AIUTO RICERCA
Anteprima di stampa
Numero d'incarto: 52.1997.209
Data decisione, Autorità: 16.10.1997, TRAM
Incarto n. 52.97.00209
Lugano 16 ottobre 1997
In nome della Repubblica e Cantone del Ticino
Il Tribunale cantonale amministrativo
composto dei giudici:
Lorenzo Anastasi, presidente, Raffaello Balerna, Stefano Bernasconi
segretario:
Matteo Cassina, vicecancelliere
statuendo sul ricorso 27 agosto 1997 di
__________, rappr. da: __________,
contro
la decisione 20 agosto 1997 (no. 3964) del Consiglio di Stato, che respinge l'impugnativa inoltrata dall'insorgente avverso la risoluzione 23 dicembre 1996 con la quale la Sezione degli stranieri gli ha notificato la decadenza del permesso di domicilio in seguito a prolungato soggiorno all'estero;
viste le risposte:
3 settembre 1997 della Sezione degli stranieri;
4 settembre 1997 del Consiglio di stato,
letti ed esaminati gli atti;
ritenuto, in fatto
A. Il ricorrente __________, cittadino italiano nato nel __________, è entrato in Svizzera il 5 maggio 1991 per svolgere l'apprendistato di muratore presso l'impresa di costruzioni __________ a __________ ed ha beneficiato da subito di un permesso di domicilio, essendo già suo padre, __________, in possesso della medesima autorizzazione.
Dal 21 aprile 1993 al 30 aprile 1994 il ricorrente ha beneficiato di un permesso di assenza dalla Svizzera per poter svolgere il servizio militare in Italia. Terminato il periodo di leva, nell'aprile del 1994 __________ è rientrato in Svizzera: qui gli è stato ripristinato il permesso di domicilio con termine di controllo al 26 ottobre 1996. Egli ha quindi iniziato a lavorare per l'impresa di costruzioni __________ di __________, dimorando presso gli alloggi della ditta ad __________.
Tuttavia l'insorgente è stato licenziato dalla predetta ditta per il termine del 31 dicembre 1994. A partire da quel momento egli si è trovato senza lavoro ed ha beneficiato delle prestazioni assicurative contro la disoccupazione, tranne che per il periodo compreso tra i mesi di aprile e di ottobre del 1995, durante il quale ha lavorato per la ditta __________ di __________, e per il periodo compreso tra il 16 aprile 1996 e il 17 agosto 1996, nel quale è stato dichiarato incapace al lavoro a causa di un incidente della circolazione occorsogli in Italia.
B. Il 5 settembre 1996 __________ ha inoltrato alla Sezione degli stranieri un'istanza volta ad ottenere il rinnovo del suo permesso di domicilio.
Ricevuta la richiesta, l'autorità amministrativa ha incaricato la Polizia cantonale di effettuare i dovuti accertamenti volti a verificare dove avesse soggiornato l'istante a partire dal 31 dicembre 1994.
Interrogato il 22 novembre 1996 dalla polizia, l'insorgente ha in sostanza affermato di aver soggiornato ad __________ presso gli alloggi dell'impresa __________ anche dopo il suo licenziamento da parte di quest'ultima ditta, e ciò sino al 15 aprile 1996; dopo di che, a causa di un incidente della circolazione occorsogli a __________, in provincia di __________, è stato a lungo ospedalizzato in Italia; terminato il periodo d'inabilità lavorativa, ha affermato di essere rientrato in Svizzera ai primi di settembre del 1996 dove ha ripreso a controllare la disoccupazione.
C. Fondandosi sui predetti accertamenti di polizia, con decisione 23 dicembre 1996 la Sezione degli stranieri ha deciso di non rinnovare a __________ il permesso di domicilio, essendo quest'ultimo decaduto a causa del suo prolungato soggiornare all'estero.
D. Adito da __________, il Consiglio di Stato ne ha respinto il gravame con decisione 20 agosto 1997.
Il Governo ha in sostanza confermato la decadenza del permesso di domicilio giusta quanto previsto dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS, visto che l'insorgente ha risieduto in modo effettivo all'estero, e più precisamente in Italia, per un periodo superiore a sei mesi. Secondo l'Esecutivo cantonale, dopo la perdita del posto di lavoro presso la ditta __________, __________ sarebbe rientrato in Svizzera solo per dei brevissimi periodi allo scopo di controllare la disoccupazione e per cercare lavoro: tali apparizioni nel nostro paese non sarebbero comunque state sufficienti ad impedire il decadimento del permesso di domicilio.
E. Contro la predetta pronuncia governativa, __________ insorge ora davanti al Tribunale cantonale amministrativo, chiedendone l'annullamento e postulando che egli sia riconosciuto titolare di un permesso di domicilio in Svizzera.
Contesta in sostanza che nel caso di specie sussistano i presupposti previsti dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per ritenere decaduto il suo permesso di domicilio.
