AIUTO
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Numero d'incarto:
52.1997.181
Data decisione, Autorità:
28.01.1998, TRAM
Incarto n.
52.97.00181
Lugano
28 gennaio 1998
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 2 giugno 1997 di
patrocinato
da: avv. __________
Contro
la
decisione 30 aprile 1997 (no. 2079) del Consiglio di Stato, che ha respinto
l'impugnativa presentata dall'insorgente avverso la risoluzione 24 gennaio
1997 con la quale il Dipartimento delle istituzioni, Sezione degli stranieri,
gli ha revocato il permesso di lavoro per confinanti;
vista
la risposta 18 giugno 1997 del Consiglio di Stato;
richiamato
il decreto 24 luglio 1997 del Presidente della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
A. Il ricorrente __________,
cittadino italiano nato nel 1946, risiede in Italia a __________, provincia di
__________. Da alcuni anni svolge la propria attività professionale di
infermiere presso gli __________ di __________ grazie ad un permesso di lavoro
per confinanti (permesso G) rilasciatogli all'inizio del 1989 e rinnovato per
l'ultima volta nel gennaio del 1997 con scadenza 12 gennaio 1998.
B. Il 17 gennaio 1997 la
Polizia cantonale ha disposto degli accertamenti volti a verificare se
__________ rientrasse effettivamente al proprio domicilio in Italia al termine
della sua giornata lavorativa in quel di __________.
Interrogato in proposito, lo straniero ha avuto modo di
dichiarare che dal mese di gennaio del 1996 pernottava pressoché regolarmente a
__________ in via __________ presso un'amica e collega di lavoro, tale
__________, rincasando al proprio domicilio solo durante i giorni liberi.
Sentita in proposito dalla Polizia, la __________ ha in
sostanza confermato tali affermazioni.
C. Preso atto degli
accertamenti esperiti dalla Polizia cantonale, con risoluzione 24 gennaio 1997
la Sezione degli stranieri ha revocato il permesso per confinanti rilasciato a
__________, avendo quest'ultimo pernottato in Svizzera per ben 32 settimane
(tra il gennaio 1996 e il gennaio 1997) invece di rientrare al proprio
domicilio in Italia al termine di ogni turno di lavoro così come gli imponeva
il particolare permesso di cui era titolare.
D. Con giudizio 30 aprile 1997
il Consiglio di Stato ha confermato la suddetta decisione, respingendo
l'impugnativa contro di essa interposta dallo straniero e ordinandogli di
cessare la propria attività lucrativa entro il 30 giugno 1997.
Considerate tutte le circostanze del caso, il Governo ha
ritenuto in sostanza che il ricorrente non si era attenuto ad una condizione
impostagli all'atto della concessione del permesso, donde la legittimità della
revoca pronunciata in applicazione dell'art. 9 cpv. 2 LDDS.
E. Contro la predetta pronunzia
il soccombente è insorto davanti al Tribunale federale, chiedendone l'annullamento.
In quella sede ha denunciato una violazione dell'art. 6 CEDU,
non avendo avuto modo di adire a livello cantonale un tribunale indipendente e
imparziale davanti al quale esporre le proprie contestazioni nell'ambito di una
pubblica udienza. Ha ravvisato inoltre una lesione del suo diritto di essere
sentito nella misura in cui la Sezione degli stranieri ha adottato il
provvedimento di revoca del permesso senza dargli la possibilità di esprimersi
preventivamente sui fatti posti a fondamento di quella decisione e senza
assumere le prove testimoniali da lui indicate.
L'insorgente si è peraltro lamentato di un accertamento
lacunoso della fattispecie, sottolineando che nel computo del periodo di
permanenza abusiva in Svizzera non si è tenuto conto delle 5 settimane di ferie
trascorse all'estero. La revoca del permesso - ha soggiunto - disattenderebbe
il principio di proporzionalità.
F. Il Consiglio di Stato si è
opposto all'accoglimento del ricorso riconfermandosi nelle argomentazioni
contenute nella propria decisione.
G. Fondandosi sull'art. 98a OG
e sulle relative disposizioni esecutive, con decreto 24 luglio 1997 il
Presidente della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha
trasmesso l'impugnativa a questo Tribunale per motivi di competenza e per
l'emanazione del giudizio.
