul suo capo e questo nell'ambito di un piano astutamente preordinato al solo fine di conseguire la licenza di soggiorno.
Accertata la sussistenza di un matrimonio fittizio, il diniego del rinnovo del permesso di dimora confermato dal Consiglio di Stato in base all'art. 7 cpv. 2 LDDS merita la più ampia tutela. Tanto più che nella domanda inoltrata a suo tempo dallo straniero sono manifestamente ravvisabili gli estremi dell'abuso di diritto.
Il 7 settembre 1995, esperito invano il tentativo di conciliazione previsto dalla legge, la signora __________ ha convenuto in giudizio il marito al fine di ottenere la separazione. In realtà, avrebbe voluto il divorzio, ma vuoi perché mal informata sulle differenze che intercorrono tra divorzio e separazione, vuoi perché messa sotto pressione dal marito (tramite il di lui legale), per finire ha aperto l'azione di separazione accolta dal Pretore con sentenza 6 dicembre 1995. La documentazione agli atti non lascia planare dubbi di sorta circa le concrete intenzioni della moglie e le pressioni che essa ha subito per "accomodare" la controversia di stato in modo che il marito non subisse conseguenze a livello di polizia degli stranieri (cfr. le lettere 27.11.1995 __________ /Pretore di Lugano e 11.6.1996 __________ /avv. __________ di cui all'inc. OA.95.01405 della Pretura di Lugano sezione 6, nonché l'illuminante corrispondenza 2.8.1995 e 8.8.1995 tra l'avv. __________ e l'avv. __________).
Il vincolo matrimoniale tra i coniugi __________ sussiste tuttora ma solo formalmente, giacché il marito si è adoperato con ogni mezzo affinché non venisse sciolto pregiudicando la sua permanenza in Svizzera. In tali evenienze, la pretesa dello straniero di vedersi rinnovato il permesso di dimora in base all'art. 7 cpv. 1 LDDS si configura alla stregua di un vero e proprio abuso di diritto che non può essere evidentemente protetto. Anche su questo punto la pronunzia governativa resiste con certezza alle critiche dell'insorgente.
La tassa di giustizia segue la soccombenza (art. 28 PAmm).
Per questi motivi,
visti gli art. 6, 8 CEDU; 4 Cost.; 98a OG; 7, 9 LDDS; 18 e 28 PAmm,
dichiara e pronuncia:
§ Di conseguenza __________, cittadino libanese, è tenuto a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998 notificandone la partenza al competente Ufficio regionale degli stranieri.
La tassa di giudizio di fr. 1'000.- è posta a carico del ricorrente.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale a Losanna nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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