Sostiene infatti che, dopo essere stato licenziato il 31 dicembre 1994, egli ha continuato a risiedere in Ticino presso gli alloggi della __________ ad __________. Ammette di essere rimasto in Italia tra la metà di aprile e i primi di settembre del 1996 per curarsi delle conseguenze di un grave incidente della circolazione occorsogli in provincia di __________. Sostiene tuttavia che una volta ristabilitosi nella salute è rientrato in Ticino risiedendo ad __________, dove attualmente condivide con il padre __________ una stanza all'Albergo __________ e controlla la disoccupazione.
Con istanza pedissequa al gravame, chiede che a quest'ultimo sia conferito effetto sospensivo.
F. All'accoglimento del gravame di oppone la Sezione degli stranieri, adducendo delle argomentazioni di cui si dirà, per quanto necessario, in seguito.
Anche il Consiglio di Stato propone la reiezione del gravame, riconfermandosi nelle motivazioni poste a fondamento della decisione impugnata.
Considerato, in diritto
b) Il ricorso è diretto contro una decisione che nega all'insorgente il rinnovo del permesso di domicilio. Giusta l'art. 100 lett. b) cifra 3 OG, in materia di polizia degli stranieri il ricorso di diritto amministrativo al Tribunale federale non è esperibile contro il rilascio o il rifiuto di permessi al cui ottenimento la legislazione federale non conferisce un diritto. Se nel caso concreto il ricorrente disponga di un simile diritto può restare aperto; egli infatti contesta che il permesso di domicilio a suo tempo rilasciatogli dalle autorità sia decaduto. In simili circostanze si deve ammettere che il rifiuto del rinnovo equivale in pratica ad una revoca del permesso esistente. Per costante prassi del Tribunale federale contro il ritiro o il decadimento del permesso di domicilio il ricorso di diritto amministrativo non è escluso, anzi, tale rimedio di diritto è ammissibile al fine di appurare se tale autorizzazione sia decaduta o meno (ZBl 1986, pag. 555 consid. 1).
Anche la competenza del Tribunale cantonale amministrativo a statuire sull'impugnativa inoltrata da __________ è pertanto data.
c) Il gravame, tempestivo (art. 46 PAmm) e presentato da una persona senz'altro legittimata a ricorrere, è ricevibile in ordine e può essere deciso sulla base degli atti, senza istruttoria (art. 18 PAmm).
A tale proposito occorre rilevare che giusta l'art. 47 cpv. 1 PAmm, il ricorso al Tribunale cantonale amministrativo ha effetto sospensivo a meno che la legge o la decisione impugnata non dispongano altrimenti.
Ora, nella fattispecie in esame non è data nessuna delle predette eccezioni alla regola sancita da tale disposizione. Si noti in particolare che la decisione governativa qui impugnata non dispone affatto la revoca dell'effetto sospensivo in caso di ricorso contro la stessa.
Ne consegue pertanto che l'impugnativa inoltrata dal ricorrente ha già per legge effetto sospensivo e quindi la domanda volta ad ottenere in questa sede analogo provvedimento va senz'altro respinta in quanto priva di oggetto.
Come ha giustamente rilevato il Consiglio di Stato nella decisione qui dedotta in giudizio, per residenza effettiva, ai sensi della precitata disposizione, si intende la permanenza effettiva di una persona in un determinato luogo, stabilita secondo criteri oggettivi e non in base al volere soggettivo dell'interessato. Pertanto il permesso di domicilio decade già per il fatto che lo straniero risiede effettivamente all'estero per oltre sei mesi, senza con ciò aver trasferito al di fuori della Svizzera il centro dei propri interessi.
Ne consegue che, in caso di trasferimento all'estero, il semplice fatto di mantenere un appartamento in Svizzera per trascorrervi i fine settimana o altri brevi periodi non basta ad evitare la decadenza del permesso di domicilio, e questo anche quando la presenza su territorio svizzero dello straniero sia determinata dal desiderio di mantenere intensi rapporti con il nostro paese (DTF 120 Ib 369 e segg., consid. 2c) e rinvii).
Interrogato dalla Polizia cantonale il 22 novembre 1996 in merito alla sua residenza regolare e continua in Svizzera, il ricorrente ha affermato che "dal 25 aprile 1994 al 15 aprile 1996 ho sempre alloggiato nelle baracche della __________ di __________ dove pure ho preso il vitto". Sollecitato al proposito dall'agente interrogante, il __________ ha ribadito che "non ho mai lasciato gli alloggi della __________ di __________ dopo il mio licenziamento. Anzi posso dire che per il vitto e l'alloggio ho sempre pagato mensilmente circa fr. 700/800".
L'insorgente ha poi aggiunto che dopo un soggiorno all'estero di circa 4 mesi e mezzo causa infortunio "il primo settembre ultimo scorso (1996 -N.d.R.-) rientravo in disoccupazione a __________ e prendevo alloggio presso il __________ di __________. I pasti li consumavo una parte al __________ ed un'altra parte dal mio padrino __________ di __________. Per l'alloggio pago fr. 200.-- al mese. La camera nr. 3 la divido con mio padre __________, il quale paga pure fr. 200.-- mensili. Alla disoccupazione timbro al giovedì e quindi, alle volte rientro in Italia la sera stessa, altre volte al venerdì rimanendovi di regola sino al lunedì mattina."
