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Numero d'incarto:
52.1997.196
Data decisione, Autorità:
24.09.1997, TRAM
Incarto n.
52.97.00196
Lugano
24 settembre 1997
In nome
della Repubblica e Cantone
del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo
Anastasi, presidente,
Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Leopoldo
Crivelli
statuendo
sul ricorso 7 agosto 1997 di
Comune
di __________
contro
la
decisione 22 luglio 1997, no. 3/1997, del Dipartimento delle istituzioni -
Ufficio permessi e passaporti, in materia di insegne;
preso
atto che in occasione dell’udienza di sopralluogo, dopo discussione, su
proposta del Giudice Delegato le parti sono addivenute alla seguente
transazione:
"1. Il Dipartimento delle istituzioni, ufficio
permessi e passaporti, rilascerà al comune di __________ l'autorizzazione richiesta
alle seguenti condizioni:
1.1. Eliminazione e divieto di qualsiasi altra
infrastruttura pubblicitaria sul sedime in questione.
1.2. Contenuti delle inserzioni pubblicitarie
ammesse:
-
manifestazione
turistiche o culturali;
-
pubblicizzazione
e infrastrutture direttamente connesse al turismo
-
informazioni
sul traffico.
1.3. Divieto di inserzioni pubblicitarie relative a
ditte commerciali.
1.4. Cambiamento delle immagini con frequenza non
inferiore ai 30 secondi.
1.5. Luminosità regolata in modo da non abbagliare i
conducenti.
1.6. Gestione a cura esclusiva del comune con
divieto di delega a terzi.
-
A queste condizioni il comune ritira il ricorso.
-
Il Tribunale cantonale amministrativo stralcerà la
causa dai ruoli senza spese."
considerato
pertanto che il procedimento è così esaurito,
decreta:
-
Il ricorso è stralciato dai
ruoli.
-
Non si prelevano né tasse,
né spese.
-
Intimazione
a:
Per
il Tribunale cantonale amministrativo
Il
presidente Il
segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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