AIUTO RICERCA
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Numero d'incarto: 52.1997.183
Data decisione, Autorità: 26.11.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00183
Lugano 26 novembre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo Crivelli
statuendo sul ricorso 29 luglio 1997 di
e __________, rappr. dalla __________, patrocinati da: avv. __________,
contro
la risoluzione 9 luglio 1997 (n. 3447) con cui il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso inoltrato dalle insorgenti in materia di rifiuto di rilascio di un permesso di dimora o di domicilio (ricongiungimento familiare);
viste le risposte:
14 agosto 1997 del Consiglio di Stato;
3 settembre 1997 del Dipartimento delle istituzioni, sez. stranieri;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. __________, cittadina dominicana nata il __________, è arrivata in Svizzera il 3 settembre 1990, per trascorrervi delle vacanze presso una cugina. Durante questo periodo ha conosciuto __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, con il quale è convolata a nozze il 22 novembre successivo, acquisendo il cognome del marito e la nazionalità svizzera. La comunione domestica tra i coniugi è tuttavia durata solo qualche settimana al massimo. Con petizione 18 luglio 1991 __________ ha chiesto al pretore del distretto di __________ l'accertamento della nullità del matrimonio in applicazione dell'or abrogato capoverso 4 dell'art. 120 CCS. Con risposta e domanda riconvenzionale __________ ha postulato l'annullamento del matrimonio per errore (art. 124 CCS) rispettivamente dolo (art. 125 CCS) ed in via subordinata il suo scioglimento per divorzio in applicazione dell'art. 142 CCS. Con sentenza 19 gennaio 1995 il pretore ha sciolto il legame matrimoniale per divorzio, dopo aver preventivamente respinto le altre domande.
B. a) __________ è madre di quattro figli, tutti cittadini della Repubblica di Santo Domingo, parimenti nati e cresciuti in quello Stato e che portano il cognome che la madre aveva da nubile, ovvero __________: __________, nata il __________, __________ (talvolta indicata negli atti con __________) __________, nata il __________, __________, nata il __________, e __________, nato il __________. Venendo in Svizzera, __________ ha affidato i predetti figli alle cure dei nonni materni, assicurando il loro mantenimento mediante invio di somme di denaro. Il padre dei minori non se n'è mai occupato.
b) Il 15 luglio 1994 __________ () e __________ () hanno sollecitato al dipartimento delle istituzioni, sezione degli stranieri, il rilascio di un un'autorizzazione ad entrare nel nostro paese per poter vivere con la madre __________, residente a __________. Con decisione 11 ottobre 1994 fondata sugli art. 4, 16 LDDS, 8 ODDS, 11 OLS e 8 CEDU la sezione degli stranieri ha respinto la domanda. E questo per il motivo che trattavasi di un ricongiungimento parziale della famiglia, che non era assicurato il mantenimento delle richiedenti ed infine che l'appartamento occupato dalla loro madre era troppo piccolo per ospitare tre persone. Quella decisione è rimasta incontestata.
C. a) Nel 1995 le menzionate __________ e __________ hanno ottenuto un visto d'entrata per soggiorno a scopo di vacanza/visita alla madre della durata di 80 giorni, da esercitare nel periodo 11 settembre/11 ottobre 1995. Esse sono pertanto arrivate in Svizzera il giorno 20 settembre 1995. In data 18 ottobre 1995/17 gennaio 1996 esse hanno inoltrato una domanda di rilascio di permesso di domicilio o di dimora per poter rimanere a vivere con la madre a __________.
b) Con decisione 7 marzo 1996 la sezione degli stranieri ha respinto la domanda, rinviando alle motivazioni della precedente decisione 11 ottobre 1994; ha soggiunto che non erano inoltre state fornite delle garanzie finanziarie. Le istanti sono quindi state diffidate a lasciare il territorio del nostro Cantone entro il 30 aprile 1996.