H. L'8 gennaio 1998
l'insorgente è stato sentito dal giudice delegato. Delle risultanze di tale
audizione si dirà, per quanto necessario, nei considerandi che seguono.
Considerato, in
diritto
- In merito all'ammissibilità
del gravame si rinvia per brevità d'esposizione alla vincolante decisione
prolata il 24 luglio 1997 dal Presidente della II Corte di diritto pubblico del
Tribunale federale.
Per i motivi che saranno meglio precisati in appresso il
giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza procedere all'assunzione
delle prove notificate dal ricorrente; le testimonianze offerte non appaiono
infatti idonee a procurare a questo Tribunale la conoscenza di ulteriori
elementi affidabili e di rilievo per il giudizio (art. 18 cpv. 1 PAmm).
- Come accennato in
narrativa, nel suo gravame 2 giugno 1997 indirizzato al Tribunale federale il
ricorrente ha invocato una violazione dell'art. 6 CEDU allegando di non aver
potuto esporre le proprie contestazioni nell'ambito di una pubblica udienza indetta
davanti ad un tribunale cantonale imparziale ed indipendente.
Tale censura è ormai priva d'oggetto.
In effetti, mediante decisione 24 luglio 1997 il Presidente
della II Corte di diritto pubblico del Tribunale federale ha posto rimedio al
vizio procedurale lamentato dal ricorrente, rinviando per giudizio l'intero
incarto a questo Tribunale, il quale costituisce a non averne dubbio un'istanza
giudiziaria che adempie pienamente i criteri di indipendenza ed imparzialità
sanciti dalla predetta disposizione convenzionale.
Per quanto attiene più specificatamente al chiesto esperimento
di una pubblica udienza ex art. 6 CEDU, l'8 gennaio 1998 il ricorrente è stato
sentito dal giudice delegato dopo aver rinunciato espressamente alla facoltà di
essere ascoltato dal Tribunale in corpore, cosicché anche questa lacuna è stata
colmata.
- L'insorgente critica il
Consiglio di Stato per aver ignorato la sua richiesta di interrogare quali
testi __________ e __________, i quali avrebbero potuto fornire ragguagli
suscettibili di ridimensionare l'accusa di permanenza illegale in Svizzera rivoltagli
dall'autorità di polizia. Si lamenta inoltre per non essere stato invitato ad
esprimersi dalla Sezione degli stranieri in merito ad una possibile revoca del
suo permesso per confinanti, prima che detta autorità pronunciasse il provvedimento.
I rimproveri del ricorrente, che in sostanza si duole di una
violazione del diritto di essere sentito, sono infondati.
3.1. La natura ed i limiti del diritto di essere sentito sono
determinati innanzi tutto dalla normativa procedurale cantonale. Se questa
risulta insufficiente, valgono le garanzie minime dedotte dagli art. 4 Cost. e
6 CEDU, norme che assicurano all'interessato il diritto di esprimersi su tutti
i punti essenziali di un procedimento prima che sia emanata una decisione e che
gli garantiscono anche il diritto di partecipare all'assunzione delle prove, di
conoscere i risultati delle stesse, di determinarsi a riguardo e di avanzare
offerte di prova (DTF 120 Ib 379, 118 Ia 17; STF 7 giugno 1996 in re M.).
La procedura amministrativa cantonale è retta dal principio inquisitorio
(cfr. art. 18 cpv. 1 PAmm). In virtù di questo principio l'autorità
amministrativa deve accertare d'ufficio gli elementi suscettibili di
determinare la decisione ed assumere di sua iniziativa le prove necessarie
confrontando accuratamente i contrapposti interessi (DTF 104 Ia 212), senza
essere peraltro vincolata dalle domande delle parti (art. 18 cpv. 1 PAmm). In
quest'ambito, all'autorità spetta la facoltà di procedere al cosiddetto apprezzamento