4.2. Ora, in base a quanto dichiarato dal ricorrente non si può evincere in maniera sufficientemente chiara che quest'ultimo, dopo il 31 dicembre 1994, abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo superiore a sei mesi, come affermato nella decisione della Sezione degli stranieri. Né tantomeno gli accertamenti operati dalla Polizia cantonale permettono di concludere diversamente. Nel rapporto di polizia agli atti, si afferma infatti che sulla scorta di non meglio precisati accertamenti risulterebbe che il __________ abbia lasciato gli alloggi della __________ ad __________ subito dopo il suo licenziamento. Tali deduzioni non sono tuttavia supportate da nessun riscontro oggettivo agli atti. Non si capisce dunque sulla base di quali elementi la Polizia cantonale sia giunta a tali conclusioni. In particolare non risulta dall'incarto che gli organi di polizia abbiano interrogato, verbalizzandoli, i responsabili della predetta impresa di costruzioni, né che si siano preoccupati di acquisire agli atti documenti in grado di confutare compiutamente le affermazioni dell'insorgente riguardo alla sua permanenza nelle baracche della ditta.
Pure lacunosi sono risultati gli accertamenti effettuati in merito all'asserita dimora del ricorrente presso l'albergo __________ di . Visto quanto dichiarato dal __________ in proposito, la Polizia cantonale avrebbe dovuto eseguire ulteriori verifiche, come ad esempio interrogare il gerente dell', controllare il registro delle presenze dell'albergo, nonché se del caso, eseguire sull'arco di alcune settimane dei controlli a sorpresa onde verificare la presenza di __________ presso detto recapito. Non risulta dagli atti che tutto ciò sia stato fatto.
Stante quanto precede, questo Tribunale non è in grado di pervenire con affidante e tranquilla persuasione al solido convincimento che il ricorrente abbia effettivamente soggiornato all'estero per un periodo di oltre sei mesi e che quindi nella fattispecie in esame siano adempiute le condizioni poste dall'art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS per considerare decaduto il permesso di domicilio a suo tempo rilasciato allo straniero in rassegna. Infatti, come si è detto, per il periodo compreso tra il licenziamento di __________ dalla __________ e l'incidente della circolazione occorsogli il 16 aprile 1996 non emergono dagli atti dati certi circa il suo soggiorno effettivo su territorio svizzero. Di sicuro vi è soltanto che in seguito a quest'ultimo episodio, il ricorrente è rimasto assente dal Ticino sino ai primi di settembre del medesimo anno per infortunio. Resta tuttavia da considerare il fatto che con lettera datata 22 maggio 1996 il ricorrente ha notificato (presumibilmente all'autorità competente in materia di polizia degli stranieri) il suo temporaneo rientro in Italia per questioni di salute e che quindi un simile scritto potrebbe al limite dover essere considerato come una implicita richiesta di beneficiare ancora una volta di un permesso di assenza dalla Svizzera. Trattasi comunque di questioni che vanno chiarite mediante un complemento di inchiesta da parte dei competenti organi amministrativi. Infatti, sebbene la Legge di procedura per le cause amministrative sia retta dal principio dell'ufficialità (art. 18 PAmm), il quale prevede che il Tribunale cantonale amministrativo ha la facoltà di assumere prove d'ufficio per il tramite di un giudice delegato (art. 64 PAmm), giova rammentare che tale principio processuale non consente nel caso concreto di rimediare all'insufficienza di accertamenti da parte della prima istanza, essendo compito di quest'ultima quello di raccogliere le prove determinanti a suffragare la decisione da essa stessa emanata.
4.3. In simili circostanze ben si giustifica di annullare la decisione impugnata e di rinviare gli atti al Consiglio di Stato affinché provveda a completare l'inchiesta concernente l'effettivo soggiorno in Svizzera del ricorrente posteriormente alla data del suo licenziamento da parte della ditta __________.
Visto l'esito del ricorso, si prescinde dal prelievo di una tassa di giustizia e delle spese.
Per questi motivi,
visti gli art. 9 cpv. 3 lett. c) LDDS; 100 lett. b) cifra 3 OG; 1 della Legge transitoria di applicazione dell'art. 98a della legge federale sull'organizzazione giudiziaria in materia di diritto degli stranieri del 12 marzo 1997; 3, 18, 28 43, 60, 61, 65 PAmm;
dichiara e pronuncia:
§. Di conseguenza:
1.1. la decisione 20 agosto 1997 (no. 3964) del Consiglio di Stato è annullata;
1.2. gli atti sono ritornati al Consiglio di Stato affinché proceda ad ulteriori accertamenti;
Non si prelevano né tasse, né spese.
Intimazione a:
Per il Tribunale cantonale amministrativo
Il presidente Il segretario
Ultimo aggiornamento: 11.06.2026
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