D. a) __________ e __________, rappresentate dalla madre __________, sono insorte contro la decisione dipartimentale con gravame 26 marzo 1996 innanzi al Consiglio di Stato, al quale hanno domandato di annullarla e di rilasciare in loro favore un permesso di dimora annuale fino al conseguimento della maggior età. Le ricorrenti hanno lamentato in ordine una carenza di motivazione della decisione impugnata. Nel merito essi si sono appellate agli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU. Hanno messo in evidenza il profondo affetto che le legava alla madre, solo genitore che si occupava della loro crescita ed educazione, ed inoltre che, per problemi di salute, i nonni non erano più in grado di occuparsi di loro. Nel gravame è inoltre stato indicato che __________, che era frattanto andata ad abitare in un appartamento di tre locali più retro arredato, avrebbe iniziato un'attività lavorativa il 1 aprile successivo. Le insorgenti hanno altresì chiesto di essere autorizzate in via provvisionale a risiedere nel nostro Cantone, anche perché avevano iniziato a frequentare le scuole a __________: quella richiesta è stata accolta dal presidente del Governo con decreto 1 aprile 1996.
b) Con giudizio 17 marzo 1997 il Consiglio di Stato ha respinto l'impugnativa. Respinta la censura d'ordine, l'autorità di prime cure ha in sostanza considerato che la durata pluriennale della separazione tra madre e figlie, la loro età al momento dell'inoltro della domanda, nonché il fatto che questa concernesse solo le due figlie maggiori dimostrassero come il permesso richiesto servisse in realtà non tanto per permettere il ricongiungimento familiare bensì per agevolare l'avvenire economico delle giovani. In queste condizioni il suo rifiuto non era contrario né all'art. 17 cpv. 2 LDDS, applicabile per analogia, né all'art. 8 CEDU. Il Governo ha inoltre impartito alle ricorrenti un termine scadente il 15 settembre 1997 per lasciare il territorio del Cantone.
E. Con ricorso 29 luglio 1997 __________ e __________ sono insorte contro la risoluzione governativa 9 luglio 1997 innanzi a questo Tribunale, al quale hanno domandato di annullarla ed inoltre di far ordine alla sezione degli stranieri di rilasciar loro il controverso permesso. Le insorgenti hanno ribadito le argomentazioni sollevate in precedenza. Hanno precisato che la loro madre, dopo aver avuto una crisi depressiva, dalla quale si è risollevata grazie alla loro presenza ed aiuto, ha assunto un impiego quale cameriera ai piani presso la __________ a partire dal 1 luglio 1997. Hanno giustificato il ritardo con cui avevano sollecitato il ricongiungimento familiare con l'opposizione dell'ex-marito della madre. Hanno infine chiesto di essere messe al beneficio dell'assistenza giudiziaria.
Il servizio dei ricorsi del Consiglio di Stato e la sezione degli stranieri hanno postulato la reiezione dell'impugnativa.
F. In data 12 settembre 1997 Il Tribunale ha sollecitato alle ricorrenti la produzione dei documenti che dovevano essere annessi al ricorso ed alcune informazioni. Ha altresì comunicato loro di aver acquisito agli atti l'incarto di divorzio della madre, offrendo loro la possibilità presentare delle osservazioni.
Considerato, in diritto
"Contro le decisioni del Consiglio di Stato in materia di diritto degli stranieri suscettibili di essere impugnate con ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale è dato ricorso al Tribunale cantonale amministrativo; è applicabile la legge di procedura per le cause amministrative."
Questa disposizione legale, che istituisce la competenza del Tribunale amministrativo a conoscere le contestazioni di decisioni governative relative al diritto degli stranieri, subordina nel contempo la competenza di questa autorità giudiziaria - e, di riflesso, la ricevibilità del gravame - alla sussistenza della possibilità di ulteriormente ricorrere sull'oggetto al Tribunale federale mediante ricorso di diritto amministrativo.
