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Numero d'incarto:
52.1997.193
Data decisione, Autorità:
15.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00193
Lugano
15 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 3 agosto 1997 di
e __________
contro
la
decisione 15 luglio 1997, no. 3584, del Consiglio di Stato che respinge
l'impugnativa presentata dagli insorgenti avverso la decisione 13 marzo 1996
con cui il municipio di __________ nega loro la licenza in sanatoria per un
locale attrezzi ed ordina la demolizione del manufatto eseguito abusivamente;
viste le risposte:
-
18 agosto 1997 del municipio di
__________;
-
20 agosto 1997 del Consiglio di
Stato;
-
26 agosto 1997 da __________ e
__________;
letti
ed esaminati gli atti;
ritenuto, in
fatto
che i ricorrenti sono
comproprietari di una casa d'abitazione situata ad __________ su un terreno in
forte pendio (part. no. __________ RFD; zona R3);
che alcuni anni orsono hanno iniziato a costruire a ridosso
della facciata laterale dello stabile un ripostiglio per attrezzi a pianta
trapezoidale, largo sino a m 2.10, lungo m 5.40 ed alto m 2.50;
che il manufatto, completato nell’ottobre del 1994, dista da
2 a 3 m dal confine verso il fondo dei resistenti __________;
che con decisione 13 marzo 1996 il municipio di __________ ha
respinto la domanda di costruzione presentata in sanatoria dai ricorrenti,
ritenendola lesiva della distanza da confine prescritta dalle norme di zona;
che con la stessa decisione il municipio ha ordinato la
demolizione del manufatto abusivo;
che con giudizio 15 luglio 1997 il Consiglio di Stato ha
confermato il provvedimento, respingendo l'impugnativa contro di esso inoltrata
da __________ e __________;
che il Governo ha anzitutto ritenuto che l'opera dovesse
essere considerata parte integrante della costruzione principale, in quanto non
staccata dalla stessa di almeno 6 m come prescrive l'art. 17 NAPR per le
costruzioni accessorie; fondandosi su questa premessa, il Consiglio di Stato ha
quindi ritenuto che il manufatto, posto ad una distanza variante tra 2 e 3 m
dal fondo degli opponenti __________, non rispettasse la distanza minima di m
4.50 dal confine prescritta dall'art. 34 NAPR per le costruzioni principali;
che, in conclusione, il Consiglio di Stato ha confermato
anche l'ordine di demolizione, negando agli insorgenti la possibilità di
trasformare il manufatto in un semplice terrazzo, riempiendolo di inerti;
che contro il predetto giudizio governativo i soccombenti si
aggravano davanti al Tribunale cantonale amministrativo, limitandosi in questa
sede a riproporre la richiesta di rettificare l'opera mediante riempimento con
inerti;
che all'accoglimento del ricorso si oppongono il Consiglio di
Stato, che non formula osservazioni ed il municipio di __________, che contesta
invece partitamente le tesi degli insorgenti;
che gli opponenti __________ dichiarano invece di non osteggiare
la rettifica proposta da quest’ultimi;
considerato, in
diritto
che il ricorso,
tempestivo, è ricevibile in ordine giusta gli art. 21 e 45 LE;
che il giudizio può essere reso sulla base degli atti, senza
istruttoria (art. 18 PAmm); il sopralluogo chiesto dagli insorgenti non è
invero indispensabile, poiché la situazione dell'oggetto della lite è
chiaramente illustrata dai piani annessi alla domanda di costruzione;
che a giusta ragione i ricorrenti hanno rinunciato in questa
sede a sollecitare il rilascio della licenza in sanatoria; l’opera realizzata
abusivamente, configurabile come un prolungamento della costruzione principale,
non rispetta in effetti la distanza minima di m 4.50 dal confine prescritta
dall’art. 34 NAPR;
che ai fini del giudizio occorre quindi soltanto verificare
se l'ordine di demolizione rispetti il principio di proporzionalità, rispettivamente
se non siano date le premesse per trasformare il manufatto abusivo in un
semplice terrazzo riempiendolo con inerti;
che la rettifica proposta dai ricorrenti può essere ammessa
soltanto se il risultato della trasformazione rispetta le NAPR che disciplinano
i muri di sostegno e di controriva;
che l'art. 20 NAPR ammette la possibilità di formare muri di
sostegno e di controriva sino ad un'altezza di m 2.50;
che l’opera abusiva non supera questo limite d’altezza; sotto
questo profilo, nessun impedimento di diritto pubblico si oppone pertanto alla
trasformazione richiesta;
che a torto ritengono il Consiglio di Stato ed il municipio
che il terrazzo risultante dal riempimento del ripostiglio con materiale idoneo
continuerebbe ad apparire come un prolungamento costruttivo dell’edificio
principale; un terrazzo ripieno di materiale non può essere considerato come un
edificio: può essere soltanto qualificato come un’opera esterna di sistemazione
del terreno, soggetta alle norme che regolano la costruzione di muri di sostegno;
che, così stando le cose, il ricorso va accolto, riformando
di conseguenza la risoluzione municipale impugnata e la decisione governativa
che la conferma;
che, dato l'esito, si prescinde dal prelievo di una tassa di
giustizia e dall'assegnazione di ripetibili;
visti
gli art. 21, 43, 45 LE; 20 NAPR di __________; 3, 18, 28, 31, 60, 61, 65 PAmm
dichiara e pronuncia:
- Il ricorso è accolto.
§. Di conseguenza, il dispositivo
no. 2 della decisione 13 marzo 1997 del municipio di __________ ed il dispositivo
no. 1 della decisione 15 luglio 1997, no. 3584, del Consiglio di Stato sono
modificati nel senso che viene fatto ordine a __________ e __________ di
chiudere le aperture del corpo locale/attrezzi e di riempire interamente il
manufatto di materiale inerte entro 60 giorni dall'intimazione del presente
giudizio, sotto le comminatorie:
-
dell'esecuzione
d'ufficio a spese degli obbligati, con garanzia d'ipoteca legale, ove gli
stessi non vi provvedano nel termine assegnato;
-
dell'arresto
o della multa giusta l'art. 292 CP in caso di disobbedienza;
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Non si assegnano ripetibili.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 02.07.2026
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