anticipato delle prove, rinunciando a quelle offerte dalle parti la cui
assunzione non condurrebbe verosimilmente ad alcun nuovo chiarimento rilevante
per il giudizio (DTF 109 II 398, 106 Ia 162, 104 V 210; Rep. 1980 p. 7; Borghi,
GAT, N. 364). In base alla valutazione anticipata delle prove esibite
l'autorità amministrativa può quindi rifiutarsi di assumere quelle considerate
ininfluenti, ma deve darne ragione nel proprio giudizio (RDAT II-1994 N. 50,
1990 N. 43).
3.2. In esito all'apprezzamento anticipato delle prove
offerte, il Governo cantonale ha implicitamente ritenuto che le chieste audizioni
testimoniali non erano indispensabili ai fini del giudizio, il ricorso potendo
essere "evaso sulla base degli atti, senza procedere ad ulteriore
istruttoria".
Benché assai scarna, siffatta motivazione basta a
giustificare la mancata audizione dei testi notificati, atteso che la documentazione
agli atti relativa all'inchiesta condotta dalla Polizia cantonale, segnatamente
il verbale d'interrogatorio 17 gennaio 1997 di __________, il verbale d'interrogatorio
di pari data di __________ e il relativo rapporto di esecuzione 20 gennaio 1997
consentono effettivamente di farsi un'idea più che precisa circa la natura e la
gravità dell'infrazione commessa dall'insorgente.
D'altra parte, davanti alle chiare, semplici e per nulla
contrastanti dichiarazioni rilasciate dal ricorrente stesso e puntualmente
confermate dalla teste __________, persona di certo perfettamente a conoscenza
dei fatti, la decisione del Governo di emanare la propria decisione senza
procedere all'assunzione di ulteriori testimonianze (la cui attendibilità
sarebbe peraltro tutta da dimostrare) appare del tutto corretta.
Questo Tribunale rinuncia a sentire i testi indicati per le
stesse ragioni.
3.3. Il ricorrente biasima la Sezione degli stranieri per non
averlo interpellato in merito al provvedimento che intendeva pronunciare nei
suoi confronti. A giusto titolo, poiché l'autorità doveva dargli la possibilità
di giustificarsi verbalmente o per iscritto prima dell'emanazione della
controversa decisione di revoca.
Questa manchevolezza è stata tuttavia sanata nel corso della
procedura. In effetti, a prescindere dal fatto che al termine dell'interrogatorio
di polizia lo straniero era stato avvertito della probabile adozione di una
misura amministrativa (cfr. verbale del 17.1.1997, p. 2), __________ ha avuto
ampia facoltà di esprimersi liberamente sulla questione tanto davanti al
Consiglio di Stato quanto innanzi a questo Tribunale; in simili evenienze, una
violazione del suo diritto di essere sentito non è affatto ravvisabile (DTF 118
Ib 120 consid. 4b e rinvii).
- Giusta l'art. 9 cpv. 2
lett. b) LDDS, il permesso di dimora può essere revocato allorquando non è
adempiuta una condizione imposta all'atto della concessione del permesso o
quando la condotta dello straniero dà motivo di gravi lagnanze. Tale disposizione
è applicabile per analogia anche al permesso per lavoratori confinanti, il quale
non è esplicitamente regolato dalla LDDS e non concede una posizione giuridica
più salda di quella garantita da un permesso di dimora annuale (STF 18 marzo
1994 in re Filice e LLCC).
4.1. Il ricorrente dispone dal 1989 di un permesso per
lavoratori confinanti (permesso G). Ora, giusta l'art. 23 cpv. 3 OLS i beneficiari
di tale permesso possono esercitare un'attività lucrativa unicamente nella zona
di frontiera e, per quanto qui più interessa, devono tornare quotidianamente al
loro domicilio nella zona di frontiera contigua.
Dalle tavole processuali, in particolare dai verbali di
interrogatorio 17 gennaio 1997, emerge in modo del tutto chiaro che __________
ha sistematicamente pernottato su suolo elvetico, nell'appartamento della
collega __________ a __________, tra il mese di gennaio del 1996 e il mese di
gennaio del 1997, rientrando in Italia in pratica soltanto durante i periodi di
vacanza e gli usuali giorni di riposo settimanale.