1.2. In materia di diritto degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo non é proponibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto (art. 100 lett. b n. 3 OG). L'art. 4 LDDS stabilisce che l'autorità competente decide liberamente, nei limiti delle disposizioni della legge e dei trattati con l'estero, in merito alla concessione del permesso di dimora o di domicilio. Lo straniero ha quindi un diritto all'ottenimento di un simile permesso solo laddove tale pretesa si fonda su di una disposizione particolare del diritto federale o di un trattato internazionale (DTF 122 II 3 consid. 1a, 388 consid. 1a con rinvii). Nel caso specifico entrano in linea di conto, a questo riguardo, gli art. 17 cpv. 2 LDDS e 8 CEDU.
1.3. Giusta l'art. 17 cpv. 2 LDDS i figli celibi d'età inferiore a 18 anni hanno il diritto di essere inclusi nel permesso di domicilio se vivono con i genitori. Nel concreto caso solo le ricorrenti sono cittadine straniere mentre che la madre __________ ha acquisito e mantenuto la cittadinanza elvetica. Attuando il principio di uguaglianza la giurisprudenza del Tribunale federale riconosce tuttavia l'applicabilità per analogia dell'art. 17 cpv. 2 LDDS ai casi di ricongiungimento di figli stranieri a genitori svizzeri: in caso contrario essi sarebbero pregiudicati rispetto a quelli che hanno genitori stranieri semplicemente al beneficio di un permesso di domicilio nel nostro paese (DTF 118 Ib 155 segg. consid. 1b). Le ricorrenti hanno inoltre meno di 18 anni. Esse possono pertanto fondare il loro gravame sull'art. 17 cpv. 2 LDDS applicabile per analogia in via giurisprudenziale. Se, quindi, la censura di disattenzione della detta disposizione fosse sollevata innanzi al Tribunale federale attraverso un ricorso di diritto amministrativo, la Corte federale la dichiarerebbe ammissibile in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG. Questo significa che essa è tale anche innanzi al Tribunale cantonale amministrativo, attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri.
1.4. L'art. 8 CEDU garantisce invece il rispetto della vita privata e familiare. Lo straniero che ha uno stretto legame di parentela con una persona che ha diritto di risiedere in Svizzera può invocare a protezione della propria vita familiare l'art. 8 CEDU. In tal caso, se il legame di parentela é intatto ed effettivamente vissuto, la libertà delle autorità cantonali di rifiutare un permesso di soggiorno (cfr. art. 4 LDDS) è limitata e contro una decisione rifiuto è ammissibile il ricorso di diritto amministrativo dinanzi al Tribunale federale in applicazione dell'art. 100 lett. b n. 3 OG (DTF 122 II 5 consid. 1e, 292 consid. 1e, 389 consid. 1b, 93 consid. 1c) e, di riflesso, nella presente sede attraverso il rinvio di cui all'art. 1 della legge transitoria d'applicazione dell'art. 98a OG in materia di diritto degli stranieri. Nella fattispecie le ricorrenti sostengono implicitamente di avere mantenuto con la madre un legame intenso e vivo, anche se le sole prove versate agli atti (innanzi al Consiglio di Stato) a sostegno della tesi ricorsuale consistono nella fotocopia del passaporto di __________ attestante la sua visita a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre nella dichiarazione di svariati conoscenti secondo cui la predetta assicurava il sostentamento delle figlie. Per la soluzione della vertenza non è ad ogni buon conto necessario esaminare più a fondo la natura e l'intensità del legame familiare che lega le ricorrenti alla madre. In effetti, per le ragioni che seguono (cfr. consid. 3), le decisioni impugnate non disattendono comunque l'art. 8 CEDU.
1.5. Il ricorso è inoltre tempestivo (art. 46 cpv. 1 PAmm) e la legittimazione delle insorgenti certa (art. 43 PAmm). L'impugnativa può infine essere decisa sulla scorta degli atti, senza istruttoria (art. 18 cpv. 1 PAmm).
