AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.208
Data decisione, Autorità: 16.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00208
Lugano 16 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 1997 di
__________, rappr. __________,
contro
la decisione 5 agosto 1997 (no. 3751) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 9 settembre 1996 con la quale la Sezione degli stranieri gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
3 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
4 settembre 1997 del Consiglio di Stato;
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. a) Il ricorrente __________, cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera nel 1973 con lo statuto di lavoratore stagionale. Nel dicembre del 1991 gli è stato rilasciato un permesso di dimora annuale; dal 1992 beneficia del permesso di domicilio, il cui termine di controllo è stato fissato per l'ultima volta al 3 dicembre 1997.
Per contro la famiglia dell'insorgente, composta dalla moglie __________, sposata il 21 novembre 1994, e dai di lei figli, risiede in Italia, e più precisamente a __________ in provincia di __________.
b) A partire dalla sua entrata in Svizzera il ricorrente ha lavorato quale manovale per diverse ditte ticinesi attive nel settore dell'edilizia e da ultimo per l'impresa di costruzioni __________ di __________, che lo ha licenziato con effetto al 28 febbraio 1996.
A partire da questa data __________ si è trovato senza lavoro ed ha quindi beneficiato di prestazioni assicurative contro la disoccupazione.
B. Il 27 agosto 1996 la Polizia cantonale ha disposto degli accertamenti volti a verificare se __________ risiedesse effettivamente in Ticino presso l'appartamento da lui preso in locazione a __________ in via __________.
Interrogato in proposito, il ricorrente ha avuto modo di dichiarare che dopo aver perso il posto di lavoro ha praticamente sempre soggiornato a __________ presso i suoi famigliari, rientrando in Svizzera unicamente per il controllo della disoccupazione.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 9 settembre 1996 la Sezione degli stranieri ha dichiarato decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato a __________, avendo egli soggiornato per oltre sei mesi all'estero.
D. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 5 agosto 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, presso i suoi famigliari in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, dopo la perdita del posto di lavoro, __________ sarebbe rientrato in Svizzera solo per dei brevissimi periodi allo scopo di controllare la disoccupazione e per cercare lavoro: tali apparizioni nel nostro paese non sarebbero comunque sufficienti ad impedire il decadimento del permesso di domicilio.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene infatti che da quando ha perso il posto di lavoro egli, pur trascorrendo più tempo di prima in Italia, rientra comunque regolarmente durante la settimana in Ticino dove comunque vi soggiorna per alcuni giorni alla settimana. La prova della sua permanenza su suolo svizzero sarebbe data dal fatto che egli ha mantenuto il suo appartamento a __________ e che mai gli sono state rivolte delle critiche per mancanza di impegno nella ricerca di una nuova attività lavorativa.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame di oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
b) Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto.
Sennonché, indipendentemente dalla sussistenza o meno di un diritto al rilascio di un permesso, per costante prassi dell'alta Corte federale il ricorso di diritto amministrativo è ammissibile contro decisioni concernenti la decadenza del permesso di domicilio o di dimora, trattandosi di questioni che vertono sostanzialmente sulla validità attuale di un permesso di cui lo straniero già beneficia (cfr. STF inedita del 6 marzo 1997 in re D., consid. 1b) e riferimenti).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
c) Il gravame, tempestivo e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere evaso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c) e rinvii).
Interrogato dalla Polizia cantonale il 27 agosto 1996 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha infatti dichiarato che "Da inizio marzo corr. anno e sino a tuttoggi, come di diritto, sempre ho timbrato la cassa disoccupazione di __________. Preciso che da quando ho iniziato a timbrare e sino a tuttora, la mia residenza effettiva è stata al mio Paese, precisamente a __________, abitando con mia moglie ed i due figli. Ammetto che il domicilio di __________, via __________ __________ è stato solo fittizio, precisamente per ricevere la corrispondenza postale."
Ha poi aggiunto che "Praticamente nel corso del citato periodo ho sempre abitato con i miei al mio Paese. Sono entrato il martedì di ogni settimana a __________ per timbrare la cassa di disoccupazione, per poi rientrare ancora in serata a __________. Qualche volta ho dormito a __________, ripeto al domicilio di convenienza, quindi di comodo. Nella mia camera di __________, praticamente non tengo nessun vestito, a parte qualche indumento. Ciò giustifica che dormo quasi sempre con i miei famigliari a __________."
Alla luce di queste chiare ed inequivocabili affermazioni, che non sono state smentite in sede di ricorso, si deve dunque ammettere che dalla fine di febbraio del 1996 sino ad almeno la fine di agosto del medesimo anno, l'insorgente ha risieduto in Italia presso la sua famiglia ed è rientrato in Svizzera unicamente per il controllo della disoccupazione e per cercare un lavoro. Come emerge dagli atti le sue apparizioni in Ticino, seppure regolari, si sono sempre limitate a periodi brevissimi.
Ora, a tale proposito va rammentato che secondo costante prassi del Tribunale federale, qualora lo straniero trascorra la maggior parte del suo tempo all'estero, il termine di sei mesi previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS non è interrotto dal semplice fatto che egli ritorni regolarmente in Svizzera per dei brevi soggiorni d'affari o per visite (DTF 120 Ib 369 e segg., STF inedita 19 marzo 1997 in re E. e LLCC, consid. 3b) in fine). Insufficiente è quindi la semplice presenza in Svizzera limitatamente a un giorno o due alla settimana per poter timbrare il controllo della disoccupazione (STF inedita 25 agosto 1995 in re M., STF 20 ottobre 1994 in re F.). Un'interruzione del suddetto termine avviene soltanto se se lo straniero rientra in Svizzera prima dello scadere dei sei mesi per riprendere a soggiornarvi in modo duraturo. Ciò che non è palesemente stato il caso nella fattispecie in esame.
Del tutto inconferente il riferimento da parte dell'insorgente ai principi contenuti nella sentenza 13 settembre 1988 del Tribunale federale delle assicurazioni in re P., trattandosi questa di una fattispecie in materia di prestazioni assicurative contro la disoccupazione erogate ad uno straniero che, avendo soggiornato all'estero per un periodo di tempo inferiore ai sei mesi previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, non aveva perso il proprio permesso di domicilio in Svizzera e come tale era stato ritenuto residente nel nostro paese ai sensi dell'art. 12 LADI.
Per il che il ricorso è respinto.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61 PAmm;
dichiara e pronuncia:
Il ricorso è respinto.
La tassa di giustizia e le spese di complessivi fr. 500.-- (cinquecento) sono a carico del ricorrente.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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