Interrogato in merito ai suoi pernottamenti regolari e
continui in Svizzera, lo straniero ha infatti confessato che "(...) dal
mese di gennaio 1996 ad oggi sono rientrato in Italia solo durante i
giorni liberi (circa 10 al mese). Gli altri giorni rimanevo in Svizzera e
precisamente a __________ in via __________, presso una mia amica e collega di
lavoro - __________ cittadina croata, in possesso del permesso di dimora
annuale." Egli ha poi aggiunto che "(...) ero perfettamente a
conoscenza che dovevo rientrare ogni fine turno in Italia. Ammetto che dal
gennaio 1996 ad oggi sono rimasto in Svizzera per un totale di 32 settimane."
Interpellata in merito dalla Polizia cantonale, __________ ha
in sostanza confermato la versione resa dall'insorgente, riconoscendo "di
aver dato ospitalità ad un mio collega di lavoro e precisamente al cittadino
italiano __________, dal mese di gennaio 1996 ad oggi per un totale di 32
settimane" (cfr. verbale 17 gennaio 1997 __________).
Di fronte a simili ammissioni da parte del ricorrente, puntualmente
confermate dalla persona che lo ha ospitato in Svizzera, non si vede
oggettivamente come egli possa sostenere che in verità i rimproveri mossi nei
suoi confronti sarebbero addirittura frutto della fantasia dell'agente di
polizia che ebbe modo di interrogarlo il 17 gennaio 1997. La chiarezza delle
deposizioni riportate nei due suddetti verbali d'interrogatorio non lascia
planare dubbi di sorta circa la veridicità delle affermazioni in essi contenute.
D'altra parte, anche qualora si volesse ritenere, come
sostiene il ricorrente nel gravame, che tenuto conto delle ferie trascorse all'estero
con i figli, i pernottamenti in Ticino non equivarrebbero nel loro complesso ad
un periodo di 32, bensì di 27 settimane consecutive, ciò non basterebbe
comunque a mutare la sostanza delle cose. Determinante nella fattispecie è
esclusivamente la circostanza, esplicitamente confermata dall'insorgente e
dalla sua compagna, che lungo l'arco di un intero anno (gennaio 1996 - gennaio
1997) egli ha ripetutamente disatteso l'obbligo di rientrare al proprio
domicilio in Italia al termine del lavoro.
4.2. All'udienza dell'8 gennaio 1998 il ricorrente - per
motivi facilmente intuibili - ha improvvisamente cambiato la propria linea di
difesa. Innanzi al giudice delegato ha infatti contestato l'intero contenuto
del verbale di polizia 17 gennaio 1997, qualificandolo come il frutto di un
clamoroso equivoco dovuto all'emotività ed alle contingenze
dell'interrogatorio; a suo dire, egli sarebbe costantemente rincasato al termine
del lavoro e avrebbe pernottato presso l'amica signora __________ unicamente
durante i giorni di libero (10 al mese) e le vacanze (5 settimane all'anno). La
tesi, alquanto audace ma contraddittoria e volta manifestamente a far cadere
tutte le infrazioni addebitategli dalla Sezione degli stranieri, non regge.
Innanzi tutto perché l'audizione ha permesso di constatare
come __________ non sia di certo persona sprovveduta o incapace di comprendere
alla perfezione il contenuto e la portata di un verbale d'interrogatorio
intelligibile come quello sottoscritto liberamente, previa lettura, il 17
gennaio 1997.
Secondariamente perché nelle sue memorie ricorsuali (cfr. p.
10-12 dell'impugnativa al TF, segnatamente il testo in grassetto a p. 11)
l'insorgente ha sempre e pacificamente ribadito la sussistenza del reato
imputatogli, limitandosi a seminare incertezze circa il numero effettivo dei
pernottamenti abusivi in Svizzera.
In terzo luogo perché egli non può da un lato affermare di
aver trascorso le ferie all'estero al fine di intaccare l'affidabilità delle
cifre riportate nel verbale di polizia e ridimensionare l'infrazione
ascrittagli (cfr. p. 10 dell'impugnativa al Tribunale federale) e dall'altro
sostenere di aver soggiornato durante quelle stesse vacanze a __________ per
giustificare il fatto di esser stato più volte avvistato in quel luogo (cfr.
verbale udienza 8.1.1998); parimenti, egli non può dichiarare in apertura d'udienza
di aver pernottato dalla signora __________ solo durante tutti i giorni di libero
e poco dopo riconoscere di aver approfittato di alcune di quelle stesse
giornate di congedo per visitare i propri figli in Italia.