2.2. La domanda di un permesso di dimora o domicilio inoltrata dalle ricorrenti è del 18 ottobre 1995/17 gennaio 1996. Essa è pertanto di appena un anno posteriore alla decisione 11 ottobre 1994 con cui la sezione degli stranieri aveva respinto per la prima volta l'analoga richiesta formulata il 15 luglio precedente. A tal punto che nella decisione 7 marzo 1996 la detta sezione, che pur aveva dato seguito completo anche a questa nuova pratica, si limita sostanzialmente a rinviare ai motivi addotti nella precedente risoluzione. Il Consiglio di Stato ha tuttavia omesso di esaminare la portata di tali eventi nell'ambito della verifica della ricevibilità del gravame inoltratogli il 26 marzo 1996: ricevibilità che, a questo punto, poteva essere ammessa solo se dopo la prima decisione dipartimentale si fosse realizzato un mutamento notevole delle circostanze legittimante un suo riesame. Il Governo ha invece direttamente proceduto ad una verifica di merito completa della decisione dipartimentale. In applicazione dell'art. 65 cpv. 4 PAmm il Tribunale è costretto a rinunciare a sindacare questa scelta, già per il fatto che essa è più favorevole alle ricorrenti che non la soluzione contraria, consistente nella reiezione in limine dell'impugnativa in difetto di sussistenza di motivi di riesame della decisione 11 ottobre 1994.
3.2. Come risulta dall'esposizione dei fatti __________, cittadina dominicana nata il __________, è arrivata in Svizzera il 3 settembre 1990, per trascorrervi delle vacanze presso una cugina. Durante questo periodo ha conosciuto __________, cittadino svizzero domiciliato a __________, con il quale è convolata a nozze il 22 novembre successivo, acquisendo il cognome del marito e la nazionalità svizzera. La comunione domestica tra i coniugi è tuttavia durata solo qualche settimana al massimo ed il matrimonio è stato in seguito sciolto per divorzio con sentenza 19 gennaio 1995 del pretore del distretto di Lugano. __________ è madre di quattro figli, tutti cittadini della Repubblica di Santo Domingo, parimenti nati e cresciuti in quello Stato e che portano il cognome che la madre aveva da nubile, ovvero __________: __________, nata il __________, __________, nata il __________, __________, nata il __________, e __________, nato il __________. Venendo in Svizzera, __________ ha affidato i predetti figli alle cure dei nonni materni, assicurando il loro mantenimento mediante invio di somme di denaro. Il padre dei minori non si è mai occupato degli stessi. Le ricorrenti, ovvero la figlie maggiori __________ e __________, interessate al conseguimento del controverso permesso di risiedere presso la madre, hanno sostenuto innanzi al Consiglio di Stato che per problemi di salute i nonni non possono più occuparsi di loro (secondo le indicazioni delle ricorrenti, il nonno è frattanto deceduto). __________ non ha, per il rimanente, fornito ulteriori informazioni sulle sue relazioni con le menzionate figlie tra la fine dell'estate del 1990, quando è venuta in Svizzera, e l'autunno 1995, quando ha inoltrato la domanda di rilascio di un permesso di dimora o domicilio a favore delle stesse. La documentazione versata agli atti nella procedura di ricorso attesta infatti unicamente la sua visita a Santo Domingo nei periodi 1 gennaio/3 febbraio 1992, 10 gennaio/14 febbraio 1993, 16 dicembre 1993/3 febbraio 1994 ed inoltre che essa ha assicurato il sostentamento dei figli. Una volta arrivate in Svizzera il 20 settembre 1995 in forza di un permesso di soggiorno temporaneo a scopo di visita di 80 giorni di durata le ricorrenti hanno frequentato a __________ gli anni scolastici 1995/ 96, 1996/97 ed, attualmente, 1997/98. Quest'ultimo anno la figlia maggiore __________ ha iniziato il tirocinio professionale di parrucchiera.
