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Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.19
Data decisione, Autorità: 04.04.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00019
Lugano 4 aprile 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sull'istanza di interpretazione e rettifica 3 febbraio 1997 di
patr. da: studio legale __________
in merito
alla decisione 2 dicembre 1996 del Tribunale cantonale amministrativo mediante la quale è stato parzialmente accolto il ricorso interposto dall'istante avverso il giudizio 15 maggio 1996 con cui il Consiglio di Stato ha confermato la risoluzione 27 febbraio 1996 del municipio di __________ relativa all'ordine di rimuovere le opere di cinta abusivamente edificate lungo il perimetro di alcuni fondi situati in zona __________;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
che con decisione 27 febbraio 1997 il municipio di __________, dopo aver ulteriormente confermato un proprio precedente giudizio con il quale veniva negato il rilascio della licenza edilizia in sanatoria per la posa di una recinzione attorno ai mappali n.ri __________, __________, __________ e __________, ha ordinato all'istante __________ la rimozione delle opere di cinta abusivamente edificate sul perimetro dei predetti mappali;
che con sentenza 15 maggio 1996 il Consiglio di Stato ha integralmente confermato il provvedimento municipale in oggetto, respingendo, nella misura in cui lo ha reputato ricevibile, il gravame contro di esso interposto dall'istante e ponendo a carico di quest'ultima fr. 300.-- a titolo di tassa di giustizia e di spese processuali;
che contro tale pronuncia governativa __________ è insorta il 5 giugno 1996 davanti al Tribunale cantonale amministrativo, il quale, con decisione 2 dicembre 1996, ha evaso l'impugnativa nel senso che:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§. Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato:
1.1. per quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui mappali __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, è confermata ai sensi dei considerandi;
1.2. per quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di __________, affinché provveda a riformulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che dovranno essere rimossi.
Data la parziale soccombenza del Comune di __________, quest'ultimo rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
che con istanza 3 febbraio 1997 __________ chiede l'interpretazione del succitato dispositivo riguardo in particolare alla ripartizione della tassa di giustizia e delle spese poste a suo carico dal Consiglio di Stato, visto che su tale questione il Tribunale cantonale amministrativo, pur avendo parzialmente annullato la decisione governativa impugnata, è rimasto silente.
considerato, in diritto
che quando in una decisione si riscontrano dispositivi ambigui, incompleti od oscuri, o contenenti errori di redazione o di calcolo, le parti possono chiedere all'autorità la loro interpretazione o rettifica (art. 40 PAmm);
che pertanto l'istanza presentata da __________ è ricevibile;
che giusta gli art. 28 e 31 PAmm, la tassa di giustizia e le spese seguono la soccombenza delle parti rispetto alle loro domande di giudizio;
che, nella misura in cui il Tribunale cantonale amministrativo accoglie integralmente o parzialmente un ricorso, esso è tenuto anche a modificare di conseguenza la ripartizione delle spese, della tassa di giustizia decisa dall'istanza inferiore;
che effettivamente per una svista redazionale questo Tribunale ha omesso nel dispositivo della propria sentenza 2 dicembre 1996 di specificare in modo esplicito che il giudizio governativo impugnato andava pure modificato in punto alla questione riguardante le tasse di giustizia e le spese di prima istanza;
che, stante quanto precede, considerato l'esito del gravame interposto da __________, la decisione 2 dicembre 1996 va intesa nel senso che vengono annullate pure le tasse e le spese di prima istanza;
che pertanto, per maggior chiarezza, il dispositivo della sentenza qui oggetto d'interpretazione e di rettifica va completato come segue:
"1. Il ricorso è parzialmente accolto.
§ Di conseguenza la decisione 15 maggio 1996 (no. 2467) del Consiglio di Stato:
1.1. per quanto attiene al diniego della licenza edilizia in sanatoria per le opere di recinzione sui mappali __________, __________, __________ e __________ RFD di __________, è confermata ai sensi dei considerandi;
1.2. per quanto attiene all'ordine di demolizione delle opere di recinzione abusive, è annullata e gli atti sono rinviati direttamente al municipio di __________, affinché provveda a formulare tale ordine indicando con maggior precisione i manufatti che dovranno essere rimossi;
1.3. per ciò che concerne i costi processuali di prima istanza, è modificata nel senso che non si dà luogo al prelievo di tasse e spese, né sono assegnate ripetibili.
Data la parziale soccombenza del Comune di __________, quest'ultimo rifonderà alla ricorrente fr. 200.-- (duecento) a titolo di ripetibili.
visti gli art.28, 31 e 40 PAmm;
dichiara e pronuncia:
L'istanza di interpretazione e di rettifica è evasa ai sensi dei considerandi.
Non si prelevano né tasse, né spese.
Il comune di __________ è condannato a rifondere alla ricorrente fr. 200.-- a titolo di ripetibili.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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