D'altro canto, __________ e __________ hanno giornate di riposo
e vacanze che raramente combaciano; non si vede pertanto per quali ragioni il
ricorrente avrebbe dovuto risiedere a __________ sempre e soltanto durante i
suoi momenti di libero se l'amica non fruiva contemporaneamente della stessa
prerogativa siccome occupata al lavoro.
Per quanto si sia sforzato di dimostrare che il contenuto del
fatidico verbale di polizia 17.1.1997 è inveritiero e che il documento è stato
frettolosamente firmato in un attimo di smarrimento, il ricorrente non è riuscito
nel suo intento; troppe sono le contraddizioni e le incoerenze nelle quali è
incappato tentando di cambiare repentinamente le carte in tavole.
- Appurato che il ricorrente
si è reso effettivamente autore della ripetuta violazione degli obblighi che gli
derivavano dall'art. 23 OLS, resta da verificare la legalità del provvedimento
di revoca del permesso per confinanti pronunciato dalla Sezione degli
stranieri.
5.1. L'art. 9 cpv. 2 LDDS prevede che nei casi di mancato
adempimento di una delle condizioni poste all'atto del rilascio del permesso è
possibile procedere ad una revoca del medesimo.
In materia di ritiro dei permessi accordati a stranieri, la
LDDS conferisce dunque all'autorità amministrativa un ampio margine di
apprezzamento censurabile - perlomeno da parte di questo Tribunale - soltanto
quando la stessa sconfina con la propria decisione in un eccesso o in un abuso
di potere.
5.2. Nella concreta fattispecie, il ricorrente beneficia di
un permesso per lavoratori confinanti a far tempo dal mese di gennaio del 1989,
allorquando ha iniziato la sua attività di infermiere presso gli __________ di
__________.
Dagli atti non risulta che prima dei fatti qui in rassegna
egli abbia avuto modo di interessare l'autorità di polizia per altre infrazioni
alle norme vigenti in materia di stranieri, né tanto meno emergono elementi che
permettono di concludere che sia incorso in violazioni d'altro genere
dell'ordinamento giuridico svizzero.
Tuttavia, come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato
nella decisione impugnata, l'insorgente ha senz'altro commesso una grave
irregolarità, avendo sistematicamente disatteso sull'arco di un intero anno
quella che in fondo è la condizione principale che contraddistingue il permesso
per frontalieri, vale a dire l'obbligo di rientrare al proprio domicilio oltre
confine al termine di ogni singola giornata lavorativa trascorsa in Svizzera.
Nel corso del 1996 __________ ha dunque soggiornato sul territorio svizzero
alla stessa stregua di uno straniero titolare di un permesso di dimora annuale.
Trattasi di un'infrazione continuata compiuta in tutta evidenza intenzionalmente,
dal momento che il ricorrente non poteva obbiettivamente ignorare gli obblighi
connessi con il suo statuto di lavoratore frontaliero. In assenza di valide attenuanti,
questo Tribunale, valutando le prove agli atti, ritiene che non sussistano gli
estremi per distanziarsi dal giudizio reso dal Governo, il quale appare come
tutto sommato corretto e rispettoso del principio di proporzionalità.
- Stante quanto precede il
ricorso va dunque respinto.
La tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza (art.
28 PAmm).
Per
questi motivi,
visti
gli art. 6 CEDU; 4 Cost.; 9 cpv. 2 LDDS; 23 OLS; 1 della Legge transitoria di
applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria
in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28, 31, 43, 56
e 61 PAmm,
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è respinto.
Di conseguenza __________,
cittadino italiano residente __________, è tenuto a cessare la propria attività
lucrativa in Ticino entro il 31 marzo 1998.
-
La tassa di giustizia e le
spese di complessivi fr. 500.-- sono a carico del ricorrente.
-
Contro la presente
decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato
ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale di Losanna nel termine
di 30 giorni dall'intimazione.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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