3.3. Le ricorrenti, che alla data di inoltro della domanda di permesso di dimora o domicilio avevano oltre 15 rispettivamente 14 anni, sono dunque nate e cresciute nella Repubblica di Santo Domingo, dove vivono ancora la nonna e 2 fratelli. In quello stato esse possiedono i legami sociali e culturali ed è pure in quel paese che hanno ricevuto un'istruzione. Negli ultimi 5 anni hanno vissuto con i nonni. Il fatto che questi, per motivi di salute (il nonno, come detto, sarebbe frattanto deceduto), non si possono più occupare delle stesse, non costituisce una sufficiente ragione per dover imprescindibilmente autorizzare la loro venuta in Svizzera: nulla impedisce __________ di rientrare nello Stato di origine per occuparsi dei figli. Del resto - e la circostanza appare di particolare rilievo - se veramente la nonna non fosse più in grado di gestire i 4 abbiatici, allora avrebbero assai più bisogno delle cure e della presenza materna (e quindi di raggiungere la madre, sgravando di conseguenza la nonna) i figli minori __________ e __________ che non le ricorrenti. __________ si è infine separata volontariamente da __________ e __________ anni fa' (estate 1990) e dagli atti risulta che essa abbia mantenuto con esse delle relazioni a carattere prevalentemente economico, se si prescinde dalle tre brevi visite a Santo Domingo. La madre delle ricorrenti, divenuta cittadina svizzera due mesi dopo la sua venuta nel nostro paese, non ha oltretutto nemmeno chiesto subito il rilascio del controverso permesso di dimora o domicilio a favore delle figlie, ma ha atteso almeno 4 rispettivamente 5 anni. In queste circostanze può dunque essere tutelato l'assunto delle autorità inferiori secondo cui il controverso permesso è stato chiesto non tanto per permettere il ricongiungimento della madre a due delle figlie bensì per assicurare il futuro professionale di queste ultime nel nostro paese grazie alla possibilità di disporre di un permesso di domicilio. Le ricorrenti si avvicinano infatti innegabilmente all'età in cui si entra nel mondo del lavoro e ci si appresta anche a vivere indipendenti. Questa conclusione è poi avvalorata in primo luogo dalle affermazioni fatte dalle ricorrenti stesse nel gravame a questo Tribunale, secondo cui già la venuta in Svizzera della loro madre era dettata proprio e solamente da ragioni di ordine economico: "la sua situazione a Santo Domingo era divenuta tale da non permetterle il mantenimento della famiglia, se non facendo capo al mestiere più vecchio del mondo" (cfr. ricorso 29 luglio 1997, cifra 9, pagina 4). Quell'affermazione è attestata dal fatto che __________, una volta raggiunto il nostro paese, ha acconsentito subito a sposarsi con __________, pur cosciente che il matrimonio era votato all'insuccesso: circa i dettagli il Tribunale rinvia, a tutela dei diritti della personalità degli ex-coniugi, all'incarto concernente la procedura di divorzio, agli atti. Depone poi ulteriormente a favore delle tesi delle autorità intimate il fatto che, approfittando della loro presenza su suolo elvetico, prorogata artificialmente (di due anni al presente) grazie all'inoltro delle domande in esame e relativi ricorsi, le ricorrenti hanno subito frequentato le scuole di __________ ed anzi la maggiore ha già iniziato un apprendistato di parrucchiera.
Invano - sia detto per completezza - le ricorrenti cercano di giustificare il ritardo con cui hanno introdotto la domanda di ricongiungimento con la madre affermando che il suo ex-marito si fosse opposto e che questa fu la causa dell'incrinamento dell'unione coniugale. Come detto, l'unione coniugale durò qualche settimana al massimo.
3.4. In conclusione quindi la richiesta di un permesso di dimora o domicilio per __________ e __________ non poggia in modo preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia e non può di conseguenza beneficiare delle garanzie offerte dall'art. 17 cpv. 2 LDDS applicabile per analogia. Il fatto, asserito dalle ricorrenti, secondo cui il rifiuto di un loro ricongiungimento con la madre in Svizzera potrebbe avere delle conseguenze nefaste sullo stato di salute della stessa non permette di giungere a diversa conclusione.
4.2. L'art. 8 CEDU tutela, tra l'altro, la relazione familiare tra genitori e figli. Non assicura tuttavia alla persona residente in Svizzera un diritto assoluto di far venire nel nostro paese un suo familiare, segnatamente quando essa stessa ha preso la decisione di vivere separata da quest'ultimo per venire a risiedere in Svizzera. Tale principio vale, a maggior ragione, laddove gli interessati dimostrano con il loro comportamento che il permesso richiesto non è volto in primo luogo a permettere una vita familiare comune, bensì al raggiungimento di altri obiettivi (DTF 122 II 392 consid. 4b con rinvii). Inoltre, in presenza di un'ingerenza nella vita famigliare giustificata ai sensi dell'art. 8 cpv. 2 CEDU dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dalla Svizzera, ma in particolare dalla salvaguardia del mercato svizzero del lavoro e dal mantenimento di un rapporto equilibrato tra popolazione svizzera e straniera, appare legittimo rifiutare un permesso di entrata e di soggiorno sul nostro territorio al figlio di uno straniero, quando la separazione della famiglia risulta dalla libera scelta o volontà del genitore residente in Svizzera, non sussistono interessi familiari preponderanti che impongono una modifica delle relazioni esistenti rispettivamente una modifica si appalesa imperativa ed infine che la continuazione delle relazioni familiari non siano ostacolate dall'autorità (ibidem).
4.3. Sulla scorta delle premesse fattuali che precedono è da escludere che l'art. 8 CEDU imponga il rilascio del controverso permesso od anche solo appaia violato.
Intanto __________ è partita volontariamente dalla Repubblica Dominicana ed altrettanto volontariamente si è separata dai figli. Alla stessa non spetta quindi di principio un diritto di rivendicare la loro presenza e residenza in Svizzera in applicazione dell'art. 8 CEDU.
Nella misura in cui si dovesse ritenere invece la sussistenza di simile diritto, com'è il caso per le figlie, il controverso rifiuto di autorizzazione di entrare in Svizzera che ha colpito le figlie maggiori appare conforme all'art. 8 cpv. 2 CEDU. Non sussistono infatti interessi familiari preponderanti che impongano la residenza delle ricorrenti presso la madre in Svizzera. In simili circostanze, poiché l'avversato diniego d'entrata trae indiscutibilmente origine dalla politica restrittiva in materia di stranieri praticata dal nostro paese, esso deve essere considerato giustificato alla luce delle predetta normativa convenzionale (cfr. la giurisprudenza citata sub 4.2.). Questa soluzione si impone a maggior ragione se si tien conto che, come è stato spiegato, sussistono più che fondati motivi per ritenere che la venuta in Svizzera delle ricorrenti non poggi in misura preponderante sull'intenzione di riunire la famiglia ma risponda piuttosto semplicemente al soddisfacimento di obiettivi di natura squisitamente economica.
Per questi motivi,
visti gli art. 1, 4, 16, 17 LDDS, 8 CEDU, 3, 18, 28, 31, 43 PAmm
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza __________, cittadina della Repubblica dominicana nata il __________, e __________, cittadina della Repubblica dominicana nata il __________, sono tenute a lasciare il territorio del Cantone Ticino entro il 31 gennaio 1998, notificando la partenza all'ufficio regionale degli stranieri di Lugano.
L'istanza di ammissione al beneficio dell'assistenza giudiziaria è respinta.
La tassa di giudizio, di fr. 500.--, è posta a carico delle ricorrenti.
Contro la presente decisione, nella misura in cui è fondata sul diritto pubblico federale, è dato ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale, Losanna, nel termine di 30 giorni dall'intimazione.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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